Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29318 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29318 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/11/2025
Oggetto: sanzione amministrativa per violazioni dei limiti di velocità di natanti in laguna veneta.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6772/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale, presso i cui uffici in RomaINDIRIZZO, è domiciliato;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima, in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente –
Avverso la sentenza n. 43/2021 resa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, pubblicata il 12/01/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8 ottobre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con ricorso depositato il 17/02/2017, RAGIONE_SOCIALE propose opposizione, innanzi al Giudice di pace
di RAGIONE_SOCIALE, avverso l’ordinanza-ingiunzione NUMERO_DOCUMENTO, emessa dalla RAGIONE_SOCIALE il 25/01/2017 e al relativo verbale di accertamento e contestazione della Polizia Municipale di RAGIONE_SOCIALE del 21/06/2016, con la quale le era stato ingiunto, quale armatore-obbligato in solido del motoscafo a uso taxi tg. TARGA_VEICOLO, il pagamento della somma complessiva di € 125,20 per la violazione dell’art. 44 dell’ordinanza emanata dalla citata RAGIONE_SOCIALE n. 175/2099, sanzionata dall’articolo 1174 cod. nav., per aver transitato, in data 21/06/2016, alle 16:14, in bacino San Marco superando il limite di velocità prescritto per la zona, come accertato mediante telelaser comprensivo di rilievo fotografico.
Con sentenza n. 1091/2018, il Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE annullò la predetta ordinanza-ingiunzione, compensando le spese di lite.
Il giudizio di appello, interposto dal RAGIONE_SOCIALE, si concluse, nella resistenza della RAGIONE_SOCIALE, che propose anche gravame incidentale, con la sentenza n. 43/2021 (pubblicata il 12/01/2021), con la quale il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE rigettò l’appello e, in parziale accoglimento dell’appello incidentale, riformò la gravata sentenza limitatamente al capo riguardante le spese di lite, condannando, per l’effetto, il RAGIONE_SOCIALE a rifondere, in favore dell’appellato, le spese del primo grado di giudizio, confermando per il resto l’impugnata sentenza e compensando le spese del grado.
Il citato Tribunale ritenne in particolare che, alla stregua della pronuncia della Corte Cost. n. 113 del 18/6/2015, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, d.lgs. n. 285 del 1992, nella parte in cui non prevedeva che le apparecchiature impiegate per l’accertamento del limite di velocità
fossero sottoposte a verifica periodica di funzionalità e taratura, l’Amministrazione non avesse dimostrato, benché fosse gravata del relativo onere, che l’apparecchiatura con la quale era stata rilevata la velocità del mezzo fosse stata sottoposta a verifica di funzionalità iniziale periodica e fosse, dunque, funzionante, non essendo sufficiente la sua omologazione e taratura ed essendo anzi emerso che detta verifica era stata compiuta al momento dell’accertamento.
Avverso la suddetta sentenza di appello, il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
L’intimata RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, illustrato anche con memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 45, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e dell’art. 2697 cod. civ., perché il Tribunale non aveva considerato assolto l’onere probatorio in merito alla verifica di funzionalità dello strumento utilizzato per misurare la velocità, senza considerare che, a mente della citata pronuncia della Corte Cost. n. 113 del 2015, funzionalità e taratura andavano considerati sinonimi; che il d.m. n. 282 del 2017, emanato proprio per dare attuazione alla suddetta pronuncia, aveva previsto che le verifiche inziali e periodiche di funzionalità dovessero essere eseguite e verbalizzate dall’organo di polizia utilizzatore successivamente alla verifica iniziale e periodica di taratura, nel corso della prima utilizzazione del dispositivo o del sistema dopo la taratura dello stesso; e che la verifica di funzionalità non doveva essere svolta perciò da ente accreditato, ma di volta in volta dagli accertatori.
Il ricorrente ha, quindi, evidenziato di avere prodotto il certificato di taratura dello strumento telelaser, ricomprendente al suo interno anche la dichiarazione di verifica e taratura rilasciata dalla società produttrice, oltre al certificato di funzionamento rilasciato da un ente accreditato presso la casa produttrice, e di avere, dunque, dimostrato la funzionalità dell’apparecchio, derivante proprio dalla taratura, senza che fosse necessario, tra l’altro, che detta verifica provenisse da un autonomo centro accreditato, sicché spettava alla controparte dimostrare il difetto di funzionamento dell’apparecchio.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 142, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, 345 d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, e del punto 5.8 dell’allegato al D.M. 13 giugno 2017, n. 282, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché il Tribunale, pur dando atto dell’intervenuta verifica della funzionalità dell’apparecchio al momento dell’accertamento, aveva ritenuto che mancasse la relativa verifica a monte.
Ad avviso del ricorrente, un siffatto obbligo non risultava, però, né dal codice della strada, né dal relativo regolamento di esecuzione, i quali prescrivono la necessità che l’apparecchio sia sottoposto a controllo preventivo e costante durante l’uso, mentre l’efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica della velocità dei veicoli perdura fino a quando non siano state provate dall’opponente situazioni ostative al suo regolare funzionamento.
I due motivi, da trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.
In seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 2015, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, nella parte in cui non prevede che le apparecchiature impiegate nell’accertamento RAGIONE_SOCIALE violazioni ai limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di
funzionalità e taratura, questa Corte ha avuto modo di chiarire che “… tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, non essendone consentita la dimostrazione o attestazione con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità” (Cass., Sez. 2, 26/05/2021, n. 14597; Cass. Sez. 2, 26/01/2021, n. 1608; Cass. Sez. 2, 09/07/2018, n. 18022; Cass. Sez. 2, 11/05/2016, n. 9645), e che “in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate” (Cass., Sez. 2, 6/03/2023, n. 6579; Cass. Sez. 6-2, 22/11/2021, n. 35830/2021; Cass. Sez. 6-2, 11/01/2018, n. 533).
I richiamati principi, validi “… a prescindere dal fatto che l’apparecchiatura operi in presenza di operatori o in automatico, senza la presenza degli operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi” (Cass. Sez. 2, 3/06/2020, n. 10463), pongono a carico della Pubblica Amministrazione, in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, la prova positiva dell’omologazione iniziale e della taratura periodica dello strumento mediante la produzione RAGIONE_SOCIALE relative certificazioni (Cass. 11776/2020; Cass. 32369/2018; Cass. 9645/2016), la quale, se fornita, è idonea a dimostrare il corretto funzionamento dell’apparato di rilevazione della velocità -quale elemento essenziale costitutivo della fattispecie sanzionatoria -, ribaltando sul soggetto attinto dalla sanzione l’onere di fornire la prova contraria (Cass. Sez. 2, 18/12/2020, n. 29093; v. anche Cass., Sez. 6-2, 11/02/2021, n. 3538).
Per contro, in ragione della stretta correlazione intercorrente tra la previsione dell’art. 45, d.lgs. 285/1992 e il successivo art. 142, che attribuisce alle risultanze RAGIONE_SOCIALE rilevazioni della velocità tramite apparecchiature elettroniche il valore di piena prova RAGIONE_SOCIALE
violazioni, le rilevazioni della velocità mediante apparecchiature elettroniche prive di attestato del corretto funzionamento mediante taratura e controllo periodico perdono il carattere di presunzione di affidabilità del mezzo tecnico impiegato e il conseguente valore probatorio, in quanto qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, e gli stessi sistemi di autodiagnosi sono soggetti a variazioni RAGIONE_SOCIALE loro caratteristiche e, quindi, a variazioni dei valori misurati, dovute a invecchiamento RAGIONE_SOCIALE componenti e a eventi accidentali (Cass., Sez. 6-2, 18/6/2021, n. 17574).
Nella specie, i giudici di merito, distinguendo tra taratura e verifica di funzionalità, hanno ritenuto che non fosse in proposito sufficiente l’avvenuta produzione della documentazione attestante l’omologazione e la taratura nel 2015 dell’apparecchio di rilevazione di velocità utilizzato dall’Amministrazione, in quanto lo stesso non risultava essere stato più sottoposto a verifica di funzionalità, non essendo all’uopo sufficiente che l’apparecchio fosse «risultato perfettamente funzionante, al momento dell’accertamento, tramite autotest eseguito dagli stessi verbalizzanti all’accensione della stessa», in assenza della produzione del «verbale di verifica della funzionalità iniziale e periodica dell’apparecchiatura di rilevamento della velocità».
Tale argomentazione è conforme ai principi sopra richiamati, in quanto, se è vero che, in presenza di un “certificato” di taratura, del quale non sia contestata la provenienza da soggetto abilitato all’adempimento, non è dato al giudice di merito di spingere il proprio esame sino alla verifica RAGIONE_SOCIALE modalità con le quali la stessa taratura è stata effettuata, è anche vero che la prova in questione non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità (Cass., Sez. 2, 6/2/2024, n. 3335; Cass. Sez. 2, 9/07/2018, n. 18022; Cass. Sez. 2, 11/05/2016, n. 9645) e che la prova dell’esecuzione RAGIONE_SOCIALE verifiche sulla
funzionalità ed affidabilità dell’apparecchio non è ricavabile dal verbale di accertamento, il quale «… non riveste fede privilegiata e quindi non fa fede fino a querela di falso -in ordine all’attestazione, frutto di mera percezione sensoriale, degli agenti circa il corretto funzionamento dell’apparecchiatura, allorché e nell’istante in cui l’eccesso di velocità è rilevato» (Cass. Sez. 6-2, 13/12/2018, n. 32369).
Tra l’altro, il ricorrente, pur affermando di avere prodotto il certificato di taratura dello strumento telelaser, ricomprendente al suo interno anche la dichiarazione di verifica e taratura rilasciata dalla società produttrice, e il certificato di funzionamento rilasciato da un ente accreditato presso la casa produttrice, non ha precisato quali fossero le date di verifica, onde contrastare quanto affermato dai giudici di merito, secondo i quali era rimasta sfornita di prova l’attuazione della verifica di funzionalità effettuata prima dell’utilizzo dell’apparecchiatura in questione.
In conclusione, alla stregua dell’infondatezza dei due proposti motivi, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del RAGIONE_SOCIALE ricorrente.
In considerazione della qualità della P.A. ricorrente, patrocinata dall’Avvocatura Generale dello Stato, non trova applicazione il disposto dell’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 550,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8/10/2025.
Il Presidente NOME COGNOME