Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 16142 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 16142 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/06/2025
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 10443/22 proposto da:
-) NOME , domiciliata ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difesa dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
-) RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE , in persona rispettivamente del Presidente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE e del Ministro pro tempore , domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difesi dall’Avvocatura dello Stato ;
– controricorrenti – avverso l’ordinanza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Roma 11 ottobre 2021 n. 7382; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di RAGIONE_SOCIALE del 25 marzo 2025 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, dopo essersi laureata in medicina, nel 1992 conseguì un diploma di specializzazione post lauream .
Ventiquattro anni dopo (2016) convenne dinanzi al Tribunale di Roma la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, esponendo:
-) che durante il corso di specializzazione non le fu corrisposta alcuna remunerazione;
Oggetto:
inammissibilità
per tardività.
-) che la Direttiva 82/1976 imponeva agli Stati membri dell’Unione Europea di remunerare i laureati in medicina iscritti alle scuole di specializzazione;
-) che lo Stato italiano non aveva tempestivamente attuato tale Direttiva.
Chiese pertanto la condanna dello Stato italiano al risarcimento del danno.
Con sentenza 13.2.2020 n. 3176 il Tribunale di Roma rigettò la domanda dichiarando prescritto il diritto. La sentenza fu appellata dalla soccombente.
Con ordinanza 11.10.2021 n. 7382, pronunciata ai sensi dell’art. 348 -bis c.p.c., la Corte d’appello di Roma dichiarò inammissibile il gravame.
La suddetta ordinanza è stata impugnata per Cassazione da NOME COGNOME con ricorso fondato su un motivo.
La RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo la ricorrente sostiene che l’ordinanza impugnata sarebbe nulla, per avere la Corte d’appello deciso la causa ai sensi dell’art. 348bis c.p.c. senza previamente sentire le parti, come prescritto dalla norma appena citata.
1.1. Il ricorso è inammissibile per tardività.
L’ordinanza pronunciata in appello ai sensi dell’art. 348 -bis c.p.c. va impugnata nel termine di 60 giorni, decorrente dalla sua comunicazione da parte RAGIONE_SOCIALE cancelleria ( ex multis , Cass. Sez. 6, 22/09/2016, n. 18622).
Nel caso di specie l ‘ordinanza impugnata è stata comunicata al difensore dell’odierna ricorrente in data 11 ottobre 2021, ed in pari data ha iniziato a decorrere il termine di 60 gg. previsto dall’art. 325 c.p.c. , che pertanto è spirato il 10 dicembre 2021.
Il ricorso tuttavia è stato notificato l’11 aprile 202 2.
1.2. Ad abundantiam, rileva la Corte che il ricorso sarebbe stato comunque manifestamente infondato.
Dinanzi alla Corte d’appello le parti hanno avuto la possibilità di esporre le proprie difese nella prima udienza, sostituita con la c.d. modalità di trattazione ‘cartolare’.
Tanto basta per ritenere assolto l’obbligo del giudice di sentire le parti.
Il ‘sentite le parti’ non significava che il giudice di appello dovese segnalare l’intenzione di decidere ai sensi del 348 -ter c.p.c., ma implicava solo che le parti dovessero essere appunto sentite e che ciò dovesse avvenire prima di dar corso alla trattazione ai sensi dell’art. 350 c.p.c.
Nella specie, secondo la normativa emergenziale ebbe luogo, nel senso che fu assicurata, la trattazione scritta e, dunque, essa assicurò il ‘sentite le parti’.
Il fatto che la controparte non avesse fruito RAGIONE_SOCIALE possibilità RAGIONE_SOCIALE trattazione viene invocato in maniera erronea, perché la ricorrente legge il ‘sentite le parti’ affidando alla scelta di una parte di … non farsi sentire l’ effettiva applicazione RAGIONE_SOCIALE norma. Il che è assurdo.
1.2. Né, come pretenderebbe la ricorrente, sussiste alcun obbligo del giudice di appello di rivolgere alle parti uno specifico avviso dell’eventualità che la decisione venga assunta ai sensi dell’art. 348bis c.p.c.: avviso del resto superfluo, essendo la suddetta eventualità implicita nell’assunzione RAGIONE_SOCIALE causa in decisione ancor prima di procedere alla sua trattazione (come già ritenuto da questa Corte: così Cass. Sez. 1, 12/02/2021, n. 3642, § 1.1.3).
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
2.1. Il valore RAGIONE_SOCIALE causa viene determinato in base al petitum . In primo grado l’odierna ricorrente chiese la condanna delle amministrazioni al pagamento di euro 44.000 ‘ oltre interessi e rivalutazione ‘ dal 1992.
Ai sensi dell’art. 10, secondo comma, c.p.c., gli interessi si sommano al capitale ai fini RAGIONE_SOCIALE determinazione del valore RAGIONE_SOCIALE domanda.
Il valore RAGIONE_SOCIALE presente causa è dunque di euro 129.000, ed in base ad esso vengono liquidate le spese, come in dispositivo.
P.q.m.
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) condanna NOME COGNOME alla rifusione in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 5.880, oltre spese prenotate, a debito;
(-) ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Terza Sezione civile RAGIONE_SOCIALE