Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 23481 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 23481 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24788/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO RAGIONE_SOCIALE n. 1425/2021 depositata il 23/02/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2024 dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, quale gestore del RAGIONE_SOCIALE, di accoglienza adulti con deficit cognitivi, ha chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo di pagamento per prestazioni riabilitative in favore di invalidi e portatori handicap residenti nella Regione Lazio, rese ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 26 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 833/1978, con applicazione RAGIONE_SOCIALEa tariffa giornaliera di euro 138,00 stabilita dalla delibera di Giunta RAGIONE_SOCIALEa Regione Umbria n. 182/ 2009.
La RAGIONE_SOCIALE ha proposto opposizione e ha dedotto che le prestazioni erano già state liquidate secondo la tariffa giornaliera di euro 118,79 di cui alla delibera di Giunta RAGIONE_SOCIALEa Regione Lazio n. 380/2010, applicabile al caso di specie.
Il Tribunale ha accolto l’ opposizione.
La Corte d’appello, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, ha ritenuto invece applicabile la tariffa stabilita dalla delibera di Giunta RAGIONE_SOCIALEa Regione Umbria, in considerazione RAGIONE_SOCIALEa diversa collocazione territoriale nella quale opera la struttura e RAGIONE_SOCIALE‘assenza di una specifica convenzione o accordo tra la RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE. La Corte d’appello ha rilevato che, avendo ciascuna Regione una potestà normativa che esaurisce la propria efficacia all’interno del territorio di competenza, non può ritenersi applicabile la delibera RAGIONE_SOCIALEa Giunta RAGIONE_SOCIALEa Regione Lazio al di fuori del territorio laziale, non essendo ravvisabile alcuna ultrattività in senso spaziale RAGIONE_SOCIALEa normativa regionale.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a sei motivi.
La RAGIONE_SOCIALE si è difesa con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
La causa è stata trattata alla udienza camerale non partecipata del 13 giugno 2024.
RITENUTO CHE
1. -Preliminarmente si esamina la eccezione di inammissibilità del ricorso.
La controricorrente rileva che il ricorso è stato notificato a mezzo pec da un avvocato non munito di procura alle liti, e pertanto la notificazione sarebbe insistente e quindi non sanabile e non sanata dalla sua costituzione.
1.2. -L’eccezione è infondata.
La relata di notifica è stata redatta dall’avvocato NOME COGNOME, difensore munito di procura, la quale, spendendo il proprio nome come autore RAGIONE_SOCIALEa notifica, ha dichiarato di essere stata autorizzata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 53/1994 dal RAGIONE_SOCIALE; la notifica è stata poi materialmente eseguita tramite la casella di posta elettronica certificata RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, con account intestato alla RAGIONE_SOCIALE (EMAIL); l’avvocato NOME COGNOME NOME ha poi attestato la conformità RAGIONE_SOCIALE‘atto notificato in forma digitale per mezzo RAGIONE_SOCIALEa suddetta casella di posta elettronica.
Si osserva quindi che, per giurisprudenza costante, la materiale attività notificatoria può anche essere delegata ad altro avvocato purché munito RAGIONE_SOCIALEa debita autorizzazione da parte del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (Cass. n. 19294 del 29/09/2016; Cass. n. 14840 del 07/06/2018; Cass. n. 2415 del 04/02/2020). Inoltre, le ipotesi di inesistenza RAGIONE_SOCIALEa notifica sono ridotte -secondo le sezioni unite di questa Corte e la costante giurisprudenza successiva -alle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva RAGIONE_SOCIALE elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal moRAGIONE_SOCIALEo legale nella categoria RAGIONE_SOCIALEa nullità (Cass. s. u. n. 14916 del 20/07/2016). Si è affermato che l’inesistenza RAGIONE_SOCIALEa notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai
principi di strumentalità RAGIONE_SOCIALEe forme RAGIONE_SOCIALE atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale RAGIONE_SOCIALE‘atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva RAGIONE_SOCIALE elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal moRAGIONE_SOCIALEo legale nella categoria RAGIONE_SOCIALEa nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, RAGIONE_SOCIALEa possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi RAGIONE_SOCIALE esiti positivi RAGIONE_SOCIALEa notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege , eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.
1.3. -Applicando di questi principi al caso di specie, si deve ritenere che la notifica a mezzo pec del ricorso per cassazione, effettuata dal difensore munito di procura ed autorizzato ex art. 7 legge n. 53/1994, ma avvalendosi materialmente RAGIONE_SOCIALEa casella di posta elettronica certificata di altro avvocato, casella di posta peraltro riconducibile all’ account istituzionale RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente, non è inesistente, dal momento che contiene tutti gli elementi utili ad identificare la parte ricorrente e il suo difensore, e a rendere riconoscibile detta attività di trasmissione come notificazione compiuta da un soggetto dotato RAGIONE_SOCIALEa possibilità giuridica di compiere detta attività. La notifica deve quindi considerarsi regolare ed in ogni caso – non essendo inesistente -sanata dalla costituzione di controparte.
2. -Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 17 e 18 del R.D. n. 2240/1994. La ricorrente premette che è pacifica la circostanza che non c’è accordo o convenzione tra la Regione Lazio e la struttura; rileva che nei rapporti con la pubblica amministrazione è necessario che l’accordo risulti da forma scritta come stabilisce la legge sulla contabilità di Stato e in mancanza RAGIONE_SOCIALE‘atto scritto non si perfeziona il rapporto obbligatorio, e quindi la struttura avrebbe potuto al più promuovere azione di ingiustificato arricchimento. In carenza di una specifica convenzione e sulla base di accordi mai trasfusi in convenzione scritta, si è in presenza di un comportamento di fatto privo di rilevanza sul piano giuridico.
2.1. -Il motivo è inammissibile.
Deve rilevarsi che la struttura ha chiesto il decreto ingiuntivo di pagamento al fine di far liquidare le prestazioni già eseguite ex art. 26 RAGIONE_SOCIALEa legge 833/1978, secondo la tariffa stabilita dalla regione Umbria, sul presupposto, quindi, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di un valido rapporto obbligatorio inter partes . La RAGIONE_SOCIALE nel proporre opposizione ha dedotto -secondo quanto esposto alla pagina 3 del ricorso -di avere riconosciuto la erogazione RAGIONE_SOCIALEe prestazioni e di essersi opposta ai criteri di quantificazione, rappresentando che le fatture azionate erano già state liquidate con le tariffe di minor importo, previste dalla delibera di Giunta RAGIONE_SOCIALEa Regione Lazio. Il thema decidendum resta così delimitato al quantum RAGIONE_SOCIALEa pretesa, non risultando che la RAGIONE_SOCIALE, nel giudizio di primo grado, abbia proposto domanda né eccezione riconvenzionale in RAGIONE_SOCIALE alla inesistenza e nullità del rapporto obbligatorio, dichiarando anzi di aver provveduto al pagamento -secondo il proprio tariffario –RAGIONE_SOCIALEe fatture. La sentenza di primo grado, nel revocare il decreto ingiuntivo e pronunciare condanna per minor somma, presuppone
l’implicito riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘esistenza e validità RAGIONE_SOCIALEa obbligazione e non risulta che sul punto, sia stato proposto motivo di appello. Di conseguenza la Corte d’appello si è limitata a rilevare l’assenza di ‘qualsivoglia accordo o convenzione’, ma sempre con riferimento al quantum RAGIONE_SOCIALEa pretesa, quanto al resto limitandosi ad osservare che il ricovero extraregione era stato autorizzato e la prestazione eseguita. Del resto, è la stessa ricorrente, nel motivo quinto, a rilevare, così contraddicendo le deduzioni del motivo primo, che al RAGIONE_SOCIALE era stata inviata, sin dal 27 ottobre 2010, una nota (prot. 8332/2010) con la quale si era precisato che le prestazioni, purché autorizzate, sarebbero state remunerate sulla base RAGIONE_SOCIALEa delibera di Giunta RAGIONE_SOCIALEa Regione Lazio n. 380/2010, sicché non può dirsi che manchi un atto scritto e debitamente comunicato alla controparte in RAGIONE_SOCIALE all’impegno di pagare secondo la (minore) tariffa laziale. Il motivo, pertanto, sconta plurimi profili di inammissibilità e tra questi anche quello di specificità e chiarezza.
3. -Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art 360 n. 4 c.p.c. il vizio di motivazione. Secondo la parte ricorrente la motivazione è contraddittoria perché, nonostante il giudice di secondo grado abbia preliminarmente accertato l’assenza di qualsivoglia accordo o convenzione, nondimeno ha applicato la tariffa RAGIONE_SOCIALEa Regione Umbria, mentre ha, poi, rigettato la domanda relativa agli interessi, in assenza di un contratto tra le parti, in tal modo, incorrendo in una evidente incongruenza logica nella complessiva argomentazione.
3.1 -Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 26 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 833/1978 nonché del D.lgs. n. 502/1992; RAGIONE_SOCIALE artt. 13 e 18 RAGIONE_SOCIALEa legge regionale del Lazio n. 4/2003 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 RAGIONE_SOCIALEa legge regionale del Lazio n. 18 /1994. La ricorrente deduce che , ove si ritenesse sussistente un valido rapporto obbligatorio
tra l’RAGIONE_SOCIALE e la controparte, quest’ultimo deve essere regolato su quanto disposto dalla delibera di Giunta RAGIONE_SOCIALEa Regione Lazio n. 380/2010 e non sulla delibera di Giunta RAGIONE_SOCIALEa Regione Umbria. Secondo la ricorrente la Corte d’appello avrebbe confuso e sovrapposto i differenti ambiti di potestà regionale che si esplicano rispettivamente nella fissazione dei regimi tariffari per remunerare le prestazioni sanitarie e nella fissazione dei criteri per approvare l’accreditamento; ciascuna Regione ha il potere e dovere di fissare il proprio tetto massimo di spesa sanitaria e quindi le tariffe stabilite all’interno di una Regione non possono vincolare le altre Regioni. Osserva che la remunerazione non avviene tramite la compensazione ma con il rimborso diretto, dietro presentazione di fattura e perciò deve essere necessariamente ancorato al budget RAGIONE_SOCIALEa Regione che autorizza il ricovero.
La Regione Umbria rileva la ricorrente -ha fissato nei limiti del proprio bilancio le tariffe, e allo stesso modo la Regione Lazio ha stabilito in relazione alle proprie finanze le tariffe con cui essa intende rimborsare le prestazioni sanitarie, e per questa ragione, pur essendo le prestazioni rese in territorio umbro, la tariffa applicabile sarà quella prevista dalla Regione Lazio in base alle proprie disponibilità economico finanziarie. Osserva ancora che il RAGIONE_SOCIALE ha stipulato un accordo con la Regione Umbria ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 8 quinques del D.lgs. n. 502/1992, per vedersi riconoscere le prestazioni sanitarie in base alle tariffe previste dalla delibera di Giunta RAGIONE_SOCIALE‘Umbria, che però impegna esclusivamente l’RAGIONE_SOCIALE e la Regione Umbria, e non già l’RAGIONE_SOCIALE.
3.2. -Con il quarto motivo del ricorso si lamenta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art 360 n. 4 c.p.c. il vizio di motivazione. Secondo la ricorrente la motivazione RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello è una motivazione perplessa e incomprensibile nella misura in cui impone alla Regione Lazio sistemi tariffari stabiliti da un’altra Regione le cui determinazioni
finiscono così per travalicare gli ambiti territoriali entro cui possono legittimamente avere valenza prescrittiva; cioè in contrasto con il principio dal quale la Corte ha preso mosse, e cioè che la potestà regionale si esercita nell’ambito del territorio RAGIONE_SOCIALEa Regione.
3.3. -Con il quinto motivo del ricorso si lamenta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art 360 n.5 c.p.c. l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio. La ricorrente deduce che la Corte d’appello non ha considerato che le prestazioni sanitarie sono state rese nel primo trimestre del 2013 mentre la contestazione è avvenuta con raccomandata del 18 marzo 2013, e dunque dopo che il RAGIONE_SOCIALE aveva già preso in carico i pazienti laziali ed erogato le prestazioni di riabilitazione. Di contro la RAGIONE_SOCIALE aveva inviato, già in data 27 ottobre 2010, una nota nella quale aveva palesato la volontà di applicare la tariffa giornaliera laziale.
4. -I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono fondati, nei termini di cui appresso.
Si discute, nel presente giudizio, di prestazioni extraregione eseguite ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 26 RAGIONE_SOCIALEa legge 833/1978, il quale dispone che ‘ le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle unità sanitarie locali attraverso i propri servizi. L’unità sanitaria locale, quando non sia in grado di fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante convenzioni con istituti esistenti nella regione in cui abita l’utente o anche in altre regioni, aventi i requisiti indicati dalla legge, stipulate in conformità ad uno schema tipo approvato dal Ministro RAGIONE_SOCIALEa sanità, sentito il RAGIONE_SOCIALE‘ .
4.1. -Nel caso di specie, pacificamente, si tratta di prestazioni (riabilitative) per le quali non opera il meccanismo RAGIONE_SOCIALEa compensazione interregionale, ma che sono remunerate direttamente dietro presentazione di fattura; è altrettanto pacifico
che non vi è uno specifico accordo o convenzione tra la RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE per concordare una tariffa, né risulta che vi sia un accordo interregionale, ma solo la autorizzazione da parte di RAGIONE_SOCIALE al ricovero dei pazienti laziali in questa struttura, accreditata con la Regione Umbria, nonché la comunicazione del 27 ottobre 2010 di una nota (prot. 8332/2010), con la quale si era precisato che le prestazioni autorizzate sarebbero state remunerate sulla base RAGIONE_SOCIALEa delibera di Giunta RAGIONE_SOCIALEa Regione Lazio n. 380/2010, comunicazione contestata dal RAGIONE_SOCIALE nel marzo 2013 e, secondo quanto rileva la ricorrente, non smentita sul punto, solo dopo la esecuzione RAGIONE_SOCIALEe prestazioni di cui si discute.
Non può dirsi quindi che manchi, a monte, un atto, in forma scritta, idoneo ad integrare la singola autorizzazione al ricovero con la dichiarata disponibilità al pagamento RAGIONE_SOCIALEe prestazioni autorizzate secondo le tariffe RAGIONE_SOCIALEa regione Lazio, come di fatto è avvenuto. Manca invece tra le parti un accordo o convenzione, in forma scritta, sulla applicazione RAGIONE_SOCIALEe tariffe deliberate dalla Regione Umbria; tuttavia la struttura chiede ugualmente il pagamento in tal misura invocando la estensione RAGIONE_SOCIALEe tariffe deliberate dalla Regione Umbria e richiamate nel contratto da essa stipulato con tale Regione.
4.2. -Deve qui ricordarsi che l’obbligo per la struttura privata, già titolare di convenzione esterna ex lege n. 833 del 1978, di stipulare apposito contratto in forma scritta con la RAGIONE_SOCIALE sussiste anche durante il regime di accreditamento provvisorio o transitorio. Con tale contratto, per un verso, la struttura accetta e si vincola a rispettare le tariffe, le condizioni di determinazione RAGIONE_SOCIALEa eventuale regressione tariffaria, nonché i limiti alla quantità di prestazioni erogabili alla singola struttura, fissati in relazione ai tetti massimi di spesa per l’anno di esercizio (stabiliti dalla Regione); per l’altro,
l’ente pubblico assume l’obbligazione di pagamento dei corrispettivi in base alle tariffe previste per le prestazioni effettivamente erogate agli utenti, vincolandosi ad eseguirla secondo le modalità ed i tempi indicati nel contratto, che siano stati convenzionalmente stabiliti ovvero risultino applicabili in virtù di integrazione legislativa (Cass. 17588/2018; Cass. 30917/2018). Si tratta RAGIONE_SOCIALEa nota sequenza RAGIONE_SOCIALEe ‘3 A’ autorizzazione, accreditamento, accordo, previsto dal terzo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 bis del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall’art. 8 del D.lgs.19 giugno 1999, n. 229, recante ‘Riordino RAGIONE_SOCIALEa disciplina in materia sanitaria’, il quale dispone che ‘ La realizzazione di strutture sanitarie e l’esercizio di attività sanitarie, l’esercizio di attività sanitarie per conto del RAGIONE_SOCIALE e l’esercizio di attività sanitarie a carico del RAGIONE_SOCIALE sono subordinate, rispettivamente, al rilascio RAGIONE_SOCIALEe autorizzazioni di cui all’articolo 8 -ter, RAGIONE_SOCIALE‘accreditamento istituzionale di cui all’articolo 8 -quater, nonché alla stipulazione RAGIONE_SOCIALE accordi contrattuali di cui all’articolo 8 -quinquies. La presente disposizione vale anche per le strutture e le attività socio -sanitarie’.
L’attività contrattuale si pone quindi necessariamente a valle RAGIONE_SOCIALEa autorizzazione e RAGIONE_SOCIALE‘accordo, ed anche RAGIONE_SOCIALEa fase autoritativa e di programmazione che compete alla Regione, la quale non solo definisce unilateralmente il tetto massimo annuale di spesa sostenibile con il fondo RAGIONE_SOCIALE per singola istituzione o per gruppi di istituzioni ed i preventivi annuali RAGIONE_SOCIALEe prestazioni, ma vincola la successiva contrattazione determinandone modalità e indirizzi (Cons. Stato 12/04/2013 n.3).
5. -Sulla base di queste premesse, si può affermare che la Corte d’appello è effettivamente incorsa in errore a ritenere che si tratti di questione attinente all’estensione territoriale RAGIONE_SOCIALEa potestà legislativa RAGIONE_SOCIALEa Regione, perché qui non è in gioco il
rapporto tra le Regioni, a maggior ragione perché non opera il meccanismo RAGIONE_SOCIALEa compensazione interregionale -ma il rapporto tra una struttura accreditata dalla Regione Umbria e la RAGIONE_SOCIALE operante nella Regione Lazio, da risolvere verificando se tra le parti vi è stato un accordo e in che termini. Il ragionamento sulla estensione RAGIONE_SOCIALEa potestà territoriale RAGIONE_SOCIALEe Regioni, oltre a difettare di pertinenza, può essere agevolmente rovesciato; si afferma che la Regione Lazio non può imporre le sue tariffe alle strutture che operano nel territorio umbro, ma allo stesso modo potrebbe dirsi che la Regione Umbria non può imporre le sue tariffe alla Regione Lazio, a maggior ragione ove si consideri che ciascuna Regione deve rispettare i vincoli pubblici imposti dalla copertura finanziaria.
Ma, come sopra si diceva, non è una questione di estensione territoriale RAGIONE_SOCIALEa potestà legislativa RAGIONE_SOCIALEe Regioni, né di imposizione normativa, quanto di verificare se tra le parti è stato concluso un accordo ‘a valle’ RAGIONE_SOCIALE‘accreditamento e in che termini; e non rileva che un simile accordo sia stato concluso tra la struttura accreditata e la Regione Umbria, perché ogni Regione è soggetto giuridico a sé stante e l’art. 26 RAGIONE_SOCIALEa legge 833/1978 consente di avvalersi di strutture aventi i requisiti di legge (e quindi l’accreditamento) operanti in altra Regione, ma pur sempre su base convenzionale.
5.1 -Se tra le parti non vi è accordo -redatto in forma scritta e inquadrato nell’ambito di una convenzione nei termini previsti dall’art. 26 cit. -sulla applicazione RAGIONE_SOCIALEe tariffe umbre, non è consentito alla struttura, a fronte di un pagamento già spontaneamente eseguito secondo la tariffa laziale, di invocare una diversa e maggiore tariffa per le prestazioni extraregione eseguite, perché non spetta alla struttura convenzionata determinare le tariffe, ma alla Regione territorialmente competente a fissarle. La struttura può decidere in autonomia se vincolarsi o meno a quelle tariffe, ma non può modificarle con atto unilaterale;
e poiché il contratto ha effetto solo tra le parti (art 1372 c.c.), le tariffe che si applicano ad un certo contratto – segnatamente a quello con l’ente accreditante -non vincolano che le parti di quel contratto, e quindi le tariffe RAGIONE_SOCIALE‘accordo RAGIONE_SOCIALEa struttura in questione con la Regione Umbria vincolano sono quest’ultima, e non anche la Regione Lazio.
6. -Con il sesto motivo del ricorso si lamenta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art 360 n. 5 c.p.c. l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Secondo la ricorrente è irrilevante che remunerazioni per le prestazioni riabilitative sarebbero state erogate nel passato dalla Regione Lazio secondo la tariffa RAGIONE_SOCIALEa Regione Umbria, generando così un affidamento in buona fede; infatti la remunerazione secondo le tariffe RAGIONE_SOCIALEa Regione Umbria riguarda le prestazioni eseguite fino al 2010 mentre il provvedimento che fissa le nuove tariffe è la delibera di Giunta regionale n. 380 del 7 agosto 2010 di cui la Regione Lazio comunica l’applicazione al RAGIONE_SOCIALE con la nota del 27 ottobre del 2010. La ricorrente osserva che è irrilevante come siano state remunerate le prestazioni prima del vigore RAGIONE_SOCIALEa predetta delibera di Giunta. Deduce che la Corte d’appello non ha tenuto conto di questo fatto storico e cioè del fatto che si stava parlando di remunerazioni corrisposte prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa delibera.
7. -Con il settimo motivo del ricorso si lamenta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 4 c.p.c. la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. La ricorrente deduce, in RAGIONE_SOCIALE all’argomento RAGIONE_SOCIALE‘affidamento di buona fede, che la controparte non ha mai sollevato né in primo grado né in secondo alcuna eccezione in merito alla violazione dei principi di affidamento e di buona fede.
Entrambi i motivi sono assorbiti dall’accoglimento dei motivi secondo, terzo, quarto e quinto cui consegue la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione per un nuovo esame, alla luce del principio enunciati ai punti 5 e 5.1. RAGIONE_SOCIALEa motivazione, e per la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese anche del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il secondo, terzo, quarto e quinto motivo del ricorso nei termini di cui in motivazione, dichiara inammissibile il primo, ed assorbiti il sesto e il settimo, e rinvia alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione per un nuovo esame e anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, il 13/06/2024.