Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29778 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29778 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22656/2021 R.G. proposto da:
LABORATORIO ANALISI CLINICHE RAGIONE_SOCIALE, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Commissario Straordinario Legale Rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende;
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CATANZARO n. 138/2021 depositata il 04/02/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
La causa trae origine da un Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE a favore del RAGIONE_SOCIALE e nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE per il pagamento di prestazioni sanitarie (già) erogate in regime di convenzione con il RAGIONE_SOCIALE sulla base del contratto, per l’anno 2010, stipulato ai sensi dell’art. 8 quinquies D.Lgs. n. 502/1999 e sottoscritto in data 30 dicembre 2010.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 1781/2016 rigettava l’opposizione del RAGIONE_SOCIALE.S.N., confermava il decreto ingiuntivo ritenendo che l’art. 7.1. del contratto stipulato tra le parti non richiamava il c.d. ‘Tariffario Bindi’ di cui al D.M. 22 luglio 1996, bensì il tariffario c.d. Mix al tempo vigente da individuarsi nel D.M. del 7 novembre 1991, ovvero dell’ultimo tariffario valido adottato a livello centrale in quanto il tariffario c.d. Bindi era stato annullato in sede giurisdizionale dal Consiglio di Stato.
La Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza n. 138 del 4 febbraio 2021, in accoglimento dell’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, riformava la sentenza impugnata e disponeva la revoca del Decreto ingiuntivo opposto e rigettava la domanda del RAGIONE_SOCIALE.
La Corte Territoriale riteneva che il Tariffario da applicare fosse quello c.d. ‘Bindi’ sul presupposto che tale tariffario, seppure annullato dal Consiglio di Stato nel 2001, era ritornato in vigore per volontà del legislatore con l’art. 1, comma 796, lett. o), della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006.
Riteneva non provato il credito dell’appellante
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE propone ricorso in cassazione, sulla base di 1 motivo. Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso, articolato in due parti, si censura la sentenza per ‘violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1372, 2709, 2710 e 2720 c.c.; artt. 112 e 116 c.p.c., Art. 1, comma 796, L. 296/1996’.
La Corte d’appello avrebbe ritenuto applicabile alle prestazioni sanitarie erogate, nel 2010, dal RAGIONE_SOCIALE (in regime di accreditamento con l’RAGIONE_SOCIALE), il ‘tariffario Bindi’ (d.m. 22.07.1196), per il richiamo all’art. 1, comma 796, lett. o, della legge n. 296/2006, contenuto nel contratto tra loro stipulato. Mentre tale tariffario, all’epoca, non era più operativo, in quanto, dopo essere stato abrogato nel 2001, la legge n. 296/2006 ne aveva disposto la reviviscenza, ma limitatamente al triennio 2007-2009.
Inoltre, avrebbe ritenuto non provato il credito dell’appellante, quando invece la sottoscrizione del contratto, da parte della suddetta RAGIONE_SOCIALE, costituirebbe una ricognizione ex art. 2720 c.c., avendo ivi concordato il budget per l’annualità 2010.
La prima parte del motivo è fondata e assorbe la seconda.
Questa Corte regolatrice, esaminando la questione dei limiti temporali di applicazione della legge n. 296/2006 alle prestazioni sanitarie erogate per conto del RAGIONE_SOCIALE da
strutture private accreditate, dopo ampio dibattito, è ormai approdata alla univoca conclusione che l’art. 1, comma 796, lett. o), di tale legge, è valevole solo per il triennio 2007-2009, con conseguente inapplicabilità del ‘tariffario Bindi’ alle prestazioni erogate dal 31.12.2009 in poi (v. ex plurimis, da ultimo, Cass. civ., Sez. I, Ord., 18/4/2023, n. 10311; Cass. civ., Sez. I, Ord., 26/05/2022, n. 17014; Cass. civ., Sez. VI-1, Ord., 5/10/2021, n. 27007; Cass. civ., Sez. VI-1, Ord., 12/1/2021, n. 297; Cass. civ., Sez. VI-1, Ord., 30/11/2020, n. 27366; Cass. civ., Sez. VI-1, 15/10/2020, n. 22317; Cass. civ., Sez. VI-1, Ord., 13/02/2020, n. 3676; Cass. civ., Sez. III, 4/5/2018, n. 10852).
Pertanto, nel caso di specie, il dato temporale è decisivo, trattandosi di prestazioni erogate certamente nel 2010, con conseguente applicazione del d.m. 7/11/1991 ed erroneità della sentenza impugnata per violazione di legge.
Pertanto la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, come in motivazione, dichiara assorbito il secondo, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese di questo giudizio alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione personale.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, come in motivazione, dichiara assorbito il secondo, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese di questo giudizio alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione personale.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza