Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29564 Anno 2019
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29564 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/11/2019
ORDINANZA
sul ricorso 10535-2016 proposto da:
COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DI COGNOME, in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende DELLO
-controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n.3120/2015 del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositata il 23/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/09/2019 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex artt.22 e ss. della Legge n.689/1981 e 204 e ss. del D.Lgs. n.285/1992 COGNOME COGNOME proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione di violazione dell’art.142 del Codice della strada elevato nei suoi confronti dalla Polizia Stradale di Cagliari in data 29.4.2010. Il ricorrente deduceva, in primo luogo, di aver commesso l’infrazione in stato di necessità, poiché aveva ricevuto un segnale di allarme dall’apparato “salvavita” del padre ultranovantenne che viveva solo ed aveva premura di arrivare presso l’abitazione paterna. Inoltre, poiché la violazione era stata effettuata mediante apparecchio “telelaser”, il De Martino allegava la mancanza della verifica periodica del corretto funzionamento dell’apparato (cd. “taratura”).
Si costituiva la Prefettura contestando il ricorso ed invocandone il rigetto.
Con sentenza n.57/2012 il Giudice di Pace di Sanluri accoglieva il ricorso ed annullava la sanzione, ravvisando la sussistenza dello stato di necessità invocato dal ricorrente.
Interponeva appello la Prefettura e si costituiva in sede di gravame anche il COGNOME, resistendo all’impugnazione.
Con la sentenza impugnata in questa sede, n.3120/2015, il Tribunale di Cagliari accoglieva il gravame, ritenendo insussistente lo stato di necessità in capo al De Martino e sufficienti, ai fini della verifica della corretta funzionalità dell’apparato telelaser, le dichiarazioni degli operanti contenute nel verbale impugnato.
Ha proposto ricorso per la cassazione di detta decisione COGNOME COGNOME affidandosi a cinque motivi. Ha resistito con controricorso la Prefettura di Cagliari, spiegando a sua volta ricorso incidentale condizionato, articolato in un unico motivo.
In prossimità dell’adunanza camerale la parte ricorrente ha depositato memoria, senza tuttavia rispettare i termini di cui all’art.378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre scrutinare, in ordine logico, il ricorso incidentale, con il cui unico motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art.346 c.p.c. in relazione all’art.360 n.3 c.p.c. perché il giudice di appello avrebbe dovuto ritenere tardivamente proposte, e quindi dichiarare inammissibili, le censure relative al corretto funzionamento dell’apparecchiatura telelaser, che il De Martino aveva riproposto in seconde cure soltanto in comparsa conclusionale.
La doglianza è infondata.
Occorre infatti ribadire che per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art.45 sesto comma del D.Lgs. n.285/1992 (Corte cost., Sentenza n.113 del 18/06/2015), tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, onde in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n.32369 del 13/12/2018, Rv.652162; Cass. Sez.6-2 Ordinanza n.533 del 11/01/2018, Rv.647218). Ne consegue che, poiché la prova del corretto funzionamento dell’apparato di rilevazione a distanza, e quindi dell’esistenza dell’omologazione iniziale e delle tarature periodiche di quest’ultimo, rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie, essa deve comunque essere fornita a cura dell’Amministrazione e va verificata anche in difetto di specifica richiesta del ricorrente, essendo a tal fine sufficiente la semplice contestazione dello scorretto
funzionamento, ovvero della mancata prova del corretto funzionamento, dello strumento medesimo.
Nè detta prova può essere fornita con altri mezzi (Cass. Sez. 2, Sentenza n.9645 del 11/05/2016, Rv.639922), ed in particolare mediante il ricorso alle dichiarazioni degli agenti addetti all’apparato di rilevamento a distanza, posto che una mera percezione sensoriale non può validamente sostituire la prova scientifica fornita dalla taratura dello strumento, né ad essa -stante la sua natura meramente soggettiva- può essere attribuita la fede privilegiata che assiste invece i fatti direttamente compiuti o verificati, nella loro effettiva esistenza e consistenza, dal pubblico ufficiale (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n.32369 del 13/12/2018, Rv.652162).
Passando all’esame ai motivi del ricorso principale, va affrontato innanzitutto il terzo di essi, con il quale il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.132 c.p.c. in relazione all’art.360 n.4 c.p.c. e la nullità della sentenza impugnata per mancanza di motivazione. Ad avviso del ricorrente, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto dimostrato il corretto funzionamento dell’apparato per effetto delle dichiarazioni contenute nel verbale impugnato, in contrasto con quanto affermato dalla Corte costituzionale con la già richiamata sentenza n.113/2015.
La doglianza è fondata.
Ed invero, come già detto, per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art.45, sesto comma, del D.Lgs. n.285/1992, tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. La relativa prova è da ritenere -in caso di contestazione- a carico dell’amministrazione perché il
corretto funzionamento dell’apparato integra un elemento costitutivo della fattispecie, e non ammette equipollenti.
Poiché nel caso di specie il Tribunale ha erroneamente attribuito efficacia probatoria alle mere dichiarazioni degli operanti contenute nell’atto impugnato, ovverosia a mere percezioni sensoriali degli stessi non assistite da alcune fede privilegiata, la sentenza va cassata sul punto.
L’accoglimento della censura in esame comporta l’assorbimento degli altri motivi del ricorso principale.
In definitiva, il ricorso incidentale va rigettato mentre va accolto il terzo motivo del ricorso principale, con assorbimento delle altre censure. La sentenza va conseguentemente cassata e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Cagliari, in persona di altro magistrato.
PQM
la Corte rigetta il ricorso incidentale; accoglie il terzo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica, in persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile in data 11 settembre 2019.
Il Presidente (A. COGNOME)
DEPOSITATO IN CANCELLERIA