SENTENZA TRIBUNALE DI VENEZIA N. 4032 2025 – N. R.G. 00008247 2020 DEPOSITO MINUTA 16 08 2025 PUBBLICAZIONE 16 08 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice Unico dott. NOME COGNOME ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 8427/2020 del Ruolo Generale promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME giusta procura alle liti depositata telematicamente in allegato all’atto di citazione
ATTORE
contro
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura alle liti depositata telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione
, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME giusta procura alle liti depositata telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione
CONVENUTI
Oggetto: concorrenza sleale
Conclusioni:
per parte attrice come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente:
‘ Voglia il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:
1. In via principale: accertare la responsabilità di e del Sig. – per gli atti di concorrenza sleale di cui in narrativa – nei confronti di anche per le ragioni di cui in parte motiva e, per l’effetto, condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e il Sig. in via solidale tra loro o come meglio, a risarcire in favore di in persona del suo legale rappresentante pro tempore, il danno patrimoniale come segue:
A) a titolo di danno patrimoniale:
(i) un importo pari ad Euro 550.000,00 (o alla diversa misura ritenuta di giustizia), corrispondente al mancato guadagno subito dalla come determinato dalla CTU per effetto dello sviamento di clientela;
(ii) in subordine rispetto a quanto indicato al punto (i) che precede, un importo non inferiore a Euro 224.049,00 o quello diverso che dovesse risultare in corso di causa, da determinarsi, occorrendo, anche a mezzo di CTU, o che sia, in subordine, determinato in via equitativa dal Giudice, in relazione al mancato guadagno derivante dalla flessione del fatturato nel primo semestre 2020;
(iii) in subordine rispetto a quanto indicato al punto (ii) che precede, un importo che rifletta il mancato guadagno derivante dalla perdita di fatturato per Euro 630.902,70 (o la diversa misura ritenuta di giustizia) importo da determinarsi, occorrendo, anche a mezzo di CTU, ovvero, in subordine, determinato in via equitativa dal Giudice – riferibile al calo di ordinativi nel primo semestre 2020 da parte di , RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, South Ocean RAGIONE_SOCIALE, Fitt. e per le ragioni di cui in parte motiva;
(iv) un ulteriore importo, da liquidarsi anche in via equitativa dal Giudice, in relazione, da un lato, alle conseguenze dannose della condotta di storno di dipendenti in sé considerata e, dall’altro lato, a titolo di risarcimento del lucro cessante, alla luce del calo di fatturato atteso per il 2020 per Euro 3.379.157,00, il tutto come esposto in parte motiva, da determinarsi, se del caso, anche a mezzo CTU;
importi tutti che dovranno essere maggiorati degli interessi al saggio legale dal compimento degli atti illeciti per cui è causa (ovvero, al più tardi, dalla domanda) al saldo, nonché della rivalutazione monetaria.
In subordine, per la denegata ipotesi di ritenuta insussistenza degli atti di concorrenza sleale, accertare e dichiarare che in persona del suo legale rappresentante pro tempore ed il Sig. si sono resi responsabili della commissione di atti illeciti di cui agli artt. 2043 e 2049 c.c. (quest’ultima fattispecie da applicarsi alla in relazione alle condotte e per le ragioni espresse in parte motiva e, per l’effetto, condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore ed il Sig. in solido tra loro o come meglio, al risarcimento in favore di -in persona del suo legale rappresentante pro tempore -dei danni tutti quali indicati al punto 1 che precede, oltre agli interessi al saggio legale dal compimento degli atti illeciti per cui è causa al saldo (ovvero, al più tardi, dalla domanda), nonché alla rivalutazione monetaria, da determinarsi se del caso anche in via equitativa;
con espressa riserva di precisare e/o modificare e/o integrare le domande tutte quali formulate ai punti 1. e 2. che precedono e/o dedurre ulteriori voci di danno in corso di causa;
per effetto dell’accertamento delle responsabilità di cui al punto 1. Che precede, disporre la pubblicazione della sentenza ai sensi dell’art. 2600 c.c. ‘
per il convenuto come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente:
‘ A) Nel merito:
rigettarsi le domande proposte da in quanto inammissibili e
infondate;
B) In via istruttoria:
-ordinarsi ex art. 210 c.p.c. a l’esibizione in giudizio del bilancio e del c.d. ‘gestionale’ di / relativi all’anno 2019. Vittoria di spese e competenze, inclusi CPA, IVA e rimborso spese generali ‘ .
Per il convenuto come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente:
‘Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione avversaria, così provvedere:
In via preliminare, rilevare l’incompetenza della Sezione Specializzata in materia di Impresa -o l’errata assegnazione a tale Sezione Specializzata del Tribunale di Venezia, riassegnando la causa alla sezione ordinaria del medesimo Tribunale, come tempestivamente contestato da questa difesa con nota scritta del 18.02.2021, considerando che l’attore non ha mai chiesto l’assegnazione della causa alle Sezioni Specializzate in materia di Impresa (cfr. atto di citazione del 02.11.2020) e che l’oggetto della causa inadempimento contrattuale e concorrenza sleale generica e atipica che non interferisce, neppure indirettamente, con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale non rientra tra le materie per cui è competente la Sezione Specializzata;
2) In via istruttoria,
dichiarare la nullità della CTU a firma della dott.ssa del 18.02.2024 per i motivi verbalizzati alle udienze del 06.03.2024 e 19.06.2024 e cioè violazione del contraddittorio e mancata risposta al quesito del giudice (udienza del 06.03.2024) e che di seguito si riassumono: (i) il primo motivo di nullità integra nullità assoluta per violazione del contraddittorio. La quantificazione del danno era legata al MOL relativo al fatturato perso, indicato da parte attrice (pagg. 29 e 30 dell’atto di citazione). Il CTU ha ritenuto che tale criterio fosse erroneo e ha adottato il criterio del Margine Lordo di Contribuzione e ciò ha portato ad una quantificazione del danno molto superiore; l’attore non ha mai fatto riferimento nei propri atti difensivi al criterio del Margine Lordo di Contribuzione e ciò ha impedito a parte convenuta di prendere posizione ed eventualmente di formulare delle prove. Tale criterio non è, inoltre, applicabile laddove sia necessaria una struttura per produrre il reddito; (ii) il secondo motivo di nullità, relativa, concerne l’elusione da parte della CTU del divieto disposto dal G.I. di accedere al sistema gestionale di La CTU si è fatta inviare via posta elettronica degli screenshot dal consulente di parte, che era all’epoca direttore
finanziario ed all’attualità è legale rappresentante di parte attrice, senza verificare l’attendibilità di tali documenti, che non hanno valore contabile;
in subordine, disporre rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio con incarico a nuovo CTU per le medesime ragioni, o in estremo subordine, rimettere la controversia in istruttoria per consentire alle parti in causa di avanzare le istanze istruttorie necessitate dal cambio di paradigma imposto dal CTU;
in ogni caso estendere il quesito della CTU alla quantificazione del M.O.L. (margine operativo lordo) delle società sulla base dei bilanci al 31.12.2019
e prodotti in causa da questa difesa (nostri docc. 2, 5 e 7);
ordinare a ai sensi degli artt. 210 e ss. c.p.c., l’esibizione del bilancio d’esercizio al 31.12.2020.
3) Nel merito,
rigettare le domande attoree tutte perché infondate in fatto e diritto;
con vittoria di spese e competenze di lite’ .
MOTIVAZIONE
L ‘ attrice è una società leader nel settore della logistica e delle spedizioni nazionali e internazionali per terra, mare e aria e delle connesse operazioni doganali.
Al fine di ulteriormente rafforzare la propria posizione sul mercato, la a seguito dell’acquisizione della società di spedizioni con atto di fusione in data 31 ottobre 2019 a rogito Notaio , rep. 5121, racc. 30967, perfezionava la fusione per incorporazione della con effetti dal 1°gennaio 2020, ai sensi dell’art. 2504-bis c.c., e con la successiva cancellazione di dal registro delle imprese in data 16 gennaio 2020.
Al tempo stesso, la , con atto sempre in data 31 ottobre 2019 a rogito Notaio , rep. 5120, racc. 3096, perfezionava la fusione per incorporazione della società con sede a Venezia ed anch’essa attiva nel medesimo segmento
di mercato delle spedizioni internazionali. Gli effetti di tale fusione decorrevano dal mese di novembre 2019 e la veniva cancellata dal Registro delle Imprese in data 15 novembre 2019; in Venezia rimaneva una filiale di
Il sig. socio al 35% di ricopriva all’interno di tale società un ruolo strategico, in quanto aveva personalmente creato la rete della clientela e aveva mantenuto nel tempo le relazioni con i clienti coadiuvato dalla sig.ra
In data 25 giugno 2018, il sig. aveva stipulato contratto preliminare di cessione di quote con , assumendo espressamente l’obbligo di permanere in azienda, nella posizione fino ad allora occupata, per un periodo minimo di 24 mesi.
Sennonché egli in data 28 dicembre 2019 rassegnava le proprie dimissioni, senza preavviso e in violazione delle pattuizioni contenute nel contratto preliminare; le dimissioni del erano seguite a stretto giro da quelle rassegnate dalla sig.ra
Dal 7 gennaio 2020 il risultava assunto da
Pertanto, due dipendenti rivestenti un ruolo chiave fuoriuscivano contemporaneamente dalla società, lasciando sguarnita la filiale che contava solo 4 dipendenti.
I dipendenti fuoriusciti tentavano di indurre anche il sig. a lasciare in favore di ma senza successo. Anche il sig. era una figura chiave nella gestione dei rapporti con i clienti.
Il sig. provvedeva, inoltre, a sviare numerosi clienti in favore di vari ordini gestiti per conto di dall’agente francese e dal suo cliente indiano RAGIONE_SOCIALE e dal l’agente cinese NOME RAGIONE_SOCIALE trasmigravano in i clienti , RAGIONE_SOCIALE, passavano anch’essi ad con conseguente drastico calo degli affari tra il primo semestre 2019 e il primo semestre 2020: 1500 ordini nei primi sei mesi del 2019 contro 325 del primo semestre del 2020, con una riduzione del fatturato pari ad € 1.669.573,55.
citava in giudizio responsabile ai sensi dell’art. 2049 cc dell’operato del proprio dipendente e chiedendo la condanna di costoro, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali così determinati:
€ 1.200,00 circa per gli ordini persi ;
€ 630.902,70 per la perdita dei clienti sopra menzionati nel solo primo semestre 2020;
€ 224.049,00 corrispondente alla perdita di Mol per il I semestre 2020 derivante dalla chiusura della filiale di Venezia;
Danno da lucro cessante, da determinarsi in via equitativa.
Si costituiva in giudizio contestando anche ai sensi dell’art. 115 cpc quanto dedotto in fatto da parte attrice, che non avrebbe dato prova né di comportamenti scorretti di né dell’esistenza di una filiale di Venezia, né del l’esistenza di informazioni commerciali riservate o del loro trafugamento da parte del in favore di
In punto risarcimento danni, evidenziava che la perdita del fatturato doveva imputarsi alla riduzione di mercato conseguenza della pandemia da Covid 19; contestava il metodo di calcolo del Margine Operativo Lordo (c.d quantificato in citazione pari ad almeno € 220.000, corrispondenti al 35% della perdita di fatturato del primo semestre 2020, pari ad € 630.902, mentre dai bilanci di e di il isultava pari al 3, 4% ossia all’importo di € 20.0000. Codice Perso
Sosteneva, inoltre, che parte attrice non aveva fornito alcuna prova del lucro cessante asseritamente patito a causa dello sviamento di clientela e della perdita di fatturato conseguente alla chiusura della filiale di Venezia, pari ad € 3.379.157,00 e per la quale aveva chiesto la liquidazione equitativa del danno.
Concludeva per il rigetto delle domande avversarie.
Si costituiva con distinta comparsa di costituzione e risposta il convenuto
Rappresentava di aver lavorato nell’arco di oltre 20 anni nel campo delle spedizioni, costruendo una solida ed importante rete di relazioni con agenti e clienti.
Esponeva di aver deciso di cedere le proprie quote a , allettato dalla prospettiva di ampliamento su tutto il territorio nazionale, ma l’acquirente aveva s ottaciuto l’esistenza di trattative con circostanza che avrebbe indotto il a non perfezionare la cessione delle partecipazioni a .
Inoltre, negli intendimenti della multinazionale la filiale di Venezia avrebbe dovuto essere smantellata e già nel 2019 erano stati assunti gli atti prodromici.
Il che non aveva alcun vincolo di permanenza, ha rassegnato in questo contesto le proprie dimissioni e ciò ha innescato in ragione della sua lunga e positiva esperienza lavorativa l’interesse di altri competitors e gli ha consentito di ricollocarsi in un arco temporale molto breve.
Non sussistevano né lo storno di dipendenti, avendo egli precisato di essere divenuto per un breve periodo nel dicembre 2019 dipendente di ma mai di né lo sviamento di clientela avendo alcuni agenti, con cui era in relazione da molti anni, scelto volontariamente di continuare a relazionarsi a lui.
Il calo del fatturato dell’attrice non sarebbe dipeso dallo sviamento della clientela e sarebbe stata la causa determinante della chiusura della filiale di di Venezia.
Neppure era configurabile alcun danno derivante dallo storno di dipendenti, non sussistente.
Parte attrice non aveva dato prova del lucro cessante, né del nesso di causa tra le condotte e i dnani.
Concludeva per il rigetto delle domande.
La causa veniva istruita tramite assunzione di prove orali e di consulenza tecnica contabile.
Le domande proposte da parte attrice sono fondate nei limiti che si espogono.
STORNO DI DIPENDENTI
Il passaggio di dipendenti/collaboratori da un’impresa ad un’altra non è di per sé solo elemento sufficiente ad integrare l’ipotesi di cui all’art. 2598 n. 3 c.c., costituendo espressione dei principii di rilevanza costituzionale di libera circolazione del lavoro (artt. 4 e 36 Cost.) e di libertà d’iniziativa economica (art. 41 Cost.).
La condotta di storno di dipendenti è illecita solo se attuata con l’intento di disgregare l’altrui organizzazione produttiva, ossia se connotata da animus nocendi, che deve essere desunto da elementi oggettivi e posta in essere con modalità del tutto inconciliabili con i principi di correttezza professionale, se non supponendo in capo all’autore il proponimento di arrecare un serio danno al grado di competitività dell’impresa stornata concorrente, disgregando in modo traumatico l’efficienza dell’organizzazione aziendale del competitore e procurandosi un vantaggio competitivo indebito (Cass. civ. ord. 3865 del 2020).
È pacifico in dottrina e in giurisprudenza che le condotte in esame non concernono soltanto l’assunzione di dipendenti altrui ma anche l’illecita acquisizione degli altrui collaboratori (Cass. civ sent. n. 12092 del 2023).
Costituiscono indici sintomatici dell’illecito in parola ex art. 2598 n.3 c.c.: 1) la quantità dei soggetti stornati; 2) la portata dell’organizzazione complessiva dell’impresa concorrente; 3) la posizione ricoperta dai dipendenti stornati, in ragione delle mansioni svolte e del loro grado di specializzazione; 4) la non facile e tempestiva sostituibilità dei lavoratori; 5) l’induzione a violare l’obbligo di fedeltà e di non concorrenza; 6) l’idoneità di tale atto a compromettere lo svolgimento ordinario dell’attività concorrente; 7) l’utilizzo di mezzi contrari alla correttezza professionale (tra i quali il compimento di attività denigratorie o la sottrazione di dati riservati) (Cass. civ., sent. nn. 31203 del 2017; 20228 del 2013; Tribunale Milano, 24 ottobre 2016).
Dall’istruttoria espletata è emerso che nell’autunno 2019 aveva deciso di riorganizzare la filiale di Venezia.
La filiale, allorché era sede di seguiva sia la fase operativa (c.d. OPS) consistente nella predisposizione delle pratiche doganali, nella ricezione della documentazione, nell’organizzazione del trasporto, nell’istruzione di polizze di carico per le varie compagnie, nell’invio della documentazione, sia la fase della vendita.
prima e poi nel riorganizzare i servizi, avevano deciso di destinare a Venezia la sola attività di vendita, di cui peraltro già si occupava di la sede di Padova (doc. 10 fasc. .
Nel novembre 2019 l’organico della filiale di Venezia era ridotto a cinque impiegati, a fronte degli otto presenti al 31 dicembre 2018.
ha ammesso di aver ricevuto alcune pressioni dai sig.ri e perché si licenziasse, pur precisando che le dimissioni erano dovute anche a ragioni personali; ha riferito di aver svolto per sei anni in mansioni operative, relative all’import ed export via mare.
Il sig. ha confermato che, se non avesse accettato di andare in pensione con quota 100, sarebbe rimasto a casa.
Come sostenuto dal convenuto risulta plausibile che le sue dimissioni siano maturate in ragione dell’insoddisfazione per la drastica ed imminente riduzione
dell’attività della filiale di Venezia, privata dell’attività più significativa, ossia quella operativa, il che porta ad escludere la fattispecie dello storno dei dipendenti.
SVIAMENTO NOME
L’art. 2598 cc contiene, al n. 3, una previsione aperta e si riferisce a quelle condotte comportanti la rottura della regola della correttezza commerciale. In tale previsione rientrano tutte le condotte, ancorché non tipizzate, che abbiano come effetto l’appropriazione illecita del risultato di mercato dell’impresa concorrente (Cass. civ. 18034 del 2022).
Lo sviamento di clientela, posto in essere utilizzando notizie sui rapporti con i clienti di altro imprenditore, acquisite nel corso di una pregressa attività lavorativa svolta alle dipendenze di quest’ultimo, costituisce concotta anticoncorrenziale, ove trattasi di notizie che, sebbene normalmente accessibili ai dipendenti, non siano destinate ad essere divulgate al di fuori dell’azienda (Cass. 12681/2007; Cass. 3011/1991; da ultimo, anche Cass. 6274/2016; Cass. 13550/2017; Cass. 18034/2022), quando dal loro impiego consegua un indebito vantaggio competitivo, a prescindere che esse siano dotate dei requisiti di cui agli artt. 98 e 99 cpi (Cass. civ. ord. 3454 del 2022).
Prima di esaminare la piattaforma probatoria, occorre tenere a mente che il era uno dei soci storici di all’interno della quale ricopriva un ruolo apicale e strategico.
Emerge documentalmente che vari ordini gestiti per conto dell’attrice da parte dell’agente francese venivano dirottati in favore di (docc. 8 e 9 fasc. attore); ed invero, contestualmente alle proprie dimissioni, il sig. girava le mail aziendali relativi agli ordini effettuati dall’agente al suo indirizzo personale
Trattasi di condotta contraria alla correttezza professionale posta in essere il giorno delle dimissioni.
In pari data, il comunicava alla South Ocean RAGIONE_SOCIALE dal 7 gennaio 2020 il suo passaggio ad
La sig.ra ha confermato che i sig.ri e avevano gestit o tramite i loro account di posta elettronica personale gli ordini dell’agente e di ciò veniva a conoscenza in data 6 febbraio 2020. Ha in particolare
riferito che ‘ l’agente francese il 5 febbraio 2020 metteva in copia in una mail oltre ai signori e anche la signora all’indirizzo cesped. La collega girò la mail ad in quanto non riconosceva gli estremi della spedizione. Il sig. chiese chiarimenti a , il quale girò una mail del sig. del 28 dicembre 2019 che dall’indirizzo girava la corrispondenza al proprio account di libero. Il sig. rispondeva a che questa spedizione non era seguita da . Poi mi domandò come poteva contattare i signori e c/o Poi ho spiegato telefonicamente a che dovevano contattare autonomamente i signori e e quello che presumibilmente era successo ‘.
È evidente dalla presente testimonianza che lo sviamento inizialmente era stato taciuto anche allo stesso agente francese.
Anche la cliente RAGIONE_SOCIALE chiedeva come si dovesse comportare con gli ordini pendenti gestiti da e il si riservava di dare una risposta a breve. Sennonché in data 18 febbraio 2020, il cliente scriveva una mail includendo anche dei hanno confermato la
destinatari (doc. 9). Le sig.re e ricezione della mail.
A sua volta, l ‘agente cinese NOME RAGIONE_SOCIALE nello scrivere a indirizzi ha messo in copia l’indirizzo Ormesani del sig. consentendo all’attrice di avere contezza dello sviamento in atto (doc. 10 fasc. attore confermato dalla sig.ra ).
Inoltre, il teste ha confermato di aver partecipato, in data 20 febbraio 2020, ad un incontro con il Cliente durante il quale il Sig. lo informava che il Sig. avrebbe dirottato gli ordini già confermati con verso (doc. 12 bis), precisando a tale riguardo che: ‘ Sono andato in visita al cliente Mi è stato riferito che le spedizioni dalla Turchia sono partite a nome per l’organizzazione della spedizione ma l’interlocutore era quando i container sono arrivati in Italia ‘. Ha inoltre dichiarato che : ‘ La spedizione in import deve essere appoggiata ad uno spedizioniere locale. Presumo che in polizza fosse indicato e non perché non siamo stati notificati dell’arrivo della
spedizione e non l’abbiamo più seguita noi. Non ho visto la polizza. Non è stata una scelta del cliente cambiare lo spedizioniere, la scelta è stata subita dal cliente ‘.
Infine, anche i clienti COGNOME e COGNOME confermavano di essere passati ad (docc. 11 e 12 fasc. attore).
Dalle testimonianze e dai documenti citati si evince che il si è appropriato della corrispondenza riservata intercorrente tra e i propri clienti contenenti i dettagli degli ordini e i contatti dei clienti e ha dirottato in favore del suo nuovo datore di lavoro ordini che i clienti avevano effettuato a favore di così consentendo alla di sostituirsi all’attrice mettendo i clienti davanti al fatto compiuto.
Si tratta di una condotta non sporadica, ma che si è estrinsecata nei confronti di una pluralità di clienti, a dimostrazione che si trattava di un disegno unitario finalizzato alla sottrazione della clientela a
Degli illeciti compiuti dal risponde anche ex art. 2049 cc
Con particolare riferimento all’ipotesi di illecito concorrenziale compiuto da un dipendente in favore dell’imprenditore che ne abbia tratto vantaggio, quest’ultimo ne risponde ex art. 2049 cc, a condizione sussista un rapporto di occasionalità necessaria tra l’imprenditore e il soggetto agente (Cass. Civ. 18691 del 2015).
si è indubitabilmente avvantaggiata dell’illecito compiuto dal acquisendo nuovi clienti in precedenza seguiti dal convenuto ed avendo contezza della provenienza dei clienti e dell’epoca di acquisizione degli stessi, coeva o di poco successiva all’ assunzione del
RISARCIMENTO DEL DANNO
Il danno patrimoniale patito dalla quale conseguenza diretta delle condotte illecite dei convenuti sopra evidenziate è stato stimato dalla Ctu pari ad Euro 550.000,00, corrispondente al mancato guadagno subito dalla per effetto dello sviamento di clientela.
La valutazione alla quale è pervenuta la dott.ssa è condivisibile perché esaustiva, conforme ai dettami della scienza aziendalistica e condotta secondo criteri logici.
La Ctu ha dapprima accertato, nel capitolo 4 della relazione e sulla base dei documenti depositati in atti, i clienti transitati da ad Ha poi determinato il
mancato guadagno patito da a seguito dello sviamento della clientela, ovvero il da intendersi quale margine di contribuzione. Person
Le eccezioni di nullità dell’elaborato sollevate dai convenuti sono infondate, anche alla luce dei chiarimenti esaustivi forniti dalla dott.ssa all’udienza del 19 giugno 2024. La consulente, in udienza, ha chiarito che:
-la locuzione di MOL utilizzata da parte attrice nei suoi atti da un punto di vista lessicale vuol dire Margine Operativo Lordo, ma dal punto di vista aziendalistico è determinato come Margine Lordo di Contribuzione. Parte attrice, come è evidente anche dai documenti depositati, ha utilizzato il termine MOL per quantificare il Margine Lordo di Contribuzione, dato dai ricavi meno i costi specifici . L’utilizzo del termine nella prassi aziendale è variamente interpretato e talvolta viene utilizzato impropriamente; Person
secondo la dottrina aziendalistica specifica il è un concetto che si desume esclusivamente dal bilancio di esercizio, riferito all’intera ed annuale gestione aziendale; Person
-nell’ambito delle controversie in ambito industrialistico e di concorrenza sleale viene frequentemente utilizzato il termine MOL in modo inappropriato, volendo in realtà sottendere il margine lordo di contribuzione;
la logica sottesa al calcolo di questo tipo di danno è la logica differenziale, vengono in rilievo i cd margini, solitamente sono riferiti ad un’area di business, ad una categoria di prodotti, a gruppi di clientela etc., nel caso di specie i clienti della filiale di Venezia;
i margini sono ottenuti sottraendo dai ricavi i costi di diretta imputazione (ossia i costi variabili con esclusione di quelli fissi); i costi specifici sono stati individuati nei costi tipici per i servizi resi dai vari fornitori per l’esecuzione delle pratiche (ad es. noli, dazi, costi di spedizionieri etc.);
il quesito posto alla consulente concerneva il danno derivante dalla perdita del pacchetto di clienti transitato da a e successivamente acquisito in via definitiva da e non invece l’intera gestione aziendale di e
mentre era una piccola società che aveva come asset la gestione di questo pacchetto clienti, così come e come hanno una configurazione e una dimensione più ampie, sono organizzate in filiali italiane ed estere;
-ne discende che dovendo calcolare il Margine di Guadagno perso dall’attrice non si può che fare riferimento a quel pacchetto clienti, che non può essere confuso con l’intera gestione di e di e pertanto i dati presi in considerazione sono parziali per poter rispondere al quesito;
– sulla base dei suesposti criteri il MOL di inteso come Margine Lordo di Contribuzione ovverosia ricavi meno costi per servizi nel 2019 per i clienti della cd lista clienti comuni ammonta ad Euro 551.636,46 (pag. 23 della CTU).
Posto che fin dall’atto di citazione faceva espresso riferimento al MOL della filiale di non sussistono i presupposti per rimettere in termini i convenuti al fine della formulazione di nuove istanze istruttorie sulla quantificazione del danno.
Ha inoltre precisato la Ctu di non aver estrapolato dal gestionale della società attrice documentazione non prodotta agli atti, ma di aver svolto un’attività di verifica di conformità, che è del tutto ammissibile.
In conclusione, i convenuti devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 550.000,00 in favore dell’attore , oltre rivalutazione ed interessi compensativi calcolati sulla somma anno per anno rivalutata. Sulla somma così determinata sono dovuti gli interessi legali fino al saldo effettivo.
Tenuto anche conto del tempo trascorso dalla commissione dell’illecito e della mancanza di attualità dello stesso, non viene disposta la pubblicazione della presente sentenza.
Le spese di lite vengono compensate per ¼ stante la parziale soccombenza dell’attore limitatamente alla domanda di accertamento dello storno di dipendenti e per i restanti ¾ vengono posti a carico dei convenuti, in solido tra loro, secondo il criterio della soccombenza e nella misura liquidata in dispositivo sulla base del valore effettivo.
Le spese di Ctu, di cui al decreto di data 3.7.2024, vengono definitivamente poste a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa R.G. n. 8247/20, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
dichiara tenuti e condanna i convenuti e al pagamento in favore di , a titolo di risarcimento dei danni,
dell’importo di € 550.000,00, oltre rivalutazione ed interessi compensativi calcolati sulla somma anno per anno rivalutata ed oltre interessi legali sulla somma così determinata dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
-compensa per ¼ le spese di lite e condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore d ell’attore, dei restanti 3/4, che liquida in € 26.000,00 per compenso, € 388,50 per anticipazioni, oltre spese generali, Cpa ed Iva, se dovuta, come per legge;
-pone definitivamente il compenso del Ctu a carico dei convenuti.
Così deciso in Venezia, 10 agosto 2025
Il Giudice dott.ssa NOME COGNOME