Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 24902 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 24902 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22717/2021 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
COGNOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO PALERMO n. 964/2020 depositata il 15/03/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 15.3.21 la corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza 5.7.18 del tribunale della stessa sede di condanna del datore a pagare € 951 a titolo di superminimo e ripristino del trattamento retributivo fino a marzo 2015, nonché la restituzioni di somme trattenute da aprile 2015 in poi.
In particolare, la corte ha ritenuto che le somme che il datore ha corrisposto in busta paga -asseritamente senza ragionederivassero invece da ordini di servizio pregressi che avevano forfettizzato uno straordinario, stabilizzandone il relativo diritto nel tempo quale superminimo.
Avverso tale sentenza ricorre il datore per un motivo che deduce violazione degli articoli 112 e 115 c.p.c. e 1362 c.c., per extrapetizione, per avere attribuito il superminimo sebbene fosse compenso per uno straordinario non richiesto.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Parte ricorrente opina che sia stato il lavoratore stesso ad attribuire all’indennità oggetto di causa la natura di compenso per il lavoro prestato oltre l’orario contrattualmente previsto e che il
giudice di merito si sia pronunciato sulla domanda di pagamento dello straordinario sebbene la stessa non fosse stata proposta dal ricorrente, che si sarebbe limitato a chiedere il pagamento del superminimo.
L’assunto è infondato.
Invero, la corte territoriale ha accertato che, se il c.d. super minimo era una forfettizzazione dello straordinario, le relative somme erano oggetto di specifica domanda del lavoratore, sicché andava escluso il preteso vizio di extrapetizione della sentenza del tribunale.
In particolare, da un lato la corte territoriale ha accertato l’oggetto della domanda, indiscutibilmente rappresentato da somma di denaro quantificata (‘il COGNOME ha agito in giudizio per vedersi riconosciuto il diritto ad avere corrisposto l’importo mensile pari ad Euro 951,01 … e per avere ripristinato il trattamento retributivo percepito sino al mese di marzo 2015′); dall’altro lato, la corte ha -anche qui correttamente- considerato che il tribunale ‘non ha fatto altro che qualificare giuridicamente la domanda spiegate in prime cure” quale domanda di superminimo, ritenendo che il tribunale avesse emesso la sua decisione nel pieno rispetto del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunziato sancito dall’art. 112 c.p.c.
Né può ravvisarsi alcuna violazione dell’art. 115 c.p.c. nell’avere la corte territoriale trascurato che lo stesso lavoratore aveva attribuito all’emolumento per cui è causa la natura di compenso per il lavoro straordinario.
Invero, come dato atto dalla corte territoriale, il lavoratore, nel ricostruire le origini dell’emolumento oggetto di causa, aveva dedotto che il predetto emolumento era stato introdotto dal datore per compensare forfettariamente il personale le cui prestazioni non erano soggette ad una limitazione oraria e che tuttavia, successivamente, la corresponsione delle somme in questione si
era stabilizzata per più anni, tanto da esser denominato “superminimo”, in tal modo mantenendo inalterato il proprio valore economico e sganciandosi dalla ratio originaria dell’attribuzione.
Quindi, il richiamo da parte del ricorrente alla natura compensativa del lavoro straordinario dell’emolumento oggetto di causa era riferibile soltanto alla sua fase genetica ed iniziale, laddove, con il decorrere del tempo tale natura originaria era definitivamente mutata, facendo assumere alla voce retributiva controversa le caratteristiche tipiche di un superminimo individuale (peraltro pacificamente percepito dal dott. COGNOME continuativamente per più di venti anni) e non più quella di un compenso per il lavoro straordinario.
La sentenza impugnata è, quindi, corretta nella parte in cui ha affermato che ‘il riferimento al lavoro straordinario evocato nel ricorso introduttivo del giudizio non era strumentale al riconoscimento di tale tipologia di voce retributiva, bensì funzionale a dimostrare la genesi (cioè le ragioni che avevano indotto la RAGIONE_SOCIALE a procedere alla forfetizzazione). In siffatto contesto, dunque, del tutto condivisibile si disvela il percorso motivazionale seguito dalla sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale, dopo avere attribuito carattere di stabilità all’indennità percepita, ha ritenuto la stessa “pienamente assimilabile a un superminimo piuttosto che ad una indennità di lavoro straordinario” (affermazione, questa, del tutto in linea con la giurisprudenza di questa Corte, che, con sentenza 5 gennaio 2015, n. 4 (rv. 634037), ha già affermato che, in tema di lavoro straordinario, il compenso forfetario della prestazione resa oltre l’orario normale di lavoro accordato al lavoratore per lungo tempo, ove non sia correlato all’entità presumibile della prestazione straordinaria resa, costituisce attribuzione patrimoniale che, con il tempo, assume funzione diversa da quella originaria, tipica del compenso dello straordinario, e diviene un superminimo che fa parte della
retribuzione ordinaria e non è riducibile unilateralmente dal datore di lavoro”).
In conclusione, nella vicenda processuale che ci occupa, non vi è stata -come pretenderebbe il ricorrente per cercare di giustificare la propria perdurante sottrazione al pagamento del dovuto- pronuncia su prestazione (superminimo) non richiesta, in luogo di pronuncia su prestazione (straordinario) richiesta, ma vi è stata pronuncia su somme specifiche, domandate a titolo di superminimo (la cui origine solo era da ricondursi a forfettizzazione di prestazioni oltre l’orario di lavoro).
Invero, è del tutto evidente che il tribunale, accogliendo integralmente le domande formulate dal dott. COGNOME nel ricorso introduttivo di primo grado, si è pronunziato entro i limiti della stessa, dichiarando, appunto, il diritto dell’odierno controricorrente ad avere ripristinato il pagamento mensile dell’emolumento di che trattasi e ad avere restituito ciò che gli era stato illegittimamente trattenuto.
E’ quindi del tutto corretta la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l’asserita violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.
Spese secondo soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 maggio 2025.