Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3499 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3   Num. 3499  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/02/2025
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 7493/23 proposto da:
-) RAGIONE_SOCIALE , in  persona  del legale  rappresentante pro tempore ,  domiciliato ex  lege all’indirizzo  PEC  del  proprio  difensore ,  difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
-) NOME  COGNOME ,  domiciliato ex  lege all’indirizzo  PEC  del  proprio difensore, difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente – avverso la sentenza del Tribunale di Benevento 2 febbraio 2023 n. 298; udita  la  relazione  della  causa  svolta  nella  camera  di  consiglio  del  16 dicembre 2024 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Nel 2015 NOME COGNOME convenne dinanzi al Tribunale di Benevento la società RAGIONE_SOCIALE (in seguito, RAGIONE_SOCIALE), chiedendone  la  condanna  al  risarcimento  del  danno  da  inadempimento contrattuale,  patito  in  conseguenza  del  malfunzionamento  d ‘ un  impianto fotovoltaico.
L’attore  domandò  altresì  la  condanna  della  convenuta  al  pagamento  di ‘ rivalutazione ed interessi’ di mora (p. 9 dell’atto di citazione introduttivo di quel giudizio).
Con  sentenza  24.6.2019  n.  1167  il  Tribunale  di  Benevento  accolse  la domanda e condannò l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore dell’attore della somma
Oggetto: ‘superinteressi’  ex art.  1284,  comma  4,  c.c.  condanna  espressa  nel  titolo esecutivo -necessità -mancanza – conseguenze.
Camera di consiglio del 16 dicembre 2024
di  euro  13.872,40 ,  ‘ oltre  interessi  legali  dalla  domanda  giudiziale  fino  al soddisfo’ .
La sentenza fu eseguita dalla società soccombente.
Nondimeno, con atto di precetto notificato il 15.10.2019, NOME COGNOME intimò all’RAGIONE_SOCIALE il pagamento dell’ulteriore somma di euro 4.947,34, a titolo di interessi di mora.
Il  creditore  pervenne  a  tale  importo  calcolando  gli  interessi  moratori  con decorrenza  dalla  data  di  introduzione  del  giudizio  ed  al  saggio  previsto dall’art. 1284, quarto comma, c.c..
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE propose opposizione al suddetto precetto, contestando la spettanza dei cc.dd. ‘ superinteressi ‘ di cui all’art. 1284, comma quarto,
c.c.. 826/21 rigettò l’opposizione.
Il Giudice di pace di Benevento con sentenza La sentenza fu appellata dalla società soccombente.
 Con  sentenza  2.2.2023  n.  298  il  Tribunale  di  Benevento  rigettò  il gravame. Il Tribunale ritenne che:
-) gli  interessi  maggiorati  di  cui  all’art.  1284,  quarto  comma,  c.c., maturano su qualsiasi credito contrattuale od extracontrattuale, una volta che per la riscossione sia stato introdotto un giudizio;
-) la  ‘ liquidazione in dispositivo [del titolo esecutivo] degli ‘ interessi legali  dalla  domanda  giudiziale  sino  al  soddisfo ‘ è  da  intendersi  quale liquidazione degli interessi legali previsti al comma 4 dell’art. 1284 c.c. ‘ .
La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione da RAGIONE_SOCIALE con ricorso fondato su due motivi.
NOME ha resistito con controricorso.
Ambo le parti hanno depositato memoria.
Il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all’art.
380 bis, secondo comma, c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va esaminato per primo il secondo motivo, in quanto pregiudiziale ex art. 276, secondo comma, c.p.c.: con esso infatti è prospettata la violazione del giudicato.
Con  tale  motivo  il  ricorrente  deduce  che  la  condanna  al  pagamento  degli interessi  di  mora  nella  misura  maggiorata  prevista dall’art.  1284,  quarto coma,  c.c.,  non  è  un  effetto  naturale  della  sentenza,  ma  esige  una statuizione ad hoc che nel caso di specie è mancata.
1.1. Il motivo è fondato.
Le  SS.UU.  di  questa  Corte,  con  la  sentenza  7  maggio  2024  n.  12449, pronunciando ai sensi dell’art. 363 bis c.p.c., hanno affermato un principio così riassumibile: la condanna al pagamento degli interessi ‘maggiorati’ va chiesta espressamente, ed espressamente dichiarata in sentenza.
In mancanza di espressa domanda il giudice non ha l’obbligo di provvedere; ed in mancanza di espressa statuizione il creditore ha l’onere di impugnare la sentenza che quegli interessi non abbia accordati.
Se non lo fa, in sede esecutiva dovrà accontentarsi degli interessi di mora al saggio ordinario.
Per giungere alla conclusione sopra riassunta la sentenza delle Sezioni Unite n. 12449/24 ha articolato un sillogismo così riassumibile:
 per  stabilire  se  gli  interessi  ‘maggiorati’  ex  art.  1284,  comma quarto, c.c., siano dovuti anche  nel  silenzio del dispositivo,  bisogna accertare se essi siano un effetto ‘automatico’ della mora, oppure richiedano un accertamento del giudice;
gli interessi maggiorati non sono dovuti ope legis per il solo fatto della mora, ma richiedono un accertamento del giudice;
ergo ,  in  mancanza  di  una  pronuncia ad  hoc nel  titolo  esecutivo giudiziale quegli interessi non possono essere pretesi.
1.2. L’affermazione secondo cui gli interessi maggiorati ex art. 1284, quarto comma, c.c., non sono un effetto automatico della mora, ma richiedono pur sempre un accertamento del giudice, è desunta dalle SS.UU. da tre rilievi:
 gli  interessi  maggiorati  dipendono  dalla  natura  dell’obbligazione, dal  momento  che  per  alcuni  tipi  di  obbligazione  la  loro  spettanza  ‘è controvertibile’; spetta dunque al giudice accertare se il credito dedotto in giudizio rientra tra quelli per i quali è consentita la produzione degli interessi moratori maggiorati;
 gli  interessi  maggiorati  sono  dovuti  ‘ se  le  parti  non  ne  hanno stabilito  la  misura’ :  spetta  dunque  al  giudice,  prima  di  condannare  al relativo pagamento, accertare se vi sia o meno inter partes un valido patto di interessi;
gli interessi maggiorati sono dovuti ‘dalla domanda’, ma l’identificazione del momento della domanda può essere anch’essa oggetto d’un  accertamento  giudiziale,  ad  es empio  nel  caso  in  cui  il  giudizio  di cognizione sia preceduto da una istanza di sequestro o da un A.T.P..
1.3. Sulla base di questi rilievi le SS.UU. hanno concluso che gli interessi al saggio  maggiorato  ex  art.  1284,  quarto  comma,  c.c.,  richiedono  un accertamento;  se  richiedono  un  accertamento  non  sono  un  effetto  legale della  fattispecie;  se  non  sono  un  effetto  legale  in  tanto  possono  essere pretesi, in quanto il titolo esecutivo contenga una pronuncia ad hoc .
1.4. Nel caso di specie il dispositivo della sentenza messa in esecuzione da NOME COGNOME non conteneva alcuna statuizione espressa di condanna al pagamento degli  interessi  maggiorati  di  cui  all’art.  1284,  comma  quarto, c.c.. Fondata, pertanto, è la denuncia di violazione del giudicato.
a legittimità
1.5. L’istanza formulata  dal controricorrente  nella  memoria, intesa sollecitare questa Corte affinché sollevi un incidente di costituzionale dell’art. 1284, quarto comma, c.c., va rigettata.
La  tesi  del  ricorrente  è  che  sarebbe  sospetta  di  illegittimità  costituzionale l’interpretazione che di tale norma avrebbero dato le Sezioni Unite di questa Corte. Infatti, mentre la norma riserva al legislatore la fissazione del saggio degli  interessi  di  mora,  la  sentenza  12449/24  delle  Sezioni  Unite  avrebbe affidato  al  giudice  il  compito  di  ‘ indicare  il  saggio  degli  interessi  legali
liquidati  in  sentenza ‘ .  Sicché  tale  interpretazione  violerebbe  il  principio  di separazione dei poteri.
La  questione  prospettata  dal  ricorrente  è,  nello  stesso  tempo,  priva  di rilevanza e manifestamente infondata.
È irrilevante, poiché nel presente giudizio ciò di cui si discute non è a chi spetti stabilire il saggio degli interessi di mora. Oggetto del contendere è se il  credito messo in esecuzione da NOME fosse o no contemplato nel  titolo  esecutivo:  una  questione  dunque  di  diritto  processuale  e  non sostanziale.
La suddetta questione è anche manifestamente infondata, perché legge in modo distorto la sentenza 12449/24 delle Sezioni Unite.
Infatti, come illustrato nei precedenti §§ 1.1 ed 1.2, le SS.UU. non hanno affatto  affermato  quel  che  ricorrente  pretende  di  far  dire  loro  (e  cioè  che spetta  al  giudice  scegliere  la  misura  del  saggio  di  mora  applicabile  in concreto).
Hanno  affermato  un  principio  ben  diverso  e,  cioè,  che  spetta  al  giudice accertare  i  presupposti  di  fatto  per  l’applicabilità  dell’art.  1284,  quarto comma, c.p.c.. Sicché, se manca quell’accertamento, non possono invocarsi quegli interessi.
Le Sezioni Unite, in definitiva, si sono limitate a stabilire se la condanna ex art.  1284, quarto comma, c.p.c., sia un effetto automatico o richieda una pronuncia espressa , in esito all’estrinsecazione della funzione giurisdizionale al  giudice  riservata.  Hanno  in  tal  modo  interpretato  la  legge  e  delimitato l’ambito dell’accertamento del giudice del merito, sicché nessuna violazione del principio di separazione dei poteri è ravvisabile in tale attività.
 Col  primo  motivo il  ricorrente  denuncia  la  violazione  degli  artt.  1224  e 1284 c.c..
Deduce  che  l’art.  1284,  quarto  comma,  c.c.,  non  s’applica  ai  crediti risarcitori  scaturenti  da  un  inadempimento  contrattuale.  Assume  che  tale conclusione sarebbe  imposta  dalla  lettera  della  legge;  dal  fatto  che  l’art. 1284 c.c.  fa  riferimento  in  ogni  suon  comma  alle  obbligazioni  pecuniarie; che una diversa interpretazione si porrebbe in contrasto con l’art. 24 Cost.;
che  l’art.  1284  comma  4  c.c.  disciplina  gli  interessi  moratori  e  non  quelli compensativi; che se il credito è illiquido al momento dell’introduzione del giudizio non può produrre gli interessi di cui al quarto comma dell’art. 1284 c.c..
2.1. Il motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo.
La ritenuta erroneità della sentenza ne impone la cassazione, ma non il rinvio al giudice di merito. Infatti, poiché l’unico motivo di opposizione proposto da RAGIONE_SOCIALE riguardava l’estraneità del credito messo in esecuzione rispetto al titolo esecutivo e poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, è possibile decidere la causa nel merito, accogliendo l’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE e dichiarando, per l’effetto , inesistente il diritto di NOME COGNOME procedere nella esecuzione forzata per l’importo di euro 4.947,34 ed ulteriori accessori indicati nel precetto.
La decisione nella causa nel merito impone a questa Corte di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità e della fase di merito.
4.1. A tal riguardo le spese della fase di merito possono essere compensate, in considerazione dell’incertezza della materia oggetto del contendere.
4.2. Le spese del giudizio di legittimità vanno  invece addossate al controricorrente, in quanto la suddetta incertezza al momento  della decisione della presente controversia era venuta meno per effetto dell’intervento delle Sezioni Unite.
P. q. m.
(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie  l’opposizione  e  dichiara  inesistente  il  diritto  di  NOME  COGNOME  a procedere ad esecuzione forzata per  la causale indicata nella  motivazione della presente sentenza;
(-) compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito;
(-) condanna NOME COGNOME alla rifusione in favore di RAGIONE_SOCIALE delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 1.875, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
(-) ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  della  Terza  Sezione  civile