Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6247 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 6247 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/03/2025
Oggetto: reintegrazione nel ‘Bacino emergenza Palermo’ – risarcimento danno per sussidi non percepiti – tardività appello
Dott. NOME COGNOME
Presidente
–
Dott. NOME COGNOME
Consigliere –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere rel. –
Dott. COGNOME
Consigliere –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere –
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21676/2021 R.G. proposto da:
DI COGNOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME con diritto di ricevere le comunicazioni agli indirizzi pec dei Registri;
– ricorrente –
contro
REGIONE SICILIANA -ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 76/2021 della CORTE D ‘ APPELLO di PALERMO, depositata il 03/02/2021 R.G.N. 603/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/01/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
NOME COGNOME, già inserito negli elenchi relativi al progetto sperimentale per il Piano per l’Occupabilità, ex art. 13 d.lgs. n. 276/2003, quindi inserito nel Progetto Emergenza Palermo ed assegnato presso l’Ospedale Civico Di Cristina Benfratelli, era stato successivamente escluso.
A seguito di opposizione era stato reinserito senza tuttavia che gli fosse riconosciuto alcunché per il periodo dalla esclusione al reinserimento.
Proponeva, pertanto, ricorso innanzi al Tribunale di Palermo al fine di ottenere la reintegra ad initio nel Progetto suddetto stante l’illegittima estromissione ed il risarcimento del danno per la mancata corresponsione dei relativi sussidi.
Il Tribunale respingeva il ricorso.
Pronunciando sull’impugnazione del COGNOME, la Corte d’appello di Palermo la dichiarava inammissibile per essere stata la stessa proposta oltre i termini di cui all’art. 327 cod. proc civ.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per Cassazione affidato a due motivi.
L’Assessorato è rimasto intimato.
Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
Censura la sentenza impugnata per non aver tenuto conto che a fronte della pubblicazione della sentenza in data 30/11/2018 il ricorso era stato notificato 29/5/2019 e dunque nei sei mesi.
Rileva che per problemi legati al sistema telematico giustizia la cancelleria aveva rifiutati l ‘ iscrizione a ruolo solo 18 giorni dopo e pertanto si era resa necessaria nuova iscrizione a ruolo.
Il motivo è inammissibile sotto vari profili.
2.1. L ‘ omesso esame di una questione puramente processuale non integra il vizio di omessa pronuncia, configurabile soltanto nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito.
2.2. Anche a voler ritenere nella sostanza denunciato un error in procedendo (opzione, questa, comunque preclusa dalla mancata formale deduzione della nullità della sentenza), il motivo non è autosufficiente.
In tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza di cui all ‘ art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ. in caso di deduzione di ‘ errores in procedendo ‘, impone la trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d ‘ interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l ‘ attività del giudice di legittimità e garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario, in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (cfr. da ultimo Cass. n. 21346 del 30 luglio 2024).
L ‘ esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un ‘ error in procedendo ‘, presuppone comunque l’ ammissibilità del motivo, sicché, laddove sia stata denunciata la falsa applicazione della regola della proposizione dell ‘ impugnazione nel temine lungo in ragione dell ‘ asserito rifiuto da parte della cancelleria dell ‘ iscrizione a ruolo solo dopo 18 giorni, è necessario, ai fini del rispetto del principio di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, che nel ricorso stesso siano riportati, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, gli atti estratti dal sistema telematico.
Né, del resto risulta giammai avanzata al giudice d ‘ appello istanza di remissione in termini ex art. 153 cod. proc. civ.
Il secondo motivo, con il quale il ricorrente deduce che, dichiarando l ‘ inammissibilità dell ‘ appello, la Corte territoriale erroneamente non è entrata nel merito, è assorbito.
Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile.
Tale esito esime, per il principio della durata ragionevole del giudizio, dal disporre la rinnovazione presso l ‘ Avvocatura generale dello Stato (il cui patrocinio per l ‘ Amministrazione regionale siciliana è previsto dall ‘ art. 1 del d.lgs. 2 marzo 1948, n. 142), della notifica del ricorso all ‘ Amministrazione regionale intimata, che parte ricorrente ha erroneamente eseguito presso l ‘ Avvocatura distrettuale (su tale principio v., ex aliis , Cass. n. 394/2021; Cass. n. 26997/2020; Cass. n. 6924/2020).
Infine nulla va disposto in ordine alle spese non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.
Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.
Ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso all’adunanza camerale dell’8 gennaio 2025.