Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13501 Anno 2024
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Civile Ord. Sez. L Num. 13501 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 1379-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Commissario Straordinario legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC dell’avvocato COGNOME NOME, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 433/2022 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 20/06/2022 R.G.N. 671/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO
che, con sentenza del 20 giugno 2022, la Corte d’Appello di Palermo confermava la decisione resa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE e accoglieva la domanda proposta da NOME
R.G.N. 1379/2023
COGNOME.
Rep.
Ud. 05/04/2024
CC
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COGNOME nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, alle cui dipendenze il COGNOME prestava servizio quale dirigente medico veterinario titolare di incarico professionale di alta specializzazione di cui all’art. 27, lett. C, CCNL 8.6.2000 per l’Area della dirigenza RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto il risarcimento del danno da inadempimento dell’obbligo contrattuale consistente nella graduazione delle funzioni dirigenziali e nella connessa pesatura degli incarichi, necessarie al fine di quantificare e corrispondere la parte variabile dell’indennità di posizione aziendale, danno commisurato all’importo mensile corrispondente (euro 150,00) per il periodo dall’1.1.2008 al 31.12.2012;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto sussistere, in relazione all’assenza delle necessarie procedure di graduazione delle funzioni dirigenziali e di pesatura degli incarichi, l’inadempimento colpevole dell’RAGIONE_SOCIALE per non avere posto in essere tali procedure, derivandone la risarcibilità del danno conseguente;
che per la cassazione di tale decisione ricorre RAGIONE_SOCIALE, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il COGNOME;
CONSIDERATO
che, valutata in via preliminare la tempestività del ricorso, questo Collegio ne ha accertato la tardività, per essere stato il medesimo, recante la data del 5.1.2023, notificato oltre il vigente termine semestrale previsto dalla data di deposito della sentenza, nella specie 20.6.2022, concludendo, pertanto, per l’inammissibilità del ricorso;
che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di
legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 5 aprile