Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3209 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3209 Anno 2024
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 19605/2020
promosso da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in Alghero, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 513/2019 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Cagliari, Sezione di RAGIONE_SOCIALE, pubblicata il 13/11/2019;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 18/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
letti gli atti del procedimento in epigrafe.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 22/04/2016 RAGIONE_SOCIALE (di seguito, anche RAGIONE_SOCIALE o RAGIONE_SOCIALE) conveniva in giudizio il RAGIONE_SOCIALE (di seguito, anche RAGIONE_SOCIALE o CIP) davanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, esponendo quanto segue: – il RAGIONE_SOCIALE aveva sollecitato il pagamento di numerose fatture commerciali per una somma complessiva di € 2.417.059,20, riferite al RAGIONE_SOCIALE di fognatura e di depurazione RAGIONE_SOCIALEe acque reflue urbane del Comune di Porto Torres nel periodo novembre 2014-dicembre 2015; – tali somme non erano dovute, spettando, semmai, al RAGIONE_SOCIALE, quale (temporaneo) gestore separato concorrente, solo gli importi dovuti per la depurazione dei reflui fognari RAGIONE_SOCIALEa zona di Porto Torres, secondo quanto previsto dagli artt. 154, 155 e 156 d.lgs. n. 152 del 2006; come consentito dall’art. 172 d.lgs. n. 152 del 2006 e dall’art. 3 l.r. RAGIONE_SOCIALE n. 10 del 2008, la gestione temporanea degli impianti era, infatti, rimasta al RAGIONE_SOCIALE fino all’approvazione del piano dei trasferimenti ma, in base all’art. 156 d.lgs. cit., solo COGNOME poteva chiedere all’utenza il pagamento de gli importi dovuti per l’intero RAGIONE_SOCIALE, per poi procedere al riparto tra i diversi gestori interessati, con la conseguenza che la tariffa poteva essere incassata da questi ultimi, al netto dei costi di riscossione, solo successivamente al pagamento da parte degli utenti; – in ogni caso, la misura RAGIONE_SOCIALEa quantità dei reflui e il prezzo unitario erano contestati, essendo stati determinati unilateralmente dal RAGIONE_SOCIALE e con strumenti di misurazione mai verificati in contraddittorio; – in ogni caso, in assenza di una convenzione tra RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE, gli importi erano stati richiesti in forza di parametri in palese contrasto con la disciplina di settore, che applica va il principio ‘tanto immesso tanto depurato’; – comunque, il RAGIONE_SOCIALE di fognatura che il RAGIONE_SOCIALE assumeva di avere svolto riguardava solo alcune centinaia di metri di fognature di proprietà consortile e, dunque, una piccola porzione rispetto all’inter a rete
pubblica, , per la quale non poteva richiedere il pagamento di oltre 645.000,00, euro.
Con comparsa del 13/07/2016 si costituiva il RAGIONE_SOCIALE, contestando la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda avversaria e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna di COGNOME al pagamento di € 2.417.059,20, nonché, in via subordinata, la condanna RAGIONE_SOCIALEa controparte al pagamento ex art. 2041 c.c. di un indennizzo per la diminuzione patrimoniale, in ragione RAGIONE_SOCIALEa messa a disposizione del RAGIONE_SOCIALE di depurazione e RAGIONE_SOCIALEa fognatura.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 625/2017, rigettava la domanda principale proposta da RAGIONE_SOCIALE e accoglieva quella riconvenzionale del RAGIONE_SOCIALE, ritenendo che: a) era pacifica la gestione transitoria del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e fognario da parte del RAGIONE_SOCIALE; b) le somme fatturate erano conformi alle tariffe determinate dall’RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE; c) alla fattispecie non era applicabile la procedura prevista dall’art. 156 d.lgs. n. 152 del 2006; d) la fatturazione dei consumi da parte di RAGIONE_SOCIALE era prova sufficiente a dimostrare il vantato diritto di credito.
NOME proponeva impugnazione contro tale decisione. Nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALEe parti, la Corte d’appello, con la sentenza n. 513/2019 rigettava l’impugnazione, affermando, in accordo con la pronuncia di primo grado, che: a) nel vigore RAGIONE_SOCIALEa gestione transitoria si era verificata la scissione tra gestione materiale del RAGIONE_SOCIALE, affidata al RAGIONE_SOCIALE, e fatturazione dei consumi, affidata ad NOME; b) era condivisibile l’opinione espressa dal Tribunale, secondo il quale dal fatto che NOME fosse tenuto alla riscossione nei confronti degli utenti in base alle tariffe, che venivano applicate in rapporto alla quantità di acqua effettivamente erogata, non poteva discendere la conclusione che il RAGIONE_SOCIALE non aveva fornito la prova dei consumi, perché, se era vero che l’attività di COGNOME era quella di fatturazione, non poteva che gravare su di essa l’onere di dimostrare l’entità di tali consumi, e non certo sul RAGIONE_SOCIALE, che
fondava le sue pretese sulle misurazioni del torrino piezometrico; c) il riferimento agli artt. 154 e ss. d.lgs. n. 152 del 2006 non era, dunque, pertinente, né risolutivo, in quanto tali norme si limitavano ad indicare i criteri di applicazione RAGIONE_SOCIALEe tariffe secondo i volumi di acqua effettivamente consumati dagli utenti, i cui dati erano in possesso RAGIONE_SOCIALEa sola RAGIONE_SOCIALE; d) alla fattispecie non si applicava neppure l’art. 156 d.lgs., poiché non si trattava di gestione separata del RAGIONE_SOCIALE, dovendosi semplicemente rimborsare al RAGIONE_SOCIALE i costi RAGIONE_SOCIALEa gestione provvisoria nel periodo transitorio, a seguito RAGIONE_SOCIALEe determinazioni RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE d’amRAGIONE_SOCIALE, in conformità all’art. 3 l.r. n. 10/2008 che, per tale periodo, aveva assegnato ai Consorzi la gestione, senza individuare una disciplina tariffaria autonoma e difforme da quella nazionale.
Secondo la Corte d’appello, essendo passata alla RAGIONE_SOCIALE la fatturazione anche per il periodo transitorio, essa doveva rimborsare al gestore provvisorio, per l’appunto il RAGIONE_SOCIALE, quanto dal medesimo anticipato a titolo di costi d’esercizio. In tale otti ca, la determinazione del quantum dovuto, in relazione al consumo di acqua, era stata effettuata dal tribunale sulla base RAGIONE_SOCIALEe misurazioni del torrino piezometrico, in mancanza di contestazioni precise sull’entità dei costi sostenuti.
Per ciò che concerneva l’impianto fognario e di depurazione, la Corte d’appello confermava la decisione del tribunale, rilevando che l’esistenza del RAGIONE_SOCIALE emergeva anche dalla nota 22/10/2008, inviata dalla RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE.
Avverso tale statuizione, RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi di impugnazione.
Il RAGIONE_SOCIALE intimato si è difeso con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis .1 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 155, 156 e 172 d.lgs. n. 152 del 2006 e all’art. 3 l.r. RAGIONE_SOCIALE n. 10 del 2008, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d’appello adottato, quale criterio per la quantificazione degli importi da corrispondere al RAGIONE_SOCIALE, quello del rimborso dei ‘costi d’esercizio’, senza tenere conto RAGIONE_SOCIALEa quantità di acqua erogata dal RAGIONE_SOCIALE e senza considerare quanto effettivamente incassato da RAGIONE_SOCIALE, per il RAGIONE_SOCIALE di depurazione, svolto dal RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘utenza, così utilizzando un criterio privo di alcun sostegno normativo, che si pone, anzi, in contrasto con la cogente normativa nazionale.
Secondo la ricorrente, l’art. 155 d.lgs. cit. impone che, ove vengano in rilievo più soggetti coinvolti nella gestione del RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE), la quantificazione RAGIONE_SOCIALEe pretese economiche deve tenere conto del solo dato del volume di acqua immesso nella rete da parte del RAGIONE_SOCIALE, mentre invece la Corte d’appello ha richiamato un diverso criterio, riferito al rimborso dei costi di esercizio del RAGIONE_SOCIALE e, in forza del ritenuto mancato adempimento di un onere probatorio, posto a carico di NOME, ha ritenuto di poter considerare l’acqua risultante dal misuratore del RAGIONE_SOCIALE (che comprendeva anche l’acqua piovana)e ha applicato la tariffa sulla corrispondente quantità, mentre invece avrebbe dovuto considerare i metri cubi di acqua forniti agli utenti.
In altri termini, in modo analogo a qualsivoglia settore regolamentato (gas, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), la tariffa del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è stabilita dalle RAGIONE_SOCIALE competenti ex lege , sulla base dei costi efficienti sostenuti dal RAGIONE_SOCIALE per la fornitura del bene acqua, applicando precisi criteri (predeterminati) per la perimetrazione e valorizzazione dei c.d. costi ‘ammissibili’, vale a dire computabili in tariffa. Aderendo alla semplicistica tesi del Giudice di appello, l’attività del RAGIONE_SOCIALE, pur riguardan do una componente del RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, veniva sottratta alla dinamica tariffaria e pertanto qualsivoglia costo, anche quello derivante da inefficienze e diseconomie, doveva trovare ristoro per la sola circostanza che era stato sostenuto, in assenza del vaglio di ammissibilità tipicamente demandato alle RAGIONE_SOCIALE di settore, portando, peraltro, alla liquidazione di importi abnormi.
Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 1188 c.c. e all’art. 156 d.lgs. n. 152 del 2006, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non avere la Corte di merito considerato che, anche accedendo alla configurazione del rapporto tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE nei termini delineati dal giudice di secondo grado, comunque l’obbligo di pagamento RAGIONE_SOCIALEa quota spettante al consorzio non poteva prescindere da quanto fatturato e incassato dal RAGIONE_SOCIALE in riferimento alle componenti RAGIONE_SOCIALEa tariffa che interessavano il RAGIONE_SOCIALE.
Secondo la ricorrente, anche a volere condividere l’impostazione fornita dai Giudici di appello, emerge chiaramente l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa sentenza gravata, nella parte in cui riconosce ad COGNOME la qualità di adiectus solutionis causa ma, in contrasto con la conferente disciplina del rapporto così delineato, impone a quest’ultima di versare al RAGIONE_SOCIALE un importo di gran lunga superiore a quello ex lege incassato dall’utenza per i servizi resi dal RAGIONE_SOCIALE stesso.
Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione RAGIONE_SOCIALEe norme che attengono alla valutazione RAGIONE_SOCIALEe prove, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c. per avere la Corte d’appell o ritenuto che il RAGIONE_SOCIALE avesse dato idonea dimostrazione del proprio credito dal momento che aveva provveduto a misurare i metri cubi di erogazione RAGIONE_SOCIALEe acque attraverso i rilievi piezometrici, nella ritenuta assenza di precise contestazi oni RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE sull’entità dei costi sostenuti.
Secondo la ricorrente, la Corte d’appello ha errato laddove: a) in violazione RAGIONE_SOCIALEe norme che disciplinano la valutazione RAGIONE_SOCIALEe prove da parte del giudice, non ha considerato tempestiva e specifica la contestazione da parte di COGNOME in ordine alle modalità di fatturazione del RAGIONE_SOCIALE; b) in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c., ha ritenuto esaustiva la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado quanto alla prova del fatto costitutivo del diritto al pagamento invocato dal RAGIONE_SOCIALE, dal momento che né le fatture, né i verbali redatti in sede di misurazione consortile RAGIONE_SOCIALEe acque reflue potevano assurgere ad idonea fonte di prova in favore del RAGIONE_SOCIALE, potendo comprendere acque bianche, acque meteoriche o comunque intruse, mentre invece si dovevano considerare solo le acque immesse nella rete dal RAGIONE_SOCIALE.
Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., quale error in procedendo , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c. per avere la Corte d’appello riconosciuto al RAGIONE_SOCIALE lo svolgimento del RAGIONE_SOCIALE di fognatura: a) trascurando le specifiche argomentazioni e contestazioni formulate sul punto da COGNOME; b) ritenendo che con la nota del 22/10/2008 COGNOME aveva ammesso l’effettivo svolgimento da parte del RAGIONE_SOCIALE di entrambi i servizi di depurazione e fognatura, mentre invece dalla lettura RAGIONE_SOCIALEa nota si evince che la società si è limitata ad invitare il RAGIONE_SOCIALE ad emettere nota di credito in relazione alle fatture contestate.
Si deve prima di tutto rilevare che l’impugnazione è tempestiva, dovendosi tenere conto RAGIONE_SOCIALEa sospensione straordinaria dei termini (per emergenza sanitaria da Covid-19) nel periodo compreso tra il 09/03/2020 all’11/05/2020 ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 83 d.l. n. 18 del 2020 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 d.l. n. 23 del 2020.
Sempre in via preliminare occorre dichiarare l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa produzione documentale RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, riferita ai documenti depositati con il ricorso ai numeri 3 e 4, di cui non risulta essere
intervenuto il deposito nel primo grado di giudizio, tenuto conto che non attengono all’ammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, ma sono menzionati a supporto RAGIONE_SOCIALEa fondatezza RAGIONE_SOCIALEo stesso, in violazione del disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 372 c.p.c.
È infondata l’eccezione di inammissibilità per novità del primo motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata alla luce RAGIONE_SOCIALEe allegazioni che, dalla lettura RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, risultano formulate già nel primo grado di merito e che sono semplicemente rapportate al tenore RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata.
Il primo motivo di ricorso è fondato sia pure nei termini di seguito evidenziati.
5.1. Non è controverso che RAGIONE_SOCIALE sia la società incaricata RAGIONE_SOCIALEa gestione del RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, in virtù RAGIONE_SOCIALE‘affidamento disposto con deliberazione n. 25 del 29/12/2004 dall’Assemblea RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
Con l. n. 36 del 1994 (c.d. Legge Galli), il legislatore ha disciplinato il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, attraverso l’individuazione di unità operative di estensione sovracomunale denominate ‘Ambiti Territoriali Ottimali’ (ATO) e l’attribuzione RAGIONE_SOCIALEe relativ e funzioni di governo all’RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE).
Nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa nazionale richiamata, la Regione RAGIONE_SOCIALE ha disciplinato la riorganizzazione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ad uso civile con l.r. n. 29 del 1997, prevedendo la razionalizzazione RAGIONE_SOCIALEa gestione RAGIONE_SOCIALE‘acqua potabile, attraverso l’individuazione di un RAGIONE_SOCIALE amRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di un RAGIONE_SOCIALE gestore e di un’unica tariffa.
In attuazione RAGIONE_SOCIALEa l.r. cit. , l’RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE ha individuato, quale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per l’ATO comprendente tutta la RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, la quale è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi attinenti al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe
gestioni preesistenti, ad essa trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovavano, ivi compresi i rapporti di utenza.
Al fine di consentire lo svolgimento del RAGIONE_SOCIALE affidato, il d.lgs. n. 152 del 2006 (c.d. codice RAGIONE_SOCIALE‘ambiente), all’art. 172, comma 6, ha previsto il trasferimento in concessione d’uso al RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE degli impianti di acquedotto, fognature e depurazione gestiti dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, secondo un piano che doveva essere adottato con decreto del AVV_NOTAIO, su proposta del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, sentite le Regioni, le Province e gli enti interessati.
Tale disposizione trova riscontro nell’art. 3, commi 6 e 7, RAGIONE_SOCIALEa l.r. RAGIONE_SOCIALE n. 10 del 2008, ove è stabilito che «6. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 172, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), gli impianti acquedottistici, fognari e di depurazione gestiti dagli enti soppressi, ovvero da altri consorzi o enti pubblici, sono trasferiti in concessione d’uso al gestore del RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE. 7. Con decreto del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEa Regione, previa deliberazione RAGIONE_SOCIALEa Giunta regionale, su proposta congiunta degli Assessori RAGIONE_SOCIALE‘industria, dei lavori pubblici e RAGIONE_SOCIALEa difesa RAGIONE_SOCIALE‘ambiente, è approvato il piano dei trasferimenti di cui al comma 6.»
Ancorché le disposizioni sopra menzionate abbiano definito puntualmente l’obbligo di trasferimento RAGIONE_SOCIALEe opere, i processi di acquisizione degli impianti in molti casi sono stati portati a termine con grandi ritardi, con la conseguenza che alcuni soggetti, come il RAGIONE_SOCIALE in questione, hanno continuato, in assenza di un’espressa disciplina che regolasse il periodo transitorio, a svolgere l’attività di depurazione e di gestione fognaria RAGIONE_SOCIALEe acque reflue con impianti che avrebbero dovuto costituire oggetto di trasferimento in favore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
5.2. Questa è la situazione che connota la fattispecie in esame, ove il RAGIONE_SOCIALE, convenuto in giudizio dal RAGIONE_SOCIALE del SII per un accertamento negativo del credito portato da numerose fatture, ha chiesto al RAGIONE_SOCIALE, in via riconvenzionale, il pagamento del RAGIONE_SOCIALE di fognatura e di depurazione RAGIONE_SOCIALEe acque reflue urbane del Comune di Porto Torres, relative al periodo novembre 2014-dicembre 2015.
5.3. Fondamentale, ai fini del presente giudizio, è la disposizione RAGIONE_SOCIALE‘art. 156, comma 1 prima parte, d.lgs. n. 152 del 2006, ove è stabilito che la tariffa è riscossa dal RAGIONE_SOCIALE.
Ciò significa che RAGIONE_SOCIALE, anche nel caso in questione, è l’RAGIONE_SOCIALE soggetto legittimato a chiedere il pagamento agli utenti per tutte le prestazioni comprese nel SII.
5.4. Alla presente fattispecie non può, invece, applicarsi la disciplina contenuta nella seconda parte del comma 1 RAGIONE_SOCIALE‘articolo appena menzionato, ove è stabilito che «Qualora il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa è riscossa dal gestore del RAGIONE_SOCIALE di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i diversi gestori interessati entro trenta giorni dalla riscossione, in base a quanto stabilito dall’RAGIONE_SOCIALE per l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il gas e il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.»
La previsione riguarda, infatti, i casi in cui, ferma la necessaria previsione di un RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del SII, alcuni servizi compresi nel SII siano affidati ad altri soggetti.
È, infatti, evidente che la norma riguarda gestori separati autorizzati a prestare determinati servizi dall’RAGIONE_SOCIALE d’amRAGIONE_SOCIALE e non soggetti che di fatto (come nel caso di specie) svolgono una parte RAGIONE_SOCIALE‘attività del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per conto del RAGIONE_SOCIALE.
5.5. Come di recente evidenziato dal AVV_NOTAIO di stato (Cons. Stato, Sez. VI, Sentenza n. 3809 del 14/05/2021), il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – così definito perché comprensivo di più segmenti
produttivi (l’attività di captazione dalla falda, la potabilizzazione, la distribuzione, il trasporto dei reflui nella fognatura, la depurazione RAGIONE_SOCIALEa risorsa idrica) – è un RAGIONE_SOCIALE di interesse economico generale. In quanto attività economica, detto RAGIONE_SOCIALE è prestato dietro corrispettivo, ma al tempo stesso è conformato da un significativo intervento statale, che assicura il perseguimento di obiettivi di interesse generale.
Di tale attività sono, infatti, regolati diversi aspetti: la dimensione gestionale (organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, definiti dalle regioni sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici), la struttura operativa, le modalità di affidamento (secondo il principio di unicità RAGIONE_SOCIALEa gestione per ciascun amRAGIONE_SOCIALE), le dotazioni infrastrutturali, il contenuto del rapporto convenzionale tra concedente e gestore, il corrispettivo contrattuale del rapporto di utenza.
La governance del settore è contrassegnata dalla convergenza di competenze di più soggetti pubblici, ma le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici sono RAGIONE_SOCIALE attribuite all’RAGIONE_SOCIALE – e pri ma all’RAGIONE_SOCIALE e investono specificatamente l’attività di definizione dei costi rilevanti unitamente ai criteri per la determinazione RAGIONE_SOCIALEe tariffe a copertura di questi costi, la regolazione sulla qualità del RAGIONE_SOCIALE, la verifica dei piani d’amRAGIONE_SOCIALE, nonché la predisposizione RAGIONE_SOCIALEe convenzioni tipo per l’affidamento del RAGIONE_SOCIALE.
A partire dalla legge ‘Galli’ (l. n. 36 del 1994), i cui contenuti, per la parte di interesse, sono sostanzialmente confluiti nel codice RAGIONE_SOCIALE‘ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006), il legislatore ha inteso superare le precedenti gestioni pubbliche in economia, considerate oramai inadeguate per un’efficace amministrazione del settore.
I principali contenuti ‘riformatori’ RAGIONE_SOCIALE‘impianto normativo sono: i) l’industrializzazione RAGIONE_SOCIALEa filiera realizzata attraverso la gestione
integrata di tutti i segmenti produttivi (in passato gestiti separatamente); ii) il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa rilevanza economica del RAGIONE_SOCIALE, la quale si delinea tramite l’adozione di un moRAGIONE_SOCIALEo organizzativo efficiente, in quanto tendenzialmente idoneo a rem unerare i fattori produttivi; iii) la facoltà per l’amministrazione di scegliere tra il monopolio pubblico e quello privato contendibile (concorrenza ‘per’ il mercato); iv) un moRAGIONE_SOCIALEo di organizzazione basato su unità geografiche e idrologiche naturali e delineato sulla scorta di parametri non meramente geografici, ma anche tecnici ed economici; v) il coordinamento amministrativo, coincidente con l’estensione RAGIONE_SOCIALE‘amRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, attraverso l’adozione del piano d’amRAGIONE_SOCIALE, il potere tariffario e l’esternalizzazi one; vi) una gestione integrata del RAGIONE_SOCIALE caratterizzata dalla «unicità» all’interno degli ATO; vii) la disciplina dei rapporti tra il regolatore RAGIONE_SOCIALE‘amRAGIONE_SOCIALE e gestore mediante una convenzione i cui contenuti concorrono all’organizzazione conse nsuale del RAGIONE_SOCIALE, alla definizione sinallagmatica degli aspetti patrimoniali RAGIONE_SOCIALEa gestione, all’assunzione degli obblighi di RAGIONE_SOCIALE pubblico, alla gestione RAGIONE_SOCIALEe infrastrutture, alla pianificazione degli investimenti in manutenzione e relativi alla i nnovazione tecnologica; viii) l’unicità RAGIONE_SOCIALEa tariffa, calcolata in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
La scelta operata dal legislatore è, dunque, consistita nella ricerca di un moRAGIONE_SOCIALEo di gestione in cui trovi adeguata sintesi la dialettica tra efficienza, anche imprenditoriale, del RAGIONE_SOCIALE, nell’amRAGIONE_SOCIALE dei vincoli europei, garanzia degli utenti, che son o titolari di un diritto fondamentale, e la essenziale universalità del RAGIONE_SOCIALE.
Si tratta di una scelta di politica interna, in quanto la normativa europea in materia di acque (Direttiva 2000/60/UE) non contiene indicazioni rigide sulla necessità di organizzare il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in tal modo.
5.6. La tariffa è definita dall’art. 154 del decreto legislativo n. 152 del 2006 come il corrispettivo del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (comprendente l’acquedotto, la fognatura e la depurazione), da determinarsi «tenendo conto RAGIONE_SOCIALEa qualità RAGIONE_SOCIALEa risorsa idrica e del RAGIONE_SOCIALE fornito, RAGIONE_SOCIALEe opere e degli adeguamenti necessari, RAGIONE_SOCIALE‘entità dei costi di gestione RAGIONE_SOCIALEe opere, (RAGIONE_SOCIALE‘adeguatezza RAGIONE_SOCIALEa remunerazione del capitale investito) e dei costi di gestione RAGIONE_SOCIALEe aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento RAGIONE_SOCIALE‘ente di governo RAGIONE_SOCIALE‘amRAGIONE_SOCIALE, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio ‘chi inquina paga’. Tutte le quote RAGIONE_SOCIALEa tariffa del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE hanno natura di corrispettivo» .
Com’è noto, a decorrere dal 21 luglio 2011, il primo comma RAGIONE_SOCIALE‘articolo appena riportato è stato abrogato, in esito al referendum indetto con d.P.R. 23 marzo 2011 – limitatamente alle parole «RAGIONE_SOCIALE‘adeguatezza RAGIONE_SOCIALEa remunerazione del capitale investito» -dall’articolo 1, comma 1, d.P.R. 18 luglio 2011, n. 116 e, successivamente, è stato modificato dall’articolo 7, comma 1, lettera a), del d.l. 12 settembre 2014, n. 133 , conv. con modif. in l. n. 164 del 2014.
La norma ricalca l’art. 9 RAGIONE_SOCIALEa direttiva n. 2000/60/CE, secondo cui «Gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l’analisi economica effettuata in base all’allegato III e, in particolare, secondo il principio ‘chi inquina paga’» , in linea con la configurazione -diffusamente delineata nella Comunicazione COM 2000/447 –RAGIONE_SOCIALEa tariffa dei servizi idrici quale «mezzo per garantire un uso più sostenibile RAGIONE_SOCIALEe risorse idriche ed il recupero dei costi dei servizi idrici nell’amRAGIONE_SOCIALE di ogni specifico settore economico» (v. ancora Cons. Stato, Sez. VI, Sentenza n. 3809 del 14/05/2021).
La tariffa base viene predisposta dall’ente di governo RAGIONE_SOCIALE‘amRAGIONE_SOCIALE, nell’osservanza del metodo tariffario regolato prima dall’RAGIONE_SOCIALE (prima RAGIONE_SOCIALE), cui viene trasmessa per l’approvazione.
La giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale ha definito con chiarezza la disciplina statale relativa alla determinazione RAGIONE_SOCIALEa tariffa del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE come complesso di norme atte a preservare il bene giuridico ‘ambiente’ dai rischi derivant i da una tutela non uniforme ed a garantire uno sviluppo concorrenziale del settore (v. in particolare, Corte cost., Sentenza n. 142 del 23/04/2010; Corte cost., Sentenza n. 29 del 04/02/2010; Corte cost., sentenza n. 246 del 24/07/2009; in generale, sull’ azione unitaria svolta dallo Stato, in questa materia, (v. da ultimo anche Corte cost., Sentenza n. 32 del 12/03/2015).
L’uniforme metodologia tariffaria adottata dalla legislazione statale deve, in primo luogo, garantire sull’intero territorio nazionale un trattamento uniforme alle varie imprese operanti in concorrenza tra loro, per evitare che si producano arbitrarie disparità di trattamento sui costi aziendali, conseguenti a vincoli imposti in modo differenziato sul territorio nazionale. La disciplina tariffaria deve, infatti, assicurare l’equilibrio economico -finanziario RAGIONE_SOCIALEa gestione, oltre all’efficienza e affidabilit à del RAGIONE_SOCIALE (art. 151, comma 2, lettere c), d), e), d.lgs. n. 152 del 2006), attraverso il meccanismo di price cap (artt. 151 e 154, comma 1, d.lgs. cit.), diretto ad evitare che il concessionario RAGIONE_SOCIALE abusi RAGIONE_SOCIALEa sua posizione dominante (così, in particolare, Corte cost., Sentenza n. 142 del 23/04/2010).
Sotto altro profilo, attraverso la determinazione RAGIONE_SOCIALEa tariffa nell’amRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il legislatore statale ha fissato livelli uniformi di tutela RAGIONE_SOCIALE‘ambiente, perché ha inteso perseguire la finalità di garantire la tutela e l’uso, secondo criteri di solidarietà, RAGIONE_SOCIALEe risorse idriche, salvaguardando la vivibilità RAGIONE_SOCIALE‘ambiente e le aspettative ed i diritti RAGIONE_SOCIALEe generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale, unitamente alle altre finalità tipicamente
ambientali individuate dagli artt. 144, 145 e 146 d.lgs. n. 152 del 2006. La finalità RAGIONE_SOCIALEa tutela RAGIONE_SOCIALE‘ambiente viene, inoltre, in rilievo anche in relazione alla scelta RAGIONE_SOCIALEe tipologie dei costi che la tariffa è diretta a recuperare, perché tra tali costi sono espressamente inclusi quelli ambientali, da recuperare «anche secondo il principio “chi inquina paga”» di cui all’art. 154, comma 2, d.lgs. cit. (così, in particolare, Corte cost., Sentenza n. 142 del 23/04/2010).
5.7. Nell’esercizio RAGIONE_SOCIALEe sue competenze, l’RAGIONE_SOCIALE di regolazione ha, in primo luogo, approvato la deliberazione 585/2012/R/IDR, che ha dettagliato il metodo tariffario transitorio MTT per la determinazione RAGIONE_SOCIALEe tariffe negli anni 2012 e 2013.
Successivamente, al termine del periodo transitorio, ha adottato la deliberazione 643/2013/R/IDR, recante l’approvazione del metodo tariffario RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEe disposizioni di completamento.
5.8. Non è contestato tra le parti che, nella specie, non si tratti di acque reflue di utenze industriali, avendo entrambe le parti dedotto che le richieste di pagamento attengono al RAGIONE_SOCIALE di fognatura e depurazione di acque reflue urbane provenienti da Porto Torres (p. 1 del ricorso e p. 2 del controricorso).
Occorre, dunque, tenere conto del disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 155, comma 4, d.lgs. n. 152 del 2006, riferito proprio alla tariffa del RAGIONE_SOCIALE di fornitura e depurazione, il quale prevede quanto segue: «4. Al fine RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALEa quota tariffaria di cui al presente articolo, il volume RAGIONE_SOCIALE‘acqua scaricata è determinato in misura pari al cento per cento del volume di acqua fornita.»
Non è, dunque, dato rilievo alla quantità di acqua immessa nell’impianto di depurazione (che può variare per la presenza di acque meteoriche o provenienti dal sottosuolo), ma solo a quella erogata dal RAGIONE_SOCIALE di acquedotto.
La materia del contendere si incentra tutta sulla rilevanza di tale disposizione, nel presente giudizio.
Il giudice di merito ha, infatti, dato rilievo alla necessità di rimborsare i costi di esercizio del RAGIONE_SOCIALE, che comunque ha di fatto erogato servizi del RAGIONE_SOCIALE, confermando la statuizione del giudice di merito che, in base ad una ritenuta mancanza di specificità di contestazione di COGNOME, riferita ai costi sostenuti dal RAGIONE_SOCIALE nell’erogare tali servizi, ha fatto propria la determinazione nel quantum RAGIONE_SOCIALEa pretesa di quest’ultimo sulla base RAGIONE_SOCIALEe misurazioni del proprio torrino piezometrico e dunque sulla base RAGIONE_SOCIALEa quantità di acque reflue depurate (p. 4 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
5.9. Tenuto conto di quanto appena esposto nel ricostruire la ratio che giustifica la disciplina tariffaria, non può ritenersi che alla rigorosa disciplina prevista per la determinazione RAGIONE_SOCIALEa tariffa applicabile sia sottratta la prestazione di fatto di alcuni dei servizi compresi nel SII ad opera di soggetti diversi dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
La normativa nazionale sopra menzionata è volta a disciplinare in modo rigoroso le Tariffe, sottoponendole ad una preventiva regolamentazione statale, alla predisposizione da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE d’amRAGIONE_SOCIALE e all’approvazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE nazionale (art. 154 d.l gs. n. 152 del 2006).
Per il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, d’altronde, l’erogazione di alcuni dei servizi del SII da parte di terzi costituisce un costo e l’RAGIONE_SOCIALE modo per dare rilievo a tale costo è quello che tiene conto del valore del RAGIONE_SOCIALE erogato secondo la Tariffa, che deve individuare una quota spettante a colui che presta i servizi di depurazione e quelli di fognatura calcolata in base ai metri cubi di acqua erogata agli utenti, in conformità al disposto dall’art. 155, comma 4, d.lgs. n. 152 del 2006.
Solo in questo modo, dal punto di vista del soggetto che eroga il RAGIONE_SOCIALE, è possibile ottenere un compenso per l’attività prestata che risponda ai requisiti previsti dal legislatore e, dal punto di vista del RAGIONE_SOCIALE, possono essere conteggiati costi che rispondano alle caratteristiche consentite.
Un diverso criterio non è configurabile come legittimo.
Il primo motivo di ricorso deve, pertanto, essere accolto.
In materia di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, infatti, ove il RAGIONE_SOCIALE di fognatura e di depurazione di acque reflue non industriali sia di fatto erogato da un soggetto diverso dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non avendo le autorità competenti ancora provveduto a trasferite a quest’ultimo in concessione d’uso i relativi impianti (come previsto dall’art. 172 d.lgs. n. 152 del 2006), il RAGIONE_SOCIALE è tenuto a riscuotere dagli utenti il corrispettivo dovuto per l’intero RAGIONE_SOCIALE, comprensivo anche di quello di fognatura e di depuraz ione, e l’ente che eroga in via di fatto queste prestazioni ha diritto al pagamento, da parte del RAGIONE_SOCIALE, del corrispettivo, da determinarsi, secondo la quota stabilita in Tariffa, sui metri cubi di acqua erogata agli utenti, come previsto dall’art. 155, comma 4, d.lgs. cit.
Il secondo motivo di ricorso è infondato, perché, come sopra evidenziato, alla presente fattispecie non si applica il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 156, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, sicché non si può far dipendere dall’entità RAGIONE_SOCIALEe somme riscosse da RAGIONE_SOCIALE nei confronti dagli utenti il corrispettivo spettante al RAGIONE_SOCIALE per il RAGIONE_SOCIALE prestato.
Le questioni prospettate con il terzo motivo di ricorso sono da ritenersi assorbite a seguito RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento del primo motivo di ricorso, essendo il giudice del rinvio chiamato ad esaminare nuovamente la fattispecie alla luce del principio sopra enunciato, e, ovviamente, possono essere riproposte nel corso del giudizio ex art. 392 c.p.c. (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 37270 del 20/12/2022).
Il quarto motivo è inammissibile, tenuto conto che la ricorrente prospetta plurimi vizi processuali, ma ciò che contesta è l’apprezzamento in fatto del giudice di merito, cui ha contrapposto valutazioni e argomenti in fatto.
In conclusione, accolto il primo motivo di ricorso, respinto il secondo, assorRAGIONE_SOCIALE il terzo e dichiarato inammissibile il quarto, deve
essere cassata la sentenza impugnata in applicazione del seguente principio di diritto:
‘In materia di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ove il RAGIONE_SOCIALE di fognatura e di depurazione di acque reflue non industriali sia di fatto erogato da un soggetto diverso dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, perché le autorità competenti non hanno ancora provveduto a trasferir e a quest’ultimo in concessione d’uso i relativi impianti, come invece previsto dall’art. 172 d.lgs. n. 152 del 2006, il RAGIONE_SOCIALE è tenuto a riscuotere dagli utenti il corrispettivo dovuto per l’intero RAGIONE_SOCIALE, comprensivo anche di quello di fognatura e di depurazione, e l’ente che eroga in via di fatto queste ultime prestazioni ha diritto al pagamento, da parte del RAGIONE_SOCIALE, del corrispettivo, da determinarsi, secondo la quota prevista in Tariffa, sui metri cubi di acqua erogata agli utenti, come previsto dall’art. 155, comma 4, d.lgs. cit.’
La causa va conseguentemente rinviata alla Corte d’appello di Cagliari, Sezione di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il primo motivo di ricorso e, respinto il secondo, assorRAGIONE_SOCIALE il terzo e dichiarato inammissibile il quarto, cassa, nei limiti del motivo accolto, la sentenza impugnata con rinvio RAGIONE_SOCIALEa causa alla Corte d’appello di Cagliari, Sezione di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima Sezione