Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27578 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 27578 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/10/2024
ORDINANZA
OGGETTO:
successione ereditaria di quote RAGIONE_SOCIALE
R.G. 1814/2019
C.C. 15-10-2024
sul ricorso n. 1814/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma presso l’AVV_NOTAIO nel suo studio in INDIRIZZO
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE, c.f. CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma presso l’AVV_NOTAIO nel suo studio in INDIRIZZO
contro
ricorrente
nonché contro
COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma presso l’AVV_NOTAIO nel suo studio in INDIRIZZO
contro
ricorrente
nonché contro
COGNOME PASQUALE, c.f. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in Roma presso l’AVV_NOTAIO nel suo studio in INDIRIZZO
contro
ricorrente avverso la sentenza n. 1068/2018 della Corte d’appello di Lecce depositata il 6-11-2018, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15-
10-2024 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.Con sentenza non definitiva n. 1117/2016 il Tribunale di Brindisi, nella causa avente a oggetto lo scioglimento di comunione ereditaria tra i fratelli NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME, ha dichiarato che i diciassette titoli all’aiuto comunitario -c.d. quote RAGIONE_SOCIALE o titoli PACcon codice di comunicazione 70740946838 originariamente intestati alla madre NOME COGNOME facevano parte del patrimonio comune in quanto caduti in successione e che, quindi, tutti gli importi riscossi da NOME COGNOME dopo il 21-4-2009 erano frutti appartenenti alla comunione ereditaria.
2.NOME COGNOME ha proposto appello, che la Corte d’appello di Lecce ha rigettato con sentenza n. 1068/2018 depositata il 6-11-2018.
La sentenza ha rigettato il primo motivo di impugnazione, con il quale l’appellante ha sostenuto che la ‘condizionabilità’, e cioè l’insieme RAGIONE_SOCIALE regole imposte per una gestione dell’azienda agricola rispettosa dell’ambiente e attenta alla salubrità dei prodotti e del benessere degli animali allevati, escludesse la circolabilità dei titoli AGEA. Ha dichiarato che i titoli AGEA erano strumenti di sostegno al settore agricolo disciplinati dal Reg. CE 1783/2003 e poi dai Reg. CE
73/2009 e 1307/2013 e, secondo le indicazioni fornite dalla Risoluzione 114/E del 17-102006 dell’RAGIONE_SOCIALE , in linea con la precedente nota 21-3-2006 prot- 222 del RAGIONE_SOCIALE, erano dotati di autonomo valore patrimoniale ed erano assoggettabili ad atti di autonomia privata , con il limite di cui all’art. 2 D.P.R. 727/1974; il mancato rispetto dei criteri di gestione obbligatori e RAGIONE_SOCIALE buone condizioni agronomiche e ambientali rappresentava una causa di decadenza dal diri tto all’aiuto , già esistente e valido, e non prefigurava alcun legame sinallagmatico alla base della prestazione; valutazioni simili valevano per il possesso di terreno, in quanto tale elemento rappresentava condizione per il diritto al pagamento e non per la nascita del diritto stesso; il sistema prevedeva un unico pagamento, svincolato dalla produzione e legato esclusivamente all’estensione della superficie aziendale, con il solo vincolo che fossero mantenute buone condizioni agronomiche e ambientali e fossero rispettate le norme relative all ‘ambiente, alla sicurezza alimentare , al benessere e alla salute degli animali. Quale che fosse la qualificazione giuridica dei titoli AGEA che si volesse seguire, diritti di credito o beni immateriali o diritti di natura composita rientranti nella categoria dei sussidi, i titoli all’aiuto configuravano una posizione giuridica sogge ttiva nascente da atto amministrativo in forza del quale il titolare aveva diritto, nel concorso RAGIONE_SOCIALE altre condizioni previste dalla normativa di settore, di ricevere il pagame nto di somma di denaro pagata dall’RAGIONE_SOCIALE ; dal diritto all’aiuto nasceva il diritto al pagamento di una somma di denaro e il diritto all’aiuto era pertanto un diritto a contenuto patrimoniale e, per quel che interessava, era trasmissibile mortis causa; le circolari AGEA avevano chiarito che il trasferimento poteva essere eseguito a favore della massa ereditaria e poteva procedersi allo scioglimento solo sulla base di un atto scritto registrato, con il quale gli eredi provvedevano allo scioglimento della comun ione e all’attribuzione
dei titoli a uno o più eredi; quello della successione ereditaria in comunione e della trasmissione al coerede era dell’ unico caso nel quale il beneficiario non doveva soddisfare il requisito di agricoltore in attività. In conclusione, la sentenza ha rigettato il primo motivo di appello, in quanto il regime di circolazione dei titoli AGEA non derivava dalla qualificazione come titoli di credito, ma dal loro speciale regime.
Di seguito la sentenza ha rigettato i motivi di appello con i quali l’appellante sosteneva che erroneamente la sentenza di primo grado avesse escluso che i fratelli coeredi avessero ceduto i titoli AGEA alla sorella NOME.
Infine la sentenza ha esaminato la censura relativa alla questione dell’effettivo valore RAGIONE_SOCIALE quote con riferimento all’assenza di terreni in successione di estensione adeguata a sostenere la quota dell’aiuto comunitario, nonché dei costi per il mantenimento del requisito della condizionalità. Ha dichiarato che il valore RAGIONE_SOCIALE quote era pacificamente affermato da tutte le parti in Euro 64.454,55 per diciassette titoli e le questioni relative all’estensione dei terreni collegati alla quota e alla condizionalità at tenevano all’erogazione del premio e all’eventuale decadenza, mentre oggetto della sentenza parziale non era l’indicazione del valore dei titoli , ma la pertinenza degli stessi agli eredi.
3.Avverso la sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno resistito con separati controricorsi.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio la ricorrente e i controricorrenti NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno depositato memoria illustrativa.
All’esito della camera di consiglio del 15-10-2024 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo la ricorrente NOME COGNOME deduce la nullità della sentenza ex art. 360 co.1 n. 4 cod. proc. civ. per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sull’errata qualificazione dei premi riscossi dalla ricorrente successivamente all’apertura della successione quali frutti civili dei diciassette titoli AGEA e sulla sua richiesta di escludere tali premi dall’asse ereditario; evidenzia di avere contestato che i premi fossero meri frutti civili, in quanto non erano il risultato del mero possesso dei titoli, ma del fatto che NOME COGNOME avesse terreni sufficienti ad appoggiare quei titoli e si fosse impegnata a rispettare la ‘condizionalità’ . Sostiene che diritto al titolo e diritto al premio siano due diritti distinti e autonomi, come confermato dal fatto che il ricevimento del premio è condizionato dalla disponibilità dei terreni in capo all’agricoltore e dal rispetto, nella futura coltivazione degli stessi, del requisito della condizionalità; aggiunge che i premi percepiti da NOME COGNOME non erano neppure stati oggetto della domanda riconvenzionale e quindi anche sotto questo profilo prospetta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ .
1.1.Il motivo è infondato.
Poiché il vizio di omessa pronuncia si concreta nel difetto del momento decisorio, per integrare detto vizio occorre che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto e ciò si verifica soltanto nel caso in cui il giudice non decida su alcuni capi della domanda che siano autonomamente apprezzabili o sulle eccezioni proposte; invece, il mancato o insufficiente esame RAGIONE_SOCIALE argomentazioni RAGIONE_SOCIALE parti integra un vizio di natura diversa, relativo all’attività sv olta dal giudice per supportare l’adozione del provvedimento, da denunciare quale vizio di violazione di legge o vizio di motivazione nel ricorrere dei relativi presupposti, senza che possa ritenersi mancante il momento decisorio
(Cass. Sez. 1 18-2-2005 n. 3388 Rv. 579433-01, Cass. Sez. 6-L 3-32020 n. 5730 Rv. 657560-01).
Nella fattispecie la sentenza impugnata, con il contenuto sopra esposto, non ha omesso la pronuncia, in quanto ha escluso di poter distinguere il diritto al titolo AGEA e il diritto al premio nei termini prospettati dalla ricorrente; ha dichiarato che dal diritto all’aiuto nasce il diritto al pagamento della somma di denaro, e cioè il diritto al premio e che pertanto il diritto all’aiuto è diritto a contenuto patrimoniale, trasmissibile mortis causa , mentre il mancato rispetto dei criteri di gestione obblig atori, cioè della ‘condizionalità’, è esclusivamente una causa di decadenza dal diritto all’aiuto già esistente e valido. Sulla base di questa ricostruzione, la sentenza non aveva ragione di ulteriormente esaminare la questione degli importi riscossi da NOME COGNOME dopo l’apertura della successione e neppure di verificare se la domanda di scioglimento della comunione avesse avuto esplicitamente a oggetto anche i premi riscossi, perché non si trattava di diritti distinti; quindi, non è configurabile neppure il vizio di ultrapetizione. La correttezza giuridica di questa ricostruzione rimane estranea alla disamina di questo motivo di ricorso, in quanto proposto esclusivamente prospettando la nullità della sentenza ex art. 360 co. 1 n. 4 cod. proc. civ. per la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
2.Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione ex art. 360 co. 1 n.3 cod. proc. civ. degli artt. 820 co.3, 1148 e 1149 cod. civ. e sostiene che i premi riscossi dalla ricorrente, essendo diritti autonomi rispetto ai titoli all’aiuto e spettando esclusivamente ad NOME COGNOME in quanto ha rispettato la condizionalità, non possono essere qualificati come frutti civili; evidenzia che la ricorrente non ha goduto dei titoli all’aiuto altrui, ma ha soltanto fatto valere un diritto proprio e autonomo ai premi, in quanto titoli e premi sono del tutto distinti e autonomi e i premi
spettano alla ricorrente, che ha dimostrato di possedere i requisiti e di avere rispettato la condizionalità. Aggiunge che i premi, essendo maturati successivamente all’apertura della successione, non potevano fare parte della comunione ereditaria e, non essendone neppure stato chiesto il riconoscimento in via riconvenzionale, la relativa pronuncia, oltre che errata nel merito, era anche inammissibile per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Infine sostiene che sia stato errato conferire alla massa ereditaria l’importo dei premi riscossi negli anni successivi all’apertura della successione, senza liquidare e riconoscere le spese di gestione necessarie per ricevere i premi.
2.1.Il motivo è infondato laddove ulteriormente sostiene la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.: le deduzioni sono le medesime già svolte con il primo motivo di ricorso, per cui è sufficiente richiamare quanto già sopra esposto.
2.2.Invece il motivo è inammissibile laddove deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni sui frutti civili, perché non coglie la ratio della sentenza impugnata.
Come sopra già esposto, la sentenza ha ricostruito il regime dei titoli AGEA senza fare applicazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni sui frutti, ma considerando le previsioni dell’art. 46 Reg. CE n. 1792/2003, della nota 21-3-2006 prot. 222 del RAGIONE_SOCIALE e della risoluzione 114/E del 17-102006 dell’RAGIONE_SOCIALE, sulla base del dato che il diritto all’aiuto è diritto a contenuto patrimoniale trasmissibile mortis causa e che costituisce il titolo del diritto al pagamento del premio, rispetto al quale l’estensione dei terreni e la condizionalità attengono solo all’eventuale decadenza del diritto all’aiuto e non si pongono in rapporto di corrispettività con il premio erogato.
La pronuncia si sottrae alle critiche della ricorrente, perché è acquisito che i diritti all’aiuto s iano trasferibili per atti tra vivi e per
successione ereditaria e che quindi sia il cessionario ad avere diritto alla riscossione del l’aiuto (cfr. Cass. Sez. 3 24-4-2019 n. 11199, Rv. 653776-01, alla quale si rinvia anche per la ricostruzione del quadro RAGIONE_SOCIALE disposizioni relative al settore di intervento comunitario afferente alla politica agricola comune -PACe ai regimi di sostegno all’agricoltura ). La circostanza valorizzata dalla ricorrente, secondo la quale per il cosiddetto premio sia prevista espressamente l’impignorabilità dall’art. 2 D. P.R. 727/1974 se non per il recupero da parte di organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze, mentre la pignorabilità è ritenuta possibile per i titoli agli aiuti (Cass. Sez. 3 27-9-2021 n. 26115 Rv. 662496-01) non è incompatibile con questa ricostruzione: si tratta di una diversità di regime che non comporta che i diritti siano distinti e diversi, ma pone esclusivamente dei limiti alla pignorabilità a tutela dei pagamenti indebiti di tali provvidenze. Infatti, risulta determinante e insuperabile al fine di ritenere la correttezza della ricostruzione eseguita dalla sentenza impugnata la disposizione dell ‘art. 46 par.1 e 2 Reg. CE 1782/2003, che testualmente recita: ‘I diritti all’aiuto possono essere trasferiti unicamente a un altro agricoltore stabilito nello stesso Stato membro, salvo in caso di successione o anticipo di successione. Tuttavia, anche in caso di successione o anticipo di successione, i diritti all’aiuto possono essere utilizzati soltanto nello Stato membro in cui sono stati fissati’ . La disposizione espressamente prevede il trasferimento del diritto all’aiuto anche mortis causa e non distingue il diritto all’aiuto dal diritto al premio, ma contempla l”utilizzazione’ del diritto all’aiuto, e cioè l’esercizio d i un unico diritto; quindi, è corretto anche ritenere che i requisiti relativi al possesso del terreno e al rispetto della condizionalità incidano sul diritto già esistente comportandone, se non rispettati, la decadenza del diritto all’aiuto e non si pongano in rapporto di corrispettività rispetto a un distinto diritto al pagamento del premio.
Inoltre, come già evidenziato dalla sentenza impugnata, la previsione dell’art. 46 già citato comporta che i diritti all’aiuto poss ano essere trasferiti, nel caso di successione mortis causa , anche a comunione ereditaria tra coeredi non agricoltori. Ne consegue anche che, fino a che non sia disposto lo scioglimento della comunione ereditaria, i requisiti relativi al possesso del terreno e al rispetto della condizionalità sono quelli che erano in capo al de cuius, in relazione ai titoli caduti in successione.
2.3.Il motivo è inammissibile anche nella parte in cui lamenta il mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE spese affrontate per l’erogazione dei premi, perché ugualmente non coglie la ratio della sentenza impugnata.
Non è dubitabile in astratto che il coerede abbia diritto al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE spese affrontate per ottenere la riscossione dei premi, secondo il principio generale posto dall’art. 723 cod. civ., ma nella fattispecie l a Corte d’appello ha espressamente dichiarato che oggetto della sentenza parziale di primo grado appellata non era la determinazione del valore dei titoli, ma la loro spettanza agli eredi. Q uindi, al fine di lamentare che erroneamente la Corte d’appello non abbia provveduto a quantificare l ‘importo dei premi detraendo le spese affrontate da NOME COGNOME al fine di ottenerne il pagamento, la ricorrente avrebbe dovuto censurare in modo pertinente tale statuizione, dimostrandone l’erroneità . A tal fine avrebbe dovuto dedurre che la sentenza di primo grado avesse provveduto a quantificare gli importi oggetto di comunione ereditaria in relazione ai titoli, senza provvedere alla resa dei conti ex art. 723 cod. civ. e non si fosse invece limitata a una pronuncia di accertamento come ritenuto dal la Corte d’appello ; pertanto, avrebbe dovuto formulare il motivo di ricorso così da censurare l’erronea interpretazione della sentenza di primo grado da parte del giudice di appello, il che non ha fatto.
3.Le deduzioni con le quali la ricorrente dichiara di riproporre i motivi di appello rimasti assorbiti non consente disamina di ulteriori questioni in questa sede, in quanto nel giudizio di cassazione non trova applicazione il disposto dell’art. 346 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 2 24 -12011 n. 1566 Rv. 615963-01). Quindi, la ricorrente non avrebbe potuto dichiarare di riproporre i motivi di appello rimasti assorbiti, ma avrebbe eventualmente potuto formulare specifico motivo di ricorso nel rispetto degli artt. 360 e 366 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per avere erroneamente ritenuto assorbiti i motivi di appello non esaminati.
4.In conclusione il ricorso è interamente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenendo conto RAGIONE_SOCIALE attività svolte dai distinti controricorrenti.
In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co . 1quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alla rifusione a favore dei controricorrenti RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.500,00 per compensi a favore di ciascuno dei controricorrenti NOME COGNOME e NOME COGNOME e in Euro 4.300,00 a favore del controricorrente NOME COGNOME, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALE spese, Euro 200,00 per esborsi per ciascun controricorrente, iva e cpa ex lege.
Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione