Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 21323 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 21323 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/07/2024
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Oggetto
Dott. NOME COGNOME
Presidente
SERVITÙ
Dott. NOME COGNOME
Consigliere
Dott. NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 11/07/2024
Dott. NOME COGNOME
Consigliere
R.G.N. 30060/2020
Dott. NOME COGNOME
NOME. Consigliere
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 30060/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME;
-intimati –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di TORINO n. 201/2020 depositata il 14/02/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Udito il Sostituto Procuratore generale in persona del dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Novara con sentenza non definitiva accoglieva la domanda di NOME e NOME COGNOME di negatoria servitutis proposta avverso NOME COGNOME per accertare l’inesistenza di un diritto di passo carraio gravante sul loro fondo di cui ai mappali numero 389, 350 per giungere all’abitazione del convenuto insistente sui mappali 383, 347.
Il medesimo Tribunale rigettava la domanda riconvenzionale proposta da NOME COGNOME di usucapione della servitù di passo carraio e pedonale e accertava e dichiarava la servitù di passo carraio a carico dei fondi siti in comune di borgo Ticino località Cagnara distinti al foglio 20 mappali 389 e 350 a favore del mappale 349 e la servitù di passo pedonale a carico del fondo sito nel medesimo comune distinto al foglio 20 mappale numero 348 a favore dei mappali 349 e 383 e rimetteva la causa sul ruolo per individuare il percorso.
1.1 Il Tribunale di Novara con la sentenza definitiva stabiliva le dimensioni e il percorso della servitù.
NOME COGNOME proponeva appello avverso le due sentenze lamentando l’erronea interpretazione dell’atto di compravendita del 1919.
Resistevano all’appello NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME.
La Corte d’Appello con ordinanza del 27 giugno 2018 dis poneva l’integrazione del contraddittorio nei confronti di NOME COGNOME, parte costituita del giudizio di primo grado.
L’appellante nel corso del giudizio aveva evidenziato che, disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di NOME COGNOME parte costituita giudizio di primo grado, questi aveva venduto l’immobile a NOME e non aveva quindi più interesse alla causa, motivo per cui la Corte avrebbe dovuto revocare l’ordinanza con cui era stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti.
La Corte d’Appello, con ordinanza del 15 gennaio 2019 , rigettava la richiesta di revoca della precedente ordinanza per essere stata ceduta a NOME COGNOME la quota di proprietà dell’immobile di NOME COGNOME , confermava la necessità di integrare il contraddittorio e indicava all’appellante c he era ancora possibile provvedere alla rituale notifica entro il termine assegnato.
NOME COGNOME non provvedeva alla notifica e la Corte d’Appello dichiarava inammissibile l’appello.
Secondo la Corte, non essendo stata disposta l’estromissione di NOME COGNOME, questi era parte del giudizio di primo grado e quindi litisconsorte necessario processuale, necessariamente destinatario della notifica dell’appello . Tale necessità nasceva anche dalla natura del diritto controverso.
Peraltro, l’appellante non aveva notificato neanche l’appello al successore a titolo particolare nel diritto controverso ovvero NOME COGNOME. Dunque, data la natura perentoria del termine per
la notificazione dell’atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, ai sensi dell’articolo 331 c.p.c. , doveva dichiararsi l’inammissibilità dell’appello .
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di un motivo di ricorso.
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME sono rimasti intimati.
Il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli articoli 111 e 331 c.p.c.
A parere della ricorrente la C orte d’ Appello avrebbe applicato erroneamente le norme in materia di successione a titolo particolare per atto tra vivi nel diritto controverso ex articolo 111 c.p.c. Nel caso in esame, infatti, la successione nel diritto controverso non è avvenuta nel corso del processo ma dopo la fine del giudizio di primo grado e prima di quello di appello. Di conseguenza non si sarebbe verificata l’ipotesi contemplata dalla Corte d’Appello e l’impugnazione della sentenza non doveva essere notificata a NOME COGNOME che non era più legittimato.
Anche sotto il profilo sostanziale non doveva disporsi l’integrazione de l contraddittorio in quanto in appello si discuteva del ripristino della situazione giuridica di fatto preesistente all’instaurazione del giudizio. In altri termini non era necessario coinvolgere nel giudizio il comproprietario, quale parte appellante, non essendo litisconsorte dal lato passivo quanto piuttosto dal lato attivo.
1.1 Il P.G. ha concluso per l’inammissibilità del ricorso richiamando la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, sono legittimati all’impugnazione soltanto i soggetti che hanno partecipato al precedente grado di giudizio e che in esso siano rimasti soccombenti, qualora un soggetto, che non sia stato parte nel grado precedente, intenda proporre impugnazione avverso la deci sione adottata all’esito di esso, deve, in primo luogo, esplicitamente dedurre di avere acquistato la legittimazione in ragione di una ‘sopravvenuta situazione giuridica’ idonea a fondarla e, in secondo luogo, deve fornire la prova della situazione stessa (Cass., sez. U, 22/04/2013, n. 9692 Sez. 3 – , Ordinanza n. 34373 del 07/12/2023).
Nel giudizio di legittimità, in particolare, è stato precisato che il soggetto che proponga ricorso per cassazione in qualità di successore, sia a titolo universale che particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado del giudizio, deve non soltanto allegare la propria ” legitimatio ad causam ” per essere subentrato nella medesima posizione del dante causa, ma deve altresì fornirne la prova, la cui mancanza, attenendo alla regolare costituzione del contraddittorio nella fase d’impugnazione, è rilevabile anche d’ufficio, ed ha per conseguenza la dichiarazione di inammissibilità del ricorso (Sez. 1 – , Ordinanza n. 24050 del 26/09/2019).
Nella specie la ricorrente non assume la posizione di successore a titolo particolare nel diritto controverso derivante dalla pronuncia impugnata, dal momento che il titolo della sua successione, peraltro non allegato al ricorso, ma solo asseritamente prodotto nel grado di appello da COGNOME NOME dinanzi al giudice
di appello, risalirebbe al 14/07/2017, ossia in epoca precedente all’impugnazione delle pronunce di primo grado.
Del resto, la ricorrente deduce che il suo dante causa non avrebbe dovuto essere considerato parte del giudizio di appello.
In tale contesto appare evidente, dunque, che, pur in presenza di una successione a titolo particolare nel diritto controverso, il dante causa non aveva perso alcun potere processuale, nel mentre il successore, oggi ricorrente, aveva visto consolidarsi in sede di appello in suo capo la legittimazione, concorrente rispetto al successore, di intervenire in giudizio, anche eventualmente all’esito della notifica disposta dalla corte di merito nei confronti del dante causa.
1.2 Il ricorso è inammissibile.
Deve darsi continuità al seguente principio di diritto: Il ricorrente per cassazione che, nel giudizio di merito, non abbia formalmente assunto la veste di parte, è tenuto, a pena di inammissibilità dell’impugnazione, a depositare in cancelleria, ai sensi dell’art. 372 c.p.c. (anche oltre il termine previsto dall’art. 369 c.p.c., purché il relativo elenco sia notificato alle altre parti), la documentazione diretta a provare la sua legittimazione, nonché ad indicare specificamente i documenti depositati nel contesto del ricorso, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., nel testo modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, così da realizzare l’assoluta precisa delimitazione del thema decidendum . (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal successore a titolo particolare nel diritto controverso che non aveva depositato la documentazione comprovante l’intervenuta successione) (Sez.
6-1, Ord. n. 23880 del 2016, Rv. 642794 nello stesso senso Sez. 1, Sent. n. 15136 del 2014 Rv. 631353).
Nello stesso senso, si è anche precisato che: l’adempimento dell’obbligo di specifica indicazione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso di cui all’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., previsto a pena d’inammissibilità, impone quanto meno che gli stessi risultino da un’elencazione contenuta nell’atto, non essendo a tal fine sufficiente la presenza di un indice nel fascicolo di parte (Sez. 6-3, Ord. n. 23452 del 2017 (Rv. 646334)
In applicazione dei suddetti principi deve dichiararsi inammissibile il ricorso in quanto la ricorrente non ha allegato alcuna documentazione a supporto della sua asserita successione nel diritto controverso, né ha formulato un apposito indice nel corpo o in allegato al ricorso e nemmeno ha replicato alle conclusioni del AVV_NOTAIO. sul punto.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla sulle spese non essendosi costituite le parti intimate.
4 . Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione