Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 20428 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 20428 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6023/2021 R.G. proposto da :
NOMECOGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE BRINDISI, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di LECCE n. 406/2020, depositata il 15.7.2020, NRG 1523/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/6/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
la Corte d’Appello di Lecce, riformando la sentenza di accoglimento del Tribunale di Brindisi, ha rigettato la domanda con
la quale NOME COGNOME già dirigente medico presso l’Azienda Sanitaria Locale Brindisi (di seguito, ASL) e poi dimessosi per ragioni di salute, aveva chiesto la riammissione in servizio ai sensi dell’art. 21, co. 5, del CCNL di Area del 10.2.2004;
la Corte territoriale richiamava come consolidati gli orientamenti della S.C., nel senso che la decisione di riammettere in servizio il dipendente avesse natura discrezionale con riferimento all’interesse pubblico alla copertura del posto vacante senza concorso, sicché restava esclusa la configurabilità di un diritto soggettivo e la richiesta dell’interessato era da qualificare in termini di proposta contrattuale, in vista della costituzione di un rapporto che era da considerare nuovo;
la scelta della P.A. -proseguiva la Corte d’Appello doveva senza dubbio rispettare i canoni di correttezza e buona fede, ma non poteva dirsi che nel caso di specie il richiamo ai vincoli assunzionali esistenti come causa ostativa alla domanda potesse essere considerato -come erroneamente ritenuto dal Tribunale -inconferente, anche alla luce della già menzionata novità del rapporto da instaurare mediante la riammissione in servizio;
in proposito la Corte distrettuale rilevava come la Giunta Regionale, dando attuazione a quanto previsto dalla legge n. 147 del 2013, con delibera n. 183 del 2014 aveva autorizzato un numero limitato di assunzioni, non prevedendo per la ASL di Brindisi quello di dirigente medico di Medicina Fisica e Riabilitativa ed evidenziava come la delibera n. 1824 del 2014, di concessione di deroga all’assunzione per quella figura professionale, era relativa al periodo successivo al biennio 2014/2015 ed era intervenuta dopo il ricorso di primo grado ed infine che la ASL aveva sopperito alla vacanza del posto con altre risorse interne, senza aggravio di spesa;
2.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, resistiti da controricorso della ASL;
CONSIDERATO CHE
1.
l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione per tardiva proposizione sollevata dalla ASL è fondata ed assorbente;
la sentenza è stata pubblicata il 15.7.2020;
non risultando essa notificata, il termine per la sua impugnazione era quello di sei mesi, di cui all’art. 327, co. 1, c.p.c.;
si tratta di controversia di lavoro, sicché non trova applicazione (art. 3 della l. n. 742 del 1969) la sospensione feriale (v. Cass. 16 ottobre 2015, n. 21003; Cass. 9 febbraio 2009, n. 3192), né, provenendo la pronuncia dalla sezione lavoro della Corte d’Appello , opera la eccezionale salvaguardia basata sull’affidamento per le controversie di lavoro trattate per errore in sede ordinaria (su cui v. Cass. 23 aprile 2010, n. 9694);
quindi, il termine per l’impugnazione scadeva il 15.1.2021 e la proposizione del ricorso per cassazione con atto del 15.2.2021, notificato non prima di quella data, è tardiva;
si dice ‘non prima’ , perché nella memoria il ricorrente fa riferimento e riporta una notifica telematica del 15.2.2021, effettuata però non al difensore, ma ad una Pec della ASL;
si tratterebbe di notifica nulla, poi validamente rinnovata con la notifica telematica in atti del 3.3.2021, sicché, se la prima notifica fosse tempestiva, non vi sarebbe tardività del ricorso per cassazione, ma così non è per quanto sopra detto, in quanto comunque il termine, al momento della prima notifica, era scaduto da un mese;
2.
nella memoria il ricorrente svolge varie difese rispetto alla procura speciale rilasciata dalla controricorrente, al fine di far ritenere la nullità del controricorso;
in particolare, e nell’ordine, è eccepita la mancanza di data nella procura speciale e quindi il fatto che tale procura sia stata rilasciata per l’impugnazione della «Sentenza della Corte d’Appello di Lecce n. 406/2020 – NOME Matteo COGNOME contro ASL BR dall’altra conferisce il mandato per resistere con controricorso al ricorso proposto dall’ing. COGNOME » , sicché sarebbe non certa « l’intenzione del delegante né tanto meno l’indicazione del provvedimento impugnato »;
3.
le difese sono infondate;
3.1
si deve intanto considerare che, per principio consolidato risalente a Cass., S.U., 10 marzo 1998, n. 2642, deve reputarsi conferita per il giudizio di cassazione e soddisfa perciò il requisito della specialità previsto dall’art 365 c.p.c., anche se non contiene alcun riferimento alla sentenza da impugnare o al giudizio interessato (che qui in realtà ci sono) la procura rilasciata in atto congiunto al ricorso per cassazione (o al controricorso), sicché già da questo punto di vista non si potrebbe dubitare che quella in atti fosse procura finalizzata a proporre controricorso in questa causa;
ma in realtà la procura speciale, notificata congiuntamente al controricorso, non può proprio ritenersi neanche di contenuto incerto;
nell’epigrafe di essa si identifica infatti in modo esatto il processo (« giudizio di cassazione» avverso la « sentenza n. 406/2020 della Corte d’Appello di Lecce» e le parti « NOME COGNOME e la ASL (Azienda Sanitaria Locale) BRINDISI») ed è quindi del tutto evidente che il rilascio della facoltà di resistere « con controricorso » (che effettivamente era l’atto cui era facoltizzata secondo il rito la
ASL) « al ricorso proposto dall’Ing. NOME COGNOME intercetta un palese errore materiale, che non crea alcun incertezza perché dagli esatti dati dell’epigrafe non possono sorgere seri dubbi sul contenuto ed i riferimenti soggettivi reali, con riferimento al ricorso per cassazione di NOME COGNOME;
3.2
quanto alla data, è intanto principio consolidato quello per cui essa può essere desunta in via interpretativa attraverso la disamina degli atti, al fine di appurare la specificità e tempestività della procura rispetto al giudizio di cassazione interessato;
infatti, ciò che importa, come rileva del resto lo stesso ricorrente nella sua memoria, è -in senso analogo a quanto riguarda il ricorso per cassazione, su cui v. per la sintesi v. Cass., S.U., 19 gennaio 2024, n. 2075 – che il rilascio della procura sia posteriore alla sentenza impugnata (Cass. 3 maggio 2025, n. 11616; Cass. 31 gennaio 2006, n. 2125), la quale può in tal modo ritenersi essere stata valutata e che esso non sia posteriore alla data del controricorso o della sua notifica (arg. da Cass. 1° giugno 1988, n. 3727; Cass. 12 agosto 1987, n. 6903 e successive conformi, tra cui Cass., S.U., 13 giugno 2014, n. 13431), di modo da avere certezza della tempestività rispetto agli atti necessari ad una rituale introduzione del controricorso stesso ai sensi dell’art. 370 c.p.c.;
ma ciò è sicuramente avvenuto, perché la procura riporta i dati esatti della sentenza, ivi compreso quello del suo deposito in cancelleria, sicché, non essendo quei dati conoscibili prima, la procura è certamente successiva;
la notifica in una con il controricorso fa poi assumere alla procura quanto meno data non successiva a tale momento;
i dati disponibili consentono dunque la ricostruzione certa di un rilascio idoneo sul piano temporale e ciò, realizzando il pieno raggiungimento dello scopo, esclude qualsivoglia ipotesi di nullità per la formale carenza di datazione (art. 156, co. 3, c.p.c.)
la notifica valida alla ASL risale, come si è detto, al 3.3.2021 e il controricorso è stato notificato il 12.4.2021 e dunque nel termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 369 c.p.c.;
il controricorso è dunque valido e tempestivo;
4.
quanto appena detto, oltre alla soccombenza del ricorrente, giustifica la condanna al pagamento delle spese in favore della controricorrente, nei termini di cui al dispositivo;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 3.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 -bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro