Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 26522 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 26522 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15887/2022 R.G. proposto da : COGNOME NOME, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME
NOME
-ricorrente-
contro RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE RAGIONE_SOCIALE n. 932/2021 depositata il 16/12/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Premesso che:
1.il Tribunale di Ravenna, con sentenza n.932 del 16 dicembre 2021, ha accolto l’appello della Prefettura di Ravenna contro la decisione del locale giudice di pace, di annullamento dell’ordinanza prefettizia con cui era stato ingiunto ad NOME COGNOME il pagamento della sanzione amministrativa relativa alla violazione dell’art. 142, comma 8, del codice della strada, accertata a mezzo di apparecchiatura denominata Tutor, come da verbale in data 10.4.2019.
Il tribunale ha osservato che la decisione appellata era motivata in modo ‘laconico’ sulla asserita esistenza di una dichiarazione in cui la Prefettura avrebbe riconosciuto di non aver effettuato la taratura annuale dell’apparecchiatura, che, al contrario, la Prefettura non aveva mai fatto tale dichiarazione ed aveva invece prodotto, in primo grado, sia il decreto di omologazione del RAGIONE_SOCIALE, in data 31.5.2017, sia il certificato di taratura, in data 13.7.2018, sia il verbale di verifica di funzionalità in data 7.12.2018. Il tribunale ha osservato che, alla luce RAGIONE_SOCIALE sopradette produzioni, ‘la corretta taratura’ era da presumersi fino a prova del contrario e che tale prova non era stata data;
per la cassazione della sentenza del Tribunale, NOME COGNOME ricorre con un motivo;
la Prefettura di Ravenna è rimasta intimata;
considerato che:
1.il motivo di ricorso è così rubricato: ‘violazione o falsa applicazione del combinato disposto ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. e del d.P.R. 802/1982, del d.lgs. 112/98 e della sentenza della Corte Costituzionale n.113/2015; violazione dell’art. 360, comma 1, n.5 c.p.c. per omesso esame della mancanza di taratura annuale; violazione o falsa applicazione del combinato disposto ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c.; violazione o falsa applicazione del combinato disposto ex art. 360, comma 1, n.
5 c.p.c. per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio già oggetto di discussione tra le parti’.
Sotto questa rubrica il ricorrente deduce che il Tribunale ‘non considerava la non verificazione della taratura annuale’, che ‘effettivamente la taratura annuale non può essere avvenuta se non in violazione di legge sia perché mancante dei parametri di riferimento che per competenza da parte di laboratorio accreditato o comunque dotato di riconosciute competenze concesse da chi preposto, in questo caso il RAGIONE_SOCIALE‘, che il Tribunale ‘considerava solo le eccezioni relative alla taratura annuale ma non anche tutte le altre illustrate e esposte nel ricorso e nella comparsa di costituzione in appello’.
Il motivo è inammissibile.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 113 del 18.6.2015, ha dichiarato illegittimo l’art. 45, comma 6, d.lgs. 285/1992 nella parte in cui non prevedeva che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento della violazione dei limiti di velocità dovessero esser sottoposte a verifiche periodiche, e ciò sia con riferimento a sistemi a funzionamento automatico e con tecniche di autodiagnosi, che con riguardo agli apparecchi utilizzati con la presenza di operatori. La mancanza di dette verifiche è difatti suscettibile di pregiudicarne l’affidabilità a prescindere dalle modalità di impiego. La Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 113 del 2015, ha inoltre evidenziato la stretta correlazione che intercorre tra la previsione dell’art. 45, d.lgs. 285/1992 ed il successivo art. 142, che attribuisce alle risultanze RAGIONE_SOCIALE rilevazioni della velocità tramite apparecchiature elettroniche il valore di piena prova RAGIONE_SOCIALE violazioni. E’ tale disposizione che invero armonizza in modo razionale le esigenze della tutela della sicurezza stradale assicurata anche dall’accertamento RAGIONE_SOCIALE violazioni e dall’irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni, e le situazioni soggettive dei soggetti sottoposti alle verifiche, i quali, in sede di opposizione al verbale di contestazione,
sono, di norma, gravati della prova del cattivo funzionamento dell’apparecchiatura. Tale onere probatorio trova fondamento nella presunzione di affidabilità del mezzo tecnico impiegato, che consente di non ritenere pregiudicati oltre un limite ragionevole la certezza della rilevazione e dei sottesi rapporti giuridici e i diritti di difesa del soggetto sanzionato (cfr. Corte cost. 113/2015, par. 6.2.), fermo però che le rilevazioni della velocità mediante apparecchiature elettroniche possono assumere efficacia probatoria privilegiata solo se ne sia attestato il corretto funzionamento mediante la taratura ed il controllo periodico. Proprio la verifica costante di tale affidabilità rappresenta il fattore di contemperamento tra la certezza dei rapporti giuridici e il diritto di difesa del sanzionato. Il ragionevole affidamento che deriva dalla custodia e dalla permanenza della funzionalità RAGIONE_SOCIALE apparecchiature, garantita quest’ultima da verifiche periodiche conformi alle relative specifiche tecniche, degrada tuttavia in assoluta incertezza quando queste ultime non vengono mai effettuate (cfr. Cass. 5227/2018). Qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, e gli stessi sistemi di autodiagnosi sono soggetti a variazioni RAGIONE_SOCIALE loro caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati, dovute ad invecchiamento RAGIONE_SOCIALE componenti e ad eventi accidentali capaci di comprometterne l’affidabilità, con potenziale compromissione anche della “fede pubblica che si ripone in un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale”.
Questa Corte ha precisato (Cass. 14597/2021) che, in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, spetta all’Amministrazione la prova positiva dell’iniziale omologazione e della periodica taratura RAGIONE_SOCIALE strumento.
Come chiarito dalla circolare del RAGIONE_SOCIALE dell’interno 26 giugno 2015 (prot. NUMERO_DOCUMENTO5/20/5), già prima della citata sentenza della Corte costituzionale, era prescritta la verifica
periodica di funzionalità e taratura, con cadenza almeno annuale, RAGIONE_SOCIALE apparecchiature di controllo da remoto o per la contestazione successiva RAGIONE_SOCIALE violazioni in materia di velocità. Tale verifica doveva, e deve, essere effettuata presso un centro accreditato RAGIONE_SOCIALE (designata quale unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento in applicazione della L. n. 99 del 2009, art. 4), ovvero presso lo stesso costruttore se abilitato alla certificazione di qualità aziendale secondo le norme ISO 9001/2000 (Cass. 26 gennaio 2021). Successivamente, il decreto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE trasporti 13 giugno 2017 ha previsto che “Le verifiche iniziali e periodiche di taratura devono essere eseguite, con emissione di certificato di taratura, da soggetti che operano in conformità ai requisiti della norma UNI CEI EN ISOIEC 17025:2005 (e future revisioni) come laboratori di taratura, accreditati da RAGIONE_SOCIALE o da altri organismi di Accreditamento firmatari a livello internazionale degli accordi di mutuo riconoscimento” (punto 2.2. dell’Allegato).
Tanto premesso, nel caso di specie, il Tribunale ha dato conto del fatto che dai documenti prodotti dall’amministrazione risultava sia la iniziale omologazione dell’apparecchiatura di rilevazione della velocità sia la relativa taratura, avvenuta in data 13.7.2018, sia l’ulteriore verifica di funzionalità, avvenuta in data 7.12.2018, a distanza di meno di 5 mesi dalla constatazione dell’infrazione, avvenuta il 10.4.2019.
Il ricorrente, con il motivo in esame, dapprima deduce, contro quanto espressamente scritto nella sentenza impugnata, che il tribunale non avrebbe considerato (‘non considerava’) ‘la non verificazione della taratura annuale’; poi sostiene che la verifica annuale è stata fatta -così contraddicendo quanto sostenuto in precedenzama senza ‘parametri di riferimento’ e da soggetto non ‘accreditato o comunque dotato di riconosciute competenze’.
Anche sotto questo secondo profilo il motivo è inammissibile.
Come è noto, ‘L’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto RAGIONE_SOCIALE previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. Sez. U, Sentenza n.8053 del 07/04/2014). La tesi del ricorrente si sostanzia in parte in argomentazioni non assimilabili in alcun modo a circostanze di fatto e in parte in deduzioni di fatti (la mancanza di ‘parametri di riferimento’ nella certificazione di taratura; l’assenza di ‘accreditamento’ del soggetto certificatore) che non rispettano per nulla le previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Quanto, infine, alla deduzione, fatta dal ricorrente in riferimento all’art. 112 c.p.c., per cui il Tribunale avrebbe considerato (‘considerava’) ‘solo le eccezioni relative alla taratura annuale ma non anche tutte le altre illustrate e esposte nel ricorso e nella comparsa di costituzione in appello’, si tratta di deduzione inammissibile perché assolutamente carente di specificità. La deduzione si scontra con il seguente principio: ‘Nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente
apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività RAGIONE_SOCIALE questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d’ufficio, la Corte di Cassazione, quale giudice del “fatto processuale”, intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all’onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un’autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi’ ( Sez. 2, n.29072 del 14/10/2021);
il ricorso deve essere rigettato;
non vi è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio atteso che la Prefettura di Ravenna è rimasta intimata;
sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto;
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME