Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 13607 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 13607 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/05/2024
ORDINANZA
OGGETTO: appalto
R.G. 10942/2021
C.C. 8-5-2024
sul ricorso n. 10942/2021 R.G. proposto da:
COGNOME, quale titolare di TECNOMONTAGGI di COGNOME RAGIONE_SOCIALE, c.f. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale EMAIL ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE
intimata avverso la sentenza n. 1411/2020 della Corte d’appello dell’Aquila depositata il 21-10-2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno
8-5-2024 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.Con decreto ingiuntivo emesso il 17-6-2013 il Tribunale di Pescara ha condannato RAGIONE_SOCIALE a pagare a favore di RAGIONE_SOCIALE Euro 23.200,00 a saldo della fattura n. 8/2012, quale corrispettivo di opere di impiantistica elettrica,
termoidraulica e opere murarie eseguite dall’ingiungente a favore della società ingiunta.
Ha proposto opposizione RAGIONE_SOCIALE e si è costituito NOME COGNOME, quale titolare della ditta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, esponendo che il 31-5-2013 era intervenuta causa di scioglimento di RAGIONE_SOCIALE ex art. 2272 co.1 n.4 cod. civ., con modificazione della società in accomandita semplice in ditta RAGIONE_SOCIALE, in forza di comunicazione unica telematica del 31-5-2013.
Con sentenza n. 1270/2015 depositata il 17-7-2015 il Tribunale di Pescara ha dichiarato il difetto di legittimazione ‘attiva e passiva’ della ditta RAGIONE_SOCIALE, non potendogli essere riconosciuta la qualifica di successore a titolo universale della società estinta; nel merito, rilevato che la documentazione prodotta in fase monitoria non risultava sufficiente a sostenere le ragioni creditorie azionate, ha accolto l’opposizione e revocato il decreto ingiuntivo, compensando le spese di lite.
2.NOME COGNOME quale titolare della ditta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello, che la Corte d’appello d ell ‘Aquila con sentenza n. 1411/2020 pubblicata il 21-10-2020 ha integralmente rigettato, condannando l’appellante alla rifusione a favore della società appellata delle spese del grado.
La sentenza ha dichiarato che era privo di pregio il rilievo dell’appellante laddove insisteva nel sostenere che la ditta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE altro non era che la trasformazione e prosecuzione dell’attività di impresa dell’estinta RAGIONE_SOCIALE, in quanto la doglianza si fondava sul documento denominato Comunicazione unica telematica depositata al Registro delle Imprese di Pescara, dal quale risultava solo la dichiarazione di inizio di attività della ditta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e non una tr asformazione o continuazione dell’attività della società in accomandita semplice estinta.
3.NOME COGNOME quale titolare della ditta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a unico articolato motivo.
5 M RAGIONE_SOCIALE, alla quale la notificazione è stata eseguita a mezzo pec con consegna del messaggio il 21-42021 all’indirizzo del difensore domiciliatario EMAIL, è rimasta intimata.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
All’esito della camera di consiglio del giorno 8-5-2024 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L’unico motivo di ricorso è rubricato ‘ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; errata e contraddittoria motivazione; contrasto con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla successione dei soci superstit i nelle pretese della società estinta’ e con esso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non abbia considerato che dall’atto notarile di data 20 -11-2012 prodotto quale doc.2 in primo grado risultava che l’unica società accomandataria aveva ceduto a NOME COGNOME, unico socio accomandante, la sua intera quota di capitale sociale, con la precisazione, contenuta nello stesso atto, che a seguito di tale cessione il capitale sociale risultava sottoscritto da NOME COGNOME, il quale prendeva atto che, se entro sei mesi non fosse stata ricostituita la pluralità dei soci, avrebbe potuto proseguire l’attività sotto forma di impresa RAGIONE_SOCIALE. Quindi il ricorrente evidenza che, non essendosi ricostituita la pluralità dei soci nei sei mesi successivi, era stata eseguita la comunicazione unica telematica, nella quale era stata barrata la casella ‘ib’ relativa alla modificazione di
società in ditta RAGIONE_SOCIALE ed era stata indicata la partita iva della società cessata. Di seguito il ricorrente sostiene che, una volta considerata la documentazione non esaminata dalla sentenza di secondo grado, trovano applicazione i principi posti da Cass. 8521/2021, secondo cui il socio può dimostrare essersi verificato fenomeno successorio anche al di fuori o in mancanza di procedimento di liquidazione.
2.Il motivo, seppure proposto e svolto senza alcun riferimento a quale delle ipotesi dell’art. 360 co.1 cod. proc. abbia inteso fare riferimento il ricorrente, è evidentemente formulato anche ai sensi dell’art. 360 co.1 n.5 cod. proc. civ. in relazione all’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio. Infatti, con le sue deduzioni il ricorrente sostiene che erroneamente la corte d’appello abbia escluso che NOME COGNOME fosse il successore della società estinta, in quanto ha omesso l’esame del rogito d i cessione di quota e della comunicazione unica telematica.
Però, il motivo proposto ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ. in primo luogo è inammissibile ai sensi dell’art. 348 -ter co.5 cod. proc. civ. ratione temporis vigente, in ragione dell’introduzione del giudizio d’appello successivamente all’11 -22012 e all’introduzione del giudizio di cassazione prima del 28-2-2023, vertendosi in ipotesi di “doppia conforme”, avendo la sentenza d’appello confermato la sentenza di primo grado pubblicata il 17-7-2015. In tale caso il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n.5 dell’art. 360 cod. proc. civ. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. Sez. 3 28-2-2023 n. 5947 Rv. 667202 -01, Cass. Sez. 1 22-12-2016 n. 26774 Rv. 643244-03, per tutte). Al contrario il ricorrente, limitandosi a lamentare che la Corte d’appello non abbia esaminato i
documenti, presuppone l’inesistenza di una diversità delle ragioni di fatto poste a fondamento delle decisioni di primo e di secondo grado.
Ne consegue che , stante la preclusione derivante dalla c.d. ‘doppia conforme’, non possono essere esaminate in questa sede di legittimità le deduzioni svolte dal ricorrente per sostenere che i documenti da lui indicati dimostrerebbero l’avvenuta successione della persona fisica alla società.
Inoltre, le deduzioni del ricorrente riferite al contenuto del rogito notarile, attestante secondo la sua tesi la qualifica di successore universale della società in capo a NOME COGNOME, sono inammissibili anche sotto ulteriore profilo. Considerato che la sentenza impugnata non esamina in alcun modo tali deduzioni e il contenuto dell’atto notarile, il ricorrente avrebbe dovuto indicare in quali atti e in quali termini avesse sostenuto che la sua qualità di successore della società derivasse dalle particolari previsioni del rogito; soltanto a questa condizione starebbe stato rispettato il disposto dell’ art. 360 co.1 n.5 cod. proc. civ., laddove richiede che il fatto non esaminato sia stato oggetto di discussione tra le parti, e si sarebbe potuta escludere la novità della questione. Infatti, è acquisito anche il principio secondo il quale, in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, onde consentire alla Corte di verificare ex actis l’esattezza dell’affermazione, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questione o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili d’ufficio (Cass. Sez. 2 9 -8-2018 n. 20694 Rv. 650009-01, Cass. Sez.
6-1 13-6-2018 n. 15430 Rv. 649332-01, Cass. Sez. 1 18-10-2013 n. 23675 Rv. 627975-01).
2.1.Non può neppure ritenersi una nullità della sentenza impugnata per mancanza di motivazione, considerando che il vizio sussiste soltanto in caso di motivazione mancante o meramente apparente o affetta da manifesta e irriducibile contraddittorietà, o in caso di motivazione perplessa o incomprensibile, purché il vizio emerga dal contenuto della motivazione a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, mentre rimane estranea al sindacato di legittimità la mera insufficienza della motivazione (Cass. Sez. U 7-42014 n. 8053 Rv. 629830-01, Cass. Sez. 3 12-10-2017 n. 23940 Rv. 645828-01, Cass. Sez. 1 3-3-2022 n. 7090 Rv. 664120-01, per tutte). In effetti tale vizio non è neppure evocato dal ricorrente, il quale si limita a fare riferimento a una errata e contraddittoria motivazione, con esclusivo riferimento all’ omesso esame del contenuto del rogito e all’erron eo esame del contenuto della comunicazione telematica. Al contrario, la motivazione non è intrinsecamente contraddittoria, perché esplicita con chiarezza il concetto che la comunicazione unica telematica attestava solo la dichiarazione di inizio di attività della ditta RAGIONE_SOCIALE e non una trasformazione o continuazione della società estinta, aggiungendo che la tesi dell’appellante era rimasta una semplice allegazione sfornita di prova e non risultava alcuna dichiarazione attestante l’assegnazione del patrimonio della società al socio con conseguente prosecuzione dell’attività in forma di ditta RAGIONE_SOCIALE. La circostanza che con queste affermazioni la Corte d’appello possa avere erroneamente interpretato le risultanze istruttorie, secondo la tesi del ricorrente, rimane al di fuori del perimetro del sindacato di legittimità delineato da motivi di ricorso proposti in modo ammissibile.
2.2.Per il resto le argomentazioni del ricorrente non sono utili a individuare una qualche violazione di legge nella sentenza impugnata. La sentenza non ha svolto alcuna affermazione in contrasto al l’esatto principio secondo il quale una persona fisica può agire a tutela della pretesa creditoria di una società cancellata dal registro delle imprese, se allega espressamente e dimostra la propria qualità di avente causa della società, come assegnatario del credito in base al bilancio finale di liquidazione o come successore nella titolarità di credito non inserito nel bilancio e non oggetto di tacita rinuncia (Cass. Sez. 3 25-3-2021 n. 8521 Rv. 661007-01); la sentenza ha esclusivamente dichiarato che il soggetto non aveva dimostrato la propria qualità di avente causa della società.
3.In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza nulla disporre sulle spese del giudizio di legittimità, essendo la controparte rimasta intimata.
In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co . 1quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione