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Supercondominio e uso dei beni comuni: la Cassazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18241/2024, ha chiarito i presupposti per la costituzione di un supercondominio. Nel caso esaminato, una società immobiliare aveva agito in giudizio per la rimozione di una condotta fognaria che attraversava aree di sua presunta proprietà esclusiva. La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione d’appello che aveva qualificato tali aree come beni comuni facenti parte di un supercondominio sorto di fatto. Di conseguenza, l’utilizzo della condotta non configurava una servitù illegittima, ma un legittimo uso della cosa comune, respingendo così l’actio negatoria servitutis.

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Pubblicato il 30 novembre 2025 in Diritto Civile, Diritto Immobiliare, Giurisprudenza Civile

Supercondominio: quando si costituisce e quali sono le conseguenze?

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 18241 del 3 luglio 2024, è tornata a pronunciarsi su un tema di grande rilevanza pratica nel diritto immobiliare: la figura del supercondominio. Questa pronuncia chiarisce che la sua costituzione non richiede un atto formale, ma avviene di fatto quando più edifici condividono beni o servizi. La vicenda, nata dalla contestazione sull’uso di una condotta fognaria, offre spunti cruciali per comprendere la differenza tra l’uso di un bene comune e l’esercizio di una servitù.

I Fatti di Causa

Una società immobiliare, proprietaria di alcune aree verdi adiacenti a un complesso residenziale composto da tre edifici, citava in giudizio due condomini per la rimozione di una condotta fognaria installata nel sottosuolo di tali aree. La società sosteneva che la condotta fosse stata posata senza alcun titolo, ledendo il suo diritto di proprietà, e chiedeva quindi al giudice di accertare l’inesistenza di qualsiasi servitù di scarico (actio negatoria servitutis).
I condomini convenuti si difendevano sostenendo la necessità di tale condotta e invocando la costituzione di una servitù coattiva di scarico.

Il Percorso Giudiziario

Il Tribunale di primo grado accoglieva la domanda della società immobiliare. Tuttavia, la Corte di Appello ribaltava completamente la decisione. I giudici di secondo grado, analizzando i regolamenti condominiali dei tre edifici e la conformazione dei luoghi, giungevano alla conclusione che le aree verdi in questione non fossero di proprietà esclusiva della società, ma costituissero un bene comune a tutti gli edifici del complesso. Configuravano, quindi, l’esistenza di un supercondominio, ovvero una comunione di beni e servizi tra più condomini autonomi. Secondo la Corte d’Appello, l’utilizzo del sottosuolo per la condotta fognaria rientrava nel normale godimento della cosa comune e non configurava una servitù.

Le motivazioni della Cassazione sulla natura del supercondominio

La società immobiliare ricorreva in Cassazione, ma i suoi motivi di ricorso sono stati rigettati. La Suprema Corte ha confermato in toto la ricostruzione della Corte d’Appello, fornendo importanti chiarimenti sulla natura del supercondominio.

Il punto centrale della decisione risiede nel principio secondo cui il supercondominio sorge ipso iure et facto (cioè per legge e di fatto), senza bisogno di un’esplicita manifestazione di volontà o di un atto formale. È sufficiente che singoli edifici, costituiti in distinti condomini, abbiano in comune talune cose, impianti o servizi legati da una relazione di accessorietà e funzionalità. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che le aree verdi e il porticato perimetrale fossero oggettivamente e funzionalmente destinati all’uso e al godimento di tutti i proprietari del complesso immobiliare, come emergeva anche dai regolamenti dei singoli condomini.

Di conseguenza, tali aree sono state qualificate come beni supercondominiali. L’installazione della condotta fognaria, pertanto, non poteva essere considerata come l’esercizio di una servitù su una proprietà altrui. Si trattava, invece, di un legittimo utilizzo di un bene comune da parte di alcuni dei comproprietari, nel rispetto dell’art. 1102 c.c., che non alterava la destinazione del bene né impediva agli altri di farne parimenti uso.
La Cassazione ha ribadito il principio nemini res sua servit, secondo cui non si può costituire una servitù su un bene di cui si è già (com)proprietari. L’azione negatoria della società è stata quindi correttamente respinta perché il suo presupposto – la proprietà esclusiva dell’area – era insussistente.

Le conclusioni

La sentenza consolida un orientamento giurisprudenziale di fondamentale importanza. Stabilisce che la qualifica di un’area come bene comune all’interno di un supercondominio dipende dalla sua oggettiva destinazione funzionale a servizio di più edifici, a meno che un titolo contrario non ne disponga inequivocabilmente la proprietà esclusiva. Questa decisione ha implicazioni significative: chi acquista un’unità immobiliare in un complesso di più edifici deve essere consapevole che giardini, viali, e porticati potrebbero essere considerati beni comuni, anche in assenza di un atto costitutivo formale del supercondominio. Di conseguenza, l’utilizzo di tali beni da parte degli altri proprietari, se avviene nei limiti della legge, non può essere impedito invocando una lesione del diritto di proprietà.

Come si costituisce un supercondominio?
Un supercondominio si costituisce automaticamente, per legge e di fatto (ipso iure et facto), quando più edifici distinti condividono beni, impianti o servizi comuni legati da una relazione funzionale (es. giardini, viali, portineria). Non è necessario un atto formale di costituzione o una delibera assembleare.

L’installazione di una condotta fognaria nel sottosuolo di un’area supercondominiale è una servitù?
No. Secondo la Corte, si tratta di un legittimo utilizzo della cosa comune da parte di uno dei comproprietari, ai sensi dell’art. 1102 c.c., e non dell’esercizio di un diritto di servitù. Questo perché non si può avere una servitù su un bene di cui si è già comproprietari (principio nemini res sua servit).

Perché l’azione per negare l’esistenza di una servitù (actio negatoria servitutis) è stata respinta?
L’azione è stata respinta perché il suo presupposto fondamentale, ovvero la proprietà esclusiva dell’area da parte di chi agiva in giudizio, è risultato inesistente. La Corte ha accertato che l’area era un bene comune del supercondominio, facendo così venir meno la base stessa della domanda.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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