Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2600 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 1   Num. 2600  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/01/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 15945/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata  in INDIRIZZO,  presso  lo  studio  dell’avvocato NOME  (CODICE_FISCALE)  che  lo  rappresenta  e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
 contro
COGNOME NOME, domiciliato in Palma Campania (NA), INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati  RAGIONE_SOCIALE (CODICE_FISCALE),  COGNOME  NOME  (CODICE_FISCALE),  dai quali è rappresentato e difeso per procura speciale a margine del controricorso
-controricorrente-
avverso  la  SENTENZA  del  TRIBUNALE  NAPOLI  n.  9803/2018 depositata il 13/11/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/01/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 13 novembre 2018, il Tribunale di Napoli ha respinto  l’impugnazione  avverso  la  decisione  del  giudice  di  pace, che  aveva  condannato  la  banca  al  pagamento  della  somma  di  € 1.891,38, oltre accessori, in restituzione degli interessi pagati con riguardo ad un contratto di finanziamento, contenente un tasso di interesse superiore alla soglia usuraria, in virtù del computo delle spese di assicurazione sostenute dal mutuatario.
Il Tribunale ha ritenuto, per quanto ancora rileva, che: a) non sussiste abuso del processo per l’ipotizzata frammentazione del credito, essendo stata intrapresa dal mutuatario un’unica azione giudiziale; b) correttamente il primo giudice ha ritenuto che la legge n. 108 del 1996 implichi il computo, ai fini del tasso soglia, anche delle spese del contratto di assicurazione collegato all’operazione di credito, facente parte degli oneri che costituiscono il carico economico per il cliente.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la banca, sulla base di un motivo. Resiste l’intimato con controricorso. La  ricorrente  ha  depositato  la  memoria  di  cui  all’art.  380 -bis .1 c.p.c.
Con  ordinanza  interlocutoria  del  3  luglio  2023,  n.  18751,  la causa è stata rimessa alla pubblica udienza.
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
La banca ricorrente ha depositato la memoria ex art. 378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Il ricorso propone un unico motivo, che deduce violazione degli artt. 117 Cost., 7 Conv. Edu e 1 Protocollo addizionale, 17, 49 e  52  Carta  diritti  fondamentali  UE,  6  Trattato  UE,  1815  c.c.,  644
c.p., 2 l. n. 108 del 1996, 2bis d.l. n. 185 del 2009, conv. dalla l. n. 2 del 2009, 1 d.P.R. n. 180 del 1050 e del d.m. 1° luglio 2009, per avere il Tribunale computato le spese di assicurazione nel Taeg, in quanto si trattava di un’assicurazione obbligatoria per legge con riguardo al finanziamento con cessione di quota della pensione, ai sensi del d.P.R. n. 180 del 1950, ed avendo le Istruzioni Bit del 29 marzo 2006, n. 74, poste a base del d.m. 24 settembre 2009 rilevante nella vicenda (trimestre ottobre-dicembre 2009), escluso le spese di assicurazione derivanti da obblighi di legge dal novero di quelle incluse nel tasso di riferimento; escludendo tale voce, il Taeg è pari al 12,09% ed inferiore al tasso soglia del 13,77%. Inoltre, la perdita del diritto a qualsiasi interesse, ai sensi dell’art. 1815, comma 2, c.c. ritenuta dalla sentenza impugnata, contrasta con le ricordate disposizioni sovranazionali.
-Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.
2.1. -La  questione centrale dal medesimo posta è se il costo della polizza assicurativa obbligatoria ex art.  54  d.P.R. n. 180 del 1950  in  caso  di  finanziamento  con  cessione  del  quinto  sia  da calcolare ai fini del superamento del tasso soglia.
L’art. 54 d.P.R. n. 180/1950 dispone: « Le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite a norma del titolo II e del presente titolo devono avere la garanzia dell’assicurazione sulla vita e contro i  rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia, possibile  la  continuazione  dell’ammortamento  o  il  ricupero  del residuo credito » .
Secondo le i struzioni Banca d’Italia del 2006, « Nelle operazioni di  prestito  contro  cessione  del  quinto  dello  stipendio  e  assimilate indicate  nella  Cat.  8  le  spese  per  assicurazione  in  caso  di  morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo  del  tasso  purché  siano  certificate  da  apposita  polizza ».  È
noto, peraltro, che le Istruzioni per la formazione del TEGM relativo a tali rapporti sono mutate, a decorrere dal 1° gennaio 2010.
Secondo  la  ricorrente,  le  spese  di  assicurazione  derivanti  da obblighi  di  legge  non  devono  considerarsi  ai  fini  della  valutazione dei costi usurari, dato che le istruzioni della Banca d’Italia del 2006, nella specie rilevanti, le escludono dal novero di quelle incluse nel tasso  di  riferimento,  onde  il  principio  di  simmetria  deve  essere rispettato.
Al riguardo, il Collegio reputa di conformarsi ai precedenti di questa Corte, univoci nell’affermare il principio di diritto che le spese di assicurazione obbligatoria nei finanziamenti con cessione del quinto si calcolano ai fini del tasso soglia: in tal senso, invero, si è già pronunciata la Corte, specificamente per tale tipologia di finanziamenti, in numerose decisioni (cfr. Cass., sez. II, 24 ottobre 2023, n. 20501; Cass., sez. I, 14 luglio 2023, n. 20247; Cass., sez. II, 21 giugno 2023, n. 17839; Cass., sez. VI-1, 1° febbraio 2022, n. 3025; Cass., sez. VI-1, 26 novembre 2021, n. 37058; Cass., sez. II, 20 agosto 2020, n. 17466; Cass., sez. III, 6 marzo 2018, n. 5160); altri precedenti, inoltre, attengono al medesimo principio di inclusione, per altre categorie di costi assicurativi (Cass., sez. I, 15 novembre 2023, n. 31734; Cass., sez. III, 15 giugno 2023, n. 17187; Cass., sez. III, 17 maggio 2023, n. 13536; Cass., sez. I, 15 maggio 2023, n. 13166; Cass., sez. I, 29 novembre 2022, n. 35102; Cass., sez. I, 24 settembre 2018, n. 22458; Cass., sez. I, 5 aprile 2017, n. 8806).
Invero, le spese per l’assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore, obbligatorie per i prestiti da rimborsare con cessione del quinto dello stipendio, sono oneri assicurativi obbligatori, ben distinti dalle ‘tasse ed imposte’, espressamente escluse dal calcolo dell’usura ai sensi dell’art. 644, comma  4,  c.p.:  ne  deriva che esse vanno  ricomprese  nella determinazione del TEG, relativo allo specifico rapporto esaminato,
non essendo condivisibile l’equiparazione di tali voci e trattandosi di un onere che il mutuatario ha sostenuto ai fini del finanziamento.
2.2. -Sotto il secondo profilo, il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., perché la doglianza concernente l’erronea avvenuta, in punto di fatto, esclusione di ogni interesse con gratuità del finanziamento, ai sensi dell’art. 1815, comma 2, c.c., non compare nella sentenza impugnata, nella quale non si rinviene nessun riferimento a tale aspetto, da cui risulti che esso fu alla medesima sottoposto, né la ricorrente in indica il luogo ed il tempo della precedente deduzione.
3. -Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna  la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi €  1.500,00,  ivi  compresi  €  200,00  per  esborsi,  oltre  alle  spese forfetarie pari al 15% sui compensi ed agli accessori di legge.
Dà  atto  che  sussistono  i  presupposti  per  il  raddoppio  del versamento del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ove dovuto.
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  dell’8  gennaio