Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34771 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 34771 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26923/2021 r.g., proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in INDIRIZZO, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
ricorrente
contro
COGNOME NOME , elett. dom.to in INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO.
contro
ricorrente
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Genova n. 215/2021 pubblicata in data 23/09/2021, n.r.g. 70/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 18/10/2023 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
1.- RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, emesso su istanza di COGNOME NOME dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con cui era stato intimato il pagamento della somma di euro 42.353,47 a titolo di t.f.r. e di altre
OGGETTO:
associazione non riconosciuta – lavoro subordinato – credito per tfr maturato anteriormente all’incorporazione – opponibilità all’avente causa – condizioni – onere probatorio
competenze di fine rapporto maturate per il rapporto di lavoro svolto dal COGNOME alle dipendenze dell’RAGIONE_SOCIALE fino al 31/08/2009 come direttore provinciale -livello quadro.
A sostegno dell’opposizione eccepiva:
-l’inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo, di cui aveva appreso l’esistenza a seguito di notifica del pignoramento presso terzi;
-il difetto di legittimazione passiva, essendo intercorso il rapporto di lavoro con altro soggetto;
-la prescrizione anche decennale dell’asserito credito.
2.- Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale adìto, ritenuta valida la notifica del decreto ingiuntivo, dichiarava inammissibile l’opposizione perché tardiva.
3.La Corte d’appello, all’esito dell’espletata istruttoria testimoniale, respingeva il gravame della RAGIONE_SOCIALE, sia pure con motivazione diversa da quella della sentenza di primo grado.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
va riconosciuta l’ammissibilità dell’opposizione tardiva, poiché la qualità e l’identità del soggetto a cui sarebbe stato consegnato l’atto sono rimaste ignote; inoltre risulta attestato, del tutto contraddittoriamente, che lo stesso atto sarebbe stato ‘immesso in cassetta’;
nel merito l’opposizione è infondata;
sussiste la legittimazione passiva dell’appellante, considerato l’avvenuto accorpamento fra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE nel febbraio 2012, come evidenziato nella precedente sentenza di questa stessa Corte n. 177/2017 in un procedimento avente il medesimo oggetto;
l’eccezione di prescrizione è infondata, attesa la lettera interruttiva del 14/11/2012 (doc. 13 prodotto dal COGNOME);
dall’istruttoria espletata è emersa la sussistenza del credito, peraltro consacrato nell’accordo concluso con RAGIONE_SOCIALE (doc. 10 prodotto dal COGNOME) circa il t.f.r. maturato al 31/08/2009, data in cui il COGNOME andava in pensione e quindi si concordava una
cessazione anticipata del rapporto di lavoro mediante sue formali dimissioni, con l’impegno che avrebbe continuato -come poi è avvenuto -a lavorare in virtù di un contratto di collaborazione.
4.- Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
5.- COGNOME NOME ha resistito con controricorso.
6.- Entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti. In particolare addebita alla Corte territoriale di aver omesso di considerare che:
essa associazione si era costituita soltanto in data 20/02/2012 e quindi giammai avrebbe potuto rispondere di un credito di lavoro maturato nei confronti della precedente associazione per un rapporto di lavoro cessato il 31/08/2009, con conseguente inapplicabilità dell’art. 2112 c.c.;
tale credito non risultava dai libri contabili obbligatori della precedente associazione, sicché neppure poteva essere rivendicato nei suoi confronti ai sensi dell’art. 2560 c.c.
Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta ‘violazione o falsa applicazione’ degli artt. 2112 e/o 2560 c.c., anche in relazione all’art. 2697 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto esistente un fenomeno successorio fra associazioni e un correlativo trasferimento di rapporti obbligatori, in difetto di qualunque prova sia della persistenza del rapporto di lavoro subordinato, sia della risultanza del suo asserito credito nei libri obbligatori della precedente associazione, poi accorpata.
I due motivi -da esaminare congiuntamente per la loro connessione -sono infondati.
In primo luogo è inammissibile il richiamo ad un’asserita applicazione dell’art. 2112 c.c., di cui non vi è traccia nella sentenza d’appello. Peraltro, richiamando il suo precedente n. 177/2017, la Corte territoriale non ha affatto affermato una responsabilità solidale della odierna ricorrente, quanto
una sua responsabilità esclusiva in qualità di successore a titolo universale della precedente associazione RAGIONE_SOCIALE, a suo tempo datrice di lavoro del COGNOME.
In memoria il lavoratore precisa che la responsabilità del nuovo ente, in quanto ‘incorporante’, si fonda non sull’art. 2112 c.c. né sull’art. 2560 c.c., bensì sull’art. 2504 bis c.c. Assume che, in virtù di tale norma, l’ente incorporante subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all’ente incorporato.
In memoria la RAGIONE_SOCIALE eccepisce l’inapplicabilità dell’art. 2504 bis c.c., perché -ribadisce -al momento della ‘incorporazione’ il rapporto di lavoro del COGNOME era già cessato e quindi non poteva essere oggetto del subentro.
La tesi del lavoratore è fondata.
Va premesso che sulla qualità imprenditoriale della RAGIONE_SOCIALE questa Corte si è già espressa , affermando che ‘ il datore di lavoro è qualificabile o meno imprenditore in base alla natura dell’attività da lui svolta, da valutare secondo gli ordinari criteri, che fanno riferimento al tipo di organizzazione e all’economicità della gestione, a prescindere dall’esistenza di un vero e proprio fine di lucro, restando irrilevante che la prestazione di servizi, ove effettuata secondo modalità organizzative ed economiche di tipo imprenditoriale, sia resa solo nei confronti di associati al soggetto che tali servizi eroga ovvero ad un’organizzazione sindacale cui il soggetto erogatore sia collegato’ (Cass. 26/01/2004, n. 1367, cha ha confermato la sentenza d’appello, in cui la Corte territoriale aveva ritenuto di natura imprenditoriale l’attività di prestazione di servizi svolta da RAGIONE_SOCIALE in favore delle imprese associate).
Ne consegue l’applicabilità delle norme dettate per le imprese svolte in forma associata e, dunque, per le società.
Per queste, la fusione, anche mediante incorporazione, determina una successione a titolo universale del nuovo ente a quello precedente, anche incorporato, che si estingue (Cass. sez. un., 30/07/2021, n. 21970).
La stessa fattispecie estintivo-successoria è stata affermata da questa Corte con riguardo alle associazioni non riconosciute prive del carattere di imprenditorialità (Cass. n. 21880/2020), per le quali in tal senso, peraltro,
dispone oggi espressamente l’art. 42 bis c.c. (inapplicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, perché introdotto nel codice civile dall’art. 98, co. 1, d.lgs. n. 117/2017 a decorrere dal 03/08/2017 ai sensi dell’art. 104, co. 3, d.lgs. n. 117 cit.).
Per effetto di questa vicenda estintivo-successoria si verifica l’imputazione alla nuova società (anche incorporante) di tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, di cui era titolare la società incorporata o fusa (Cass. ord. n. 5461/2023; Cass. ord. n. 13685/2023).
Quindi è conforme a diritto la decisione d’a ppello, con cui la Corte territoriale ha ritenuto essersi verificata la successione della RAGIONE_SOCIALE, nel debito dell’originaria datrice di lavoro del COGNOME, rimasta debitrice del t.f.r. verso quest’ultimo.
Dunque, trattandosi di una vicenda successoria a titolo universale, non è applicabile l’art. 2560 c.c., che presuppone che il credito qualora non risultante dalle scritture contabili del cedente e quindi non esercitabile nei confronti del cessionario -possa continuare ad essere fatto valere nei confronti del cedente.
La norma regolatrice della fattispecie è dunque l’art. 2504 bis c.c., il cui primo comma non subordina la successione dei rapporti (attivi e passivi) alla loro risultanza dalle scritture contabili, laddove dispone: ‘ La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione ‘.
Nel caso in esame il rapporto giuridico che prosegue in capo alla nuova RAGIONE_SOCIALE è quello debitorio, cristallizzatosi (in capo alla precedente RAGIONE_SOCIALE, poi ‘incorporata’ nel nuovo ente di nuova istituzione) alla data di cessazione del rapporto di lavoro del RAGIONE_SOCIALE, anteriore a quella della fusione delle varie (minori) RAGIONE_SOCIALE in quella di dimensioni maggiori, odierna ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in
euro 5.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in