Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 26258 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 26258 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20496/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, domiciliazione telematica legale
-ricorrente-
contro
COGNOME rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, domiciliazione telematica legale
-controricorrente-
nonché contro
MARRONE NATALE
-intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 2191/2023 depositata il 4/07/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio in data 8/07/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 2191 del 2023 della Corte di appello di Milano, allegando, per quanto ancora qui di utilità, che:
-aveva notificato un atto di precetto a NOME COGNOME e NOME COGNOME che lo avevano opposto in particolare sostenendo che sulle somme dovute, al netto di un acconto versato e non computato, erano dovuti gli interessi ai sensi dell’art. 1284, primo comma, cod. civ., e non ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2022;
-il Tribunale aveva accolto per quanto di ragione l’opposizione, con pronuncia confermata dalla Corte di appello in specie in punto d’interessi;
resiste con controricorso NOME COGNOME mentre è rimasto intimato NOME COGNOME
entrambe le parti hanno depositato memorie;
rilevato che:
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115, cod. proc. civ., 118, disp. att. cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato nell’interpretazione del titolo esecutivo giudiziale, infine azionato anche con pignoramento, in punto di interessi moratori;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115, cod. proc. civ., 118, disp. att. cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando
di considerare che il credito versato nel titolo era di valore, risarcitorio, e non di valuta;
con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115, cod. proc. civ., 118, disp. att. cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che al credito erano sottesi contratti di locazione commerciale con conseguente applicazione del d.gs. n. 231 del 2002;
con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 113, cod. proc. civ., 118, disp. att. cod. proc. civ., 1224, 1284, cod. civ., 111, Cost., poiché la Corte di appello avrebbe errato immotivatamente mancando di riconoscere comunque, pur assumendo vi fosse stata una statuizione generica nel titolo esecutivo, gli interessi normativamente dovuti ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2002;
considerato che:
il ricorso è inammissibile per tardività;
si tratta infatti di una opposizione a precetto, e quindi all’esecuzione, peraltro così qualificata dalla decisione in questa sede gravata (pag. 4) con ulteriore vincolo derivante dal principio dell’apparenza processuale, con conseguente inapplicabilità, anche nel giudizio per cassazione, della sospensione feriale dei termini (cfr., in termini, sui vari punti, Cass., 11/01/2012, n. 171, Cass., 22/10/2014, n. 22484, Cass., 14/01/2022, n. 1127, e succ. conf.);
parte ricorrente afferma, con assunzione di autoresponsabilità processuale (cfr. Cass., Sez. U., 6/07/2022, n. 21349), che la sentenza impugnata è stata notificata il 7 luglio 2023, e ha notificato il ricorso il 6 ottobre 2023, con conseguente tardività rispetto al c.d. termine breve;
spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso condannando la ricorrente alla rifusione delle spese di lite di parte controricorrente liquidate in euro 3.200,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, al competente ufficio di merito, da parte della ricorrente, se dovuto e nella misura dovuta, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, in data 8/07/2025.
Il Presidente NOME COGNOME