SENTENZA TRIBUNALE DI VENEZIA N. 3976 2025 – N. R.G. 00008017 2023 DEPOSITO MINUTA 01 08 2025 PUBBLICAZIONE 04 08 2025
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8017/2023
Oggi 10 Aprile 2025, tramite note scritte, innanzi al dott. NOME COGNOME sono comparsi:
per
, per e per
l’avv. COGNOME e l’avv. COGNOME NOME COGNOME
p er l’avv. NOME COGNOME e l’avv. COGNOME
;
le parti precisano le conclusioni come da ripsettive note depositate:
il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies e 127 ter c.p.c., tramite deposito telematico successivamente alla data d ‘ udienza, ex art. 127 ter cpc, senza darne previa lettura alle parti.
Il Giudice
dott. NOME COGNOME
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NOME COGNOME ha pronunciato ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8017/2023 promossa da:
e
(C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME e dell’avv. COGNOME NOME C.F.
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell’avv. NOME COGNOME e dell’avv. COGNOME C.F.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d’udienza , ex art. 127 ter cpc.
Per parte ricorrente:
‘ 1) Ordinare la formazione delle tabelle millesimali di proprietà comune e/o d’uso, in relazione all’immobile sito in Lido (VE), INDIRIZZO e dichiarare valide le tabelle così come predisposte
Con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio ‘ .
Per parte resistente:
‘ Il deducente, quantunque il CTU non abbia ritenuto accogliere le osservazioni del consulente di parte architetto dichiara di accettare, come in effetti accetta, le tabelle millesimali redatte dal CTU arch. che inseriscono tra le parti comuni la porzione di scoperto antistante l’ingresso al fabbricato, il vano scale, nonché il sottotetto.
Rileva inoltre che le tabelle millesimali sono state redatte a vantaggio di tutti i condomini e conseguentemente le spese relative alla sua redazione non potranno che essere ripartite pro quota per ciascun immobile. Pertanto, avendo il prof. anticipato la metà di quanto riconosciuto al CTU,
RICORRENTI
RESISTENTE
per complessivi € 2.293,69 (duemiladuecentonovantatre/69), gli altri comproprietari andranno condannati a rimborsare all’istante la somma pari alla metà di quanto ha versato all’ausiliario del giudice e pertanto € 1.146,85 (millecentoquarantasei/85) .
Infine, richiamato quanto più diffusamente argomentato nella comparsa di costituzione, il deducente chiede trattenersi la causa in decisione ex art. 281 terdecies c.p.c. confidando nell’accoglimento delle conclusioni formulate che di seguito si riportano:
‘ Conclusioni
(omissis)
rigettare la domanda sub b) dei ricorrenti di condanna del sig. al pagamento delle spese di giudizio, per i motivi e le ragioni suesposte;
condannare i sigg.ri , e al pagamento in favore del sig. delle spese e compensi di giudizio oltre rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge ‘ .
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letto il ricorso ex art. 281 decies cpc, con il quale i ricorrenti hanno dichiarato di essere condomini, insieme al resistente, d ell’immobile sito in Venezia Lido, INDIRIZZO ed hanno chiesto di ordinare la formazione delle tabelle millesimali di proprietà comune e/o d’uso , allegando l ‘impo ssibilità di addivenire ala loro redazione di comune accordo con il resistente, per asserito suo comportamento ostruzionistico;
letta la memoria di costituzione, con il cui il resistente dichiarava di non opporsi alla formazione della tabella millesimale, contestando solamente le affermazioni avversarie volte ad ascrivere alla sua responsabilità l’asserita mancata approvazione della tabella millesimale ;
vista la CTU svolta in corso di causa, tramite la quale sono state redatte le tabelle richieste: tabella A (generale) e tabella B (scale), allegate alla CTU e qui integralmente richiamata;
considerato che, nella scorsa udienza di discussione, sostituita ex art. 127 ter cpc con note scritte, le parti hanno prestato tutte acquiescenza all ‘adozione di dett e tabelle;
ritenuto che la causa sia stata svolta nel pari interesse di tutte le parti, giustificandosi, dunque, la compensazione integrale delle spese di lite e la conferma definitiva della pari suddivisione, come già avvenuta in corso di causa, delle spese di CTU, non potendo trovare applicazione, invece, la loro ripartizione sulla base delle quote di comproprietà dei beni comuni, dato che l ‘interesse in causa delle rispettive parti deve essere determinato, ai fini applicativi degli artt. 91 e ss cpc, in ragione delle rispettive sfere di interesse contrapposte, rappresentate, da una parte, dai ricorrenti e, dall ‘al tra, dal resistente;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Ordina la formazione delle tabelle millesimali di proprietà comune e/o d’uso, in relazione all’immobile sito in Lido (VE), INDIRIZZO e dichiara valide le tabelle così come predisposte con CTU depositata il 23.09.2024 e ad essa allegate: tabella A (generale) e tabella B (scale);
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sentenza resa ex articoli 127 ter e 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico, successivamente alla data d ‘ udienza, ex ar.t 127 ter cpc, senza previa lettura alle parti, e con allegazione al verbale.
Il Giudice dott. NOME COGNOME