Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 13556 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 13556 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME , rappresentato e difeso da ll’ AVV_NOTAIO, pec: EMAIL
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso lo studio del l’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente – avverso la sentenza n. 2586/2020, della Corte di Appello di Milano, pubblicata il 15.10.2020, notificata in pari data.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22.2.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Oggetto: mutuo omessa indicazione TAN
-L’attuale ricorrente aveva convenuto in giudizio la controricorrente dinanzi al Tribunale di Milano ed aveva dedotto: – che l’ammontare del contratto di finanziamento sottoscritto con la RAGIONE_SOCIALE era pari ad € 2.800.000 da rimborsare in 216 rate mensili; – che, alla data del 1°.3.2011, erano state pagate n. 44 rate mensili del valore unitario di € 23.480 per un totale, comprese le spese
aggiuntive, di € 1.300.513;
che il finanziamento era stato anticipatamente estinto con il pagamento del debito residuo di € 2.296.107,79;
che il ricorrente aveva incaricato un consulente di fiducia affinché effettuasse un’analisi dei contratti sottoscritti e dei relativi dati contabili, da cui era emersa la mancata indicazione nelle condizioni generali del contratto di finanziamento del tasso di interesse, c.d. TAN, risultando specificamente indicati solo il TAEG e l’ISC.: da ciò era derivato il diritto del ricorrente all’applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117, comma 7, TUB, con conseguente restituzione delle somme indebitamente incamerate da RAGIONE_SOCIALE, per complessivi € 578.821,98.
-Il Tribunale di Milano con sentenza del 27.2.2019 accoglieva la domanda e dichiarava la nullità della clausola di determinazione del tasso debitore nel contratto di finanziamento e per l’effetto, applicava al finanziamento il tasso sostitutivo di cui all’art. 117, comma 7, lett. a, TUB.
–RAGIONE_SOCIALE proponeva gravame dinanzi alla Corte di Appello di Milano che con la sentenza qui impugnata accoglieva l’appello.
-Per quanto qui di interesse la Corte di merito statuiva che:
l’art. 117 TUB si limita a prevedere l’indicazione nei contratti del ‘tasso di interesse e di ogni prezzo e condizione praticati’ senza aggiungere altra specificazione;
il TAEG esprime tutti i costi che il mutuatario deve sostenere e dunque sia il valore del tasso corrispettivo sia l’incidenza delle spese connesse all’erogazione del credito ;
la differenza tra TAEG e TAN è determinata dall’incidenza degli oneri accessori, la seconda voce si può ricavare agevolmente calcolando Quota interessi/Capitale e moltiplicato per 12;
in ogni caso il TAN si può desumere dal piano di ammortamento; e) nel contratto oggetto di causa sono analiticamente riportate tutte le condizioni relative al piano di finanziamento concernenti i tassi di interesse, il tasso di indicizzazione, gli interessi di mora; i criteri di indicizzazione, il TAEG o l’indicatore sintetico di costo richiesti dalle istruzioni fornite dalla Banca d’Italia agli operatori del settore;
le condizioni contrattuali vanno integrate con il piano finanziario, anch’esso concordato e sottoscritto dalle parti, dal quale si desume chiaramente il valore dell’operazione nel tempo attraverso il numero di rate e l’ammontare di ciascuna di esse, con l’incidenza degli interessi, del tasso debitore, delle spese.
–COGNOME NOME ha presentato ricorso per cassazione con due motivi ed anche memoria.
RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE ha presentato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione delle norme di cui all’art. 1284, comma 3, c.c. e art. 117, commi 4 e 7 d.lgs. n. 385/1993 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per avere la sentenza impugnata ritenuto adempiuto l’onere imposto dall’art. 117 TUB mediante l’esplicitazione nel contratto esaminato del solo TAEG applicato, essendo pacificamente assente l’indicazione del tasso annuo nominale (TAN), né del calcolo matematico in base al quale esso sarebbe ricavabile, bensì sulla scorta del semplice piano di ammortamento allegato al contratto, tanto più che la pattuizione, nella specie, di un tasso variabile comporta la palese inidoneità delle quantificazioni degli interessi annotate nel piano di ammortamento
a determinare l’ammontare concreto degli interessi in ciascuna rata mensile.
-Con il secondo motivo si denuncia violazione della norma di cui all’art. 1346 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per avere la decisione impugnata ritenuto il TAN anche determinabile dai dati riportati in contratto mediante una formula matematica, in contrasto con la dominante giurisprudenza che richiede, per la determinabilità del tasso, l’indicazione di criteri univoci fissi.
-I due motivi sono connessi e possono essere trattati unitariamente. Le censure sono infondate.
Questa Corte ha più volte ribadito che l’ISC o TAEG è un dato che definisce il costo complessivo dell’operazione di finanziamento e che non rientra tra i tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità ex art. 117 TUB (per tutte Cass. 4597/2023, 18664/2023). Ha inoltre chiarito -ed è quanto qui in particolare rileva -con riferimento al requisito della determinabilità del tasso degli interessi ultralegali, ai sensi dell’art. 1284, terzo comma, cc, che l’obbligo della forma scritta sancito per la validità della relativa pattuizione non postula necessariamente che il documento contrattuale contenga l’indicazione in cifre del tasso d’interesse pattuito, ma può essere soddisfatto anche per relationem , richiedendosi, in questo caso, che le parti richiamino per iscritto criteri prestabiliti ed elementi estrinseci al documento negoziale, obiettivamente individuabili, che consentano la concreta determinazione del tasso convenzionale (Cass. 10657/1996 e successive conformi). Tale principio, si è successivamente chiarito, va esteso anche alla previsione di cui all’art. 117 TUB (Cass. 17110/2019 e successive conformi).
Non è necessario, dunque, che il contratto contenga l’espressa indicazione del tasso degli interessi ultralegali pattuito, essendo sufficiente il richiamo, nel contratto scritto, degli elementi in base ai quali determinarlo, purché si tratti di elementi obiettivamente
individuabili. Il che è appunto quanto affermato, nel caso in esame, dalla Corte d’appello, la quale ha accertato in fatto l’avvenuta indicazione -in parte nel contratto e in parte nel piano di ammortamento allegato allo stesso, peraltro parimenti concordato e sottoscritto dalle parti -di tutti i dati necessari per elaborare il calcolo del tasso degli interessi, inteso come tasso annuo nominale (TAN), ivi compreso, trattandosi di tasso variabile come sottolineato dal ricorrente, l’indice di riferimento (E uribor 3 mesi lettera, pubblicato su ‘Il Sole24Ore’). Tanto basta per sottrarre la sentenza impugnata alle censure articolate dal ricorrente.
-Per quanto esposto, il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 14.000 per compensi e € 200 per esborsi , oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione