SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ROMA N. 4864 2025 – N. R.G. 00008261 2019 DEPOSITO MINUTA 26 08 2025 PUBBLICAZIONE 26 08 2025
PROC. N. 8261/2019 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D’APPELLO DI ROMA SEZIONE QUINTA CIVILE
composta dai Magistrati:
dott.ssa NOME COGNOME Presidente
dott.ssa NOME COGNOME
dott.ssa NOME COGNOME rel.
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 8261/2019 R.G., vertente
Tra
rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME appellante
E
, rapp.ta e difesa dall’avvocato NOME COGNOME appellata
E
app.ta e difesa dall’avvocato NOMECOGNOME
appellata
E
, residente in Conversano ( BA) alla INDIRIZZO
NOME 18
appellata contumace
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 11908/2019, il tribunale di Roma, accogliendo la domanda proposta da per il risarcimento dei danni subiti nel sinistro stradale occorso in data 19 giugno 2010, ritenuta l’esclusiva responsabilità de convenuto ha così statuito:
‘ CONDANNA in solido, , in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento dei danni che determina in favore di nella ulteriore complessiva somma di € 67.000,00 oltre agli interessi legali dalla data della sentenza al saldo; CONDANNA in persona del legale rappresentante pro tempore, compensate per metà le spese, al pagamento della restante metà che liquida in favore di in complessivi € 4.000,00 per compensi Cont
oltre IVA, CAP e spese generali; spese di CTU ut in motivazione; CONDANNA e in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese che liquida in favore di in complessivi € 8.000,00 per compensi oltre IVA, CAP e spese geneali; spese di CTU ut in motivazione; SENTENZA esecutiva ‘.
Il tribunale, per quanto ivi rilevante, ha così motivato:
‘ Il fatto e la responsabilità esclusiva, nella causazione del sinistro del 19.6.2010 di conducente dell’Autobus TARGA_VEICOLO sono indiscutibili. Le ragioni del convincimento del giudice, fondate su elementi certi, sono le seguenti:
a. i rilievi effettuati dalla PG in loco dai quali il CTU perito infortunistico, al quale il Giudice aveva affidato la consulenza cinematica-modale, traeva gli elementi per poter giungere ad un accertamento, del tutto condivisbile perché immune da errori o vizi tecnico-logico-giuridici (il CTU rispondeva accuratamente ed esaurientemente alle osservazioni dei consulenti ex adverso); b. la consulenza cinematica-modale che accertava la esclusiva responsabilità dello che teneva una condotta di guida imprudente e non rispettosa delle norme del codice della strada e del comune buon senso (specialmente se si è alla guida di un grosso veicolo come quello in oggetto); dalla quale emergeva peraltro l’assenza di responsabilità del conducente della moto ; c. la PG rinveniva in loco subito dopo l’evento notizie sicure e genuine da due testi oculari che confermavano che l’autobus non si trovava nella corsia preferenziale ‘.
Sulla liquidazione dei danni, dopo lunga motivazione sul confronto tra i criteri di liquidazione dei danni adottati dalle tabelle milanesi e romane, ha ritenuto applicabili le tabelle di in quanto (conclusivamente) ‘ a parità di utilizzo standard delle tabelle, la complessiva liquidazione in base alle tabelle milanesi, è significativamente più bassa di quella risultante dall’applicazione delle tabelle romane ‘. E pertanto, ha così concluso :
‘ Esaminata e condivisa la relazione medica d’ufficio, immune da errori o vizi logico tecnico-giuridici, in assenza di contestazioni, va dato atto e ritenuto che l’attore ha subito a seguito dell’evento del sinistro del giugno 2010 i seguenti danni:
invalidità permanente% 26%
invalidità temporanea assoluta di gg. 60
invalidità temporanea al 50% gg.100
spese: €.1.727
per un totale di €. 67.000,00 (già detratto quanto corrisposto, €.50.000, dall’Assicurazione)’.
Ha poi rilevato che alla luce della nota giurisprudenza della S.C. (da S.U. del 17.2.1995 n.1712) deve essere riconosciuto il danno da lucro cessante,
‘procedendo prima alla devalutazione delle somme (cioè degli importi attualizzati alla data della sentenza) alla data del fatto (per l’IT) e della cessazione della temporanea (per l.P.); e successivamente calcolando sugli importi rivalutati anno per anno i relativi interessi legali ai tassi stabiliti per legge, senza alcuna capitalizzazione.
Ai fini del calcolo dare-avere, da effettuarsi per poste omogenee, alla somma corrisposta dall’Assicurazione è stata applicata rivalutazione e interessi dalla data del pagamento alla data della sentenza’.
Avverso detta sentenza, ha proposto appello il , deducendo:
ERRATA INTERPRETAZIONE DELL’ART. 1226 C.C. PER OMESSA APPLICAZIONE DELLE TABELLE ELABORATE DAL TRIBUNALE DI MILANO : l’appellante richiama la giurisprudenza di legittimità, per cui il valore delle tabelle risarcitorie elaborate dal Tribunale di Milano costituisce un criterio guida per la liquidazione del danno alla persona, e rileva come in primo grado nel avesse chiesto l’applicazione, allegando le tabelle e sviluppando i relativi calcoli, per cui tenuto conto dell’età di 39 anni all’epoca del sinistro e della invalidità permanente del 26%, nonché dell’acconto percepito, la somma dovuta era così determinata:
IP 26% : euro 114.920 , Aumento personalizzato +25% : euro 28.730,00; ITA60 gg. X € 98,00: euro 5880,00 ITP100 gg. al 50% X € 98,00: euro 4.900,00 SPESE MEDICHE: euro 1727,00 Acconto: euro 50.000 euro:
Residuavano quindi EURO 106.157,00.
Nel sopra richiamato conteggio, si precisava che la personalizzazione del 25% (prevista fino al 33%) fosse giustificata sia dalle conseguenze psichiatriche che il sinistro ha avuto sull’attore – come comprovate dalla relazione depositata sub doc. 10 della citazione in primo grado e riconosciute dalla perizia di parte -sia dalla incidenza negativa sulla capacità lavorativa che anche il C.T.U. aveva confermato.
Rileva quindi l’appellante che ‘ nonostante ciò, nella sentenza qui gravata vengono applicate, ed anche erroneamente, le Tabelle elaborate dal Tribunale di Roma, così comprimendo in modo inaccettabile il quantum debeatur. A prescindere da tale, assolutamente infondata argomentazione (che contrasta con le risultanze matematiche), il conteggio elaborato dal Primo Giudice sulla scorta delle tabelle romane determina una solare ed illegittima riduzione del danno da risarcire;
riduzione che, al netto dell’acconto percepito, risulta pari ad € 39.157,00 (€ 106.157,00 -€ 67.000,00 )’.
Rileva inoltre l’appellante che pur applicando le tabelle di il calcolo che il primo giudice non ha in alcun modo esplicitato – condurrebbe comunque ad una somma maggiore di quella liquidata dal primo giudice, e sviluppa a tal fine i relativi calcoli:
Invalidità permanente 26% 85.425,89 euro Oscillazione ex danno morale +25% euro 21.356,47 ITA 60 gg. X € 109,40 euro 6.564,00; ITP 100 gg. al 50% X € 109,40 , euro 5.470,00 Spese mediche euro 1.727,00. Acconto euro 50.000,00: residuavano euro 70.543,36.
In subordine, ove si confermasse l’applicabilità delle tabelle romane, chiede quindi la rideterminazione della somma nel senso anzidetto.
Con ulteriore motivo, l’appellante deduce la ‘
ERRONEA
DELLA RIVALUTAZIONE MONETARIA E DEGLI INTERESSI LEGALI E DELL’IMPORTO FINALE’, deducendo che all’interno della somma liquidata di euro 67.000 il primo giudice ha compreso anche la somma e la rivalutazione monetaria e gli interessi, pur richiamando i principi di Cass. SS. UU. 1712/95, non essendo poi quantificato il dovuto a tale titolo, che risulta invece così determinato:
‘a) :
a1) importo da risarcire pari ad € 156.157,00 con oscillazione del 25%;
a2) devalutazione da mag. 2019 a giugno 2010 = € 141.703,27;
a3) rivalutazione ed interessi da giugno 2010 a maggio 2019 = € 28.852,12;
a4) acconto percepito rivalutato da ago 2011 a mag. 2019 = € 57.465,36;
TOTALE da liquidare: € 113.090,03 .
:
b1) importo da risarcire pari ad € 120.543,36 con oscillazione del 25%;
b2) devalutazione da mag. 2019 a giugno 2010 = € 109.385,99 ;
b3) rivalutazione ed interessi da giugno 2010 a maggio 2019 = € 22.272,03;
b4) acconto percepito rivalutato da ago 2011 a mag. 2019 = € 57.465,36;
TOTALE da liquidare: € 74.192,66′.
Con ulteriore motivo, deduce inoltre la OMESSA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE , di cui l’attore sia nell’atto di citazione, che in tutti i successivi scritti difensivi, aveva richiesto la condanna dei convenuti anche al pagamento, e stragiudiziale per la fase antecedente il giudizio.
Con ulteriore motivo, deduce l’ERRONEA COMPENSAZIONE PARZIALE DELLE SPESE DI LITE ED OMESSA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE ESENTI ex art. 15 DPR 633/72 in violazione del principi di soccombenza, non sussistendo ragioni per la ritenuta compensazione anche parziale.
La parte appellata si costituiva, deducendo la infondatezza dell’appello e chiedendone il rigetto. Proponeva inoltre appello incidentale, chiedendo:
IN VIA PREGIUDIZIALE ordinare la remissione in termini ex articolo 83 del D.L. n. 18 del 2020 affinché si possa maggiormente dedurre, produrre e contro dedurre ai fini dell’appello incidentale tenendo anche conto della difficoltà di accedere in cancelleria per avere la disponibilità materiale del fascicolo di I Grado ai fini del deposito dello stessso,
nel merito, in parziale riforma della sentenza di I grado sul punto, la condanna di Compagnia di Assicurazioni della al momento del sinistro oggetto del presente Giudizio, a rifondere le spese legali del I grado di Giudizio- quantificate in € 12500,00 -pagate dalla Stessa al procuratore dell’attore – appellante il tutto con vittoria di spese competenze ed onorari.
La società assicuratrice si costituiva, chiedendo il rigetto dell’appello principale e dell’appello incidentale.
L’appellato restava contumace.
All’esito del deposito delle note scritte sostitutive dell’udienza di precisazione delle conclusioni, la causa veniva assegnata in decisione.
La statuizione sull’an e quindi sulla responsabilità esclusiva del conducente dell’autobus non è oggetto di impugnazione e quindi resta confermata.
L’appello principale è fondato, nei limiti di seguito indicati.
Sul primo motivo di appello, relativo alla applicabilità delle tabelle di in luogo di quelle di presupposto per la sua fondatezza è la verifica della asserita maggiore quantificazione del danno, sulla base della loro applicazione (mancando, nel caso contrario, l’imprescindibile presupposto di ammissibilità dell’interesse alla impugnazione ex art. 100 c.p.c.).
Va premesso infatti che sulla questione dell’applicazione dei parametri tabellari redatti presso i tribunali di Roma e Milano, molteplici sono oramai i pronunciamenti delle Corte di Cassazione che richiamando la sentenza nr. 12408/2011 -‘l’adozione da p arte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto’ ( Cass. 7 giugno 2011, n. 12408 ) -riconoscono nelle tabelle redatte dal Tribunale di
Milano una garanzia di uniformità di trattamento e dunque, in linea generale, un parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. (cfr. Cass. 33005/2021, Cass. 10579/2021, tra le varie).
Deve quindi solo valutarsi se risulta fondata la tesi dell’appellante, per cui l’applicazione delle tabelle milanesi comporti una liquidazione del complessivo danno non patrimoniale per le lesioni subite maggiore di quello liquidato dal primo giudice.
Posta gli elementi di fatto su cui applicare il calcolo, (età della parte lesa all’epoca del sinistro: anni 39 -IP 26% – ITA 60 gg e ITP AL 50% 100 GG ), si rileva che all’epoca della sentenza di primo grado (cui va rapportato il confronto) , applicando le tabelle milanesi risulta dovuta la somma di euro 114.920,00 quale liquidazione del danno derivante dalla invalidità permanente, non ritenendo la Corte si debba applicare la richiesta personalizzazione, atteso che non appaiono apprezzabili all’esito della CTU ragioni peculiari che inducano ad aumentare la somma che comprende tutti i danni nelle tabelle milanesi. Il CTU ha accertato infatti che gli esiti permanenti ‘ consistono in una sintomatologia algo disfunzionale del gomito, del piede e collo piede destri con associati esiti cicatriziali configuranti modico danno fisiognomico, una condizione disventilatoria conseguente a fratture costali con impegno pleurico ed una reazione ansioso depressiva da stress; tali esiti configurano una riduzione della validità biologica del soggetto quantificabile nella misura del 26% (ventisei percento) della totale’. Il consulente ha peraltro rilevato che ‘l e lesioni in questione non determinano una riduzione della capacità lavorativa specifica, pur incidendo negativamente sulla cenestesi lavorativa’.
In tale contesto, non si reputano apprezzabili danni ulteriori e non già compresi nella tabella ‘base’ comprendente tutti i danni connessi con la compromissione della integrità psico fisica della persona (cfr. Cass. Sez. 3 , Ordinanza n. 5984 del 06/03/2025 : In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura “standard” del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna “personalizzazione” in aumento’).
E’ poi noto che le tabelle milanesi comprendono anche il danno morale, Sez. 3 , Sentenza n. 5119 del 17/02/2023 tra le varie: ‘La liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute, effettuata secondo le Tabelle di del 2018, nel caso in cui sia accertata la sussistenza tanto del danno dinamico-relazionale (cd. biologico) quanto del danno morale, deve effettuarsi applicando integralmente i valori tabellari, in quanto gli stessi contemplano entrambi i profili di danno, e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria’).
Ne consegue che in definitiva alla somma sopra indicata di eruo 114.920,00 deve essere aggiunta solo la somma di euro 5.880 per ITA (60 gg. X € 98,00 EURO) ed euro 4.900,00 per ITP , per un totale di euro 125.700,00 ( cui vanno aggiunte le spese mediche di euro 1.727,00 quale danno patrimoniale).
E’ fondato anche il motivo di appello relativo al (l’omesso) calcolo del lucro cessante, in quanto, pur avendo il primo giudice fatto riferimento alla sent. Cass. 1712/1995, non risulta poi concretamente sia stata data ad essa applicazione, non potendo ritenersi la somma dovuta a tale titolo (non specificata nella sentenza impugnata) compresa nella somma di euro 67.00,00 (nessun calcolo è stato effettuato nella sentenza impugnata a tal fine, che dimostri come si sia giunti a tale cifra).
Applicando dunque i noti principi della citata sentenza della Cass. a sezioni unite, confermata dalla giurisprudenza successiva in materia, sulla somma di euro 125.700,00 devalutata all’epoca del sinistro e annualmente rivalutata, sono dovuti gli interessi legali, sino alla data della sentenza di primo grado, e quindi gli interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo.
Dalla somma così dovuta va però detratto l’acconto di euro 50.000 versati nell’agosto 2011, secondo i noti principi della S.C. per cui (tra le varie, cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 23927 del 07/08/2023) ‘La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un’obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l’acconto (devalutandoli entrambi alla data dell’illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo l’acconto dal credito; c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data dell’illecito al pagamento dell’acconto, sull’intero capitale rivalutato anno per anno; per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell’acconto, rivalutata annualmente.
Nel caso in esame, in cui la somma dovuta di euro 125.700,00 è calcolata, in riforma parziale della sentenza di primo grado, alla data della stessa del 30 maggio 2019, deve quindi statuirsi che da detta somma va detratto l’acconto secondo il seguente criterio:
devalutando la somma liquidata e in questa sede e la somma ricevuta in acconto alla data dell’illecito (19.6.2010); detraendo di poi l’acconto dal credito, e calcolando gli interessi legali, per il periodo intercorso dalla data dell’illecito al pagamento dell’acconto, sull’intero capitale rivalutato anno per anno; e per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell’acconto, rivalutata annualmente.
Sulla somma complessivamente risultante saranno dovuti gli interessi legali dalla data della sentenza impugnata al soddisfo;
Quanto al motivo relativo alla omessa liquidazione delle spese stragiudiziali, sul quale nulla ha disposto il primo giudice nonostante l’espressa domanda, sin dall’atto di citazione, esso è fondato: cfr. Sez. 3 – , Sentenza n. 15265 del 30/05/2023
‘Le spese per l’attività di assistenza stragiudiziale, consistenti nel costo sostenuto per l’attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, hanno natura di danno emergente, dovendo pertanto essere liquidate in favore del danneggiato anche nel caso in cui quest’ultimo si sia fatto assistere da un avvocato dichiaratosi antistatario’.
Nel caso di spese, peraltro, l’attività legale stragiudiziale seppur non ha impedito il successivo contenzioso -è comunque sfociata in una offerta economica rilevante (€ 50.000,00), che è stata incassata in acconto sul maggior avere dall’attore invitate. Dette spese, prendendo a riferimento lo scaglione della concreta offerta stragiudiziale e non il danno integrale come liquidato dal primo giudice, possono essere liquidate nella misura richiesta di euro 2295,00, rientrante nella media dello scaglione di riferimento, oltre accessori di legge.
Va accolta -sulle spese – anche la domanda di condanna al pagamento delle spese vive (contributo unificato, marca da bollo, notifica) omesse dal primo giudice, e pari ad euro 823,22.
E’ fondato altresì l’appello sulla parziale compensazione delle spese, non sussistendo ragioni per derogare la principio di soccombenza.
Il primo giudice ha motivato la compensazione ritenendo che ‘ nei rapporti con l’Assicurazione vanno compensate per la metà vista la condotta processuale ( e precedente) positiva e di disponibilità all’accordo, mentre la restante metà va posta a carico dei convenuti, condannati per l’intero, come in dispositivo (egual sorte per le spese di consulenza) ‘. Va al contrario rilevato che la proposta conciliativa del giudice riguardava una somma ( €. 45.000,00 oltre ad €.3.000,00 più accessori per compensi, oltre al pagamento per intero delle spese delle consulenze) risultata invece inferiore a quella dovuta, sicchè la disponibilità della società assicuratrice non può avere alcuna valenza -avendo offerto una somma comunque inferiore al dovuto – ai fini del riparto delle spese, che seguono quindi la soccombenza per intero.
Sull’appello incidentale.
Va premesso che l’appello è tempestivo, e che non appaiono apprezzabili motivi per la richiesta rimessione in termini per integrare le difese formulata nell’atto di costituzione, atteso che la costituzione è stata tempestivamente depositata il 24.3. 2020, rispetto alla prima udienza di comparizione, del 14.3.2020 in citazione e alla prima udienza di fatto tenuta il 3.12.2020 , in cui appunto il collegio ha dato termine solo per la notifica al contumace, e dove non risulta formulata alcuna ulteriore richiesta da parte di appellante incidentale. Per cui, pur nella sospensione dei termini del periodo epidemico del COVID, nella specie il contraddittorio risulta integro e le difese tempestivamente articolate.
Nel merito, l’appellante impugna la sentenza nella parte in cui ha disposto ‘condanna… in persona del legale rappresentate pro tempore, al pagamento delle spese che liquida in favore di in complessivi € 8.000,00 per compensi oltre IVA, CAP e spese generali; spese CTU ut in motivazione…’.
L’appellante deduce la violazione dell’art. 1917 c.c., comma 3, che testualmente recita: Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore…, e che nel frattempo per evitare una ‘una inutile, dispendiosa ed ingiusta azione esecutiva successivamente ad un pignoramento presso terzi in esecuzione del medesimo titolo’ , ha provveduto a pagare quanto dovuto a titolo di spese legali al procuratore dell’attore, la somma di € 12.500,00.
L’appello è fondato, in ragione del disposto dell’art. 1917 c.c. cit., e pertanto, in riforma parziale della sentenza , deve essere condannata a rifondere le spese legali del I grado di Giudizioquantificate in € 12.500,00 – pagate dalla Stessa al procuratore dell’attore.
Le spese del presente grado, tenuto conto della sostanziale soccombenza degli appellati, sono poste a carico di questi in solido nei confronti dell’appellante, mentre le spese relative all’appello incidentale e afferenti i rapporti tra assicurato e assicuratore sono compensate tra le parti, tenuto conto che le difese di entrambi si sono svolte in sostanza in relazione all’appello principale e solo in maniera marginale sull’appello incidentale, su cui peraltro nessuna contestazione, difesa, eccezione specifica si rinviene da parte della società assicuratrice appellata incidentale.
p.q.m.
la Corte, definitivamente pronunciando, così provvede, in parziale riforma della sentenza impugnata: accoglie l’appello principale e l’appello incidentale per quanto di ragione, e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata:
condanna in solido in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché in persona del legale rappresentante pro tempore, in favore di al risarcimento del danno non patrimoniale, pari ad euro 125.700,00, oltre interessi legali sulla somma devalutata all’epoca del sinistro e annualmente rivalutata, sino alla data della sentenza di primo grado, e previo diffalco dell’acconto di euro 50.000,00 con i criteri di calcolo indicati in motivazione; oltre interessi legali sulla somma così risultante dalla data della sentenza di primo , e del danno patrimoniale pari ad euro 1727,00, oltre interessi legali dalla data del pagamento al soddisfo; oltre interessi legali sulla somma così risultante dalla data della sentenza impugnata al soddisfo;
2.
condanna in solido
e
al pagamento delle spese del primo grado, liquidate in euro 16.000,00 per compensi, euro 2295,00 per spese stragiudiziali, euro 823,22 per esborsi, oltre IVA, CAP e spese generali nella misura del 15%, e oltre spese di CTU,
condanna a tenere indenne di quanto pagato in ragione del capo che precede a titolo di spese legali del primo e del secondo grado.
Roma, 31 luglio 2025
La Cons. est. La Presidente dott.ssa NOME COGNOME dott.ssa NOME COGNOME