Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 599 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 599 Anno 2026
Presidente: CONDELLO NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15337/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, tutte rappresentate e difese dall’avvocato AVV_NOTAIO COGNOME, con domicilio digitale ex lege ;
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente del Collegio dei Liquidatori e legale rappresentante pro tempore, NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, con domicilio digitale ex lege ;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE d’appello di MILANO n. 1416/2023 depositata il 03/05/2023, notificata in pari data.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 8083/2021, il Tribunale di Milano condannava RAGIONE_SOCIALE in liquidazione alla restituzione in favore di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, eredi di NOME COGNOME, dei maggiori importi corrisposti a titolo di interessi corrispettivi convenzionali pari a euro 268.328,73, in relazione al contratto di finanziamento n. 703089, ad euro 247.768,34, quanto al contratto di finanziamento n. 703502, e ad euro 29.100,45 in merito al contratto di finanziamento n. 703661, oltre interessi legali dal 12.3.2018 e sino al saldo effettivo.
Il Tribunale chiariva che nei tre contratti di finanziamento stipulati da NOME COGNOME risultavano indicati la misura dell’importo finanziato, le spese di istruttoria, la durata del finanziamento e l’importo delle rate periodiche, l’ISC ed il TAEG (di identica misura) la variabilità del tasso di interesse con il parametro di indicizzazione (ossia l’Euribor 3 ML pubblicato su ‘Il RAGIONE_SOCIALE‘) indicato altresì in misura percentuale come indice iniziale, ma faceva difetto l’indicazione del TAN e dello spread da aggiungere al parametro variabile per calcolare la misura del tasso di interesse corrispettivo convenuto; precisava che l’indicatore sintetico di costo (ISC, altrimenti detto TAEG) ed il tasso di interesse (TAN) esprimono in modalità sintetica (tramite l’indicazione di un punto percentuale) valori differenti ed hanno pertanto significati e funzioni, oltre che fonti normative, diverse; ribadiva che: i) l’obbligo di specificare i tassi di interesse, così come tutti i costi relativi ai contratti bancari, è un obbligo legale, espressamente prescritto a pena di nullità dall’art. 111, quarto comma, t.u.b.; ii) nell’ambito dei contratti bancari il tasso di interesse di per sé considerato, scevro dall’incidenza di ulteriori costi ed operazioni e considerato su base annua, viene indicato gergalmente come TAN; iii) l’ISC, invece, esprime in termini percentuali il costo complessivo di un
determinato contratto; iv) l’obbligo della indicazione dell’ISC nei contratti bancari diversi da quelli di credito al consumo deriva esclusivamente dalla scelta del legislatore secondario di adottare, nell’ambito dei poteri delegati dall’art. 116, terzo comma, t.u.b., la delibera CICR 4 marzo 2003, che ha rimesso alla Banca d’Italia di specificare il tipo di operazioni per le quali gli intermediari hanno l’obbligo di dare risalto a tale indicatore sintetico, al fine di consentire al contraente di comprendere immediatamente l’incidenza di tutti i costi inerenti al contratto, che devono già analiticamente essere indicati singolarmente per espressa previsione dell’art. 117, quarto comma, t.u.b.; v) la violazione di tale obbligo di informazione, al di fuori dell’ambito del credito al consumo, espone gli intermediari ad una responsabilità di carattere contrattuale e non travolge la validità del contratto; disattendeva la tesi secondo cui l’indicazione dell’ISC rende superflua la specificazione del TAN del contratto di finanziamento, perché essa non tiene in considerazione che le fonti (primaria e subprimaria) e le funzioni e le conseguenze dell’errata o omessa indicazione del TAN e dell’ISC (al di fuori dell’ambito del credito al consumo) sono diverse, di talché l’indicazione solo di uno di tali valori non può essere considerata giuridicamente irrilevante, non essendo valori sostituibili; concludeva nel senso che l’omessa indicazione per iscritto in un contratto bancario del tasso di interesse convenzionale comporta, ai sensi del combinato disposto dell’art. 111, quarto e settimo comma, t.u.b., a prescindere dalla determinabilità del tasso sulla base di altre pattuizioni contrattuali, la nullità della clausola con cui viene pattuito il tasso di interesse convenzionale, con applicazione del tasso sostitutivo indicato dall’art. 117, comma 7, t.u.b. nella versione vigente al momento della stipulazione del contratto , a nulla rilevando che la misura di tale tasso sia altrimenti determinabile alla luce delle informazioni fornite in contratto.
La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 1416/2023 pubblicata e notificata il 03/05/2023, ha accolto l’appello di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e, per l’effetto, ha integralmente riformato la sentenza impugnata.
Segnatamente, il giudice a quo ha ritenuto che: a) l’art. 117 t.u.b. non impone l’indicazione del TAN; b) per ‘interesse’ deve intendersi genericamente il corrispettivo posto a carico del mutuatario per il fatto di avere la disponibilità, per un determinato periodo di tempo, del capitale del mutuante; c) con l’espressione ‘tasso di interesse’ (contenuta nell’art. 117 t.u.b.) il legislatore ha fatto riferimento alla prassi commerciale di determinare abitualmente il ‘corrispettivo’ del prestito a carico del mutuatario in misura proporzionale (definita con un numero percentuale) al capitale prestato e commisurata ad un periodo di tempo, convenzionalmente stabilito nell’anno solare, anziché in una cifra direttamente determinata; d) nella specie era stato rispettato il disposto dell’art. 117 t.u.b., in ragione dell’indicazione del TAEG che, a differenza del TAN, rappresenta l’indice sintetico del costo e quindi il costo effettivo del mutuo, garantendo dunque una funzione di conoscibilità e trasparenza addirittura più ampia della mera indicazione del tasso annuo nominale; e) il TAN risultava facilmente determinabile, ai sensi dell’articolo 1346 cod.civ., attraverso la formula matematica dell’interesse semplice o attraverso dei calcolatori finanziari online .
Ha disatteso anche la tesi secondo cui la mancata indicazione dello spread non garantirebbe la conoscibilità del tasso di interesse che sarebbe stato rimesso alla discrezionalità della mutuante, perché la quota di interesse a carico del mutuatario, rispetto a quella esposta nel piano di ammortamento, dipendeva dal fatto che era stato pattuito che l’ammontare della rata (con riguardo alla quota di interesse) e, quindi, la misura del tasso con cui calcolarla, fosse indicizzato con cadenza trimestrale in base alla variazione di Euribor 3M rispetto all’indice iniziale;
pertanto, una volta determinato l’ammontare della quota di interessi, sulla base del suddetto criterio di indicizzazione, ben poteva essere individuato anche il TAN, con la conseguenza che, non sussistendo la violazione dell’articolo 117 t.u.b. , non doveva farsi applicazione del tasso legale vigente al momento della stipula del contratto di finanziamento .
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per la cassazione di detta sentenza, formulando due motivi.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis. 1. cod.proc.civ.
Entrambe le parti, in vista dell’odierna camera di consiglio, hanno depositato memoria illustrativa.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 -bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo si denunzia la violazione di legge per mancata e/o falsa applicazione degli artt. 1815, primo comma, e 1284, terzo comma, cod. civ., dell’art. 117, quarto comma, t.u.b., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere il giudice a quo ritenuto adempiuto l’onere imposto dall’art. 117 t.u.b. mediante l’esplicitazione del solo TAEG, sebbene fosse risultata pacificamente assente l’indicazione del tasso annuo nominale (TAN).
Richiamate le argomentazioni della Corte d’appello, le ricorrenti sostengono che vi sarebbe stato, da parte sua, il travisamento della funzione della trasparenza del contratto assicurata con l’indicazione del TAEG, confusa, in concreto, con l’obbligo di determinazione convenzionale del contratto. Infatti, secondo questa Corte (Cass., Sez. 1, 14/02/2023, n. 4597), proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, l’ISC non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una
condizione economica direttamente applicabile al contratto; non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui fa esclusivamente riferimento l’art. 117, sesto comma, t.u.b.
Sostenere, quindi, che l’assenza di una parte del contenuto minimo obbligatorio nel contratto (il TAN), in favore di un dato invece non essenziale per la sua validità (TAEG/ISC), non sia sanzionabile ex art. 117, settimo comma, lett. a) , t.u.b. equivarrebbe a rendere in sostanza non più applicabili le disposizioni di cui all’art. 1284 cod.civ. e all’art. 117 t.u.b., lasciando alla discrezionalità del giudice, di volta in volta adito, la decisione sul rispetto nel singolo caso della trasparenza nella relativa operazione bancaria, sebbene prima la normativa di diritto comune -l’art. 1284 cod.civ. -e poi quella speciale -t.u.b. -abbiano espressamente indicato il contenuto minimo obbligatorio dei contratti, a pena di nullità, costituito dal tasso d’interesse e dagli altri prezzi e condizioni praticati, così offrendo i dati per precedere alla suddetta valutazione, ovvero l’indicazione del tasso d’interesse e degli ulteriori costi.
2) Con il secondo motivo le ricorrenti prospettano la violazione e falsa applicazione dell’art. 1346 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. civ., per avere la Corte territoriale ritenuto il TAN determinabile in forza dei dati riportati in contratto mediante una formula matematica, in contrasto con la dominante giurisprudenza, che richiede, per la determinabilità del tasso, l’indicazione di criteri univoci e fissi.
Nella fattispecie, invece, i contratti si limitavano ad individuare parte del tasso di interesse, ossia la sua componente variabile (Euribor tre mesi), ma non la sua componente fissa, valore che sommato all’Euribor a tre mesi di periodo avrebbe determinato appunto la misura del tasso contrattuale.
La tesi delle ricorrenti è dunque che sia stato violato dalla Corte d’appello l’art. 1346 cod. civ., il quale, per la validità del contratto, esige la specifica
determinabilità dell’oggetto del contratto, non la mera possibilità di desumerlo.
I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente perché strettamente connessi, sono infondati.
Premesso che il Collegio ritiene non vincolante l’ordinanza interlocutoria n. 10212 del 17/04/2025, con cui questa Sezione aveva rinviato la trattazione di una fattispecie analoga a quella per cui è causa alla pubblica udienza, data la particolare rilevanza delle questioni oggetto di ricorso (richiamata dalle ricorrenti con la memoria depositata nell’imminenza dello svolgimento della camera di consiglio), essendosi nel frattempo consolidati i principi enunciati in merito da questa Corte, il Collegio osserva come non siano emersi argomenti conducenti che inducano a rivedere l’orientamento di questa Corte che, pronunciatasi già in più occasioni su fattispecie analoghe a quelle per cui è causa (v., senza pretesa di completezza: Cass., Sez. 3, 23/07/2025, n.20874; Cass., Sez. 3, 10/01/2025, n. 711; Cass., Sez. 3, 15/11/2024, n. 29530; Cass., Sez. 1, 13/06/2024, n.16456; Cass. 27/02/2024, n.5151; Cass., Sez. 3, 17/10/2023, n. 28824), pur ribadendo che il TAEG -o ISC e il TAN sono entità giuridiche distinte e che in astratto la mancata indicazione del TAN è causa di nullità, ritiene che detta nullità possa essere in concreto superata dalla possibilità di ricavare, in base a un calcolo aritmetico, dal testo del contratto che individui il TAEG o ISC, il TAN.
Il TAEG, già previsto nella dir. 87/102/CEE e nella dir. 90/88/CEE, è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla l. n. 142/1992, il cui art. 19 affidava al CICR il compito di stabilire le modalità di calcolo e gli elementi da computare a tal fine.
In sede di prima applicazione della l. n. 142/1992, la disciplina e i criteri di definizione del TAEG per la concessione di credito al consumo furono definiti dal d.m. 8 luglio 1992, in cui il TAEG, quale «tasso che rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che
compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso» (art. 2, primo comma), era definito «un indicatore sintetico e convenzionale del costo totale del credito, da determinare mediante la formula prescritta qualunque sia la metodologia impiegata per il calcolo degli interessi a carico del consumatore» (art. 2, secondo comma). La formula per il calcolo del TAEG era contenuta nell’allegato 1 al detto decreto ministeriale; peraltro, già l’allegato 2 alla dir. 90/88/CEE stabiliva la modalità di calcolo del TAEG.
In seguito, l’art. 9, comma 2, della delib. CICR del 4 marzo 2003, in tema di Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, demandava alla Banca d’Italia di individuare le operazioni e i servizi a fronte dei quali il predetto indice «comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell’operazione per il cliente» dovesse essere segnalato, nonché la formula per rilevarlo.
Indicazioni articolate sul TAEG si rinvenivano, poi, al par. 4.2.4 del provvedimento del 29 luglio 2009 della Banca d’Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e la correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, che conteneva, nell’allegato 5 B, la formula matematica per il calcolo del TAEG: la competenza, sul punto, della Banca d’Italia, era stata successivamente confermata dall’art. 121, terzo comma, t.u.b., nel testo modificato dal d.lgs. n. 141/2010. Nello stesso articolo del t.u.b., al primo comma, lett. m) , è chiarito che il TAEG indica, in percentuale annua, il costo effettivo del credito.
Il TAN è invece il tasso annuo di interesse dovuto al netto della capitalizzazione: è il valore cui fa riferimento l’art. 117, quarto comma, t.u.b. quando stabilisce che i contratti «indicano il tasso d’interesse». La stessa norma dispone che il contratto debba indicare, oltre al saggio di interesse, «ogni prezzo e condizione praticati»: e gli uni e gli altri concorrono a definire il dato aggregato del TEGM.
Tanto premesso non è predicabile che l’indicazione, nel contratto, del TAEG giustifichi la mancata precisazione, in esso, del tasso di interesse.
Con riferimento ai contratti conclusi da una banca con un soggetto non consumatore resta insuperabile la norma cogente contenuta nel citato quarto comma dell’art. 117 t.u.b., la quale è presieduta dalla sanzione della nullità parziale, con applicazione dei tassi sostitutivi di cui al settimo comma dello stesso articolo. Analoga regolamentazione ricevono i contratti di credito immobiliare ai consumatori, ai quali si applica, in modo integrale, la disciplina dell’art. 117 t.u.b. (art. 120 noviesdecies ), mentre per gli altri contratti di credito al consumo, rispetto ai quali il rinvio all’art. 117 è limitato al secondo, al terzo e al sesto comma (art. 125 bis , secondo comma), è comunque prescritto che i relativi contratti precisino le condizioni stabilite dalla Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR (art. 125 bis , primo comma): condizioni tra cui è ricompresa quella per cui «(i) contratti indicano il tasso d’interesse ogni altro prezzo o condizioni praticati», la quale replica quanto disposto, in via generale, dall’art. 117, quarto comma.
La persistenza dell’obbligo di indicare, nel contratto, il tasso di interesse si spiega avuto riguardo alla (limitata) finalità cui assolve il TAEG. Quest’ultimo, rappresentando il dato aggregato del costo del credito, consente all’interessato di confrontare le condizioni di finanziamento che gli operatori bancari offrono sul mercato: per tale ragione ne è prevista la pubblicità (cfr. art. 123, lett. c, t.u.b.), oltre che l’informativa personalizzata al soggetto interessato al finanziamento prima che egli sia vincolato da un contratto (cfr. art. 124, primo comma, TUB, anche se quest’ultima norma non fa preciso riferimento al TAEG, ma alle «informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato»). L’indicazione, nel testo del negozio, del tasso di interesse risponde, invece, alla funzione informativa che ha la documentazione del contratto stipulato dalla banca col suo cliente. L’art.
117, quarto comma, t.u.b. prescrive che nel contratto siano precisati il tasso di interesse, i prezzi e le altre condizioni (compresi i maggiori oneri in caso di mora), in quanto tale nucleo di informazioni – riferite ai diversi elementi dell’obbligazione che grava sul cliente -è indispensabile per rimuovere l’asimmetria conoscitiva dei contraenti. Nella logica della disciplina generale della forma dei contratti bancari l’indicazione puntuale del tasso di interesse assume, insomma, un rilievo centrale: e ciò è confermato dall’apparato rimediale predisposto dal legislatore, il quale tiene conto di nullità riferite alle pattuizioni che interessano non il tasso effettivo globale, ma il tasso di interesse (art. 117, settimo comma, lett. a), e gli altri prezzi e condizioni contrattuali (art. 117, settimo comma, lett. b) . L’idea che l’esplicitazione, in contratto, del TAEG sia idonea ad assicurare, sotto il profilo che qui rileva, la validità del contratto, genera, come conseguenza, l’inoperatività della nullità dell’art. 117, quarto comma, t.u.b. che è priva di fondamento giustificativo, visto che non esiste alcuna norma che deroghi alla regola, desumibile dal settimo comma dello stesso articolo, per cui, in assenza della fissazione del tasso di interesse, si ha una nullità parziale con eterointegrazione ex lege del regolamento contrattuale.
Mette conto di aggiungere che, specularmente, la comminatoria della nullità non è operante nei confronti della mancata indicazione del TAEG: proprio in quanto il TAEG è un indicatore sintetico del costo complessivo dell’operazione di finanziamento; questa Corte ha rilevato che esso non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità ex art. 117 t.u.b. (Cass., Sez. 1, 14/02/2023, n. 4597; Cass., Sez. 1, 9/12/2021, n. 39169). Resta ferma ovviamente la nullità prevista, per i contratti del consumatore, dall’art. 125 bis , sesto comma, t.u.b., incidente sulle clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell’articolo 121, primo comma,
lett. e), t.u.b., non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta in base all’art. 124 t.u.b.
Detta nullità è da escludere, però, ove l’ammontare del saggio di interesse, non specificamente individuato, possa ricavarsi, in base a un calcolo aritmetico, dal testo del contratto che individui il TAEG.
In termini generali, la forma scritta ad substantiam di un contratto non esclude che la pattuizione investa un oggetto non determinato, ma determinabile (Cass., Sez. 2, 28/03/2023, n. 8731; Cass., Sez. 2, 9/10/2014, n. 21352).
Con riferimento all’ipotesi della clausola degli interessi ultralegali, soggetta al rigore formale, la giurisprudenza di questa Corte ammette che il tasso di interesse di cui all’art. 1284, terzo comma, cod.civ. possa essere non indicato in cifra, ma determinato attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché oggettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del tasso stesso (tra le tante v. Cass., Sez. 1, 31/03/2025, n. 8467; Cass., Sez. 1, 13/06/2024, n. 16456). Analoga regola è affermata con riguardo alla norma dei cui all’art. 117, quarto comma, t.u.b. che riguarda l’obbligo di indicare il tasso di interesse in contratti che sono già soggetti alla forma scritta: anche in questo caso il tasso di interesse può essere determinato per relationem , con esclusione del rinvio agli usi, ma il contratto deve richiamare criteri prestabiliti ed elementi estrinseci che, oltre ad essere oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso, non devono essere determinati unilateralmente dalla banca (Cass., Sez. 1, 26/06/ 2019, n. 17110).
Il tasso può anche ricavarsi dal contesto stesso del contratto; come è ovvio, pure le indicazioni contenute nel corpo del negozio possono rappresentare elementi atti a rendere determinabile, a norma dell’art. 1346 cod. civ., l’oggetto della pattuizione relativa agli interessi.
Posto, dunque, che le indicazioni contenute nel corpo del negozio possono rappresentare elementi utili per rendere determinabile, a norma dell’art. 1346 cod.civ., il preciso oggetto della pattuizione relativa agli interessi, occorre osservare che la Corte di merito ha inteso dar conto proprio di detta evenienza, là dove ha accertato in fatto l’avvenuta indicazione di tutti i dati necessari per elaborare il calcolo del tasso degli interessi, inteso come tasso annuo nominale (TAN), ivi compreso, trattandosi di tasso variabile, l’indice di riferimento (Euribor 3 mesi lettera ML, pubblicato su “Il RAGIONE_SOCIALE24Ore”).
Va, pertanto, data continuità all’indirizzo di questa Corte secondo cui in tema di contratti bancari, ai fini della prova della pattuizione per iscritto degli interessi ultralegali, la misura del tasso di interesse non deve necessariamente essere indicata con un indicatore numerico, ma ben può essere determinata in forza degli altri elementi presenti nel contratto, funzionali alla concreta determinazione del tasso stesso.
All’infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, in favore della controricorrente, che liquida in euro 12.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali in misura del 15 % ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti all’ufficio del merito competente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 12 dicembre 2025 dalla Terza sezione civile della Corte di Cassazione.
Il Presidente NOME COGNOME CONDELLO