Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17216 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 17216 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 20287-2022 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE dell’avvocato AVV_NOTAIOCOGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 880/2022 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 01/03/2022 R.G.N. 1425/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/05/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 07/05/2024
CC
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado con la quale era stata rigettata la domanda di NOME COGNOME – dipendente della RAGIONE_SOCIALE (da ora RAGIONE_SOCIALE) con inquadramento di assistente alla regia (3° livello) – intesa all’accertamento del diritto al superiore inquadramento come aiuto regista 2° livello, classe retributiva 2 ^, del c.c.l. ed alla condanna della società al pagamento delle relative differenze retributive, oltre accessori. La domanda di accertamento del diritto al superiore inquadramento concerneva il periodo decorrente dal ripristino del rapporto, conseguente a precedente sentenza inter partes intervenuta in relazione a domanda della lavoratrice avente ad oggetto l’illegittima apposizione del termine ad una serie di contratti stipulati con la RAGIONE_SOCIALE, e comunque il periodo dal gennaio 2006 all’attualità.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso NOME COGNOME, sulla base di otto motivi; la parte intimata ha resistito con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. censurando la sentenza impugnata in quanto pur riconoscendo, a differenza del primo giudice, il valore indiziario rappresentato dalla presenza, nei titoli di testa o di coda delle trasmissioni, del nome della COGNOME con indicazione del ruolo della stessa come di ‘ aiuto regista ‘ , ha ritenuto la
circostanza non decisiva, sul rilievo della episodicità della stessa e della necessita della verifica in concreto del prevalente svolgimento delle dedotte mansioni superiori. La violazione dell’art. 115 c.p.c. è dedotta sotto il profilo del mancato rilievo della non contestazione da parte di RAGIONE_SOCIALE della continuità e per iodicità dell’attribuzione del ruolo di ‘ aiuto regista ‘ e per non avere il giudice di appello esaminato la documentazione allegata relativa, tra l’altro , alle disposizioni di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in tema di formazione di titoli di coda delle trasmissioni.
Con il secondo motivo deduce ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c. censurando la sentenza impugnata per omesso esame delle prove e dei documenti dai quali -assume- si sarebbe potuto evincere che la COGNOME non era stata solo sporadicamente presente nei titoli dei programmi per i quali aveva lavorato come aiuto regista ma che tale attribuzione si era verificata spessissimo in relazione ad una varietà di trasmissioni.
Con il terzo motivo deduce ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto non adeguatamente confutato dalla originaria ricorrente il passaggio motivazionale della sentenza di primo grado secondo cui le attività descritte in domanda, per le quali era rivendicato l’inquadramento come ‘aiuto regista’, coincidevano quasi completamente con quelle descritte nel precedente ricorso della COGNOME, inteso, viceversa, alla declaratoria della nullità del termine apposta ai contratti inter partes con diritto all’inquadramento nel 3° livello (classe 5 c.c.l. 1990). Deduce di avere specificamente evidenziato nel ricorso in appello che le
attività svolte al momento della riammissione in servizio non erano neppure parzialmente coincidenti con quelle elencate nell’atto introduttivo del primo giudizio.
Con il quarto motivo deduce illegittimità della sentenza per omesso esame ovvero travisamento di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c. Richiama il principio espresso da Cass. 28174/2018 in tema di denunzia di travisamento della prova, sottratta al principio della preclusione scaturente da <> ex art. 348 ter ultimo comma c.p.c.
Con il quinto motivo deduce ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione del c.c.l. RAI del 1990, del c.c.l. 2004/2007 e successivi e degli artt. 115 e 116 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per avere rilevato il difetto di allegazione in ordine alla prevalenza dell’attività di aiuto regista rispetto a quelle di assistente alla regia; denunzia l’errore del giudice di appello nell’avere ricondotto l’attività di ‘ aiuto regista ‘ soltanto alla figura di chi collabora con il regista incaricato di prestare la propria opera ed in questa prospettiva lamenta che la Corte di appello ha omesso di esaminare la documentazione prodotta.
Con il sesto motivo deduce ex art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c . censurando la sentenza impugnata per asserita omessa valutazione delle prove rilevanti sia in quanto di provenienza RAI sia perché non contestate.
Con il settimo motivo deduce ex art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 111 comma 6 Cost . e dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c . denunziando apparenza di motivazione in relazione alla ritenuta riconducibilità delle
mansioni descritte a quelle di ‘assistente alla regia’ anziché di ‘aiuto regista’.
Con l’ottavo motivo deduce ex art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 111 comma 6 Cost. e dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. denunziando apparenza di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui qualifica come ‘semplici’ , per il fatto di avere contenuto sportivo, le trasmissioni in cui la originaria ricorrente aveva prestato la propria attività.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile. La deduzione di violazione del principio di non contestazione non è autosufficiente, mancando la trascrizione dei pertinenti atti di riferimento (ricorso di primo grado di COGNOME e memoria di costituzione di RAGIONE_SOCIALE), come prescritto al fine della valida denunzia di omesso rilievo della non contestazione (Cass. n. 10761/2022, Cass. n. 29637/2016).
9.1. La deduzione relativo al mancato esame di documenti è inammissibile in quanto per costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione ( ex plurimis : Cass. 6774/2022), situazione non riscontrabile nel
caso in esame e neppure dedotta a supporto della censura sul punto.
10. Il secondo ed il sesto motivo di ricorso sono entrambi inammissibili in quanto si sostanziano nella diretta richiesta di un rinnovato apprezzamento del materiale probatorio, apprezzamento che esula dall’ambito controllo demandato al giudice di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. n. 331/2020, 7007/2015, Cass. n. 7921/2011, Cass. n. 15693/2004) dovendo soggiungersi in concorrente profilo di inammissibilità che tale materiale probatorio non risulta evocato nel rispetto dell’art. 366, comma 1. n. 6, c.p.c., come prescritto (Cass. n. 29093/2018, n. 195/2016, n. 16900/2015, n. 26174/ 2014, n. 22607/2014, Sez. Un, n. 7161/2010). Invero la consolidata giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente; l’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr. , tra le altre, Cass. n. 7007/2015, Cass. n. 7921/2011, Cass. n. 15693/2004), fermo restando che il giudice di merito, nel porre a fondamento della
propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. n. 16467/2017, Cass. n. 1111/2014, Cass. n. 42/2009).
11. E’ inammissibile il terzo motivo di ricorso. Le censure articolate investono il quadro dell’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza dell’atto della parte, interpretazione riservata al giudice di merito, sindacabile solo per vizio di motivazione (Cass. n. 10182/2007) nello specifico neppure formalmente prospettato; l’erronea interpretazione della domande e delle eccezioni non è, infatti, censurabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., perché non pone in discussione il significato della norma ma la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, ovviamente entro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dal vigente art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. Cass. n. 31546/2019, Cass. n. 1479/1965), sindacato che nel caso di specie risulta comunque precluso dall’esistenza di <> ex art. 348 ter, ultimo comma c.p.c. non avendo peraltro parte ricorrente indicato, come suo onere, le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 26774/ 2019, Cass. n. 19001/2016, Cass. n. 5528/2014).
12. Il quarto motivo di ricorso è anch’esso inammissibile per la preclusione scaturente ex art. 348 ter ultimo comma c.p.c. dal principio della <>, dovendo ulteriormente osservarsi che il precedente invocato dalla ricorrente, costituito dalla sentenza n. 28174/2018 di questa Corte, è rimasto isolato, (cfr., in senso contrario, Cass. n. 24395/2020, Cass. n. 15777/2022, Cass. n. 37382/2022) e deve ritenersi ormai superato dal recente arresto delle sezioni unite di cui alla sentenza n. 5792/2024 la quale ha chiarito che ‘ Il travisamento del contenuto oggettivo della prova che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio – trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c., mentre – se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti – il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale. ‘.
13. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile in quanto le censure articolate si risolvono, in concreto, nella richiesta di apprezzamento di una serie di documenti, il cui contenuto, peraltro, non è trascritto o esposto puntualmente per riassunto in violazione dell’art. 366, comma 1 n. 6 c.p.c., richiesta che sollecita in definitiva un sindacato estraneo all ‘ambito del controllo devoluto al giudice di legittimità ( v. sopra paragrafo 10).
14. Il settimo e l’ottavo motivo di ricorso sono infondati.
14.1. E’ noto che la motivazione meramente apparente – che la giurisprudenza parifica, quanto alle conseguenze giuridiche, alla motivazione in tutto o in parte mancante – sussiste allorquando pur non mancando un testo della motivazione in senso materiale, lo stesso non contenga una effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire il percorso logico -giuridico alla base del decisum . E’ stato, in particolare, precisato che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. Un. 03/11/2016 n. 22232), oppure allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. 07/04/2017 n. 9105) oppure, ancora, nell’ipotesi in cui le argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum (Cass. 18/09(2009 n. 20112).
14.2. Tali carenze non si riscontrano nella decisione impugnata posto che i presupposti fattuali e giuridici alla base del decisum, con riferimento ad entrambi i profili denunciati con i motivi in esame, risultano agevolmente percepibili. La Corte infatti ha ritenuto, in estrema sintesi, che la lavoratrice non
avesse dimostrato, come suo onere, lo svolgimento con prevalenza delle mansioni superiori reclamate e, con valutazione di merito ad essa istituzionalmente riservata, incrinabile solo dalla deduzione di omesso esame ex art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., ove non preclusa da <>, ha ritenuto che in concreto l’attività fosse riconducibile a quella corrispondente all’inquadramento attribuito. In particolare, ha precisato che le medesime attività descritte non denotavano un particolare apporto artistico , <>; in tale contesto argomentativo il riferimento alle trasmissioni sportive, nell’ambito delle quali la RAGIONE_SOCIALE aveva prevalentemente prestato la propria attività, non conferisce alcuna incertezza nella ricostruzione delle ragioni alla base del decisum posto che esso è utilizzato in funzione di contrapposizione al tipo di produzioni, obiettivamente di maggiore complessità, descritte nella declaratoria relativa all’ ‘aiuto regista’ e riferite a sceneggiati e film alle quali partecipano complessi di attori professionisti.
Al rigetto del ricorso consegue il regolamento secondo soccombenza delle spese di lite e la condanna della ricorrente al raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma quater d.p.r. n. 115/2002, nella sussistenza dei relativi presupposti processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 4.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 7 maggio