Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35017 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35017 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22144/2023 R.G. proposto
da
COGNOME , elettivamente domiciliato in RIPA TEATINA INDIRIZZO DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME
-ricorrente –
contro
NOME RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliata in MILANO INDIRIZZO
di
Oggetto:
Contratto
finanziamento
–
TAEG
–
Indicazione – Difformità –
Conseguenze – Nullità – Esclusione
R.G.N. 22144/2023
Ud. 06/12/2024 CC
2, presso lo studio dell’avvocato COGNOME che l a rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME
-controricorrente – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO L’AQUILA n. 1277/2023 depositata il 01/09/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 06/12/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 1277/2023, pubblicata in data 1° settembre 2023, la Corte d’appello di L’Aquila, nella regolare costituzione dell’appellata RAGIONE_SOCIALE ha respinto l’appello proposto da COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 113/2021, pubblicata in data 4 febbraio 2023, la quale, a propria volta, aveva respinto la domanda del medesimo COGNOME.
Quest’ultimo aveva agito chiedendo di accertare che il contratto di finanziamento n. 15911775 stipulato con la convenuta in data 4 maggio 2009, veniva a violare la Legge n. 108/96 nonché gli artt. 1283 c.c. e 120 T.U.B., e, per l’effetto, di dichiarare la nullità della clausola contrattuale contenente la pattuizione di un tasso d’interesse superiore a quello soglia oppure, in subordine, di accertare la violazione da parte della convenuta dell’art. 117 T.U.B., per l’applicazione di un TAEG diverso rispetto a quello contrattualmente stabilito e l’applicazione di interessi non dovuti.
La Corte d’appello ha disatteso i motivi di gravame, rilevando, in sintesi, che:
-le allegazioni dell’appellante in ordine all’applicazione al contratto di finanziamento di un TAEG non corrispondente a quello dichiarato risultavano del tutto generiche e non suffragate dalle risultanze della CTP richiamata dallo stesso appellante;
-la misura del TAEG individuata dall’appellante a fondamento della propria domanda derivava dall’inserimento nel calcolo di costi non computabili ai fini della determinazione del TAEG, essendo inseriti costi di stipula di polizza assicurativa meramente facoltativa;
-in ogni caso l’eventuale erronea indicazione del TAEG in contratto non conduceva alla declaratoria di nullità, essendo tale conseguenza prevista solo a far tempo dal 2010, con l’introduzione dell’art. 125 -bis TUB, inapplicabile ratione temporis ;
-la nullità non poteva essere fatta discendere dal disposto di cui all’art. 124 TUB, nella sua formulazione anteriore all’entrata in vigore della novella del 2010, dal momento che la stessa imponeva l’indicazione del TAEG, ma nulla prevedeva in ordine per le ipotesi di indicazione non corretta;
-all’omessa indicazione del TAEG avendo quest’ultimo mera funzione informativa del costo del credito -non potevano applicarsi né l’art. 117, comma 4, TUB, né l’art. 117, comma 6, quest’ultimo riferito all’ipotesi di divergenza delle clausole contrattuali rispetto a quanto pubblicizzato;
-l’applicazione del piano di ammortamento c.d. ‘alla francese’ contemplata nel contratto non comporta di per sé l’applicazione di interessi anatocistici.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello de L’Aquila ricorre COGNOME
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE
In data 20 giugno 2024, il Consigliere delegato, ha formulato proposta di definizione ex art. 380bis c.p.c. segnalando la inammissibilità del ricorso.
A detta proposta ha fatto seguito istanza del ricorrente per la definizione del giudizio.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a sei motivi.
1.1. Il primo motivo di ricorso è rubricato, testualmente: ‘violazione o falsa applicazione delle norme che regolano il principio della ‘attualizzazione delle spese’ nel senso che la corte di merito ha mal interpretato la normativa di settore in riferimento al calcolo del Taeg, non considerando che il criterio di calcolo previsto dalle norme (legge 142 del 19.02.1992 e successive modifiche) contiene già ab origine l’attualizzazione quale motivo di impugnazione a norma dell’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.’ , deducendo il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato i criteri di determinazione del TAEG, omettendo di rilevare che nella specie l’attualizzazione delle spese era già contenuta all’origine nel calcolo del credito e peraltro no n correttamente interpretando la consulenza di parte.
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione, degli artt. ‘124 TUB (Testo previgente) e 125 TUB (normativa vigente), in relazione anche
all’art. 117 TUB: nel senso che la corte di merito avrebbe erroneamente interpretato l’art. 124 TUB (testo previgente), in contrasto con ampia parte delle statuizioni della giurisprudenza di merito e del Collegio di coordinamento dell’arbitro bancario’ , nonché la violazione o falsa applicazione degli artt. 116 e 117 TUB, ‘in considerazione della violazione della delibera CICR del 04.03.2003, delle disposizioni della Banca D’Italia e della direttiva CE 2005/29 (art. 6 par. 1. lett. d)’ .
Argomenta, in particolare, il ricorso che:
-la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso che la violazione dell’obbligo stabilito dall’art. 124 TUB nel testo in vigore fino al 18 ottobre 2010 comportasse la nullità della pattuizione, dovendosi invece ritenere che tale conseguenza fosse comunque riconducibile alla previsione in via interpretativa;
-la successiva introduzione dell’articolo 125 -bis T.U.B. avrebbe unicamente confermato l’operatività di un rimedio da ritenersi già preesistente, al fine di favorire il clienteconsumatore e di scoraggiare pratiche abusive;
-in ogni caso, la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare gli artt. 116 e 117, comma 8, TUB nonché la delibera CICR del 4 marzo 2003 e le disposizioni della Banca D’Italia e della direttiva CE 2005/29 (art. 6 par. 1. lett. d), in virtù delle quali, nel caso di contratti diversi dal credito al consumo, la mancata o erronea indicazione del TEAG sul contratto di finanziamento comporta il ricalcolo dello stesso al tasso sostitutivo dei Bot a dodici mesi.
1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 121 TUB, in quanto la Corte d’appello avrebbe erroneamente affermato che i costi
assicurativi erano da considerare costi non computabili ai fini della determinazione del TAEG perché facoltativi.
Deduce il ricorrente che dal disposto di cui all’art. 121 TUB deve evincersi che, in caso di contestualità tra contratto di finanziamento e polizza assicurativa, si presume un collegamento negoziale che graverebbe il finanziatore dell’onere di dimostrare i l contrario.
Argomenta, sulla scorta delle previsioni contrattuali, che la stipula della polizza assicurativa costituiva in realtà condicio sine qua non ai fini dell’effettiva erogazione del credito richiesto, da ciò derivando la sua obbligatorietà.
1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, testualmente, ‘violazione o falsa applicazione delle norme che guidano la valutazione e l’ambito della prova (artt. 115 e 166 c.c.): Ingiustizia della sentenza in relazione al travisamento della prova sulla relazione del consulente di parte attrice sia sotto il profilo giuridico che sotto quello matematico in considerazione dell’art. 120 TUB in relazione agli artt.li 1283 -1284 c.c. stante l’applicazione anatocistica degli interessi nel contratto di prestito o com unque dell’applicazione della capitalizzazione composta degli interessi con conseguente indeterminatezza del Taeg ex art. 117 TUB quale motivo di ricorso per cassazione a norma dell’art. 360 c.p.c. comma 1 n. 4.’ .
Si censura la decisione impugnata nella parte in cui la stessa ha escluso che il sistema di ammortamento c.d. ‘alla francese’ determini anatocismo, argomentando che nella specie il contratto concluso dal ricorrente veniva a determinare tale effetto, oltre a comportare l’indeterminatezza del tasso di interesse.
Argomenta, pertanto, il ricorrente che la Corte d’appello avrebbe omesso di rilevare tali profili resi evidenti nella consulenza di parte, escludendo l’anatocismo ‘senza nemmeno tenere conto che tale
circostanza non esclude affatto la capitalizzazione composta degli interessi che rappresenta un aspetto giuridicamente distinto dall’anatocismo anche se sotto il profilo matematico vi può essere coincidenza’ e quindi incorrendo in travisamento degli elementi probatori contenuti nella perizia di parte.
1.5. Con il quinto motivo il ricorso deduce, testualmente, ‘Travisamento della prova in riferimento alla valutazione e l’ambito della stessa (artt. 115 e 116 c.c.) con riferimento alla relazione del consulente di parte e all’omessa ammissione della CTU anche in considerazione della erronea valutazione della Corte sui conteggi indicati e non specificatamente contestati dalla controparte quale motivo di impugnazione a norma dell’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c.’ .
Il ricorrente impugna la decisione della Corte d’appello, nella parte in cui quest’ultima ha escluso la necessità di disporre una consulenza tecnica d’ufficio alla luce della infondatezza delle doglianze formulate dall’appellante, nonostante la reazione pe ritale di parte costituisse un elemento di prova scritta che avrebbe giustificato l’approfondimento peritale.
1.6. Il sesto ed ultimo motivo è rubricato ‘Nullità/Ingiustizia della sentenza per condanna alle spese di lite con richiesta di restituzione di quanto percepito dalla resistente con l’esecuzione della sentenza di secondo grado’ ed in esso il ricorrente argomenta che ‘una volta conseguito l’auspicato annullamento della sentenza di secondo grado’ risulterebbe travolta anche la statuizione sulle spese di lite.
Il ricorso è, nel suo complesso, inammissibile.
2.1. Quanto ai primi due motivi, invero, deve confermarsi il giudizio di inammissibilità ex art. 360bis , n. 1), c.p.c. già formulato dalla proposta ex art. 380bis c.p.c., essendo sufficiente richiamare
l’orientamento espresso da questa Corte, affermando il principio per cui in tema di contratti bancari, l’indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell’operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l’erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (Cass. Sez. 1 – Sentenza n. 39169 del 09/12/2021 e la successiva Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 4597 del 14/02/2023).
2.2. Quanto al terzo motivo di ricorso, lo stesso, sotto l’apparente deduzione della violazione o falsa applicazione di norme di diritto, viene in realtà a sindacare l’accertamento concreto svolto in fatto dal giudice di merito in ordine alla facoltatività della polizza assicurativa -avendo la Corte territoriale ritenuto che il contratto di assicurazione non costituisse condizione imprescindibile del finanziamento – e quindi la non computabilità dei relativi costi nella determinazione del tasso di interesse applicato al finanziamento.
Richiamato, allora, l’orientamento di questa Corte, a mente del quale, ai fini della valutazione del rispetto della soglia usura del tasso di interesse corrispettivo, devono essere conteggiate le spese di assicurazione se risultino collegate alla concessione del credito, nel senso che questa non possa avere attuazione in mancanza dell’assicurazione (Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 13536 del 17/05/2023; Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 3025 del 01/02/2022), deve altresì
chiarirsi che la valutazione operata dal giudice di merito in ordine alla sussistenza di un nesso necessario tra contratto di finanziamento ed assicurazione in relazione allo specifico caso ad esso sottoposto, traducendosi nell’interpretazione delle previs ioni contrattuali collegata al concreto assetto dell’operazione negoziale ed all’individuazione del collegamento tra contratti, risulta incensurabile in sede di legittimità sempreché risulti condotto nel rispetto dei criteri di logica ermeneutica e di corretto apprezzamento delle risultanze di fatto, e quindi considerando la volontà dichiarata dalle parti alla stregua degli interessi dalle stesse perseguiti nella prospettiva dell’operazione economica complessiva (Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 28324 del 10/10/2023; Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 20634 del 07/08/2018).
2.3. L’inammissibilità del quarto e quinto mezzo deriva in primo luogo dal loro dedurre una ipotesi di travisamento della prova al di fuori del circoscritto ambito individuato da questa Corte (Cass. Sez. U Sentenza n. 5792 del 05/03/2024).
I motivi, ancora una volta, non vengono a dedure in concreto una violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma si limitano a sollecitare -inammissibilmente -un rinnovato sindacato sulla valutazione degli elementi probatori, riservata invece al giudice di merito, dovendosi ulteriormente osservare che anche la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., a tal fine prospettata, viene anch’essa dedotta al di fuori dell’ambito già da tempo individuato da questa Corte (Cass. Sez. U – Sentenza n. 20867 del 30/09/2020).
2.4. Quanto al sesto motivo, ci si trova di fronte ad un motivo meramente ottativo o ipotetico, in quanto finalizzato a prospettare uno scenario alternativo di decisione sulle spese di lite nel giudizio di merito in caso di recepimento delle tesi del ricorrente.
È evidente, tuttavia, che un motivo col quale si prospetti quella che avrebbe dovuto -o dovrebbe -essere la diversa regolamentazione delle spese di lite nello scenario di un ipotetico – auspicato – diverso esito del giudizio di merito non costituisce un vero ed ammissibile motivo di censura -non censurandosi nel concreto la decisione sulla spese per la diretta violazione di una delle regole di distribuzione di cui agli artt. 91 segg. c.p.c. – ma una semplice prospettazione alternativa, destinata ad esser e o assorbita dall’eventuale accoglimento degli altri motivi di ricorso -rendendosi in quel caso necessaria una nuova statuizione sulle spese – o, in caso di rigetto dei motivi medesimi, a risultare inammissibile per radicale carenza di autonomia.
Nella propria memoria ex art. 380bis. 1 c.p.c. il ricorrente viene a sollecitare a questa Corte rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFEU, alla Corte di Giustizia U.E. in relazione alla dedotta ‘nullità delle clausole vessatorie del contratto di prestito per la sussistenza della nullità di protezione nei rapporti di consumo’ .
Al riguardo è sufficiente osservare che, nella specie, la necessità di procedere al rinvio pregiudiziale risulta esclusa dalla ininfluenza che l’esito di tale rinvio potrebbe avere sulla decisione del ricorso in esame, dal momento che il rigetto di tutti i motivi nei quali il ricorso veniva ad articolarsi comporta il persistere della ratio decidendi costituita dall’accertamento in fatto svolto dal giudice di merito in ordine all’assenza in concreto di una difformità tra il TAEG indicato in contratto e quello effettivamente applicato, avendo la Corte evidenziato la genericità ed erroneità delle deduzioni svolte dal ricorrente a tal fine.
Essendo tale ratio idonea a sorreggere l’impianto motivazionale della decisione impugnata, deve trovare applicazione il principio per cui, in presenza di una declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, non è accoglibile la richiesta di rinvio pregiudiziale alla
Corte di Giustizia in quanto viene in rilievo un difetto di rilevanza della questione, potendo infatti il giudice unionale rifiutarsi di statuire su domande in via pregiudiziale se è manifesto che l’interpretazione richiesta non ha rapporto con l’effettività o l’oggetto del giudizio principale (Cass. Sez. U – Sentenza n. 10107 del 16/04/2021; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 35499 del 19/11/2021; Cass. Sez. L Ordinanza n. 14840 del 28/05/2024).
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.
Avendo questa Corte deciso in conformità della proposta, deve trovare a pplicazione l’art. 380 -bis , ultimo comma, c.p.c., il quale richiama, in caso di decisione conforme alla proposta, il disposto di cui all’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c. con la conseguente condanna ulteriore del ricorrente soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata nonché, in favore della Cassa delle Ammende, di una somma di denaro non inferiore ad € 500,00 e non superiore ad € 5.000,00, somme che si liquidano come da dispositivo.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P. Q. M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 4.200,00 , di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente , della somma equitativamente determinata in € 4.000,00, ex art. 96, terzo comma, c.p.c.;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di € 2.500,00, ex art. 96, terzo comma, c.p.c.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione