Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 17132 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 17132 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 25/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 23597-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall ‘ Avvocato NOME COGNOME per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
SOCIETÀ RAGIONE_SOCIALE DI BOLOGNA, rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la SENTENZA n. 1447/2021 della CORTE D ‘ APPELLO DI BOLOGNA, de positata l’8/6/ 2021;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 10/6/2025;
FATTI DI CAUSA
1.1. Il tribunale di Bologna, con decreto n. 827/2015, ha ingiunto alla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. il pagamento, in favore della Società Operaia di Bologna, della somma di €. 64,677,59, oltre spese e interessi , in ragione
dell’obbligazione prevista, per l’anno 2013, dalla clausola contenuta nel l’art. 7 dell’atto di fusione per incorporazione tra la Banca Operaia di Bologna e la Banca Agricola Mantovana s.p.a., in seguito a sua volta incorporata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a..
1.2. La Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ha proposto opposizione che il tribunale, con sentenza del 10/7/2017, ha rigettato.
1.3. La Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ha proposto appello.
1.4. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello.
1.5. La Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., con ricorso notificato il 10/9/2021, ha chiesto, per cinque motivi, la cassazione della sentenza, dichiarando di averne ricevuto la notificazione in data 10/6/2021.
1.6. La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, deducendo, tra l’altro, l’inammissibilità del ricorso per cassazione sul rilievo che, a fronte della notifica della sentenza in data 10/6/2021, lo stesso è stato tardivamente notificato oltre il termine perentorio di sessanta giorni.
1.7. La ricorrente, con istanze del 21 e del 22/5/2025, ha chiesto di ‘ rinviare l’udienza di discussione del presente procedimento (attualmente fissata al 10 giugno 2025), al fine di disporne la trattazione congiunta con gli altri procedimenti pendenti tra le parti sul medesimo rapporto ed iscritti sub R.G. n. 17662/2021 (relativo al contributo 2012), R.G. n. 25068/21 (relativo al contributo 2014) ed R.G. n. 15980/2022 (relativo ai contributi 2015 e 2016), tutti pendenti dinanzi a Codesta Ecc.ma Corte di Cassazione ‘
1.8. Le parti hanno depositato memorie.
1.9. La ricorrente, in particolare, ha, tra l’altro, insistito ‘ per l’accoglimento dell’istanza di rinvio dell’udienza fissata nel presente procedimento al 10 giugno 2025, al fine di disporre la trattazione congiunta del presente procedimento con gli altri attualmente pendenti dinanzi a Codesta Ecc.ma Corte di Cassazione (R.G. 17662/21 instaurato per primo, R.G. 25068/21 ed R.G. 15980/22 instaurati successivamente al presente), rispetto ai quali la stessa controparte ha rilevato la connessione soggettiva e oggettiva, chiedendone la riunione ‘.
1.10. La resistente, dal suo canto, ha, tra l’altro, insistito sull’eccezione d’inammissibilità del ricorso per cassazione ‘ per tardività della relativa notifica, poiché successiva alla scadenza del termine ex art. 325 c. 2° c.p.c. ‘ sul rilievo che: -‘ emerge ex actis che la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 1447/2021, pubblicata in data 08.06.2021, sia stata notificata tramite p.e.c. ex L. 21.01.1994 n. 53 in data 10.06.2021 e precisamente alle ore 11.30 (cfr. ricevuta di avvenuta consegna allegata alla sentenza cit.), mentre la notifica del ricorso ex art. 360 c.p.c. proposto da MPS avverso la sentenza predetta è avvenuta sempre a mezzo p.e.c. ex L. ult. cit. in data 10.09.2021 (cfr. relata di notifica ex artt. 1 e 3-bis della L. 21.01.1994 n. 53 allegata al ricorso cit.) ‘; -‘ appare, dunque, evidente che il ricorso introduttivo del presente procedimento sia stato notificato tardivamente (10.09.2021), decorso inutilmente il termine perentorio (di 60 giorni decorrenti dalla notifica della sentenza avvenuta tramite p.e.c. in data 10.06.2021) previsto dall’art. 325 c. 2° c.p.c., scaduto il 09.09.2021, in considerazione del periodo di sospensione feriale decorso dal 1° al 31 agosto ‘; -‘ il ricorso per cassazione deve essere proposto entro il termine breve di 60 giorni dalla notifica della sentenza ai sensi dell’art. 325 c. 2° c.p.c. ‘ sicché, ‘ nel caso
in cui la notifica della sentenza avvenga tramite p.e.c., il termine decorre dalla ricezione della p.e.c. stessa ‘, con la conseguenza che ‘ la mancata osservanza di tale termine comporta l’inammissibilità del ricorso ‘; -‘ l’inosservanza del termine perentorio previsto per la proposizione del ricorso per cassazione determina la decadenza dal potere di proporlo e rende inammissibile l’impugnazione tardivamente proposta da MPS avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bolog na n. 1447/2021 ‘.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo, la ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 1987 c.c. nonché degli artt. 769, 778 e 782 c.c. e dell’art. 48 l.not., i n relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c..
2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente ha lamentato l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. .
2.3. Con il terzo motivo, la ricorrente ha lamentato la falsa applicazione e l’errata interpretazione delle norme previste dagli artt. 2433 c.c. e 1362 ss. c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c..
2.4. Con il quarto motivo, la ricorrente ha lamentato la falsa applicazione degli artt. 1372 e 1373 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. .
2.5. Con il quinto motivo, la ricorrente ha lamentato la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e del d.m. n. 55/2014, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. .
2.6. La Corte, intanto, esclude che vi siano gi estremi della riunione con i procedimenti pendenti che la ricorrente ha invocato: se non altro perché il ricorso per cassazione in esame, essendo inammissibile perché tardivo, è di immediata definizione.
2.7. La sentenza impugnata, infatti, è stata incontestatamente notificata alla società ricorrente in data 10/6/2021.
2.8. Il ricorso per cassazione proposto da quest’ultima è stato, invece, notificato soltanto (venerdì) 10/9/2021.
2.9. Ciò significa che ( se si considera, per l’anno 2021, il periodo di sospensione dei termini dal 1° agosto al 31 agosto) il ricorso per cassazione è stato notificato oltre il termine (perentorio: art. 326, comma 1°, c.p.c.) di sessanta giorni (con decorrenza dalla notificazione della sentenza: art. 326, comma 1°, c.p.c.) previsto dall’art. 325, comma 2°, c.p.c. , che è scaduto, in effetti, (giovedì) 9/9/2021.
Il ricorso, dunque, non è ammissibile.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio, che liquida in €. 8.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge; dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente , ai sensi dell’art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Prima