Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 290 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 3 Num. 290 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/01/2026
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 17725/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, già titolare della RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME elegge domicilio digitale ;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente del Collegio dei Liquidatori e legale rappresentante pro tempore RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO COGNOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME con elezione del domicilio telematico agli indirizzi di
–
;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 1961/2023 depositata il 13/06/2023.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, titolare della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ stipulava con RAGIONE_SOCIALE un contratto di finanziamento per l’importo di euro 300.000,00, da rimborsarsi in 180 rate mensili di euro 2.878,00, con decorrenza dal 1.9.2006 e scadenza al 1.8.2021.
Nel contratto di finanziamento era stata prevista l’indicizzazione delle rate ad un tasso variabile, con la previsione dell’indice di riferimento ‘Euribor 3 mesi lettera’ pubblicato sul ‘Il RAGIONE_SOCIALE‘, e l’ulteriore previsione dell”indice iniziale’ nella misura del 2,90%, misura indicata anche quale ‘indice minimo applicabile’.
Nel contratto erano indicati l’ISC -TAEG nella misura dell’8,41% e vari oneri accessori in misura fissa.
Al contratto era allegato il piano di ammortamento ‘alla francese’, a rate posticipate e costanti, che, indicava il numero delle rate e, per ciascuna rata, il numero, la scadenza, l’importo complessivo della rata, la quota capitale, la quota di interessi e il capitale residuo.
Nel 2015 RAGIONE_SOCIALE, avvalendosi di una clausola risolutiva espressa, risolveva il contratto, invitando COGNOME il pagamento di euro 172.068,99, oltre interessi di mora.
Nel luglio 2016 NOME COGNOME agiva in giudizio contro RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, al fine di far dichiarare (per quanto ancora interessa), previo accertamento dell’omessa indicazione del Tan, la nullità parziale del contratto di finanziamento e la conseguente applicazione delle condizioni sostitutive ex art. 117, comma 7, lett. a), t.u.b., chiedendo altresì di accertare come dovuto unicamente l’importo di euro 15.480,08, previa rimodulazione del piano di ammortamento.
RAGIONE_SOCIALE si costituiva e resisteva alle domande del ricorrente, svolgendo domanda riconvenzionale di condanna di COGNOME al pagamento di euro 184.126,37 oltre interessi di mora.
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 5322/2021, riteneva che nel contratto di finanziamento non risultasse indicato il tasso debitore, non essendo a tal fine rilevante l’indicazione dell’ISC -TAEG, che le stesse parti erano consapevoli fosse un indicatore diverso dal TAN, e che di conseguenza dovesse essere riformulato il piano di ammortamento in base al tasso sostitutivo ex art. 117 co. 7, t.u.b.
La Corte d’appello di Milano, con la sentenza n. 1961 del 14 giugno 2023, accogliendo l’appello della RAGIONE_SOCIALE riformava la sentenza impugnata condannando NOME COGNOME al pagamento di euro 184,126,37, oltre interessi.
Il giudice dell’appello riteneva che il TAN si potesse desumere agevolmente dal piano di ammortamento, approvato dalle parti, che riportava tutti gli elementi a ci ò utili: il numero delle rate comparato con il capitale iniziale e l’ammontare degli interessi calcolati sulla singola rata.
Riteneva che nel contratto oggetto di causa fossero state analiticamente riportate tutte le condizioni relative al piano di finanziamento concernenti i tassi di interesse, il tasso di indicizzazione, gli interessi di mora, i criteri di
indicizzazione, il TAEG o l’indicatore sintetico di costo richiesti dalle istruzioni fornite dalla Banca d’Italia agli operatori del settore.
Pertanto, dal piano di ammortamento allegato al contratto, contenente indicazioni precise sulla rata, sugli interessi e sul capitale residuo, si poteva ricavare, con la formula indicata dal c.t.u. o con quella pi ù semplice indicata dall’appellante, il TAN (composto da indice minimo e spread) come determinato al tempo della stipulazione. Tanto era e sufficiente per ritenere osservata la prescrizione di cui all’art. 117 TUB.
NOME COGNOME, già titolare della RAGIONE_SOCIALE, ha proposto ricorso per la cassazione della suddetta decisione sulla base di due motivi.
Ha resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE in liquidazione.
Per la trattazione del ricorso è stata fissata l’adunanza camerale del 17 gennaio 2025, all’esito della quale il Collegio, con ordinanza interlocutoria, ha rinviato la causa sul ruolo per la discussione in pubblica udienza, osservando come le questioni di diritto sollevate con i motivi apparivano dotate di particolare rilevanza ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ.
5.1. Fissata la pubblica udienza, il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso e tutte le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.2. Con il primo motivo, parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1815, co. 1, e 1284, co. 3, c.c. e dell’art. 117, co. 4 e 7, lett. a), d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la decisione impugnata ritenuto adempiuto l’onere imposto dall’art. 117 t.u.b. mediante l’esplicitazione nel contratto esaminato del solo TAEG applicato, sebbene pacificamente assente l’indicazione del tasso annuo nominale» (pag. 18 -27 del ricorso).
5.3. Con il secondo motivo, parte ricorrente censura la sentenza d’appello per «violazione e falsa applicazione dell’art. 1346 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, per avere la decisione impugnata ritenuto il TAN anche determinabile dai dati riportati in contratto mediante una formula matematica, in contrasto alla dominante giurisprudenza che richiede, per la determinabilità del tasso, l’indicazione dei criteri univoci, fissi» (pag. 27-30 del ricorso
Le doglianze, scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connesse, tutte riguardando il tema della pretesa nullità parziale del contratto di finanziamento non recante l’indicazione del TAN, si rivelano complessivamente insuscettibili di accoglimento alla stregua delle considerazioni di cui appresso.
6.1. In tema di contratti bancari, la finalità perseguita dalle specifiche normative di settore, ed in primis dall’art. 117 t.u.b., di consentire al cliente l’eliminazione di asimmetrie informative esistenti rispetto all’intermediario che è un operatore professionale nel settore bancario e finanziario, può essere attuata non solo attraverso l’indicazione numerica del tasso d’interesse o del TAN, utile alla determinazione del medesimo, ma anche attraverso il richiamo, nel contratto, a criteri prestabiliti e a elementi estrinseci, purché oggettivamente individuabili, non unilateralmente determinati dalla banca e funzionali alla concreta determinazione del tasso stesso. (Cass., n. 16456/2024; Cass., n. 28824/2023).
Con specifico riferimento all’ipotesi della clausola degli interessi ultralegali, pure soggetta al rigore formale, la giurisprudenza di questa Corte ammette che ‹‹il requisito della forma scritta per la determinazione degli interessi extralegali (art. 1284, ultimo comma, cod. civ.) non postula necessariamente che la corrispondente convenzione contenga una puntuale indicazione in cifre del tasso così stabilito, ben potendo essere soddisfatto attraverso il richiamo, per iscritto, a criteri prestabiliti e ad
elementi estrinseci al documento negoziale, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione, anche unilaterale, del relativo saggio, la quale, pur nella previsione di variazioni nel tempo e lungo la durata del rapporto, risulti capace di venire assicurata con certezza al di fuori di ogni margine di discrezionalità rimessa all’arbitrio del creditore, sulla base di una disciplina legata ad un parametro centralizzato, fissato su scala nazionale e vincolante, come il tasso unico di sconto o il tasso di cambio di una valuta›› (Cass., sez. 1, n. 3480 del 23/2/2016; Cass., n. 25205 del 2014; Cass. n. 8028 del 2018; Cass., sez. 2, n. 20555 del 29/9/2020).
Analoga regola è affermata con riguardo alla norma dei cui all’art. 117, comma 4, T.U.B. che contempla l’obbligo di indicare il tasso di interesse in contratti che sono già soggetti alla forma scritta: anche in questo caso il tasso di interesse può essere determinato per relationem , con esclusione del rinvio agli usi, ma il contratto deve richiamare criteri prestabiliti ed elementi estrinseci che, oltre ad essere oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso, non devono essere determinati unilateralmente dalla banca (cfr. Cass. n. 17110 del 2019: il principio è riferito al rinvio a dati esterni, che il contratto può recepire allo scopo, ad esempio, di regolare l’andamento di un tasso variabile).
Il tasso può anche ricavarsi dal contesto stesso del contratto; come è ovvio, pure le indicazioni contenute nel corpo del negozio possono rappresentare elementi atti a rendere determinabile, a norma dell’art. 1346 cod. civ., l’oggetto della pattuizione relativa agli interessi.
Deve affermarsi, in conseguenza, che il TAN del finanziamento, non puntualmente indicato, ben possa risultare determinabile ove sia suscettibile di definizione numerica sulla scorta del TAEG e degli altri valori riportati nel contratto (cfr. sostanzialmente, in tal senso, Cass. n. 13556 del 2024, anch’essa pronunciata in fattispecie analoga a quella odierna), sicché le indicazioni contenute in quest’ultimo possono rappresentare
elementi utili per rendere determinabile, a norma dell’art. 1346 cod. civ., il preciso oggetto della pattuizione relativa agli interessi. Conclusione, quest’ultima, che risulta avvalorata, del resto, anche dal passaggio motivazionale di Cass., SU, n. 15130 del 2024, in cui (cfr. pag. 22 e ss.), muovendo dalla premessa che l’indagine sulla determinatezza dell’oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale dell’operazione negoziale, cioè è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all’ an ed al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti (cfr. ex plurimis , in tema di determinazione del tasso di interesse mediante rinvio agli usi o a parametri incerti, Cass., nn. 28824 e 36026 del 2023; Cass., n. 17110 del 2019; Cass., n. 8028 del 2018; Cass., n. 25205 del 2014), si è affermata come sussistente tale determinatezza allorquando il contratto di finanziamento contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 e ss. cod. civ.), cioè la chiara ed inequivoca indicazione dell’importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato, altresì prevedendosi, nel piano di ammortamento allegato al contratto, anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi.
6.2. La sentenza impugnata, con accertamento in fatto in questa sede non scrutinabile, perché adeguatamente motivato, ha ritenuto che, nel caso di specie, il TAN si potesse desumere agevolmente dal piano di ammortamento, approvato dalle parti, che riporta tutti gli elementi a ciò utili: il numero delle rate comparato con il capitale iniziale e l’ammontare degli interessi calcolati sulla singola rata.
Tale statuizione risulta del tutto conforme ai criteri di determinabilità dell’oggetto di cui all’art. 1346 cod. civ., come riconosciuto in più occasioni
da questa Corte (tra le tante, Cass., sez. 3, 27/11/2014, n. 25205; Cass., sez. 6 -1, 30/03/2018, n. 8028; Cass., sez. 1, 26/06/2019, n. 17110; Cass., sez. 3, 04/01/2022, n. 96; Cass., sez. 1, 13/06/2024, n. 16456; Cass., sez. 3, 19/11/2024, n. 29818).
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo a favore della controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 10.000, di cui 9.800 per onorari, oltre alle spese generali nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione in data 10 ottobre 2025.
La Consigliera NOME COGNOME
NOME COGNOME
Il Presidente COGNOME