Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33164 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33164 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2052/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p. t., NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio digitale ex lege ;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona RAGIONE_SOCIALE‘amministratore delegato e legale rappresentante p.t., NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE); con domicilio digitale ex lege ; -controricorrente-
Avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE d’appello di SALERNO n. 1442/2022, depositata il 2/11/2022 e notificata l’8/11/2022 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n. 1860/2017, rigettava l’opposizione al decreto n. 3093/08 con cui era stato ingiunto alla società RAGIONE_SOCIALE, oggi RAGIONE_SOCIALE, di seguito, per brevità, RAGIONE_SOCIALE, il pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 126.471,08 in favore RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE, poi RAGIONE_SOCIALE , in quanto, pur risultando provata e non contestata la circostanza che la società opponente non avesse mai conferito al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE i rifiuti RAGIONE_SOCIALEe navi di linea da smaltire, l’obbligo del pagamento da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di detta somma trovava fondamento negli artt. 7 e 8 del d.lgs. n. 182/2003 e nell’allegato IV (applicabili ratione temporis ), i quali imponevano l’obbligo del pagamento di una quota fissa del tributo, anche in assenza del conferimento dei rifiuti. Dette norme, infatti, contrariamente alla tesi RAGIONE_SOCIALE‘opponente, non esoneravano dall’obbligo del pagamento del tributo, ma contenevano un «rinvio all’attività amministrativa (…) ancorato all’obbligo di individuazione di specifici criteri per la gestione RAGIONE_SOCIALE‘intero sistema di smaltimento» e nel caso di specie l’RAGIONE_SOCIALE, con la nota n. 2159/04, nelle more RAGIONE_SOCIALE‘adozione del piano di raccolta di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 182/03, aveva confermato, anche con riferimento alle navi di linea, il vigore RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza n. 2/00, con la quale erano state stabilite le tariffe per l’impianto e il relativo servizio, aggiornate con i provvedimenti amministrativi nn. 7/05 e 4/07.
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n. 1442/2022, depositata il 02/11/2022 e notificata l’8/11/2022, ha accolto l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, ritenendo la RAGIONE_SOCIALE non legittimata a richiedere il pagamento RAGIONE_SOCIALEa tariffa fissa perché non
titolata a norma del d. lgs. 182/2003 e aggiungendo, espressamente ad abundantiam , che la disposizione di cui al comma 3 RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 del d.lgs. n. 182/03, all’epoca in vigore, dovesse essere interpretata nel senso che le navi in servizio di linea erano obbligate al pagamento RAGIONE_SOCIALEa tariffa fissa relativa ai costi di gestione degli impianti portuali per la raccolta dei rifiuti, qualora prevista, esclusivamente in favore del gestore RAGIONE_SOCIALEa raccolta presso il porto ove avevano effettuato il conferimento dei rifiuti
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione di detta sentenza, formulando un motivo unico, espressamente articolato in due censure.
RAGIONE_SOCIALE § RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.
Il Pubblico RAGIONE_SOCIALE non ha depositato conclusioni scritte.
Entrambe le parti, in vista RAGIONE_SOCIALE‘odierna Camera di Consiglio, hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Va innanzitutto disattesa l’eccezione di irricevibilità del ricorso formulata RAGIONE_SOCIALEa controricorrente , così argomentata: « La società per azioni ricorrente, diversamente dalla controricorrente, non è stata parte nel giudizio di merito. Tale società non ha chiarito – non ha allegato ed indicato, né in ricorso né in seno alla procura, l’esistenza di un qualche meccanismo successorio rispetto alla diversa società in accomandita semplice appellata nel giudizio a quo, così non spiegando la propria legittimazione processuale».
Il ricorso è stato proposto da RAGIONE_SOCIALE in luogo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che era stata parte del giudizio di merito.
Trattandosi di mera trasformazione di una società di persone in società di capitali e di un mero mutamento formale, la nuova
società è legittimata a ricorrere in cassazione, non essendosi verificata una vicenda estintiva e la correlativa creazione di un soggetto diverso dall’originaria parte processuale (Cass. 13/03/2023, n.7265).
Va peraltro considerato che la RAGIONE_SOCIALE ha dimostrato la propria legitimatio ad causam , fornendo la dimostrazione di essere subentrata nella medesima posizione del suo dante causa, mediante deposito RAGIONE_SOCIALEa visura camerale comprovante la continuità tra nuova e vecchia società: atto che la odierna resistente ha potuto esaminare nel rispetto del contraddittorio.
2 ) Va altresì esaminata l’eccezione di giudicato implicito, basata sull’omessa impugnazione da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente dei seguenti capi autonomi RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata:
quello con cui il giudice a quo ha ritenuto «peraltro la tariffa pretesa dalla RAGIONE_SOCIALE presuppone un’obbligata attività procedimentale e provvedimentale da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, attività integrativa RAGIONE_SOCIALEa normativa, la quale determina, nelle vie generali, i criteri per la sua determinazione. Stante l’assenza di tale attività procedimentale e provvedimentale, ossia stante l’assenza dei presupposti cui la norma subordina l’imposizione tariffaria, alcuna pretesa a tale titolo poteva essere avanzata nei confronti RAGIONE_SOCIALEe navi in servizio di linea»;
b) quello con cui ha ritenuto che la nota n. 2/2000, in quanto emessa in epoca anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. ed in quanto aveva fissato solo le tariffe da applicarsi, in via corrispettiva, in caso di prelievo a bordo e trasporto dei rifiuti, prestazioni che, pacificamente, non risultano espletate dalla RAGIONE_SOCIALE in favore di RAGIONE_SOCIALE , non potesse fondare la pretesa di RAGIONE_SOCIALE;
quello con cui ha rigetto la domanda di pagamento, rilevando che le navi in servizio di linea autorizzate a conferire in un porto RAGIONE_SOCIALEa rotta corrispondono la tariffa solo nel porto ove conferiscono,
ferma restando l’adozione di eventuali meccanismi di ripartizione dei proventi tra i vari impianti portuali interessati dalla rotta, in forza RAGIONE_SOCIALEe disposizioni di cui al d.lgs. n. 197/21 (che ha abrogato il d.lgs. n. 182/03), il quale all’art. 8 comma 8, analogamente all’art. 8, comma 3 previgente, ha specificato che per le «navi in servizio di linea che effettuano scali frequenti e regolari, le RAGIONE_SOCIALE competenti definiscono specifici criteri per la determinazione RAGIONE_SOCIALEe tariffe di cui al comma 2, da applicare nel solo porto dove avviene il conferimento, in modo tale da assicurare il conferimento dei rifiuti prodotti in un porto lungo la rotta nonché, eventualmente, adeguati meccanismi di ripartizione dei proventi tra gli impianti portuali interessati»;
L’eccezione non merita accoglimento, atteso che il ricorso ha investito tutti i capi indicati come non confutati dalla controricorrente.
Il ricorso si basa su un unico motivo articolato in due censure, formulate entrambe in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ. (p. 10 del ricorso).
3.1.) Con la prima la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 comma 5 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 comma 1 del d. lgs 182/2003 per essere stata ritenuta dal giudice a quo non titolata ad occuparsi del servizio di raccolta dei rifiuti di una nave in servizio di linea e, di conseguenza, per pretendere il pagamento RAGIONE_SOCIALEa quota fissa.
La Corte d’appello, rilevato che aveva affermato di essere concessionaria RAGIONE_SOCIALE‘attività di pulizia e raccolta dei rifiuti a bordo navi nel RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, giusta concessione n. 1/1999, rilasciata dalla locale RAGIONE_SOCIALE, e che aveva fondato la sua pretesa creditoria sulla cd. ‘quota fissa’ RAGIONE_SOCIALEa tariffa prevista dal d.lgs. n. 182/2003 ed, in particolare, dall’allegato IV, art. 1 lett a) e b) che, nel fissare i criteri di determinazione RAGIONE_SOCIALEa tariffa relativa al servizio di raccolta di rifiuti provenienti dalle navi, precisava che
essa è composta da una quota fissa indipendente dall’effettivo utilizzo degli impianti di raccolta e da una quota correlata al quantitativo ed al tipo di rifiuti prodotti e conferiti dalla nave, ha ritenuto che:
le tariffe costituiscono il recupero dei costi degli impianti portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi, quelli di investimento e quelli relativi al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti stessi gestiti dal concessionario del servizio;
ii) la titolarità del diritto alla loro riscossione nei confronti degli utenti del porto spetta ai soli concessionari, ossia ai soggetti, pubblici o privati, cui l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE all’esito RAGIONE_SOCIALEo svolgimento di apposita gara, rilascia un provvedimento di natura concessoria (concessione di servizio) che li abilita all’esercizio di tale servizio in ambito portuale e, di conseguenza, alla riscossione, dei relativi corrispettivi che, preventivamente proposti in sede di offerta dai partecipanti alla gara sulla base dei criteri di determinazione dettati da detta RAGIONE_SOCIALE ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 8, vengono approvati con ordinanza RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE all’esito RAGIONE_SOCIALE‘aggiudicazione;
iii) la RAGIONE_SOCIALE, negli anni per i quali aveva avanzato la richiesta di pagamento RAGIONE_SOCIALEe tariffe ai sensi del d.lgs. n. 182/2003, non risultando titolare di una concessione per il servizio RAGIONE_SOCIALEa gestione rifiuti nel il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, ma «di una licenza rilasciata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 16 L. 84/94 per la ‘sola raccolta di rifiuti a bordo RAGIONE_SOCIALEe navi’ », non era titolata ad esercitare la pretesa azionata, così come formulata; essendo stata solo autorizzata a raccogliere i rifiuti a bordo RAGIONE_SOCIALEe navi, non poteva pretendere il corrispettivo per un’attività, quella RAGIONE_SOCIALEa gestione dei rifiuti nel RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, per la quale non aveva avuto alcuna autorizzazione;
che la pretesa presupponeva un’attività procedimentale e provvedimentale da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE amministrativa competente integrativa RAGIONE_SOCIALEa normativa richiamata, facente difetto nella specie: non potendosi ritenere utili: i) né la nota del 18.02.2004
(indirizzata alla RAGIONE_SOCIALE solo ‘per conoscenza’) con la quale l’RAGIONE_SOCIALE comunicava ai destinatari (RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) che, nelle more RAGIONE_SOCIALE‘attuazione del regime disposto con il d.lgs. n. 182/2003, l’ordinanza tariffaria n. 2/2000 era da considerarsi in vigore per ciascuna nave, anche in servizio di linea, perché essa, oltre ad avere valore di ‘mera raccomandazione’ per i soli destinatari (tra i quali non figurava la RAGIONE_SOCIALE), non era conforme al d.lgs. n.182/2003, cui il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, tramite l’RAGIONE_SOCIALE ad esso preposta, non risultava essersi adeguato nel periodo in contestazione; ii) né l’ordinanza RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE n. 2/2000 (come aggiornata ai dati Istat con le successive ordinanze n. 7 del 2005 e n. 4 del 2007), emessa in epoca anteriore all’entrata in vigore del suddetto decreto legislativo e concernente unicamente le tariffe da applicarsi, in via corrispettiva, per il servizio di prelievo a bordo e per il trasporto dei rifiuti RAGIONE_SOCIALEe navi mercantili e per le navi passeggeri ormeggiate in porto nonché per le navi militari: servizi non espletati dall’appellante.
La ricorrente, premesso che ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 5, comma 4, del d. lgs. n. 182/2003 di attuazione RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 2000/59/CE, che ha riformato la materia, «il servizio deve essere effettuato in forza di concessione da rilasciarsi a seguito di procedura concorsuale, previa approvazione da parte RAGIONE_SOCIALEa Regione del Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui liquidi del carico di cui all’articolo 5 del medesimo decreto» e rilevato che detto piano non era ancora approvato e in vigore nella sua versione definitiva, ne trae la conclusione che non era stato possibile attivare il procedimento concorsuale per l’individuazione del soggetto cui affidare il servizio; di conseguenza, le RAGIONE_SOCIALE portuali, onde assicurare che l’attività di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi non avesse interruzione, l’avevano abilitata ad espletare il servizio di raccolta di rifiuti con i provvedimenti concessori
confermati nella nota n. 2159 del 18.02.2004 che la Corte d’appello ha degradato a mera raccomandazione, sebbene essa rinviasse ad una Circolare Ministeriale e ad una Nota del medesimo RAGIONE_SOCIALE: provvedimenti che, secondo la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Ad. Plen., 14/11/2011, n. 19), hanno una indubbia rilevanza esterna, perché non sono espressione di una mera attività interpretativa, suscettibile di ‘disapplicazione’ da parte degli organi periferici e del giudice, ma incidono negativamente sulla legittimità RAGIONE_SOCIALE‘atto individuale.
La ricorrente aggiunge che il RAGIONE_SOCIALE, a seguito del quesito posto da un’Associazione in merito all’applicabilità del regime normativo in tema di rifiuti portuali, aveva risposto che «al fine di assicurare i servizi senza soluzione di continuità, si specifica che la cessazione RAGIONE_SOCIALE‘efficacia temporale dei piani di gestione dei rifiuti RAGIONE_SOCIALEe navi preesistenti -è subordinata all’approvazione ed all’entrata in operatività dei nuovi piani. Di conseguenza deve ritenersi che, fino a nuova predisposizione ed approvazione, i piani di cui si tratta e i relativi atti ‘consequenziali’ emanati dalle RAGIONE_SOCIALE competenti continuano ad essere validi e a produrre effetti».
Soggiunge che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto impugnare gli atti amministrativi (cfr. Circ. RAGIONE_SOCIALE e Nota RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) con cui era stata confermata la sua legittimazione a riscuotere gli importi dovuti dalle navi in base alle tariffe adottate presso il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE dinanzi al giudice amministrativo (Cass., Sez. Un., 2/12/2008, n. 28539 che in un caso analogo ha affermato che «in tema di corrispettivo dovuto per la fruizione di un pubblico servizio, qualora il consumatore finale contesti che il corrispettivo richiestogli sia stato correttamente calcolato, in relazione ai consumi effettuati ed alle tariffe vigenti, fa valere una posizione di diritto soggettivo; mentre, quando contesti l’esistenza stessa, in capo all’ente erogatore del servizio, del potere di imporre una
determinata prestazione pecuniaria, fa valere una posizione di interesse legittimo. Ne consegue che è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la domanda con la quale il fruitore del servizio di distribuzione del gas naturale contesti il potere RAGIONE_SOCIALE‘ente erogatore di addebitargli una frazione (nella specie, 40 centesimi di euro) del costo RAGIONE_SOCIALE‘assicurazione RAGIONE_SOCIALEa responsabilità civile, che l’ente erogatore stesso, in adempimento RAGIONE_SOCIALEa delibera n. 152 del 2003 RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE‘energia elettrica e il gas, (adottata in forza RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 comma 12, legge n. 481 del 1995), è tenuto a stipulare con diritto di rivalsa verso i fruitori del servizio. (Regola giurisdizione)») e che quindi la Corte d’appello non avrebbe dovuto contestare la legittimità di quegli atti se non ledendo il riparto di giurisdizione.
Il motivo è inammissibile.
Va rilevato che si assume come oggetto di critica la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, riproducendola, solo in modo parziale: infatti, si omette di fare riferimento a ciò che la Corte salernitana ha argomentato alle pagg. 13 (dopo ed a partire dalla parola ‘determinazione’) e 14 e cioè che: « non vale a radicare la pretesa RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE la nota del 18.02.2004 (peraltro indirizzata all’appellata solo ‘per conoscenza’) con la quale l’RAGIONE_SOCIALE comunicava ai destinatari (RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE NOME) che, nelle more RAGIONE_SOCIALE‘attuazione del regime disposto con il D.Lvo n. 182/2003, l’ordinanza tariffaria n. 2/2000 era da considerarsi in vigore per ciascuna nave, anche in servizio di linea; detta nota, oltre ad avere valore di ‘mera raccomandazione’ per i soli destinatari, come tale non vincolante neanche nei loro confronti, non è conforme al ridetto D.Lvo, la cui applicazione, come si desume dalle menzionate disposizioni, ha ben altri presupposti applicativi, cui il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, a mezzo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ad esso preposta, non risulta essersi adeguata nel periodo in contestazione Non vale a fondare la
pretesa RAGIONE_SOCIALE‘appellata neanche l’ordinanza RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE n. 2/2000 (come aggiornata ai dati Istat con le successive ordinanze n. 7 del 2005 e n. 4 del 2007); essa è stata emessa in epoca anteriore all’entrata in vigore del ridetto decreto legislativo e concerne unicamente le tariffe da applicarsi, in via corrispettiva, per il servizio di prelievo a bordo e per il trasporto dei rifiuti RAGIONE_SOCIALEe navi mercantili e per le navi passeggeri ormeggiate in porto nonché per le navi militari, servizio che, pacificamente, non risulta espletato dalla RAGIONE_SOCIALE in favore RAGIONE_SOCIALE‘appellante e di cui l’appellata, con il ricorso monitorio, non ha chiesto alcuna remunerazione a titolo di tariffa».
Sicché, poiché è proprio in ciò che non si è evocato che trova giustificazione la motivazione che ha condotto quella corte alla decisione, il motivo risulta inidoneo a criticare la sentenza e, dunque, inammissibile alla stregua RAGIONE_SOCIALE‘insegnamento di cui al principio di diritto a suo tempo enunciato da Cass. 11/01/2005, n. 359, ribadito, ex multis , in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto, anche dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 7074 del 20/03/2017.
Le considerazioni con cui viene esposta la censura a partire dalle ultime tre righe RAGIONE_SOCIALEa pagina 12 e sino alla pagina 15, prima di passare all’esposizione RAGIONE_SOCIALEa seconda censura ignorano la suddetta motivazione ed espongono argomentazioni che comunque non si fanno carico di criticarla anche quando evocano la nota del 18 febbraio 2004 cui fa riferimento la motivazione nella parte ignorata.
Peraltro, si parla di una circolare ministeriale assumendone -senza spiegazione -una non meglio spiegata ‘portata integratrice’, giustificata facendo rinvio all’art. 26 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 241 del 1990 nel testo vigente all’epoca dei fatti, là dove si dice « le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina l’interpretazione di
norme giuridiche o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse». Riferimento questo che non contiene alcun elemento atto a spiegare l’asserita funzione integratrice.
Quanto si sostiene, in ogni caso, a prescindere dalla mancata correlazione alla parte di motivazione ignorata, non si articola nemmeno in un ragionamento idoneo ad integrare la violazione o la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEa norma indicata nell’intestazione, alla cui efficacia non si fa riferimento.
Con il secondo ordine di censure la ricorrente prospetta la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 comma 3 del d.lgs n. 182/2003, per avere la Corte territoriale ritenuto che le navi in servizio di linea sono obbligate al pagamento RAGIONE_SOCIALEa tariffa fissa relativa ai costi di gestione degli impianti portuali per la raccolta dei rifiuti, qualora prevista, esclusivamente in favore del gestore RAGIONE_SOCIALEa raccolta presso il porto ove effettuano il conferimento.
La censura è inammissibile perché, una volta consolidatasi la ratio decidendi oggetto del primo ordine di censure, è inutile, per difetto d’interesse, lo scrutinio di una affermazione che è stata resa ad abundantiam e che come tale non ha inciso sulla ratio decidendi (Cass. 08/06/2022, n. 18429; Cass. 10/04/2018, n. 8755).
All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate in favore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di cassazione che liquida in euro 7.200,00, per compensi,
oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, pari ad euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente all’ufficio del merito competente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 13 novembre 2025 dalla Terza sezione civile RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione.
Il Presidente NOME COGNOME