Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10212 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10212 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/04/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 17725/2023 R.G. proposto da:
Dott. COGNOME già titolare della RAGIONE_SOCIALE dott. NOME, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME EMAIL;
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Presidente del Collegio dei Liquidatori e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME elettivamente domiciliata agli indirizzi e EMAIL;
-controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 1961/2023 depositata il 13/06/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME titolare della ‘RAGIONE_SOCIALE COGNOME dott. NOMECOGNOME, stipulava con RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE un contratto di finanziamento per un importo di 300.000,00 euro, da rimborsarsi in 180 rate mensili dell’importo di 2.878,00 euro ciascuna, con decorrenza dal 1° settembre 2006 e scadenza al 1° agosto 2021.
Il contratto prevedeva l’indicizzazione delle rate a un tasso variabile, con riferimento all’indice ‘Euribor 3 mesi lettera’, pubblicato su ‘Il Sole 24 Ore’, e la fissazione di un ‘indice iniziale’ pari al 2,90%, indicato anche come tasso minimo applicabile.
All’interno del contratto erano riportati l’ISC – TAEG, quantificato all’8,41%, e vari oneri accessori a importo fisso. Era inoltre allegato un piano di ammortamento ‘francese’, caratterizzato da rate posticipate e costanti, che indicava il numero complessivo delle rate, nonché per ciascuna di esse la scadenza, l’importo totale, la quota capitale, la quota interessi e il capitale residuo.
Nel 2015, RAGIONE_SOCIALE avvalendosi della clausola risolutiva espressa, risolveva il contratto e invitava COGNOME al pagamento della somma di 172.068,99 euro, oltre interessi di mora.
Nel luglio 2016, NOME COGNOME agiva in giudizio contro RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, chiedendo, per quanto ancora di interesse: a) l’accertamento dell’omessa indicazione del TAN nel contratto di finanziamento; b) la dichiarazione di nullità parziale del contratto e l’applicazione delle condizioni sostitutive previste dall’art. 117, comma 7, lett. a), TUB; c) la rideterminazione del debito residuo, con la conseguente rimodulazione del piano di ammortamento, quantificando l’importo dovuto in 15.480,08 euro.
RAGIONE_SOCIALE si costituiva in giudizio, contestando le domande di parte attrice e formulando domanda riconvenzionale volta alla condanna di COGNOME al pagamento di 184.126,37 euro, oltre interessi di mora.
Con sentenza n. 5322/2021, il Tribunale di Milano accertava che nel contratto di finanziamento non risultava indicato il tasso debitore, precisando che l’indicazione dell’ISC – TAEG non era sufficiente a colmare tale omissione, in quanto le stesse parti erano consapevoli della natura distinta di tale indicatore rispetto al TAN. Di conseguenza, il Tribunale disponeva la riformulazione del piano di ammortamento applicando il tasso sostitutivo previsto dall’art. 117, comma 7, TUB.
Con sentenza n. 1961 del 14 giugno 2023, la Corte d’Appello di Milano, accogliendo l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE, riformava la decisione di primo grado e condannava NOME COGNOME al pagamento di 184.126,37 euro, oltre interessi.
Il giudice d’appello riteneva che il TAN potesse essere agevolmente desunto dal piano di ammortamento, approvato dalle parti, il quale riportava tutti gli elementi utili per la sua determinazione, ossia: il numero delle rate, il capitale iniziale e l’ammontare degli interessi calcolati su ciascuna rata.
Inoltre, rilevava che il contratto oggetto di causa riportava in modo analitico tutte le condizioni economiche del finanziamento, comprese le modalità di indicizzazione, i tassi di interesse, il tasso di mora, il TAEG (indicatore sintetico di costo) e gli ulteriori elementi richiesti dalle istruzioni fornite dalla Banca d’Italia agli operatori del settore.
Di conseguenza, il piano di ammortamento allegato al contratto, contenente informazioni dettagliate sulla rata, sugli interessi e sul capitale residuo, consentiva di individuare il TAN sia attraverso la formula indicata dal CTU sia mediante la metodologia più semplice proposta dall’appellante.
In tale contesto, la Corte d’Appello concludeva che la prescrizione di cui all’art. 117 TUB doveva ritenersi osservata, essendo il TAN determinabile con sufficiente certezza sulla base degli elementi contrattuali disponibili.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il dott. NOME COGNOME già titolare della Farmacia COGNOME Dott. NOME, propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi illustrati da memoria.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE in Liquidazione Tutte le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5.1. Con il primo motivo, parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1815, co. 1, e 1284, co. 3, c.c. e dell’art. 117, co. 4 e 7, lett. a), d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la decisione impugnata ritenuto adempiuto l’onere imposto dall’art. 117 t.u.b. mediante l’esplicitazione nel contratto esaminato del solo TAEG applicato, sebbene pacificamente assente l’indicazione del tasso annuo nominale» (pag. 18-27 del ricorso).
5.2. Con il secondo motivo, parte ricorrente censura la sentenza d’appello per «violazione e falsa applicazione dell’art. 1346 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, per avere la decisione impugnata ritenuto il TAN anche determinabile dai dati riportati in contratto mediante una formula matematica, in contrasto alla dominante giurisprudenza che richiede, per la determinabilità del tasso, l’indicazione dei criteri univoci, fissi» (pag. 27 -30 del ricorso) degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1369 c.c., sempre con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Osserva il Collegio come le questioni di diritto sollevate dalla ricorrente attraverso la proposizione dei motivi di doglianza
appaiono dotate di particolare rilevanza ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sicché appare opportuno disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo affinché sia fissata la discussione in Pubblica Udienza.
Pertanto, la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
P. Q. M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, ai fini della relativa trattazione alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza