Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 17558 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 17558 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/06/2024
Oggetto: Proprietà.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26101/2019 R.G. proposto da
NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
-controricorrente –
Avverso la sentenza n. 596/2019, resa dalla Corte d’Appello di Salerno il 18/4/2019, pubblicata il 6/5/2019 e notificata il 3/6/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 aprile 2024 dalla AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte della Procura generale, in persona del AVV_NOTAIO procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei primi due motivi e l’assorbimento dei restanti.
Fatti di causa
1. Con atto di citazione notificato il 21 Aprile 2008, COGNOME NOME convenne in giudizio davanti al Tribunale di Salerno, sezione civile distaccata di Amalfi, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE onde ottenere, in via preliminare, la declaratoria di intervenuta cancellazione del vincolo di destinazione perpetua sulla porzione immobiliare di sua proprietà sita in RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, la decadenza della pubblica utilità e l’accertamento del suo diritto ad ottenere la restituzione del terreno, e, in via principale, l’accertamento e la declaratoria di proprietà in capo a lui della medesima area, con condanna del convenuto al suo rilascio, esponendo che il RAGIONE_SOCIALE convenuto aveva occupato il predetto terreno in via d’urgenza in seguito a delibera del Consiglio comunale n. 207 del 28 novembre 1985, avente ad oggetto l’approvazione del progetto definitivo per la realizzazione di un mattatoio comunale, comportante dichiarazione di pubblica utilità, aveva stabilito, con delibera n. 48 del 8 ottobre 1996, la cancellazione del vincolo di destinazione perpetua, dando atto del mancato utilizzo del terreno e dell’annoso stato di degrado in cui versava, e aveva disposto dell’area, in data 30 ottobre 2006, attraverso l’avvio del la procedura di sua alienazione mediante gara, benché l’opera pubblica non fosse stata mai realizzata, fosse venuto meno il progetto del mattatoio e mancassero atti ablatori, stante l’intervenuto disconoscimento dell’istituto dell’accessione invertita.
Costituitosi in giudizio, il RAGIONE_SOCIALE chiese il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna della controparte al risarcimento dei danni per lite temeraria, negando la proprietà dell’area in capo al l’attore, in quanto il giudizio instaurato dal medesimo il 17 ottobre 1996, onde ottenere la declaratoria di retrocessione dell’immobile occupato fin dal 1972, si era concluso con l’atto di transazione del 8 agosto 2003, sottoscritto dalle parti e dai difensori, col quale, convenuta la cancellazione del giudizio , le parti avevano dato atto dell’acquisto della proprietà del suolo a titolo originario da parte del RAGIONE_SOCIALE e quest’ultimo si era obbligato a corrispondere a NOME COGNOME una somma a titolo di risarcimento del danno, cui era seguita una nuova causa, intentata sempre dallo stesso COGNOME, onde ottenere la condanna del RAGIONE_SOCIALE al pagamento di un’ulteriore somma di denaro sulla base della medesima transazione.
Con sentenza n. 1828 del 20 settembre 2013, il Tribunale di Salerno rigettò la domanda attorea e quella riconvenzionale della parte convenuta.
Il giudizio d’appello, incardinato da COGNOME NOME con atto di citazione notificato il 21 maggio 2014, col quale furono ribadite le medesime conclusioni assunte in primo grado e fu altresì chiesto il rigetto delle avverse domande ed eccezioni, dando atto dell’invalidità, inutilità e inesistenza delle dichiarazioni contenute nella transazione stipulata tra le parti nel 2003 riguardo al verificarsi dell ‘ accessione invertita e al trasferimento della proprietà in capo al RAGIONE_SOCIALE , o, in subordine, l’annullamento della transazione per errore sul suo presupposto giuridico ex art. 1969 cod. civ. o per la temerarietà della pretesa del RAGIONE_SOCIALE ex art. 1971 cod. civ. o la declaratoria di nullità del titolo ad essa sottesa ex art. 1972 cod. civ., si concluse, nella resistenza del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n. 596/2019 del 6/5/2019,
con la quale la Corte d’Appello di Salerno confermò la sentenza impugnata , dichiarando l’inammissibilità dei motivi 4) e 5) (vertenti sull’annullamento della transazione del 8/8/2003) in ragione della tardività delle relative domande, per essere state le stesse proposte con la memoria di precisazione delle stesse, e l’infondatezza dei motivi 1), 2) e 3), afferenti all’errore sulla titolarità del diritto di proprietà in capo al RAGIONE_SOCIALE, sul contrasto tra la sentenza di primo grado e la documentazione in atti e sul mancato esame dell’omesso completamento dell’ iter espropriativo.
Contro la predetta sentenza, COGNOME NOME propone ricorso per cassazione sulla base di sette motivi. Si è difeso con controricorso il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Il AVV_NOTAIO COGNOME ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento dei primi due motivi e l’assorbimento dei restanti.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo si lamenta la nullità della sentenza per violazione/errata applicazione degli artt. 112 e 183 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito giudicato inammissibili i motivi d’appello nn. 4 e 5, aventi rispettivamente ad oggetto il rigetto della domanda di annullamento della transazione ex art. 1969 cod. civ. e l’omessa pronuncia sulla domanda di annullamento ex art. 1971 cod. civ., ritenendo che la domanda di annullamento della transazione non potesse essere contenuta nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., ma potesse essere proposta soltanto con citazione, stante il divieto di mutatio libelli , senza considerare che, alla stregua delle pronunce delle Sezioni unite di questa Corte nn. 12310/2015 e 22404/2018, le predette domande
potevano essere proposte con la prima memoria ex art. 183 cod. proc. civ. in quanto si riferivano alla medesima vicenda sostanziale e attenevano al medesimo bene della vita oggetto dell’originaria domanda di rivendica, e che neppure la controparte aveva eccepito alcunché sul punto, né il giudice di primo grado si era pronunciato in termini di inammissibilità, ma aveva giudicato nel merito della questione.
Col secondo motivo, si lamenta la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello ritenuto inammissibile la domanda di annullamento della transazione e inammissibili i motivi di appello di cui ai nn. 4 e 5, omettendo di esaminarli e deciderli nel merito.
Col primo motivo d’appello era stato, in particolare, evidenziato come il giudice di primo grado avesse ritenuto infondata la pretesa di annullamento della transazione ai sensi dell’art. 1969 cod. civ., in quanto non si era verificato alcun errore di diritto, giacché era stato l’attore a riconoscere, in capo al RAGIONE_SOCIALE, il diritto di proprietà per acquisto a titolo originario, facendo corretta applicazione dell’istituto della accessione invertita, senza però considerare che tale istituto era stato considerato gravemente errato dalla giurisprudenza, potendo la proprietà del bene acquisirsi soltanto attraverso la procedura sanante di cui all’art. 42 bis (all’epoca 43) del d.P.R. n. 327 del 2001, in vigore all’epoca della transazione, o con atto di cessione volontaria da parte del privato.
Col motivo d’appello n. 5, invece, era stato censurata l’omessa valutazione, da parte del giudice di primo grado, della domanda di annullamento della transazione ai sensi dell’art. 1971 cod. civ., la quale era stata fondata sul fatto che il RAGIONE_SOCIALE, all’epoca in cui predicava l’acquisto della proprietà del terreno per
accessione invertita, aveva in realtà da anni cancellato il vincolo specifico di destinazione pubblica dell’area e dei fabbricati occupati per la realizzazione del mattatoio comunale con delibera n. 48/96, tacendo artatamente la circostanza che era stata appresa dall’esponente molto tempo dopo e con difficoltà, avendo dovuto inoltrare nel 2007 una richiesta di accesso e impugnare il conseguente diniego del RAGIONE_SOCIALE con ricorso ex art. 25 l. n. 241 del 1990 davanti al T.A.R..
3. Col terzo motivo, si lamenta la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1965 e 1362 cod. civ., per avere la Corte d’appello giudicato infondati i motivi d’appello nn. 1, 2 e 3, sostenendo che la domanda risarcitoria esitata nella transazione non potesse che presupporre la perdita della proprietà del terreno, sicché su questo aspetto, di cui l’art. 1 della transazione dava conto, si era formato, al pari di quanto sarebbe accaduto se fosse stata emessa una sentenza, il giudicato implicito, che ne impediva il riesame, costituendo l’intervenuta perdita della proprietà, presupposto logico della transazione. Il ricorrente ha, sul punto, obiettato, invece, come il giudicato implicito possa attenere alle sole situazioni di contrasto composte dalle parti attraverso la transazione, aspetto questo non ravvisabile nella specie, posto che il giudizio incardinato nel 1996 non verteva sulla illiceità-impossibilità per il RAGIONE_SOCIALE di invocare l’acquisto a titolo originario e sulla scoperta postuma della revoca del vincolo di pubblica utilità, oggetto, invece, della citazione del 2008, ma sulla retrocessione del bene derivante dalla decadenza del vincolo di pubblica utilità del mattatoio conseguente alla disposta chiusura urgente dello stesso per motivi di igiene e sul risarcimento dei danni per l’illecita occupazione, e come il giudicato implicito non precluda alle parti di una transazione di
far valere elementi non conosciuti all’epoca della sua stipulazione, come, nella specie, la revoca del vincolo di pubblica utilità disposta con decreto del 1996 e il superamento dell’istituto della accessione invertita per effetto degli interventi della CEDU. Quanto, infine, alla trascrizione dell’atto, menzionata in sentenza, il ricorrente oltre ad averne valutato l’irrilevanza, non essendo idonea a sanare l’assenza di titolo, ne ha evidenziato alcune anomalie, sia perché chiesta anni dopo, nel 2008, sia perché contenente due titoli diversi, ossia un atto di cessione a titolo oneroso e, nelle note, un atto di acquisto a titolo originario. 4. Col quarto motivo, si lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., perché, in seguito all’errata applicazione dei principi in materia di giudicato implicito, i giudici di merito avevano omesso di pronunciarsi sui motivi d’appello nn. 1, 2 e 3, vertenti, rispettivamente, sull’affermazione del difetto di legittimazione del ricorrente a rivendicare la proprietà del bene, benché la transazione non contenesse lo scambio della proprietà dei terreni dietro pagamento di un corrispettivo, ma la presa d’atto dell’acquisto a titolo originario per accessione invertita, sull’erronea lettura della transazione, vista come contratto col quale era stata riconosciuta la proprietà del bene in capo al RAGIONE_SOCIALE a fronte del pagamento del relativo prezzo, benché l’importo concordato attenesse al risarcimento dei danni da occupazione illegittima, e, infine, sull ‘af fermata correttezza del riconoscimento della proprietà in capo al RAGIONE_SOCIALE in virtù di accessione invertita, benché tale richiamo implicasse un errore giuridico che avrebbe dovuto condurre all’accoglimento della domanda di rivendica, mentre, invece, non era stata accertata l’intervenuta revoca del vincolo di pubblica utilità e la mancata realizzazione del progetto approvato dal comune.
5. Col quinto motivo, si lamenta la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., per motivazione omessa-apparente e per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 111, sesto comma, Cost., per avere i giudici di merito rigettato i motivi di appello nn. 6 e 7, vertenti sull ‘omesso e same, da parte del giudice di primo grado, della domanda tesa a sentir dichiarare la nullità della transazione per contrasto con l’art. 1972 cod. civ., in quanto fondata su un titolo nullo perché attestante il riconoscimento della proprietà in capo al RAGIONE_SOCIALE per effetto di accessione invertita e di intervenuta revoca del vincolo di pubblica utilità, senza spiegarne le ragioni, affidate alla sola disamina della legislazione, e senza considerare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l’occupazione acquisitiva costituiva non un modo di acquisto della proprietà, ma un illecito permanente.
6. Col sesto motivo, si lamenta la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., per violazione/errata applicazione di norme di diritto e segnatamente degli artt. 1969, 1971 e 1972 cod. civ., per avere i giudici di merito affermato di non rinvenire nell’ordinamento principi o norme attestanti la nullità di transazioni poste in essere sulla base del presupposto della perdita di un bene per irreversibile trasformazione ad opera pubblica, sostanzialmente affermando che la natura abusiva del l’accessione invertita non impedisca di porla alla base di una transazione, senza considerare che la nullità della transazione deriva dalle norme sulla nullità degli atti per illiceità della causa e, segnatamente, dall’art. 1972 cod. civ., che, pertanto, la transazione stipulata sulla base di un atto contra ius è a sua volta affetta da nullità e che un siffatto atto, ancorché proAVV_NOTAIOo in giudizio, non è idoneo ad affermare la proprietà del bene in capo al RAGIONE_SOCIALE.
7. Col settimo motivo, si lamenta, infine, l’o messo esame circa un punto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e costituito dall’intervenuta revoca del vincolo di pubblica utilità avvenuta con delibera del 1996 e dall’ inesistenza di un qualsiasi titolo di acquisto della proprietà dei terreni in capo al RAGIONE_SOCIALE (e con relativa perdita in capo ad COGNOME), atteso che nella transazione del 2003 si faceva rinvio alla stipula di un successivo atto pubblico, pacificamente mai intervenuto.
Il primo motivo è fondato, con logico assorbimento dei restanti.
Occorre innanzitutto prendere le mosse dalle domande proposte dal ricorrente nei due gradi del giudizio di merito, come riportate nella sentenza impugnata, da cui risulta che con l’atto introduttivo del primo grado l’attore aveva chiesto che venisse accertata e dichiarata l’intervenuta cancellazione del vincolo di destinazione perpetua cui era assoggettata l’area occupata dal RAGIONE_SOCIALE e la decadenza della pubblica utilità e che venisse accertata la proprietà in capo a lui della predetta porzione immobiliare e la condanna del RAGIONE_SOCIALE al suo rilascio, che il convenuto si era difeso affermando la proprietà in capo a lui della stessa area per effetto dell’atto di transazione del 8/8/2003, stipulato a chiusura di un procedimento, anch’esso intentato dal medesimo COGNOME con atto del 17/10/1996, col quale quest’ultimo aveva chiesto che venisse accertata la retrocessione dell’immobile occupato dal RAGIONE_SOCIALE e la condanna di quest’ultimo al risarcimento dei danni per l’illegittima occupazione collegata alla mancata utilizzazione dell’opera e ultimazione del procedimento espropriativo, e che l’attore, con la prima memoria ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., aveva ulteriormente chiesto che venisse accertata l’invalidità, inutilità e inesistenza, sotto differenti profili, delle dichiarazioni contenute nella transazione stipulata tra le parti nel 2003 con riguardo al
verificarsi dell’accessione invertita e relativo trasferimento della proprietà del bene conteso al RAGIONE_SOCIALE a titolo originario.
Appare evidente dall’andamento delle difese delle parti, come sopra riportate, che le domande afferenti all’atto di transazione erano state proposte dall’attore in conseguenza delle difese del RAGIONE_SOCIALE convenuto, che, costituendosi, aveva rivendicato, a sua volta, la proprietà dell’immobile proprio sulla base dell’atto di transazione successivamente attinto dalla censura di invalidità.
Nella specie, avrebbe, pertanto, dovuto trovare applicazione il principio secondo cui l’art. 183, cod. proc. civ., nello stabilire che « nella (..) udienza l’attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto », consente al predetto di formulare le domande nuove che siano conseguenze delle eccezioni del convenuto solo nella prima udienza e non nella prima memoria di cui all’art. 183, comma sesto, cod. proc. civ., potendosi con quest’ultima soltanto precisare e modificare le domande “già proposte”, ma non avanzare le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, che vanno invece proposte entro la prima udienza di trattazione ( ex multis , Cass., Sez. 1, 13/05/2016, n. 9880, Rv. 639817 – 01; Cass., Sez. 1, 26/02/2016, n. 3806, Rv. 638877 01; Cass., Sez. 3, 12/11/2013, n. 25409 Rv. 629119 – 01; Sez. U, 14/02/2011, n. 3567, Rv. 616565 – 01).
Orbene, risulta dalla sentenza impugnata che, nonostante la palese tardività delle domande avanzate dall’attore, i giudici di primo grado si erano comunque pronunciati nel merito, senza rilevare d’ufficio il maturare della preclusione (Cass., Sez. 1, 26/2/2016, n. 3806) e senza previamente vagliare, dunque, l’ammissibilità delle stesse, giudicata, invece, negativamente
soltanto dal giudice d’appello in ragione della sua tardiva proposizione, pur in assenza di specifica impugnazione sul punto. Quest’ultima circostanza non può allora che incidere sulla validità della pronuncia, atteso che la tardività della domanda non si sottrae, ai sensi dell’art. 158 cod. proc. civ. (che fa espressamente salva la disposizione del successivo art. 161), al principio di conversione delle cause di nullità in motivi d’impugnazione, con la conseguenza che la mancata, tempestiva denuncia del vizio de quo comporta la necessità di farlo valere attraverso lo strumento (e secondo le regole, i limiti e le preclusioni) dell’impugnazione, convertendosi i vizi sia della sentenza in sé considerata, sia degli atti processuali antecedenti in motivi di gravame e dovendo essere censurati con l’atto di appello, stante l’indeducibilità di motivi nuovi nel corso del giudizio, così che la mancata denuncia di detta nullità in sede di gravame comporta l’impossibilità di rilevarla e, in definitiva, la sua sanatoria (Cass., Sez. 27/5/2019, n. 14434; Cass., Sez. 6-3, 26/11/2019, n. 30745; Cass., Sez. 6-1, 22/7/2013, n. 17834; Cass., Sez. U, 2/10/2003, n. 14699).
In ragione di quanto detto, la prima censura deve pertanto trovare accoglimento, con assorbimento dei restanti motivi, in quanto afferenti al contenuto della transazione, il cui eventuale annullamento in sede di merito non potrebbe che incidere sull’assetto proprietario.
10. In conclusione, dichiarata la fondatezza del primo motivo e l’assorbimento dei restanti, la sentenza deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Salerno che, in diversa composizione, dovrà statuire anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Salerno, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del