Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3499 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3499 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/02/2025
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 7493/23 proposto da:
-) RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
-) NOME COGNOME domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza del Tribunale di Benevento 2 febbraio 2023 n. 298; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 dicembre 2024 dal Consigliere relatore dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Nel 2015 NOME COGNOME convenne dinanzi al Tribunale di Benevento la società RAGIONE_SOCIALE (in seguito, RAGIONE_SOCIALE, chiedendone la condanna al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, patito in conseguenza del malfunzionamento d ‘ un impianto fotovoltaico.
L’attore domandò altresì la condanna della convenuta al pagamento di ‘ rivalutazione ed interessi’ di mora (p. 9 dell’atto di citazione introduttivo di quel giudizio).
Con sentenza 24.6.2019 n. 1167 il Tribunale di Benevento accolse la domanda e condannò l’Enel al pagamento in favore dell’attore della somma
Oggetto: ‘superinteressi’ ex art. 1284, comma 4, c.c. condanna espressa nel titolo esecutivo -necessità -mancanza – conseguenze.
Camera di consiglio del 16 dicembre 2024
di euro 13.872,40 , ‘ oltre interessi legali dalla domanda giudiziale fino al soddisfo’ .
La sentenza fu eseguita dalla società soccombente.
Nondimeno, con atto di precetto notificato il 15.10.2019, NOME COGNOME intimò all’Enel il pagamento dell’ulteriore somma di euro 4.947,34, a titolo di interessi di mora.
Il creditore pervenne a tale importo calcolando gli interessi moratori con decorrenza dalla data di introduzione del giudizio ed al saggio previsto dall’art. 1284, quarto comma, c.c..
La E-distribuzione propose opposizione al suddetto precetto, contestando la spettanza dei cc.dd. ‘ superinteressi ‘ di cui all’art. 1284, comma quarto,
c.c.. 826/21 rigettò l’opposizione.
Il Giudice di pace di Benevento con sentenza La sentenza fu appellata dalla società soccombente.
Con sentenza 2.2.2023 n. 298 il Tribunale di Benevento rigettò il gravame. Il Tribunale ritenne che:
-) gli interessi maggiorati di cui all’art. 1284, quarto comma, c.c., maturano su qualsiasi credito contrattuale od extracontrattuale, una volta che per la riscossione sia stato introdotto un giudizio;
-) la ‘ liquidazione in dispositivo degli ‘ interessi legali dalla domanda giudiziale sino al soddisfo ‘ è da intendersi quale liquidazione degli interessi legali previsti al comma 4 dell’art. 1284 c.c. ‘ .
La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione da RAGIONE_SOCIALE con ricorso fondato su due motivi.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
Ambo le parti hanno depositato memoria.
Il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all’art.
380 bis, secondo comma, c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va esaminato per primo il secondo motivo, in quanto pregiudiziale ex art. 276, secondo comma, c.p.c.: con esso infatti è prospettata la violazione del giudicato.
Con tale motivo il ricorrente deduce che la condanna al pagamento degli interessi di mora nella misura maggiorata prevista dall’art. 1284, quarto coma, c.c., non è un effetto naturale della sentenza, ma esige una statuizione ad hoc che nel caso di specie è mancata.
1.1. Il motivo è fondato.
Le SS.UU. di questa Corte, con la sentenza 7 maggio 2024 n. 12449, pronunciando ai sensi dell’art. 363 bis c.p.c., hanno affermato un principio così riassumibile: la condanna al pagamento degli interessi ‘maggiorati’ va chiesta espressamente, ed espressamente dichiarata in sentenza.
In mancanza di espressa domanda il giudice non ha l’obbligo di provvedere; ed in mancanza di espressa statuizione il creditore ha l’onere di impugnare la sentenza che quegli interessi non abbia accordati.
Se non lo fa, in sede esecutiva dovrà accontentarsi degli interessi di mora al saggio ordinario.
Per giungere alla conclusione sopra riassunta la sentenza delle Sezioni Unite n. 12449/24 ha articolato un sillogismo così riassumibile:
per stabilire se gli interessi ‘maggiorati’ ex art. 1284, comma quarto, c.c., siano dovuti anche nel silenzio del dispositivo, bisogna accertare se essi siano un effetto ‘automatico’ della mora, oppure richiedano un accertamento del giudice;
gli interessi maggiorati non sono dovuti ope legis per il solo fatto della mora, ma richiedono un accertamento del giudice;
ergo , in mancanza di una pronuncia ad hoc nel titolo esecutivo giudiziale quegli interessi non possono essere pretesi.
1.2. L’affermazione secondo cui gli interessi maggiorati ex art. 1284, quarto comma, c.c., non sono un effetto automatico della mora, ma richiedono pur sempre un accertamento del giudice, è desunta dalle SS.UU. da tre rilievi:
gli interessi maggiorati dipendono dalla natura dell’obbligazione, dal momento che per alcuni tipi di obbligazione la loro spettanza ‘è controvertibile’; spetta dunque al giudice accertare se il credito dedotto in giudizio rientra tra quelli per i quali è consentita la produzione degli interessi moratori maggiorati;
gli interessi maggiorati sono dovuti ‘ se le parti non ne hanno stabilito la misura’ : spetta dunque al giudice, prima di condannare al relativo pagamento, accertare se vi sia o meno inter partes un valido patto di interessi;
gli interessi maggiorati sono dovuti ‘dalla domanda’, ma l’identificazione del momento della domanda può essere anch’essa oggetto d’un accertamento giudiziale, ad es empio nel caso in cui il giudizio di cognizione sia preceduto da una istanza di sequestro o da un A.T.P..
1.3. Sulla base di questi rilievi le SS.UU. hanno concluso che gli interessi al saggio maggiorato ex art. 1284, quarto comma, c.c., richiedono un accertamento; se richiedono un accertamento non sono un effetto legale della fattispecie; se non sono un effetto legale in tanto possono essere pretesi, in quanto il titolo esecutivo contenga una pronuncia ad hoc .
1.4. Nel caso di specie il dispositivo della sentenza messa in esecuzione da NOME COGNOME non conteneva alcuna statuizione espressa di condanna al pagamento degli interessi maggiorati di cui all’art. 1284, comma quarto, c.c.. Fondata, pertanto, è la denuncia di violazione del giudicato.
a legittimità
1.5. L’istanza formulata dal controricorrente nella memoria, intesa sollecitare questa Corte affinché sollevi un incidente di costituzionale dell’art. 1284, quarto comma, c.c., va rigettata.
La tesi del ricorrente è che sarebbe sospetta di illegittimità costituzionale l’interpretazione che di tale norma avrebbero dato le Sezioni Unite di questa Corte. Infatti, mentre la norma riserva al legislatore la fissazione del saggio degli interessi di mora, la sentenza 12449/24 delle Sezioni Unite avrebbe affidato al giudice il compito di ‘ indicare il saggio degli interessi legali
liquidati in sentenza ‘ . Sicché tale interpretazione violerebbe il principio di separazione dei poteri.
La questione prospettata dal ricorrente è, nello stesso tempo, priva di rilevanza e manifestamente infondata.
È irrilevante, poiché nel presente giudizio ciò di cui si discute non è a chi spetti stabilire il saggio degli interessi di mora. Oggetto del contendere è se il credito messo in esecuzione da NOME COGNOME fosse o no contemplato nel titolo esecutivo: una questione dunque di diritto processuale e non sostanziale.
La suddetta questione è anche manifestamente infondata, perché legge in modo distorto la sentenza 12449/24 delle Sezioni Unite.
Infatti, come illustrato nei precedenti §§ 1.1 ed 1.2, le SS.UU. non hanno affatto affermato quel che ricorrente pretende di far dire loro (e cioè che spetta al giudice scegliere la misura del saggio di mora applicabile in concreto).
Hanno affermato un principio ben diverso e, cioè, che spetta al giudice accertare i presupposti di fatto per l’applicabilità dell’art. 1284, quarto comma, c.p.c.. Sicché, se manca quell’accertamento, non possono invocarsi quegli interessi.
Le Sezioni Unite, in definitiva, si sono limitate a stabilire se la condanna ex art. 1284, quarto comma, c.p.c., sia un effetto automatico o richieda una pronuncia espressa , in esito all’estrinsecazione della funzione giurisdizionale al giudice riservata. Hanno in tal modo interpretato la legge e delimitato l’ambito dell’accertamento del giudice del merito, sicché nessuna violazione del principio di separazione dei poteri è ravvisabile in tale attività.
Col primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1224 e 1284 c.c..
Deduce che l’art. 1284, quarto comma, c.c., non s’applica ai crediti risarcitori scaturenti da un inadempimento contrattuale. Assume che tale conclusione sarebbe imposta dalla lettera della legge; dal fatto che l’art. 1284 c.c. fa riferimento in ogni suon comma alle obbligazioni pecuniarie; che una diversa interpretazione si porrebbe in contrasto con l’art. 24 Cost.;
che l’art. 1284 comma 4 c.c. disciplina gli interessi moratori e non quelli compensativi; che se il credito è illiquido al momento dell’introduzione del giudizio non può produrre gli interessi di cui al quarto comma dell’art. 1284 c.c..
2.1. Il motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo.
La ritenuta erroneità della sentenza ne impone la cassazione, ma non il rinvio al giudice di merito. Infatti, poiché l’unico motivo di opposizione proposto da RAGIONE_SOCIALE riguardava l’estraneità del credito messo in esecuzione rispetto al titolo esecutivo e poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, è possibile decidere la causa nel merito, accogliendo l’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE e dichiarando, per l’effetto , inesistente il diritto di NOME COGNOME procedere nella esecuzione forzata per l’importo di euro 4.947,34 ed ulteriori accessori indicati nel precetto.
La decisione nella causa nel merito impone a questa Corte di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità e della fase di merito.
4.1. A tal riguardo le spese della fase di merito possono essere compensate, in considerazione dell’incertezza della materia oggetto del contendere.
4.2. Le spese del giudizio di legittimità vanno invece addossate al controricorrente, in quanto la suddetta incertezza al momento della decisione della presente controversia era venuta meno per effetto dell’intervento delle Sezioni Unite.
P. q. m.
(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione e dichiara inesistente il diritto di NOME COGNOME a procedere ad esecuzione forzata per la causale indicata nella motivazione della presente sentenza;
(-) compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito;
(-) condanna NOME COGNOME alla rifusione in favore di RAGIONE_SOCIALE delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 1.875, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
(-) ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile