Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33936 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33936 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22035/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall ‘ avvocato NOME COGNOME, con domiciliazione telematica come per legge
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall ‘ avvocato NOME COGNOME, con domiciliazione telematica come per legge
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE d ‘ APPELLO di NAPOLI n. 4299/2023 depositata il 11/10/2023;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 25/11/2025, dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, a fronte di un pignoramento esattoriale presso terzi, ai sensi dell ‘ art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 29/09/1973, per cartelle esattoriali asseritamente non notificate, propose opposizione all ‘ esecuzione dinanzi al Tribunale di Santa NOME COGNOME COGNOME, sezione lavoro, nonché ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta.
Entrambi i giudici aditi accordarono, su istanza della società, la sospensione del ruolo. La COGNOME chiese di essere ammessa alla definizione agevolata di tutto il debito interessato e chiese stragiudizialmente all ‘ RAGIONE_SOCIALE, terza pignorata, lo svincolo delle somme o, meglio, del conto corrente da essa intrattenuto presso la filiale RAGIONE_SOCIALE s.p.a. di Caserta. A fronte del mancato svincolo la società propose ricorso per cautela innominata, che venne dichiarato inammissibile dal Tribunale di Santa NOME COGNOME, nel contraddittorio con RAGIONE_SOCIALE, per carenza del requisito della residualità.
L ‘ ordinanza di rigetto venne confermata in sede di reclamo al collegio dello stesso Tribunale.
RAGIONE_SOCIALE agì quindi in giudizio ordinario di cognizione, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, al fine di ottenere la rimozione degli effetti sorti dalla procedura esecutiva e il risarcimento dei danni.
La RAGIONE_SOCIALE si costituì in giudizio e resistette alla domanda.
Il Tribunale di Santa NOME COGNOME COGNOME, con sentenza n. 3032 del 25/11/2019, rigettò la domanda.
RAGIONE_SOCIALE interpose impugnazione di merito avverso la sentenza del Tribunale e la Corte d ‘ appello di Napoli, nel ricostituito contraddittorio con RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n. 4299 del 11/10/2023, ha rigettato l ‘ impugnazione.
Avverso la detta sentenza della Corte territoriale ricorre per cassazione, con un unico motivo, la RAGIONE_SOCIALE.
Risponde con controricorso RAGIONE_SOCIALE
Il ricorso è stato avviato a trattazione con proposta di definizione accelerata di manifesta inammissibilità e comunque di infondatezza.
La ricorrente ha chiesto la decisione collegiale.
Il ricorso è stato, quindi, fissato per l ‘ adunanza camerale del 25/11/2025, alla quale il Collegio lo ha trattenuto in decisione con riserva di deposito dell ‘ ordinanza nel termine di sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso contiene un unico motivo, così intestato:
violazione e falsa applicazione ex art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ. del combinato disposto degli artt. 629, 630, 632 cod. proc. civ., 159 ter disp. att. cod. proc. civ., d.P.R. n. 602 del 29/09/1973, art. 72 bis e – sul diritto della RAGIONE_SOCIALE ad ottenere la rimozione degli effetti sorti a seguito della procedura esecutiva ex art. 72 bis d.P.R. n. 602 del 1973 fasc. 28 – 2016/542793, notificata in data 13 dicembre 2016 dall ‘ RAGIONE_SOCIALE e, in particolare, lo svincolo del conto corrente (iban IT80M0200814903000400611927) intrattenuto dall ‘ odierna attrice con l ‘ RAGIONE_SOCIALE
La ricorrente con estesa, ma inconferente giusta quanto a breve si esporrà, argomentazione sostiene l’ illegittimità della condotta del terzo pignorato RAGIONE_SOCIALE, che non aveva proceduto allo svincolo delle somme pignorate in suo danno, nonostante l ‘ adesione della RAGIONE_SOCIALE alla procedura di definizione agevolata.
Il motivo, e con esso il ricorso, è inammissibile, in quanto la ricorrente nelle censure si limita a ribadire la tesi secondo cui a fronte dell ‘ avvenuta adesione della RAGIONE_SOCIALE alla procedura di definizione agevolata il terzo pignorato avrebbe dovuto procedere automaticamente allo svincolo delle somme, senza che fosse necessario alcun intervento del giudice dell ‘ esecuzione. Nel
propugnare detta prospettazione la società ricorrente non si confronta con quanto affermato dalla Corte d ‘ appello, nella sentenza impugnata, laddove questa ha affermato quanto segue: «Ciò posto pare evidente che, come ripetutamente chiarito dai vari provvedimenti giudiziari succedutisi nella vicenda in esame e sopra richiamati, la RAGIONE_SOCIALE, quale debitore esecutato, al fine di far valere l ‘ inesistenza del diritto della RAGIONE_SOCIALE di procedere ad esecuzione forzata, nella forme del pignoramento presso il terzo RAGIONE_SOCIALE (sia per la ‘improseguibilità’ dell’ azione ai sensi del comma 5 dell ‘ art. 6 del d.l. n. 193/2016, che per l ‘ inutile decorso del termine di gg. 60 di cui all ‘ art. 72bis, primo comma, lett. a), del d.P.R. 29.9.1973 n. 602), avrebbe dovuto introdurre apposita azione innanzi al Giudice dell ‘ Esecuzione; peraltro, detto procedimento, avrebbe dovuto necessariamente svolgersi nel contraddittorio con l ‘ Agente della RAGIONE_SOCIALE, il debitore e il terzo pignorato, sussistendo il litisconsorzio necessario tra detti soggetti (v. fra tutte, Cass. del 19/05/2022, n. 16236).
Totalmente infondata è quindi l ‘ affermazione di parte appellante, che consiste sostanzialmente in una mera reiterazione di quanto già affermato in primo grado, secondo cui la procedura esecutiva esattoriale presso terzi di cui all ‘ art. art. 72 bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 svolgendosi in sede amministrativa, non prevede la formazione del fascicolo esecutivo, con la conseguenza che alcun provvedimento di estinzione ovvero inefficacia della procedura esecutiva potrà essere emesso da alcun organo giurisdizionale – con evidente esclusione anche del Giudice dell ‘ Esecuzione – ad eccezione della rinuncia all ‘ azione da parte del Concessionario.».
La prospettazione delle censure della ricorrente non si confronta con il riportato tenore della decisione, in quanto si limita a evidenziare la sussistenza di un diritto allo svincolo automatico delle somme pignorate, in assenza di qualsivoglia provvedimento
giurisdizionale e ciò in contrasto con la reiterata affermazione, del tutto ineccepibile in diritto, della necessità che lo svincolo delle somme sia comunque disposto dal giudice dell ‘ esecuzione. Questa Corte ha invero affermato (Cass. del 30/09/2021 n. 26549 ) che «… l ‘ art. 72 bis disciplina un vero e proprio processo esecutivo per espropriazione presso terzi, sebbene con caratteri di specialità, che resta soggetto alla direzione del giudice dell ‘ esecuzione (sebbene il suo intervento sia previsto solo in via eventuale, su istanza del debitore), onde in questo caso (a differenza che nell ‘ altro) vanno applicati (nei limiti della compatibilità) tutti i principi di diritto validi per il processo esecutivo, ivi inclusi quelli relativi alla delimitazione dei poteri del giudice e delle parti processuali ed alla legittimazione di queste ultime (e degli eventuali ausiliari) a far valere determinate questioni di fatto e di diritto.».
Ed è consolidato il principio dell’ inammissibilità radicale di azioni diverse da quelle tipicamente stabilite per lo sviluppo del processo esecutivo e per le contestazioni al medesimo, che è articolato su di un sistema chiuso di rimedi.
Nella specie, e in ottemperanza alla disciplina speciale, deve ritenersi che, ai fini dello svincolo delle somme da parte del terzo pignorato RAGIONE_SOCIALE, fosse comunque necessaria un ‘ istanza del debitore pignorato al giudice dell ‘ esecuzione, il che, come detto reiteramente, non vi è stato.
Il ricorso è, per quanto motivato, dichiarato inammissibile.
Le spese di lite, tenuto conto dell ‘ attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo in euro tremila e seicento, oltre accessori di legge, in favore della parte controricorrente.
In applicazione dell ‘ art. 380 bis , comma terzo cod. proc. civ., come interpretato da questa Corte (Sez. n. 28540 del 13/10/2023), e in considerazione della manifesta infondatezza delle censure, la ricorrente deve essere condannata, in considerazione dell ‘ esatta
riproduzione in sede collegiale della proposta di definizione accelerata, trattandosi oltretutto di conformità integrale, poiché riguarda non solo l ‘ esito del ricorso, inteso come dispositivo o formula terminativa della deliberazione, ma anche le ragioni che tale esito sostengono, al pagamento di una somma ai sensi dell ‘ art 96, comma terzo, cod. proc. civ. in misura pari a quella liquidata per le spese di lite e della somma di Euro cinquemila, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, ai sensi dell ‘ art. 96, comma quarto, cod. proc. civ.
La decisione di inammissibilità del ricorso comporta, infine, che deve attestarsi, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento: in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, nonché della somma di Euro 3.600,00 ai sensi dell ‘ art. 96, terzo comma, c.p.c.; in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, di Euro 5.000,00, ai sensi dell ‘ art. 96, quarto comma, c.p.c.
Ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, sezione III civile, in data 25/11/2025.
Il Presidente NOME COGNOME