SENTENZA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI N. 384 2025 – N. R.G. 00000517 2021 DEPOSITO MINUTA 09 10 2025 PUBBLICAZIONE 09 10 2025
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Civile
composta dai magistrati:
NOME COGNOME Presidente
NOME COGNOME Consigliere
NOME COGNOME Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 517 del RAGIONE_SOCIALE degli RAGIONE_SOCIALE civili per l’anno 2021 promossa da
(C.F.
)
e
(C.F.
C.F.
) elettivamente domiciliati in Cagliari, INDIRIZZO, presso lo studio legale dell’AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende giusta procura speciale in calce all’atto d’appello C.F.
APPELLANTI
contro
(P.I. ), (P. Iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano (INDIRIZZO) al la INDIRIZZO, nonché sede operativa in La Spezia (Sp) alla INDIRIZZO, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIO NOME COGNOME con studio in La Spezia (SP) alla INDIRIZZO, giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo depositato e valida anche per l’appello, e con domicilio eletto in INDIRIZZO. P. P.
APPELLATA
CONCLUSIONI
NELL’INTERESSE DEGLI APPELLANTI:
‘ In riforma della impugnata decisione
Ritenere correttamente instaurato il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo per cui è causa per i motivi in espositiva.
Nel merito
In ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto perché inefficace invalido ingiusto ed illegittimo.
Nel merito rigettare ogni avversa pretesa infondata in fatto e diritto
In via subordinata determinare la minor somma dovuta rispetto a quanto ingiungo
Con la riforma della condanna alle spese e compensi di lite ed il favore degli stessi per gli appellanti ‘.
NELL’INTERESSE DELL’APPELLATA:
‘ Voglia l’AVV_NOTAIO Giudice adito,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
In via pregiudiziale,
-Dichiarare l’inammissibilità dell’appello per le ragioni di cui in narrativa;
In via principale, nel rigettare il gravame ex adverso proposto in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti indicati in narrativa e per l’effetto confermare la sentenza 532/2021 del 22/10/2021, pubblicata in pari data, resa dal Tribunale di Oristano a conclusione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo rubricato al n. 427/2019 R.G.;
Nella denegata ipotesi di declaratoria di tempestività della notifica dell’opposizione svolta
in primo grado e successiva analisi dei motivi di opposizione, si chiede l’accoglimento delle seguenti conclusioni:
-dichiarare l’improcedibilità e/o inammissibilità della presente opposizione a decreto ingiuntivo per le causali tutte esposte in narrativa;
-nel merito, rigettare l’opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l’effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 24/2019, R.G. n. 1543/2018, del 21/01/2019 emesso dal Tribunale di Oristano;
in via ulteriormente gradata, condannare, in ogni caso, il Sig. e
al pagamento in favore della società della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all’esito dell’espletanda attività istruttoria.
Sulla domanda riconvenzionale
-In via preliminare ,
-dichiarare l’inammissibilità della domanda riconvenzionale dedotta nella narrativa dell’atto per l’assenza di conclusioni specifiche sul punto;
-In via preliminare, ma gradata
dichiarare la carenza di legittimazione passiva della societá in ordine alle domande svolte in via riconvenzionale dal Sig. e
-In via subordinata , nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto formulato in via preliminare, rigettare tutte le domande rivoltead in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi indicati in narrativa.
-In via ulteriormente subordinata , nelle denegata ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dal Sig. e , condannare la società al pagamento del minor importo ritenuto di giustizia.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende’.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 3 aprile 2019 e proposero opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 24/2019 emesso dal Tribunale di Oristano in data 21.01.2019, nel procedimento iscritto al R.G. n. 1543/2018, con il quale era stato ingiunto agli opponenti il pagamento in favore della della somma di euro 22.422,94, oltre agli interessi di mora in misura legale dal 30.01.2015 fino al saldo e le spese della procedura di ingiunzione.
Preliminarmente, gli opponenti eccepirono l’inefficacia del decreto ingiuntivo, perché notificato oltre il termine di giorni 60 dalla sua emissione.
Sempre in via pregiudiziale, eccepirono il difetto di legittimazione della società opposta e del suo procuratore, per mancata esibizione dell’autorizzazione della Banca d’Italia allo svolgimento di attività di intermediazione creditizia e non essendo stata notificata la cessione del credito.
Nel merito, contestarono la debenza della somma oggetto di ingiunzione, assumendo che la pretesa creditoria fatta valere dall’opposta avesse trovato fondamento in un finanziamento collegato all’acquisto di un impianto fotovoltaico che era risultato sovradimensionato e totalmente inservibile.
In particolare, la fornitura era stata eseguita dalla RAGIONE_SOCIALE – impresa divenuta nota alle cronache per le gravi condotte poste in essere nei confronti di molteplici consumatori – e la controparte aveva ricevuto le contestazioni mosse in relazione al contratto di fornitura dell’impianto fotovoltaico al quale il finanziamento era collegato.
Conseguentemente, nulla era dovuto alla società opposta, in considerazione dell’eccezione di grave inadempimento sollevata in relazione al contratto di fornitura collegato a quello di finanziamento, per cui si sarebbe dovuta ritenere legittima la sospensione del pagamento delle rate del finanziamento.
Inoltre, l’invalidità del contratto di fornitura del fotovoltaico per truffa contrattuale avrebbe determinato l’invalidità derivata del finanziamento; lo stesso era a dirsi qualora fosse stata pronunciata la risoluzione del contratto di acquisto dell’impianto.
In via riconvenzionale, data l’invalidità derivata del contratto di finanziamento, gli opponenti domandarono la restituzione di ogni somma versata.
Poiché era risultata, altresì, ‘ l’illegittima segnalazione a banche dati pregiudizievoli ‘, gli opponenti avrebbero avuto anche diritto al risarcimento del danno derivatone.
Infine, gli opponenti lamentarono l’illegittimità della richiesta di pagamento di interessi ultralegali e anatocistici vietati e di costi e oneri non dovuti.
Si costituì in giudizio l’opposta, a seguito di rinvii disposti per il rinnovo della notifica e successivamente in ragione delle disposizioni sulla pandemia covid (rispettivamente avvenuti all’udienza del 20/01/20 e del 21/09/2020), eccependo, anzitutto, l’inammissibilità dell’opposizione per inesistenza della notifica di aprile 2019 e per tardività della notifica del 22/09/2020: a tal proposito, evidenziò che il Giudice, ritenendo non andata a buon fine la notifica di aprile 2019, ne aveva disposto la rinnovazione. Tuttavia, ai fini dell’efficacia retroattiva di tale rinnovazione, si sarebbe dovuto appurare se la notifica del l° aprile 2019 fosse o meno stata eseguita e se la mancata e/o omessa notifica fosse imputabile all’opponente: a detta dell’opposta, però, non vi sarebbe stata alcuna prova che fosse stata eseguita una notifica dell’opposizione in aprile 2019, soprattutto perché: 1. la notifica a mezzo pec del 02/04/2019 era stata inviata ad un indirizzo errato; 2. non vi era la prova che il plico inviato all’ contenesse l’atto di opposizione,
atteso che mancava l’originale dell’atto inviato e che controparte non aveva provveduto a ritirarlo dall’ 3. non vi era la prova che detto plico fosse stato ricevuto dall’ atteso che controparte non aveva prodotto alcun avviso di ricevimento della raccomandata con cui avrebbe
spedito il plico.
Sempre in via preliminare l’opposta eccepì la nullità dell’atto di citazione ex art. 164, comma 4 c.p.c., per difetto dei requisiti di cui ai nn. 3) e 4) dell’art. 163 c.p.c., per via dell’indeterminatezza e genericità del contenuto dell’atto, che a suo dire determinava l’assoluta incertezza circa gli addebiti che la parte attrice intendeva muovere alla
Inoltre, con riguardo all’avversa eccezione di tardiva notifica del decreto ingiuntivo, l’opposta rilevò che il decreto era stato emesso in data 21.01.2019 e notificato a mezzo posta in data 18.02.2019, ampiamente nel termine di legge.
Parimenti infondata si sarebbe dovuta ritenere, a detta dell’opposta, l’eccezione di difetto di legittimazione attiva, dal momento che la in data 23.06.2016, in forza di un contratto di cessione di crediti pro soluto stipulato con Monte dei Paschi ex artt. 1 e 4 della Legge 30.04.1999, n. 130 e 58 T.U.B., si era resa cessionaria del credito oggetto di ingiunzione.
Nel merito, la evidenziò di avere diritto di ottenere il pagamento delle somme oggetto di ingiunzione, in quanto, in forza del contratto sottoscritto tra le parti, all’art. 9, era stato espressamente indicato come la società finanziaria non vantasse alcun tipo di rapporto avente natura giuridica fondato su basi di esclusiva tra venditore e fornitore, di talché nessun inadempimento del venditore avrebbe potuto essere imputato alla società creditrice, la quale aveva provveduto regolarmente all’erogazione del finanziamento al venditore stesso, su espressa richiesta dell’odierno debitore opponente.
Inoltre, quand’anche fosse stata configurabile una responsabilità del fornitore per l’omessa consegna del bene, non risultava che l’opponente avesse preventivamente costituito in mora il debitore come prescritto dall’art. 125 -quinques T.U.B.; difatti, l’unica comunicazione inviata alla RAGIONE_SOCIALE dall’opponente (con prova di avvenuto ricevimento) era una richiesta di dati tecnici
dell’impianto.
Quanto alla domanda riconvenzionale di condanna di essa opposta alla restituzione delle somme pagate dagli opponenti, la società cessionaria del credito, essendo succeduta unicamente nel credito dal lato attivo e non nel contratto, non era legittimata a rispondere per altri titoli e non poteva essere chiamata a restituire somme di denaro incassate da un altro soggetto che non era parte del giudizio.
Inoltre, la parte opponente non aveva assolto all’onere della prova dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio, non avendo dato prova degli avvenuti pagamenti, né della mancanza di causa debendi .
Concluse nel domandare il rigetto anche della domanda risarcitoria spiegata ex adverso .
*
La causa, istruita con produzioni documentali, venne decisa dal Tribunale di Oristano con sentenza n. 532/2021, pubblicata in data 22/10/2021, nei seguenti termini: ‘ 1) dichiara l’inammissibilità dell’opposizione proposta da e avverso il decreto ingiuntivo n. 24/2019 emesso dal Tribunale di Oristano in data 21.01.2019, nel procedimento iscritto al R.G. n. 1543/2018, che, per l’effetto, dichiara esecutivo; 2) condanna gli opponenti e , in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali in favore della parte opposta che liquida in complessivi euro 2.425,00, interamente a titolo di compensi professionali, oltre C.p.a. e I.v.a. come per legge e spese generali nella misura del 15%. ‘.
Si riporta, in sintesi, l’iter logico giuridico posto a fondamento della decisione.
Ritenuto che non fosse stata dimostrata la tempestiva notifica dell’atto di citazione in opposizione entro il termine di quaranta giorni dal ricevimento del decreto ingiuntivo da parte degli opponenti,
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pacificamente avvenuto il 28.03.2019, il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’opposizione.
Nel caso in esame, infatti, il Giudice ha accertato che non vi fosse la prova certa della consegna all’ufficiale giudiziario dell’atto di citazione entro il termine di cui all’art. 641 c.p.c., né dei documenti e delle indicazioni fornite dal notificante all’ufficiale giudiziario. A tal proposito, ha rilevato che a sostegno delle proprie pretese gli opponenti avessero prodotto in giudizio la sola inconcludente documentazione:
-in data 28.09.2020 era stato depositato un documento complesso (di 50 pagine), composto innanzitutto da copia dell’atto introduttivo del giudizio, recante in calce una relata di notifica del seguente tenore ‘ Io sottoscritto ufficiale giudiziario addetto all’UNEP presso la Corte d’appello di Cagliari, ho notificato su richiesta dell’AVV_NOTAIO ho notificato l’atto che precede a Milano INDIRIZZO in persona del legale rappresentante pro tempore dle legale rappresentante rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIO NOME COGNOME in INDIRIZZO con pec EMAIL ‘: detto documento, tuttavia, era risultato privo di sottoscrizione o timbro riconducibili a un ufficiale giudiziario; C.F. P.
-con lo stesso documento, erano state altresì depositate copie di due ricevute di accettazione di notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994, inviate entrambe dall’indirizzo del legale degli opponenti ( ), la prima in data 30.05.2019 agli indirizzi e e la seconda il 02.04.2019 agli indirizzi e ; nessuna delle pec, però, risultava essere stata ritualmente consegnata ai destinatari, anche perché era pacifico che gli indirizzi di destinazione non corrispondessero a quelli dei procuratori dell’opposta AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, rispettivamente e ‘AVV_NOTAIO .it’;
-l’atto di citazione era stato, quindi, notificato in modo corretto solamente in data 22.09.2020, come
risultava dalle relative ricevute di consegna della notificazione effettuata via pec ai legali dell’opposta, questa volta ai loro indirizzi corretti (a quella data, però, secondo il Giudice di primo grado, era già ampiamente decorso il termine entro il quale gli ingiunti avrebbero dovuto proporre opposizione avverso l’ingiunzione da loro ricevuta circa sei mesi prima);
– per quanto concerne la richiesta di rimessione in termini ai fini della notifica, il Tribunale ha evidenziato come l’opponente avesse poi sostenuto di avere chiesto tempestivamente all’ di Oristano a mezzo plico raccomandato la notifica dell’opposizione e che l’ aveva trattenuto per due anni il plico, non procedendo alla notifica, né alla sua restituzione, nell’immediatezza (l’ aveva infatti restituito gli atti solamente dopo la seconda diffida inviata dal legale della parte opponente): per dimostrare tali circostanze, l’opponente aveva depositato in giudizio un documento complesso di 142 pagine contenente, tra gli altri, due ricevute di pagamento da cui risultava l’avvenuta consegna all’ (rispettivamente del 23.01.2020 e del 16.03.2021);
-tuttavia, a detta del Tribunale, non era dato sapere il contenuto della raccomandata, né risultava leggibile alcun timbro postale apposto, né, soprattutto, risultava depositata alcuna certificazione proveniente dall’ di Oristano, in cui si attestasse l’effettivo e rituale invio da parte del legale degli opponenti dell’atto di citazione in opposizione, ai fini della notifica alla controparte.
In ogni caso, ha precisato il Giudice che anche se si fosse ritenuto dimostrato l’invio dell’atto di citazione da notificare all’ di Oristano tramite la raccomandata inviata il 03.04.2019, gli opponenti, non avendo ricevuto alcun riscontro nell’immediatezza, né la restituzione dell’atto notificato, avrebbero potuto (e dovuto, secondo l’ordinaria diligenza) attivarsi tempestivamente per verificare cosa fosse accaduto, essendo ancora in termini per provvedere alla notificazione, che avrebbe potuto essere effettuata o mediante consegna a mani dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario territorialmente competente, oppure, più semplicemente, attraverso la notificazione via pec agli indirizzi (corretti) dei procuratori della ricorrente.
Trattandosi, quindi, di adempimenti e formalità che rientravano nella sfera di controllo dei notificanti, il Tribunale ha ritenuto che la mancata notifica nel termine di legge non potesse essere fondatamente imputata ad altri soggetti e, conseguentemente, non si sarebbe potuta nemmeno accogliere l’istanza di rimessione in termini.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, il Tribunale ha dichiarato l’inammissibilità per tardività dell’opposizione e, per l’effetto, l’esecutività ex art. 653 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto.
Avverso la sentenza hanno proposto appello e al fine di ottenere, in
Si è costituita in giudizio la caso, il suo rigetto.
sua riforma, quanto domandato nelle conclusioni trascritte in epigrafe. domandando l’inammissibilità dell’appello e, in ogni
Con unico motivo di appello e censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato inammissibile per tardività l’opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 24/2019 emesso dal Tribunale di Oristano in data 21.01.2019, non considerando che l’atto ‘ fu notificato mediante sistema telematico ed invio del plico all’ di Oristano, la notifica telematica non andando a buon fine fu richiesta quella a mezzo plico raccomandato inviato all’ di Oristano temutamente, come dimostrato dalla ricevuta del plico ‘ e che l’ non procedette alla notifica, restituendo tardivamente il plico. Soggiunge, inoltre, parte appellante che il Giudice non avrebbe nemmeno considerato che la mancata restituzione del plico venne tempestivamente segnalata ma che, nonostante questo, l’ non procedette mai con la notifica e tantomeno con la restituzione del plico, se non dopo la diffida del 2021; allo stesso modo, sarebbe errato l’assunto del Tribunale secondo cui non si sarebbe potuto evincere in alcun modo il
contenuto del plico, poiché ‘ dubitare del contenuto del plico significa dubitare di ogni atto contenuto in un atto inviato all’ufficiale giudiziario e contenuto nelle buste di invio e spedizione è argomentazione assurda e non condividibile che peraltro lede l’onestà e buona fede di chi quotidianamente esegue e chiede notifiche ‘.
L’appello, formulato ai limiti della sua ammissibilità, è manifestamente infondato e deve essere rigettato per le seguenti ragioni.
Appare opportuno, preliminarmente, ripercorrere le vicende processuali che hanno caratterizzato la fattispecie in esame:
-alla prima udienza tenutasi in data 20.01.2020 il Giudice di primo grado, ritenuta la necessità di verificare la ritualità della notifica dell’opposizione alla convenuta, rinviò all’udienza del 02.04.2020, a sua volta rinviata all’udienza del 21.09.2020 a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID 19;
-all’udienza del 21.09.2020 il Tribunale, a seguito dell’esibizione da parte dell’opponente della richiesta di notifica ricevuta dall’ di Oristano in data 05.04.2019 e sollecito ricevuto il 23.01.2020, invitò la parte a depositare in via telematica la prova della richiesta di notifica dell’atto di citazione e ne ordinò la rinnovazione entro il termine perentorio del 12.11.2020;
-in data 22.09.2020 l’opponente procedette, quindi, alla rinnovazione della notifica e in data 24.02.2021 la convenuta si costituì regolarmente in giudizio.
Alla luce degli avvenimenti poc’anzi richiamati, deve, tuttavia, confermarsi che gli odierni appellanti non abbiano fornito la prova della consegna all’ufficiale giudiziario dell’atto di citazione entro il termine di cui all’art. 641 c.p.c., né dei documenti e delle indicazioni fornite all’ufficiale giudiziario: dalla documentazione prodotta in primo grado dagli opponenti (documento complesso di 50 pagine depositato in data 28.09.2020 e documento complesso di 142 pagine depositato in data 20.05.2021) non è, infatti, in alcun modo emerso che la tardività della notifica potesse essere addebitata esclusivamente a errori o all’inerzia dell’ufficiale giudiziario o dei suoi ausiliari (nel caso
di specie si ricorda che gli appellanti asseriscono che la mancata tempestiva notifica sia stata causata dall’inerzia dell’ di Oristano che avrebbe trattenuto il plico consegnato regolarmente per più di due anni, senza mai restituirlo, se non dopo il sollecito del 2021).
Sul punto non si può che aderire ai rilievi svolti dal primo Giudice, non adeguatamente ed efficacemente censurati: segnatamente, la relata di notifica in calce all’atto introduttivo contenuto nel primo documento depositato da parte opponente non reca alcuna sottoscrizione o timbro riconducibile a un ufficiale giudiziario e, fra l’altro, riporta gli indirizzi pec dei legali di controparte errati; con lo stesso documento, inoltre, sono state depositate copie di due ricevute di accettazione di notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994, inviate entrambe dall’indirizzo del legale di ed e, tuttavia, mai ritualmente consegnate ai destinatari, perché inviate agli indirizzi pacificamente errati.
Deve, allo stesso modo, confermarsi che non sia stata dimostrata dagli opponenti nemmeno la circostanza che l’ di Oristano avesse trattenuto il plico regolarmente consegnato per due anni, non procedendo alla notifica, né alla sua restituzione: dal secondo documento sopra citato è emersa solamente la prova dell’invio di una raccomandata dal legale degli appellanti all’ di Oristano avvenuto in data 03.04.2019, che, tuttavia, non può essere sufficiente a dimostrare che siano stati posti in essere tutti gli adempimenti necessari per provvedere alla notifica. A tal proposito, è necessario precisare (come, del resto, già osservato dal Tribunale) che a seguito della sentenza n. 477 del 2002 della Corte Costituzionale, la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, per il notificante, al momento della consegna del medesimo all’ufficiale giudiziario e la tempestività della notificazione esige che la consegna della copia dell’atto venga effettuata nel termine perentorio assegnato dalla legge o dal giudice e che l’eventuale tardività della notifica possa essere addebitata esclusivamente a errori o all’inerzia dell’ufficiale giudiziario .
Ebbene, nel caso di cui ci si occupa non è stato possibile sapere quale fosse il contenuto della raccomandata spedita all’ né, tantomeno, se all’interno del plico fosse contenuta la missiva datata 02.04.2019, anche perché non era presente alcun timbro postale ivi apposto, ma solo una
scritta a penna apposta evidentemente dal mittente. A ciò deve aggiungersi che, come correttamente evidenziato dal Giudice di primo grado, era onere degli opponenti, non avendo ricevuto alcun riscontro nell’immediatezza da parte dell’ attivarsi tempestivamente per verificare quanto accaduto e per assicurarsi che effettivamente l’atto venisse regolarmente notificato.
Le argomentazioni che precedono consentono di confermare la decisione assunta in primo grado circa l’inammissibilità dell’opposizione per tardività della notifica entro il termine prescritto dall’art. 641 c.p.c..
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Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, secondo i parametri del DM 147/2022 e succ. mod., applicando -stante la estrema semplicità della questione trattata- i valori minimi per le fasi introduttiva, di studio, e decisionale (esclusa la fase istruttoria, non tenutasi) sullo scaglione di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00.
Sussistono, inoltre, i presupposti previsti dall’art. 13 DPR 115/2002, come modificato dall’art. 1, comma 17, L. n 228/2012, per il pagamento, da parte degli appellanti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d’Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo:
rigetta l’appello proposto da e
condanna e al pagamento, in favore della delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.700,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
d ichiara che sussistono i presupposti previsti dall’art. 13 DPR 115/2002, come modificato dall’art. 1, comma 17, L. n 228/2012 per il pagamento, da parte degli appellanti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Cagliari, il 8 settembre 2025
Il Cons. estensore
Dott.ssa NOME COGNOMENOME COGNOME
Il Presidente
Dott.ssa NOME COGNOME