Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 27859 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 27859 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 03/10/2023
12285/2020, la quale in una fattispecie analoga, relativa alla medesima vicenda di successione tra enti, ha applicato il principio secondo cui ‘quando si verifica, tra una fase processuale e l’altra e dopo la pubblicazione della sentenza, la morte o la perdita della capacità di agire da parte della persona fisica (o l’estinzione della persona giuridica), il problema della notificazione dell’atto di impugnazione e della instaurazione della fase di gravame va risolto non già alla luce dei principi di ultrattività del mandato al procuratore costituito, bensì in base alle disposizioni contenute nell’art. 38 cod. proc. civ., secondo cui l’evento interruttivo incide non più sul processo, ma sul termine per la proposizione dell’impugnazione…’ (ha sul punto richiamato Cass. n. 5367/2002, Cass. n. 4058/2005, Cass. n. 16595/2005 e Cass. n. 4721/2008);
la medesima ordinanza, dopo avere evidenziato che l’RAGIONE_SOCIALE ha cessato le sue funzioni a far data dal 1° gennaio 2012, ha ritenuto applicabile la proroga di sei mesi prevista dall’art. 328, comma 3, cod. proc. civ. nei confronti dell’ente subentrante, in quanto l’evento interruttivo si era verificato dopo dieci mesi dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado (considerato che il nuovo termine per proporre impugnazione si det ermina a partire dall’evento interruttivo della perdita della capacità di stare in giudizio dell’ente soppresso, applicando la proroga di 6 mesi prevista dall’art. 328, comma 3, cod. proc. civ., ha ritenuto la tempestività dell’appello);
4. in altro arresto questa Corte ha precisato che con il d.l. n. 201/2011 conv. con modificazioni dalla legge n. 214/2011, la soppressione dell’RAGIONE_SOCIALE non è stata immediata, ma è stata solo avviata, essendo rimasti in carica (senza limitazioni) gli organi dell’Ente (fino alla data di adozione dei decreti di natura non regolamentare dei Ministri competenti di cui al comma 2), ed essendo stata demandata agli indicati decreti l’approvazione dei bilanci di chiusura RAGIONE_SOCIALE
relative gestioni degli Enti soppressi, propedeutica al trasferimento all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE risorse strumentali, umane e finanziarie degli Enti soppressi (Cass. n. 21483/2020, la quale ha evidenziato che la soppressione dei suddetti Enti è stata differita dalla legge di conversione al 1° gennaio 2012);
secondo la medesima pronuncia, la complessiva previsione della disposizione di cui al testo del d.l. n. 201/2011, letta anche alla luce della successiva legge di conversione, depone nel senso che la prevista soppressione era, quanto all’effettiva operatività, ancorata ad una serie di adempimenti da svolgersi, né può considerarsi soppresso un Ente quando per previsione legislativa dello stesso permangono in carica gli organi e quando le sue strutture continuano a svolgere i loro compiti istituzionali e le attività di ordinaria amministrazione (ha sul punto richiamato Cass. n. 24082/2008);
5. rileva altresì la sentenza n. 15911/2021 con cui le Sezioni Unite di questa Corte, nell’esaminare il fenomeno successorio da RAGIONE_SOCIALE all’RAGIONE_SOCIALE, hanno ritenuto che la continuità sostanziale nell’esercizio ininterrotto della medesima attività di riscossione da parte del nuovo ente pubblico economico (RAGIONE_SOCIALE, strumentale di RAGIONE_SOCIALE) si riverberi anche sul piano processuale, senza dunque che il fenomeno legato al trasferimento del munus publicum comporti la necessità di interruzione del processo in relazione a quanto disposto dagli artt. 299 e 300 cod. proc. civ.;
tale pronuncia ha evidenziato tanto il subentro di RAGIONE_SOCIALE a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, RAGIONE_SOCIALE società del gruppo RAGIONE_SOCIALE, quanto il trasferimento all’ente pubblico di nuova istituzione del personale RAGIONE_SOCIALE società del gruppo RAGIONE_SOCIALE, senza soluzione di continuità e con la garanzia della conservazione della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata dalla data del trasferimento; pur nel quadro di una successione in universum ius , per tali ragioni ha pertanto ritenuto la sussistenza di un trasferimento nel munus publicum riferito all’attività della riscossione, essenziale per il soddisfacimento RAGIONE_SOCIALE esigenze della collettività, nell’ambito di un assetto organizzativo ritenuto pi razionale, volto al perseguimento dei principi di efficienza e di efficacia, oltre che d’imparzialità, nell’ottica di una leale
collaborazione con il contribuente, cui deve essere ispirata, secondo l’art. 97 Cost., l’azione della pubblica amministrazione ;
la medesima pronuncia ha richiamato la giurisprudenza amministrativa, secondo cui la successione nel munus costituisce un fenomeno di natura pubblicistica, che si concretizza nel passaggio di attribuzioni tra amministrazioni pubbliche, con trasferimento sia della titolarità RAGIONE_SOCIALE strutture burocratiche, sia dei rapporti attivi e passivi pendenti, contraddistinta da una stretta linea di continuità tra l’ente che si estingue e l’ente che subentra, e senza che quindi maturino i presupposti per aversi event o interruttivo ai sensi dell’art. 79, secondo comma, del d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (cod. proc. amm.), che rinvia alla disciplina dell’interruzione del processo, secondo le norme del codice di procedura civile (ha richiamato, tra le tante, Cons. Stato sez. 6, 3 luglio 2014, n. 3369, proprio relativa alla successione dell’RAGIONE_SOCIALE all’RAGIONE_SOCIALE) ;
si ravvisa dunque la necessità di rimettere la causa alla trattazione in udienza pubblica, dato il rilievo nomofilattico RAGIONE_SOCIALE questioni agitate, che appaiono definite in modo non del tutto univoco dai citati precedenti;
PQM
dispone il rinvio a nuovo ruolo per la fissazione in pubblica udienza.
Così deciso nella Adunanza camerale del 14 settembre 2023.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME