Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4333 Anno 2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15456/2021 R.G., proposto da
NOME COGNOME ; elettivamente domiciliato in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO ( ), che lo rappresenta e difende, in virtù di procura a mergine del ricorso;
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore ; elettivamente domiciliata in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO , presso lo AVV_NOTAIO ( ), che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al controricorso;
-controricorrente-
Civile Ord. Sez. 3 Num. 4333 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/02/2024
nonché di
A.C. 15.12.2023
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Pres. COGNOME
Est. COGNOME
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore ; elettivamente domiciliata in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso lo AVV_NOTAIO ( ), che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al controricorso;
-controricorrente-
per la cassazione AVV_NOTAIOa sentenza n. 4800/202 0 AVV_NOTAIOa CORTE d’APPELLO di ROMA, pubblicata il 16 dicembre 2020;
udita la relazione AVV_NOTAIOa causa svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Nel 2016 l ‘RAGIONE_SOCIALE, in qualità di mandataria AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE notificò a NOME COGNOME, conduttore di unità immobiliare ad uso abitativo di proprietà AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE, in virtù di contratto di locazione stipulato il 20 aprile 1997, sfratto per morosità per mancato pagamento dei canoni nel periodo da agosto 2014 ad aprile 2016.
Espose che il contratto aveva fissato il canone mensile in Lire 517.000 per l’anno 1997 , con incrementi per quelli successivi, e che l’importo complessivo di cui il conduttore era debitore andava quantificato in Euro 14.094,36.
Si oppose il COGNOME, deducendo che il contratto stipulato il 20 aprile 1997 era nullo e che pertanto era rimasto efficace il precedente contratto concluso il 16 marzo 1980 e regolato dalla legge n. 392 del 1978, il quale aveva previsto un canone equo di Euro 62,07. Sostenne che egli aveva versato negli anni un canone indebitamente maggiorato rispetto al dovuto sulla base di bollettini precompilati inviatigli dall’ente locatore. Concluse di essere creditore AVV_NOTAIOa somma complessiva di Euro 15.513,53 e ne domandò in via riconvenzionale la restituzione.
Espletata CTU, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, esclusa la nullità del contratto del 20 aprile 1997, in parziale accoglimento AVV_NOTAIOa domanda proposta dall’RAGIONE_SOCIALE, condannò NOME COGNOME al pagamento AVV_NOTAIOa somma di Euro 8.845,84, oltre i
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canoni scaduti e in scadenza sino al rilascio, nonché gli interessi dalla notificazione AVV_NOTAIO ‘intimazione di sfratto.
L a Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE adìta in via principale dal COGNOME e in via incidentale dalla RAGIONE_SOCIALE, intervenuta ai sensi AVV_NOTAIO‘art.111 cod. proc. civ., per avere acquistato in corso di causa l’immobile locato -nel contraddittorio con l ‘RAGIONE_SOCIALE (parte originaria con cui il processo era proseguito), con sentenza 16 dicembre 2020, n. 4800, ha rigettato la prima impugnazione e ha accolto la seconda, condannando il conduttore al pagamento AVV_NOTAIOa somma integrale indicata nell’intimazione di fratto, pari ad Euro 14.094,36, oltre i canoni scaduti e in scadenza sino al rilascio, nonché gli interessi dalla notificazione AVV_NOTAIOo sfratto.
Propone ricorso per cassazione NOME COGNOME sulla base di sette motivi. Rispondono con distinti controricorsi la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte.
Le parti non hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo viene denunciata la violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 81, 111 e 112 cod. proc. civ..
Il ricorrente deduce che, in seguito alla proposizione, da parte sua, AVV_NOTAIO‘ appello avverso la sentenza di prime cure, la RAGIONE_SOCIALE (quale acquirente AVV_NOTAIO‘immobile da lui condotto), aveva proposto appello incidentale, chiedendo l’integrale accoglimento AVV_NOTAIOa domanda formulata in primo grado, ma la parte originaria, costituitasi nel giudizio di secondo grado, si era limitata ad invocare il rigetto del gravame principale.
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Soggiunge il COGNOME che, in seguito a tale costituzione, poiché l’RAGIONE_SOCIALE non era stata estromessa, il processo era proseguito tra le parti originarie; la Corte d’appello, nell’accogliere l’ impugnazione incidentale AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE, non avrebbe specificato il beneficiario AVV_NOTAIOa condanna, salvo poi liquidare le spese del grado in favore AVV_NOTAIO‘ RAGIONE_SOCIALE, compensando quelle del rapporto processuale intercorso con la RAGIONE_SOCIALE. In tal modo, il Giudice d’appello avrebbe acco rdato « oltre ciò che è stato chiesto dall’E RAGIONE_SOCIALE e in contrasto con la volontà AVV_NOTAIOa stessa » (p.5 del ricorso), atteso che l ‘appellante incidentale aveva formulato la « richiesta in proprio », sulla premessa che in sede di compravendita aveva corrisposto all’E RAGIONE_SOCIALE la somma di Euro 14.094,36.
1.1. Il motivo è inammissibile.
1.1.a. Anzitutto, va premesso che il successore a titolo particolare nel diritto controverso non è terzo, bensì l ‘ effettivo titolare del diritto in contestazione, tanto da poter essere destinatario AVV_NOTAIO ‘ impugnazione proposta dall ‘ avversario del cedente e da poter resistere alla medesima senza che tale suo diritto possa essere condizionato dal suo mancato intervento nelle fasi pregresse del giudizio, così com ‘è legittimato a proporre impugnazione avverso la sentenza, anche pronunciata nei confronti del dante causa non estromesso, assumendo la stessa posizione di quest ‘ ultimo, mentre è invece esclusa l ‘ esperibilità da parte sua AVV_NOTAIO ‘ opposizione ordinaria di terzo ex art. 404, primo comma, cod. proc. civ. (Cass. 11/05/2007, n.10876; Cass. 31/08/2018, n. 21492).
Pertanto, la RAGIONE_SOCIALE era legittimata a proporre appello incidentale avverso la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, gravata in via principale dal COGNOME, chiedendo, evidentemente in nome proprio, la condanna del COGNOME al pagamento AVV_NOTAIO‘import o integrale indicato nell’intimazione di sfratto.
1.1.b. Ciò posto, è altrettanto evidente che, nell’ irrogare tale condanna, la Corte territoriale non ha violato il principio AVV_NOTAIOa corrispondenza tra chiesto e
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pronunciato, atteso che ha liquidato l’importo richiesto con la domanda originaria in favore del successore ex art. 111 cod. proc. civ., che aveva promosso un’impugnazione cui era pienamente legittimato e che era altresì l’ attuale titolare del diritto.
La condanna nelle spese AVV_NOTAIO‘appellante principale in favore AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE trova fondamento nella situazione di soccombenza del COGNOME nei confronti anche AVV_NOTAIOa parte originaria (stante l’integrale rigetto AVV_NOTAIO‘appello principale) , mentre la compensazione AVV_NOTAIOe spese del grado relative al rapporto processuale intercorso con la RAGIONE_SOCIALE trova fondamento nel potere discrezionale del giudice del merito, nella specie motivatamente esercitato con il rilievo AVV_NOTAIOa peculiare posizione AVV_NOTAIOa parte vittoriosa, interveniente ex art.111 cod. proc. civ..
Il primo motivo, dunque, va dichiarato inammissibile.
Con il secondo motivo viene denunciata la violazione RAGIONE_SOCIALE artt.342 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ..
Il ricorrente deduce che l’appello incidentale AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE era inammissibile e che la statuizione con esso impugnata era passata in giudicato, in quanto era stata censurata la CTU espletata e non la motivazione AVV_NOTAIOa sentenza di primo grado che su di essa era stata fondata.
2.1. Il motivo è manifestamente infondato.
Dalla stessa trascrizione AVV_NOTAIOo stralcio AVV_NOTAIO‘atto di appello incidentale contenuto nel ricorso (p.5) risulta che la RAGIONE_SOCIALE aveva specificamente censurato la statuizione con cui il giudice di prime cure aveva accertato la morosità del conduttore nell’importo di Euro 8.845,84, a fronte AVV_NOTAIOa maggior somma di Euro 14.094,36 intimata dalla RAGIONE_SOCIALE, evidenziando che il predetto importo risultava dal « saldo indicato in calce alle repliche del CTU »; repliche che non erano mai state comunicate alla RAGIONE_SOCIALE medesima, la quale aveva già contestato, in quanto -dal suo punto di vista -errata, la precedente bozza AVV_NOTAIOa relazione di consulenza tecnica.
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Pertanto, deve ritenersi che già nel procedimento di primo grado erano state rivolte, dalla parte originaria, censure alla bozza di CTU, in relazione alle quali il consulente aveva formulato ‘repliche’ , non trasmesse alla parte medesima, ma il cui contenuto era stato recepito nella sentenza per circoscrivere l’importo ad essa spettante.
Non era dunque precluso alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (né alla RAGIONE_SOCIALE, quale successore a titolo particolare nel diritto controverso , legittimata all’impugnazione ), di rivolgere, con i motivi di appello, censure alle conclusioni AVV_NOTAIOa consulenza tecnica d’ufficio, una volta che queste erano state acquisite in sentenza, restando fermo solo l’obbligo di impugnare con motivi specifici la pronuncia, nella parte in cui si rapportava adesivamente alla contestata relazione AVV_NOTAIO‘ausiliare (Cass. 10/07/2009, n. 16292); obbligo che, per quanto si è rilevato, è stato adeguatamente ottemperato.
Il secondo motivo va, pertanto, rigettato.
Con il terzo motivo viene denunciata la violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 112 e 115 cod. proc. civ. , nonché AVV_NOTAIO‘art. 2697 cod. civ..
Il ricorrente deduce che con l’atto di appello egli aveva posto in evidenza l’errore in cui era incors a la sentenza di prime cure nel reputare che il canone mensile ammontasse ad Euro 682,88, anziché al minore importo di Euro 267,00, in quanto detto maggiore importo era comprensivo RAGIONE_SOCIALE aggiornamenti ISTAT, non dovuti né richiesti, e RAGIONE_SOCIALE oneri condominiali.
Con il quarto motivo viene denunciata la violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 1193 ss., 1230, 1231 e 2909 cod. civ.; RAGIONE_SOCIALE artt. 112 e 115 cod. proc. civ.; e AVV_NOTAIO‘art.11 AVV_NOTAIOa legge n. 359 del 1992.
Il ricorrente deduce che la morosità posta a fondamento AVV_NOTAIOa declaratoria di risoluzione del contratto di locazione era stata da lui debitamente contestata e che, se fosse stato considerato il vero credito da lui vantato, pari ad Euro 15.513,33 (importo che, aggiornato con gli interessi, arrivava ad Euro 31.223,68), sarebbe risultata del tutto inesistente.
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4.1. Il terzo e il quarto motivo -da esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessione -sono manifestamente inammissibili.
Essi, infatti, ad onta AVV_NOTAIOa formale intestazione, attengono a profili di fatto e tendono a suscitare dalla Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte territoriale, la quale, con valutazione insindacabile perché riservata al giudice di merito, sulla base AVV_NOTAIOe risultanze istruttorie, ha motivatamente ritenuto sussistente la morosità del conduttore e ha, altrettanto motivatamente, individuato l’ importo da lui dovuto, evidenziando gli errori in cui era caduta la CTU -la quale aveva computato il credito AVV_NOTAIOa locatrice in base ad una errata decorrenza del canone locativo e RAGIONE_SOCIALE incrementi annuali -e reputando congrua la somma di cui all’a tto di intimazione di sfratto.
Con il quinto motivo viene denunciata la violazione AVV_NOTAIO‘art.24 AVV_NOTAIOa legge n. 392 del 1978.
Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l’eccepita nullità del contratto del 20 aprile 1997, reputando valida la clausola che stabiliva il canone ‘a scaletta’, sebbene la stessa fosse diretta a violare i limiti legislativamente previsti in rapporto alla variazione RAGIONE_SOCIALE indici ISTAT di svalutazione.
5.1. Il motivo è infondato.
Sulla base del rilievo, corretto in iure , che la clausola contrattuale diretta a prevedere l ‘ aggiornamento automatico annuale del canone di locazione sarebbe stata nulla, la Corte territoriale ha debitamente ritenuto che il diritto AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE locatrice al predetto aggiornamento fosse subordinato all’ espressa richiesta da essa rivolta al conduttore (cfr. Cass. 26705/2014, n. 11675).
Posta tale corretta premessa, il successivo rilievo, de facto , diretto ad identificare la predetta richiesta nell’ invio da par te AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE di bollettini precompilati recanti l’importo maggiorato RAGIONE_SOCIALE adeguamenti ISTAT (mediante i quali il conduttore provvedeva in concreto al pagamento del canone), costituisce
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una valutazione di merito che, in quanto motivata, è incensurabile in sede di legittimità.
Con il sesto motivo viene denunciata la violazione AVV_NOTAIO‘art.11 AVV_NOTAIOa legge n. 392 del 1978, nonché « omessa decisione » in relazione agli interessi.
Il ricorrente censura la specifica statuizione con cui il giudice d’ appello ha provveduto in ordine ai depositi cauzionali da lui asseritamente effettuati con riferimento sia al contratto del 1980 che a quello del 1997, nonché agli interessi asseritamente maturati in relazione ad essi.
6.1. Il motivo è manifestamente infondato.
La Corte d’ appello non ha negato, in violazione AVV_NOTAIO‘art.11 AVV_NOTAIOa legge n. 392 del 1978, che il deposito cauzionale sia produttivo di interessi annuali, ma ha correttamente statuito (Cass. 05/07/2019, n. 18069) che l’ obbligo di restituzione del deposito medesimo sorge in capo al locatore al termine del rapporto e dopo il rilascio d ell’immobi le, nella specie non ancora avvenuto.
Con il settimo motivo viene denunciata la violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 93 e 112 cod. proc. civ..
Il ricorrente deduce che la Corte territoriale ha liquidato le spese del grado in favore AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE, sebbene nei confronti di questa egli non fosse soccombente in relazione all’appello incidentale proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, che aveva formulato la richiesta di condanna in proprio.
7.1. Il motivo, prima ancora di essere infondato ( stante l’ evidente soccombenza del COGNOME rispetto all’ RAGIONE_SOCIALE per essere stata integralmente rigettata l’impugnazione da lui proposta nei confronti AVV_NOTAIO‘originaria attrice, già vittoriosa in primo grado), è inammissibile per perplessità e contraddittorietà, atteso che lo stesso ricorrente, pur negando la sussistenza di una situazione di soccombenza nei confronti AVV_NOTAIO‘ RAGIONE_SOCIALE, precisa che essa, peraltro, sussisteva con riguardo al rigetto AVV_NOTAIO‘ appello principale.
In definitiva, il ricorso va rigettato.
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Questa decisione non incide sull’ammissione al patrocinio a spese AVV_NOTAIOo Stato, di cui il ricorrente beneficia in base alla delibera del RAGIONE_SOCIALE, e la cui revoca -che presupporrebbe l’accertamento dei presupposti di cui all’art. 136 d.P.R. n. 115 del 2002 non competerebbe comunque a questa Corte, ma al giudice del merito che ha pronunciato il provvedimento impugnato (Cass., Sez. Un., 20/02/2020, n. 4315).
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore di ciascuna AVV_NOTAIOe parti controricorrenti.
La circostanza che il COGNOME risulti ammesso al patrocinio a spese AVV_NOTAIOo Stato non esclude l’obbligo del giudice AVV_NOTAIO‘impugnazione, quando adotti una decisione di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità AVV_NOTAIOa stessa, di attestare, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo di contributo unificato (c.d. ‘raddoppio del contributo’); ciò perché l’ammissione al patrocinio a spese AVV_NOTAIOo Stato è suscettibile di essere revocata, anche dopo la pronuncia AVV_NOTAIOa sentenza che ha definito il giudizio di impugnazione, allorquando sopravvengano i presupposti di cui all’art. 136 del sopra citato Testo Unico sulle Spese di Giustizia (Cass, Sez. Un., 20/02/2020, n. 4315, cit. ; Cass. 10/06/2020, n.11116).
Pertanto, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, AVV_NOTAIOa l. n. 228 del 2012, si deve dare atto AVV_NOTAIOa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di NOME COGNOME , AVV_NOTAIO‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, ove dovuto.
Tale statuizione lascia impregiudicata la questione AVV_NOTAIOa debenza originaria del contributo in esame, con la conseguenza che il suo raddoppio non sarà consentito qualora venga accertato, nelle sedi competenti, che fin dall’inizio ne era escluso anche il pagamento.
A.C. 15.12.2023
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Est. COGNOME
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento AVV_NOTAIOe spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna parte controricorrente, in Euro 2.400,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, AVV_NOTAIOa legge n. 228 del 2012, dà atto AVV_NOTAIOa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, AVV_NOTAIO‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis AVV_NOTAIOo stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio AVV_NOTAIOa Terza Sezione Civile, il