Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 9961 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 9961 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 23596-2021 proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
IRAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; -intimato – avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANZARO, del 12/03/2021
RNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/02/2025 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Con decreto del 12.3.2001 il Tribunale di Catanzaro omologava l’accertamento del requisito sanitario
Oggetto
Tariffe forensi
R.G.N.23596/2021
COGNOME.
Rep.
Ud.25/02/2025
CC
sussistente in capo a NOME COGNOME ai fini dell’assegno mensile assistenza (art.13 l. n.118/71) e condannava l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE alla rifusione delle spese di lite liquidate in €600 per compensi oltre accessori di legge.
Avverso il decreto ricorre AVV_NOTAIO per un motivo.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato .
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso NOME COGNOME deduce violazione e falsa applicazione del d.m. n.55/14, degli artt.24 l. n.794/42, 4, co.1 d.m. 5.10.94 e d.m. n.37/18, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione per avere il Tribunale liquidato i compensi in misura inferiore ai minimi previsti dalla tariffa professionale.
Il motivo è fondato.
A vuto riguardo all’oggetto del giudizio, il valore della causa risulta compreso nello scaglione compreso tra €5.200,00 e € 26.000,00, essendo consolidato il principio secondo cui, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese di giudizio si stabilisce con il criterio previsto dall’art. 13, co.1, c.p.c. per le cause relative alle prestazioni alimentari, sicché, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all ‘ ammontare delle somme dovute per due anni (Cass. S.U. 10454/15).
In base ai criteri vigenti al momento della liquidazione, i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, computando tre fasi per il procedimento di istruzione preventiva, andavano individuati in €911,00 (risultanti dalla somma di €270,00 per studio della controversia, €337,50 per la
fase introduttiva del giudizio ed €303,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, dovendosi ridurre le prime due del 50% e la terza del 70%, ai sensi dell’art. 4, d.m. n. 55/2014: cfr. Cass.2450/23, Cass.17088/24), per modo che la liquidazione delle spese contenuta nell’impugnato decreto risulta inferiore ai minimi di legge, per come ratione temporis previsti.
I l decreto, in relazione all’impugnata statuizione sulle spese, va pertanto cassato con rinvio al Tribunale di Catanzaro in persona di diverso giudice per la rideterminazione delle spese di lite dovute, nonché per la statuizione sulle spese di lite del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Catanzaro, in persona di diverso giudice, anche per le spese di lite del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, all’adunanza camerale del 25.2.25