Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5173 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5173 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME ARTURO
Data pubblicazione: 07/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19216/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvAVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
C URATELA DELL’EREDITA’ GIACENTE DI NOME COGNOME , in persona del curatore NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvAVV_NOTAIO NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso l’ordinanza del Tribunale RAGIONE_SOCIALEa Spezia R.G. 1165/2019 depositata il 05/06/2020 rep. 463/2020.
Udita la relazione svolta nNOME camera di consiglio del 05/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.Secondo quanto risulta dall’ordinanza impugnata, il ricorrente avvAVV_NOTAIO NOME COGNOME aveva difeso NOME COGNOME in una causa di divisione giudiziale, promossa nel 1999 innanzi al Tribunale RAGIONE_SOCIALEa Spezia da NOME COGNOME, fino alla morte RAGIONE_SOCIALEo stesso NOME COGNOME nel 2011. Il giudizio veniva interrotto e riassunto e l’avvAVV_NOTAIO COGNOME si era costituito nell’interesse RAGIONE_SOCIALEa vedova NOME COGNOME, coerede per la quota di un
terzo, in favore RAGIONE_SOCIALEa quale era stato nominato un amministratore di sostegno, in forza di autorizzazione del giudice tutelare del 17.4.2012; si era costituito anche per gli altri due eredi. Deceduta NOME COGNOME nel 2016, l’AVV_NOTAIO si era costituito nel giudizio anche per conto RAGIONE_SOCIALE‘eredità giacente RAGIONE_SOCIALEa predetta, con il mandato rilasciato dal curatore RAGIONE_SOCIALE‘eredità giacente e autorizzazione del Tribunale.
In corso di causa era pronunciata sentenza parziale n. 266/2013, che disponeva la vendita del compendio immobiliare oggetto RAGIONE_SOCIALEa controversia, poi realizzata il 9.5.2017 per il complessivo importo di euro 592.000,00, con successivo riparto del ricavato a mezzo del professionista incaricato. Pronunciata altresì la sentenza definitiva n. 191/2019, che aveva compensato le spese di lite tra le parti, l’AVV_NOTAIO COGNOME chiese alla Curatela RAGIONE_SOCIALE‘eredità giacente il pagamento RAGIONE_SOCIALEa parcNOME relativa all’intera attività difensiva prestata nel giudizio di divisione, con riguardo alla difesa di NOME COGNOME, per la quota di un terzo a carico RAGIONE_SOCIALEa coerede NOME COGNOME, con riguardo poi alla difesa di NOME COGNOME e di seguito RAGIONE_SOCIALEa sua eredità giacente. Il Tribunale liquidò l’importo di euro 6.064,24 oltre accessori limitatamente all’attività svolta a favore RAGIONE_SOCIALEa Curatela RAGIONE_SOCIALE‘eredità giacente, invitando l’avvAVV_NOTAIO a proporre domanda ex artt. 702-bis c.p.c. e 14 D.Lgs. n. 150/2011 per la liquidazione dei compensi relativi all’attività prestata in favore di NOME COGNOME e di NOME COGNOME. 2.Di conseguenza l’AVV_NOTAIO ha instaurato avanti il Tribunale RAGIONE_SOCIALEa Spezia il giudizio nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘eredità giacente, chiedendo il riconoscimento dei diritti di procuratore ex D.M. n. 127/2004 per l’attività svolta nNOME vigenza di quel decreto, nonché i compensi professionali liquidati ai sensi del D.M. n. 55/2014 per l’attività terminata in epoca successiva alla sua entrata in vigore.
Si è costituita la C uratela RAGIONE_SOCIALE‘eredità giacente, non negando il diritto al compenso del professionista, ma contestando il quantum richiesto.
Con ordinanza pubblicata il 5.6.2020, il Tribunale RAGIONE_SOCIALEa Spezia ha rilevato che «pacificamente al ricorrente è già stato liquidato il compenso relativo
all’ultimo segmento di prestazione, quNOME resa in forza RAGIONE_SOCIALEo specifico mandato ad litem rilasciato dal RAGIONE_SOCIALE»; ha richiamato i principi espressi dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 17405/2012, in ordine alla necessità di determinare i compensi professionali secondo i nuovi parametri in caso di liquidazione giudiziale successiva alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEe nuove tariffe, in tutti i casi nei quali a quNOME data il professionista non avesse completato la propria prestazione. Quindi, rilevato che la prestazione professionale RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO si era conclusa con la sentenza definitiva n. 191/2019 e applicato il D.M. 55/2014, determinato il valore RAGIONE_SOCIALEa causa in euro 592.000,00 e considerato che l’avvAVV_NOTAIO aveva difeso i tre eredi di NOME COGNOME, ha determinato in euro 32.935,00 oltre accessori il compenso complessivo per l’intera attività svolta dal difensore nel giudizio di divisione; preso atto che il ricorrente agiva per la sola parte di credito riferibile a NOME COGNOME, coerede RAGIONE_SOCIALE‘originario cliente per un terzo, ha riconosciuto in favore del professionista l’importo di euro 10.979,00 oltre accessori in relazione alla quota oggetto di domanda; previa detrazione di quanto già liquidato nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘eredità giacente, ha condannato la Curatela al pagamento RAGIONE_SOCIALEa residua somma di euro 4.914,76 oltre accessori. Ha compensato le spese di lite.
3.Avverso l’ordinanza l’AVV_NOTAIO ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.
La Curatela RAGIONE_SOCIALE‘eredità giacente di NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
Depositate memorie ex art. 380bis.1 c.p.c. da parte di entrambe le parti, all’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio del 5 febbraio 2026 la Corte ha riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1722 n. 4 c.c. e degli artt. 3 e 4 D.M. n. 127/2004, in relazione all’art. 360 , comma
1, n. 3, c.p.c., evidenziando che l’attività professionale era stata svolta sulla base di tre mandati diversi, conferiti rispettivamente da NOME COGNOME, dall’amministratore di sostegno di NOME COGNOME e dal curatore RAGIONE_SOCIALE‘eredità giacente di quest’ultima. Rileva che ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 D.M. n. 127/2004 ‘nei giudizi iniziati, ma non compiuti, il cliente deve all’avvAVV_NOTAIO gli onorari e diritti per l’opera svolta sino alla cessazione del rapporto professionale’; aggiunge che, estinguendosi il mandato per effetto RAGIONE_SOCIALEa morte del mandante ed essendo deceduto NOME COGNOME nel 2011, a tale data doveva ritenersi cessato il relativo rapporto professionale, con conseguente diritto RAGIONE_SOCIALE‘avvAVV_NOTAIO alla liquidazione del compenso sulla base RAGIONE_SOCIALEe norme di cui al predetto decreto ministeriale.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1722 n. 4 c.c. in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 3, c.p.c., formulando analoga doglianza di quNOME di cui al primo motivo, con riferimento al periodo di assistenza di NOME COGNOME a mezzo del suo amministratore di sostegno.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce la nullità RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo relativo al giudizio in questione, in relazione a quanto previsto dall’art. 360, comma 1, n. 4 e 5, c.p.c., non avendo il Tribunale pronunciato sulla particolare complessità in termini di durata e di impegno RAGIONE_SOCIALEa causa nNOME quale era stata svolta l’attività difensiva; ciò, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘aumento richiesto dal difensore, attesa la non configurabilità nel caso di specie di ‘attività sostanzialmente routinaria’ nei termini erroneamente eccepiti da parte resistente.
Con il quarto motivo il ricorrente deduce la nullità RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata, per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., rilevando la violazione del principio RAGIONE_SOCIALEa corrispondenza tra chiesto e pronunciato; ciò, in quanto sarebbe stato detratto dall’importo riconosciuto per le prestazioni effettuate nell’ambito del complessivo giudizio quello relativo all’attività svolta sulla base del mandato ricevuto dalla Curatela, e tanto senza che tale detrazione fosse
stata richiesta da alcuna RAGIONE_SOCIALEe parti; prospetta altresì la sproporzione tra quanto liquidato in sede di eredità giacente e l’importo relativo alla fase precedente.
Con il quinto motivo il ricorrente deduce la nullità RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza per violazione degli artt. 91 c.p.c. e 132 n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere il Tribunale compensato le spese di lite con motivazione inesistente.
6.Preliminarmente devono essere rigettate le eccezioni di inammissibilità rileva inammissibilità ex art. 360-bis c.p.c. per le ragioni di seguito esposte, sia
del ricorso sollevate dal controricorrente, sia perché non si perché il ricorso è formulato nel rispetto RAGIONE_SOCIALEe previsioni RAGIONE_SOCIALE‘art. 366 c.p.c.
Il primo e il secondo motivo di ricorso, esaminati congiuntamente stante la stretta connessione, sono fondati nei seguenti termini.
L’ordinanza impugnata ha determinato i compensi spettanti al difensore sulla base RAGIONE_SOCIALEa tariffa vigente al momento RAGIONE_SOCIALEa definizione RAGIONE_SOCIALEa causa nNOME quale l’avvAVV_NOTAIO aveva svolto l’attività difensiva, individuato come momento nel quale si era conclusa la prestazione del professionista. In questo modo, l’ordinanza ha ritenuto di dare attuazione alla regola secondo la quale, in tema di spese processuali, i nuovi parametri ai quali devono essere commisurati i compensi dei professionisti sono applicabili ogni volta che la liquidazione si riferisca a compenso spettante a professionista che, alla data di entrata in vigore dei nuovi parametri, non abbia completato la prestazione professionale (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 30529 del 19/12/2017, per tutte). Così facendo , l’ordinanza impugnata non ha considerato che l’attività difensiva, seppure prestata in un unico giudizio, era stata svolta in forza di distinti incarichi successivi, dapprima quello conferito da NOME COGNOME e cessato con la sua morte; poi, quello conferito dall’amministratore di sostegno di NOME COGNOME e cessato con la morte RAGIONE_SOCIALEa medesima; di seguito, quello conferito dal curatore RAGIONE_SOCIALE‘eredità giacente, con riguardo al quale le relative competenze sono state pagate e il professionista non si duole RAGIONE_SOCIALE‘entità del pagamento ricevuto.
Diversamente, rileva la Corte come dal dato del successivo conferimento di distinti incarichi non si possa prescindere, al fine di individuare il momento nel quale il difensore ha maturato il diritto al corrispettivo per l’attività svolta e, di conseguenza, al fine determinare l’entità di tale corrispettivo.
Infatti, è acquisito che l’avvAVV_NOTAIO svolge la propria opera in forza del contratto di patrocinio, con il quale viene incaricato, secondo lo schema che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore RAGIONE_SOCIALEa parte (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 6905 del 11/3/2019; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 14276 del 8/6/2017; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 13963 del 16/6/2006, per tutte). Applicandosi lo schema del mandato, vale la previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1722 n. 4 cod. civ., secondo la quale il mandato si estingue per la morte del mandante; come si legge in Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 40626 del 17/12/2021, pag. 7, la morte del cliente comporta la cessazione del mandato con l’avvAVV_NOTAIO. E’ già stato più volte evidenziato dalla Suprema Corte che, dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessa il rapporto tra difensore e cliente, anche in caso di morte di quest’ultimo, l’estinzione del rapporto di mandato determina l’insorgenza del diritto del difensore al pagamento RAGIONE_SOCIALEe competenze professionali; ciò, pur non venendo meno, a determinate condizioni, il dovere del professionista di continuare a gestire la lite. Il principio è stato enunciato al fine di individuare la data di decorrenza RAGIONE_SOCIALEa prescrizione del diritto del professionista al pagamento del compenso, sulla base del dato che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere e che l’affare si considera terminato non solo nei casi previsti dall’art. 2957 co. 2 c.c., ma anche in tutti le ipotesi in cui viene meno, per qualsiasi causa, il rapporto tra cliente e avvAVV_NOTAIO (Cass. n. 40626/2021, già citata; Cass., S ez. 3, Sentenza, n. 7281 RAGIONE_SOCIALE’11/5/2012; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 965 del 22/4/1964; nello stesso senso, Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 17924 del 22/6/2023, in motivazione, pag. 5).
Si tratta di regola che vale anche nNOME fattispecie e non confligge con i principi, richiamati dal controricorrente, di unitarietà del procedimento in caso di interruzione per morte RAGIONE_SOCIALEa parte e susseguente riassunzione del giudizio (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 21480 del 19/8/2019, per tutte), in quanto tali principi attengono ai profili processuali e non a quelli sostanziali conseguenti all’estinzione del rapporto di mandato.
Quindi, nNOME fattispecie, dovendosi ancorare il sorgere del diritto al compenso RAGIONE_SOCIALE‘avvAVV_NOTAIO alla data di estinzione del mandato difensivo per morte del cliente, è necessariamente alla data RAGIONE_SOCIALEa morte del primo cliente NOME COGNOME nel 2011, e perciò alle tariffe forensi di cui al D.M. 8-4-2004 n. 127 vigenti in quel momento, che occorre far riferimento ai fini RAGIONE_SOCIALEa quantificazione del compenso medesimo, per l’attività svolta fino a quNOME data; per l’attività successiva a favore RAGIONE_SOCIALEa coerede NOME COGNOME, seppure svolta nell’ambito RAGIONE_SOCIALEo stesso processo, per il fatto di essere eseguita in forza di un distinto mandato, le prestazioni devono essere determinate sulla base RAGIONE_SOCIALEe tabelle professionali vigenti nel momento in cui è sorto il relativo diritto al compenso, cioè alla data in cui si è estinto tale secondo mandato, nNOME vigenza del D.M. 10-3-2014 n. 55. Non è sostenibile la diversa soluzione adottata dall’ordinanza impugnata, anche in quanto si risolve, in modo prima di tutto illogico, nell’agganciare l’entità del corrispettivo spettante al professionista al dato che, al momento RAGIONE_SOCIALEa cessazione di ciascun rapporto di mandato, l’avvAVV_NOTAIO avesse o meno richiesto e ottenuto il pagamento del corrispettivo già maturato; si tratta, all’evidenza, di mero dato di fatto, in sé del tutto insignificante al fine RAGIONE_SOCIALE‘insorgenza del diritto al pagamento del compenso che, in quanto tale, sussiste nel quantum determinato secondo le disposizioni vigenti nel momento in cui sorge e può essere fatto valere, e perciò al momento RAGIONE_SOCIALEa cessazione del mandato. Però e nel contempo, la determinazione RAGIONE_SOCIALEe spettanze per l’attività svolta in esecuzione dei distinti mandati deve essere eseguita tenendo presente che l’attività professionale è stata svolta nell’ambito di un unico processo;
perciò, al fine di evitare qualsiasi illegittima duplicazione RAGIONE_SOCIALEe spettanze del professionista, senza riconoscere a carico di più clienti il compenso per la medesima attività difensiva.
8.L’accoglimento dei primi due motivi di ricorso comporta l’assorbimento degli altri tre motivi. Infatti il giudice del rinvio, procedendo nuovamente alla determinazione RAGIONE_SOCIALEe spettanze del difensore, dovrà valutare anche l’entità -pure in termini di complessitàRAGIONE_SOCIALE‘attività svolta in esecuzione dei mandati successivamente conferiti; dovrà altresì considerare il pagamento RAGIONE_SOCIALEe spettanze già eseguito dall’eredità giacente per l’attività svolta in suo favore, verificando a quali attività si riferisse quel pagamento, al fine di escludere qualsiasi duplicazione dei compensi per le medesime attività e perciò al fine di accertare l’entità del credito da riconoscere al professionista; dovrà nuovamente procedere alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese relative al grado conclusosi con l’ordinanza cassata.
9.In conclusione, l’ordinanza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio al Tribunale RAGIONE_SOCIALEa Spezia in diversa composizione, che farà applicazione dei principi enunciati e si atterrà a quanto sopra esposto. Il giudice del rinvio statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa l’ordinanza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale RAGIONE_SOCIALEa Spezia in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nNOME camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa seconda sezione civile RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, il 5 febbraio 2026.
La Presidente Linalisa COGNOME