Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36599 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36599 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3467/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Legale Rappresentante pro tempore nonchè Presidente, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che la rappresenta e difende
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 2836/2019 depositata il 11/06/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE (in seguito, RAGIONE_SOCIALE) convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Venezia, RAGIONE_SOCIALE (in seguito, RAGIONE_SOCIALE) al fine di ottenere la condanna di quest’ultima al pagamento del conguaglio tariffario per il servizio di trasporto merci su strada effettuato nell’arco temporale compreso tra il 1° aprile 2005 e il 28 febbraio 2006.
A fondamento della propria pretesa, RAGIONE_SOCIALE sostenne che nel suddetto periodo l’esecuzione dei servizi di trasporto di merci su strada per conto terzi era assoggettato al regime delle c.d. tariffe a forcella istituito dalla L. 298/1974, che all’art. 51 vietava la stipulazione di contratti contemplanti corrispettivi difformi rispetto alla forcella di valori stabiliti dalla legge; e che l’importo complessivo percepito per i trasporti eseguiti per conto della società convenuta era inferiore a quello che avrebbe dovuto percepire qualora fosse stato applicato il regime tariffario.
Nella resistenza della San RAGIONE_SOCIALE, con sentenza non definitiva n. 962/2014 il Tribunale di Venezia dichiarò estinto per rinuncia il credito azionato da RAGIONE_SOCIALE con riferimento ai trasporti eseguiti fino al 9 gennaio 2006, rimettendo la causa in istruttoria quanto ai trasporti eseguiti a partire da tale data fino al 28 giugno 2006, data in cui è intervenuta l’abrogazione della normativa in materia di tariffe a forcella, affermando venire nella specie in rilievo la
rinunzia ad un credito già maturato, e non già la nullità di un accordo in deroga alle tariffe a forcella.
La Corte d’appello di Venezia, con la sentenza n. 2386/2019, dell’11 giugno 2019, ha confermato la sentenza del giudice di prime cure.
Avverso la suindicata sentenza della corte di merito il RAGIONE_SOCIALE propone ora ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo.
Resiste con controricorso, illustrato da memoria, RAGIONE_SOCIALE
Considerato che
4.1. Con l’unico motivo di ricorso, il RAGIONE_SOCIALE ricorrente denunzia ‘violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 co.1 n. 3, degli artt. 50 e ss. -e in particolare art. 51 -della L. 298 del 1974, nonché degli artt. 1236, 1339 e 1419 co. 2 c.c.’.
Lamenta che la soluzione adottata dalla Corte di merito conduce alla vanificazione della ratio sottesa all’art. 51 della L. 298/1974 (cioè quella di impedire che i vincoli dell’allora vigente sistema tariffario, posti a tutela di esigenze di carattere pubblicistico connesse alla sicurezza stradale e ad una corretta dinamica concorrenziale, potessero essere aggirati in conseguenza delle condizioni di squilibrio contrattuale che caratterizzavano i rapporti tra fruitori e fornitori di servizi di autotrasporto).
Infatti, se al fine di derogare a tale disciplina fosse sufficiente la semplice rinuncia a posteriori da parte del vettore al diritto di percepire un corrispettivo almeno pari alle tariffe minime obbligatorie, l’effettività della disciplina medesima verrebbe completamente meno, considerato che il committente, avvalendosi della propria posizione di preminenza contrattuale, non avrebbe incontrato alcuna difficoltà ad imporre al vettore la sottoscrizione di un siffatto documento quale condizione cui subordinare l’affidamento dei servizi di trasporto.
Si duole essere altresì errata l’affermazione della Corte d’appello secondo cui la rinuncia non è intervenuta sulla determinazione del credito, in quanto le parti, per tutta la durata del rapporto contrattuale hanno illegittimamente concordato ed applicato tariffe inferiori al minimo.
Lamenta essere inconferente il richiamo alla fattispecie del vizio del consenso, in quanto è la stessa legge a sancire l’automatica nullità di ogni deroga alle tariffe a forcella.
I diritti in questione sono d’altro canto pacificamente qualificati dalla giurisprudenza come non disponibili dalle parti con conseguente nullità o inefficacia della rinuncia.
Il ricorso è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
E’ rimasto nel giudizio di merito accertato che nell’arco temporale compreso tra il 1° aprile 2005 e il 28 febbraio 2006 l’odierna ricorrente ha effettuato servizi di trasporto presso varie destinazioni del territorio nazionale per la società RAGIONE_SOCIALE, percependo l’ammontare di euro 812.711,5, invero inferiore ai minimi tariffari ex L. n. 298/1974 (in base ai quali la somma dovuta risulta incontestatamente indicata in euro 1.126.618, 38). E che, come dalla Corte di merito espressamente affermato nell’impugnata sentenza (cfr. pag. 4), è tra le parti contrattuali, odierne parti del giudizio, intercorsa <>.
Orbene, a fronte della formalistica ed atomistica considerazione operata dalla Corte di merito nell’impugnata pronunzia, come dalla odierna ricorrente dedotto la fatturazione in deroga alle c.d. tariffe a forcella con violazione dei minimi tariffari ivi previsti, automaticamente inseriti ex art. 1339 c.c. con successiva rinunzia
al maggior credito, a tale stregua maturato, valutate in ragione del relativo collegamento obiettivamente emergente, assumono invero rilievo ai fini non già di un eventuale vizio del consenso (come pure dalla Corte di merito adombrato) bensì della realizzazione del risultato vietato.
Finalità che l’odierna ricorrente si è indotta ad accettare al fine -evidenziato dalla Corte di merito nell’impugnata sentenza e lamentato dalla ricorrente nel ricorsodi <>.
A tale stregua, il collegamento funzionale dei suindicati negozi viene a sostanziarsi in un mero espediente per aggirare il divieto normativo e realizzare le finalità vietate (cfr. ad esempio, con riferimento alla violazione del divieto del patto commissorio, Cass. n. 16367/2023; Cass. n. 27362/2021).
E’ pertanto sotto tale profilo che va dalla Corte di merito effettuata la valutazione in concreto del caso di specie.
Alla fondatezza del motivo nei suddetti termini consegue l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso , e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione in data 25 maggio 2023.
Il Presidente NOME COGNOME