Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28616 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 1 Num. 28616 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/10/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 7217/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore e domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME
-ricorrente – contro
Oggetto: Contratti bancari – RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – Liquidazione coatta amministrativa – Cessione ex art. 2, D.L. n. 99/2017 – Ambito
R.G.N. 7217/2020
Ud. 10/10/2025 PU
RAGIONE_SOCIALE GIA’ SOCIETA’
PER LA GESTIONE DI ATTIVITA’ SPA , in persona del legale rappresentante pro tempore e domiciliata ex lege in ROMAINDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente –
nonché contro
BANCA RAGIONE_SOCIALE SAN AVV_NOTAIO SPA , in persona del legale rappresentante pro tempore e domiciliata ex lege in INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO PALERMO n. 1545/2019 depositata il 19/07/2019.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del giorno 10/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito per parte ricorrente: non comparso udito per parte controricorrente l’AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 1545/2019, pubblicata in data 19 luglio 2019, la Corte d’appello di Palermo, nella regolare costituzione di BANCA NUOVA SPA, ha solo parzialmente accolto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE in proprio avverso la sentenza del Tribunale di Marsala n. 1222/2023, pubblicata in data 17 dicembre 2013, rideterminando il saldo del conto corrente aperto dalla stessa appellante presso l’appellata, nella misura di € 167.782,51 a debito, somma al cui pagamento l’appellante medesima è stata, conseguentemente, condannata.
RAGIONE_SOCIALE aveva agito al fine di conseguire l’accertamento della illegittimità di alcune clausole applicate al contratto di conto corrente ordinario n. 0000454, intrattenuto con la RAGIONE_SOCIALE convenuta, con condanna di quest’ulti ma alla restituzione delle somme indebitamente versate in forza di quelle clausole e al risarcimento del danno per colposa segnalazione alla centrale rischi.
Costituitasi regolarmente la convenuta, contestando la fondatezza della domanda ed anzi agendo in via riconvenzionale per il pagamento del saldo passivo del conto, il Tribunale di Marsala, aveva respinto la domanda attorea ed accolto la domanda riconvenzionale, conseguentemente condannando la società al pagamento in favore della banca della somma di € 175.220,75, quale saldo passivo finale del conto accertato all’11 febbraio 2011 sulla base della consulenza tecnica d’ufficio espletata in corso di giudizio.
Proposto appello da parte di RAGIONE_SOCIALE (nuova denominazione e ragione sociale de RAGIONE_SOCIALE), la Corte d’appello di Palermo ha osservato -per quanto RAGIONE_SOCIALE rileva nel presente giudizio – che:
-infondate erano le doglianze dell’appellante in ordine al carattere indeterminato della clausola concernente la commissione di massimo scoperto, risultando invece che nel contratto di conto corrente erano indicate sia la percentuale
sia la base di calcolo delle CMS, avendo poi il consulente tecnico d’ufficio escluso la capitalizzazione delle medesime;
-parimenti infondate erano le deduzioni concernenti la illegittimità dell’applicazione della capitalizzazione degli interessi anche in epoca successiva al 9 febbraio 2000, avendo l’appellata provveduto a comunicare la clausola di capitalizzazione degli interessi con pari periodicità con l’estratto conto del 30 giugno 2000, pubblicando il relativo avviso anche sulla G.U. del 10 luglio 2000.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Palermo hanno presentato ricorso L’RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) e RAGIONE_SOCIALE in proprio.
Hanno resistito con separati controricorsi BANCA RAGIONE_SOCIALE SANAVV_NOTAIO SPA e RAGIONE_SOCIALE
BANCA RAGIONE_SOCIALE SANAVV_NOTAIO SPA -evocata dalle ricorrenti come ‘già BANCA NUOVA SPA’ -ha eccepito l’estraneità della posizione in questione rispetto a quelle oggetto di cessione in proprio favore da parte di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -a propria volta cessionaria dei crediti deteriorati originariamente di BANCA NUOVA SPA -e quindi proponendo preliminarmente eccezione di difetto di legittimazione passiva.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito quale cessionaria dei crediti deteriorati di titolarità di RAGIONE_SOCIALE e non oggetto di cessione a BANCA RAGIONE_SOCIALE SANAVV_NOTAIO SPA.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
Con ordinanza interlocutoria n. 8639/2024, pubblicata in data 2 aprile 2024, questa Corte, ritenuta di particolare rilevanza la questione posta dal secondo motivo di ricorso, ha rimesso il procedimento alla pubblica udienza, a tal fine rinviando a nuovo ruolo.
RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e BANCA RAGIONE_SOCIALE SANAVV_NOTAIO SPA hanno depositato memoria.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’integrale rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a due motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1346 c.c.; 117, D. Lgs. n. 385/1993; 1343 c.c.
Si censura la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto valida, in quanto adeguatamente determinata, la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto.
Obietta la ricorrente che tale clausola è espressa in termini ambigui, tali da rendere non determinabile la commissione, non essendo determinate le modalità di calcolo in relazione alla frazione temporale sulla cui base operare il calcolo.
Deduce la ricorrente che la clausola prevede la possibilità di applicare la commissione sull’importo massimo debitore risultante nel trimestre solare o frazione di trimestre ma non chiarisce se debba intendersi il debito massimo che il conto corrente raggiunge per un trimestre ovvero per un arco di tempo inferiore.
Deduce, ulteriormente, il difetto di causa della previsione pattizia, la quale non costituirebbe corrispettivo dovuto per la liquidità creditizia
messa a disposizione della ricorrente ma un mero incremento indiretto degli interessi.
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1283 c.c.; 117 e 120, D. Lgs. n. 385/1993; 1421 c.c.
Oggetto della censura è l’affermazione, contenuta nella decisione impugnata, per cui l’applicazione dell’anatocismo a far tempo dall a Delibera CICR del 2000 sarebbe legittima, avendo la controricorrente provveduto sia a comunicare la clausola di capitalizzazione degli interessi con pari periodicità sia a pubblicare il relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
Argomenta la ricorrente che, a seguito della novella dell’art. 120 T.U.B. ad opera della Legge n. 342/1999, l’applicazione della capitalizzazione con pari periodicità senza espressa pattuizione scritta e per effetto di mera comunicazione unilaterale da parte della RAGIONE_SOCIALE sarebbe stata consentita solo nel caso in cui il meccanismo fosse venuto a rappresentare per il correntista un miglioramento delle condizioni economiche del rapporto.
Per contro, argomenta RAGIONE_SOCIALE la ricorrente, poiché in precedenza la clausola di capitalizzazione era da ritenersi nulla ex art. 1283 c.c., la successiva applicazione dell’anatocismo non verrebbe a comportare un miglioramento delle condizioni contrattuali e dovrebbe, conseguentemente, essere espressamente approvata dal cliente.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2.1. Esaminando, in primo luogo, la posizione della controricorrente RAGIONE_SOCIALE SAN AVV_NOTAIO SPA, deve trovare accoglimento l’eccezione preliminare, da quest’ultima sollevata, di difetto di titolarità del lato passivo dell’obbligazione , trattandosi, peraltro, di un profilo che integra
una mera difesa ed è rilevabile nella presente sede di legittimità perché solo nella stessa il profilo medesimo si è venuto a porre – non risultando quindi precluso da alcun giudicato -e lo stesso emerge dagli atti (Cass. Sez. L – , Ordinanza n. 23721 del 01/09/2021; Cass. Sez. 3 – , Ordinanza n. 11744 del 15/05/2018; Cass. Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016).
Come già accennato nella narrativa in fatto, invero, BANCA RAGIONE_SOCIALE SANAVV_NOTAIO SPA è stata evocata dalle ricorrenti sulla scorta dell ‘anodina indicazione ‘già BANCA NUOVA SPA’ , assumendosi, quindi, implicitamente che l’odierna controricorrente sia subentrata nei rapporti facenti capo a tale ultimo istituto di credito.
Nulla argomentando il ricorso in ordine alla fondatezza di tale postulato, si deve ipotizzare che lo stesso si venga a basare sulla ricostruzione delle vicende che hanno interessato RAGIONE_SOCIALE -ricostruzione peraltro operata nei due controricorsi – emergendo, da un lato, che RAGIONE_SOCIALE si è resa cessionaria, con atto in data 10 luglio 2017, dei crediti deteriorati originariamente di BANCA NUOVA SPA – tra i quali rientrerebbe la posizione concernente la società odierna ricorrente -e, dall’altro lato, che la stessa RAGIONE_SOCIALE in LRAGIONE_SOCIALE, con atto in data 26 giugno 2017 ha proceduto al trasferimento in favore di RAGIONE_SOCIALE SANAVV_NOTAIO SPA di un coacervo di attività, passività e rapporti meglio descritti nel medesimo contratto.
Orbene, ferma la radicale indeterminatezza con la quale è stato trattato dalle parti -ed in particolare dalle ricorrenti -il profilo della successione nel rapporto qui controverso, si deve osservare che già il solo dato cronologico viene a porre un concreto profilo di criticità, essendo sufficiente osservare che, sulla mera base della data di stipula
delle due cessioni, emerge che il subentro di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.ARAGIONE_SOCIALE in L.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE nei crediti deteriorati originariamente di BANCA NUOVA SPA risulta essere avvenuto in data posteriore alla cessione dei rapporti in favore di RAGIONE_SOCIALE SAN AVV_NOTAIO SPA, dovendosi quindi ritenere che, già solo ratione temporis , da tale ultima cessione risultavano esclusi (o meglio, non potevano essere compresi) i rapporti facenti capo a BANCA NUOVA SPA.
Risulta, in ogni caso, dirimente la considerazione per cui questa Corte, nell’affrontare recentemente la tematica dell’ambito dei rapporti oggetto cessione (dalle c.d. ‘Banche venete’ in generale e, per quel che qui rileva, in particolare) da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE S.p.A. in LRAGIONE_SOCIALE.A. a RAGIONE_SOCIALE SAN AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE, ha affermato il principio per cui in tema di controversie intraprese da o contro RAGIONE_SOCIALE o RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE, poi sottoposte a liquidazione coatta amministrativa durante i rispettivi giudizi, non si verifica il subentro di RAGIONE_SOCIALE SANAVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE nelle liti pendenti alla data (26 giugno 2017) del contratto di cessione stipulato dai commissari liquidatori di quelle banche con la stessa RAGIONE_SOCIALE SANAVV_NOTAIO S.P.A., giusta il D.L. n. 99/2017 (conv. dalla Legge n. 121/2017), ed aventi ad oggetto rapporti bancari già estinti alla data predetta, atteso che tali rapporti rientrano tra quelli di cui al cd. “Contenzioso escluso” previsto nel menzionato contratto (cfr. Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 15083 del 05/06/2025; Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 15670 del 12/06/2025, oltre ad un’ulteriore , nutrita, serie di pronunce non massimate).
Ebbene, alla luce di tale principio, si deve ritenere che l’affermazione , da parte delle ricorrenti, della titolarità, in capo ad RAGIONE_SOCIALE SAN AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE, del lato passivo dell’obbligazione dedotta nel presente giudizio avrebbe presupposto, non la mera apodittica ed
indimostrata clausola di stile contenuta nel ricorso, per cui la stessa RAGIONE_SOCIALE SAN AVV_NOTAIO SPA poteva semplicemente indicarsi come ‘già BANCA NUOVA SPA’ e cioè come istituto di credito subentrato nei rapporti già facenti capo alla medesima BANCA NUOVA SPA, dopo che quest’ultima era stata RAGIONE_SOCIALE parte costituita nel giudizio di appello.
Una simile affermazione, invece, avrebbe postulato la dimostrazione della sussistenza del presupposto già individuato dai precedenti di questa Corte poc’anzi richiamati , e cioè la dimostrazione che il rapporto bancario per cui è causa non era RAGIONE_SOCIALE estinto alla data di conclusione del contratto di cessione del 26 giugno 2017 e che conseguentemente RAGIONE_SOCIALE SAN AVV_NOTAIO SPA era effettivamente subentrata nel contenzioso in atto.
Per contro, in presenza della specifica contestazione da parte della medesima RAGIONE_SOCIALE ed assente radicalmente nel ricorso e negli altri atti qualunque elemento idoneo a consentire di affermare il subentro della stessa controricorrente nel presente contenzioso (Cass. Sez. 3 – , Ordinanza n. 10435 del 22/04/2025), non può che concludersi che quest’ultima è stata erroneamente evocata nel presente giudizio di legittimità, risultando priva della titolarità del rapporto dedotto in giudizio.
2.2. Passando ora all’esame della posizione dell’altra controricorrente RAGIONE_SOCIALE, si deve evidenziare che la stessa non è stata formalmente evocata dalle ricorrenti, avendo invece proceduto del tutto spontaneamente al deposito del proprio controricorso.
Ebbene, è bensì vero che questa Corte ha in passato affermato il principio per cui il successore a titolo particolare nel diritto controverso, sebbene non possa intervenire nel giudizio di legittimità, mancando
una espressa previsione normativa che consenta al terzo di parteciparvi esplicando le proprie difese, è ammesso a depositare controricorso, per resistere al ricorso proposto contro il proprio dante causa, nel caso in cui in cui quest’ultimo sia rimasto inerte, altrimenti determinandosi un’irrimediabile lesione del suo diritto di difesa (Cass. Sez. 3 – , Ordinanza n. 16526 del 13/06/2024).
Tale principio, tuttavia, viene a presupporre, appunto, che il dante causa del successore a titolo particolare sia rimasto inerte, e cioè che sia stato regolarmente evocato, giustificandosi, a questo punto, la spontanea attivazione del medesimo successore.
Nel caso ora in esame, tuttavia, la ‘dante causa’ della RAGIONE_SOCIALE -e cioè RAGIONE_SOCIALE non è stata evocata dalle ricorrenti -il cui ricorso risulta notificato alla sola RAGIONE_SOCIALE SAN AVV_NOTAIO SPA -risultando, pertanto, insussistente quella imprescindibile condizione di inerzia che avrebbe reso ammissibile il deposito del controricorso.
Da ciò consegue che neanche nei confronti della RAGIONE_SOCIALE può ritenersi integrato alcun efficace contraddittorio idoneo a consentire la decisione nel merito del ricorso, dovendosi anzi rammentare che quest’ultimo sarebbe stato in ogni caso inammissibile anche ove fosse stato notificato solamente alla stessa RAGIONE_SOCIALE e non anche a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE S.p.A. RAGIONE_SOCIALE, dal momento che, in presenza di una successione a titolo particolare nel diritto controverso, il giudizio veniva in ogni caso a proseguire fra le parti originarie (Cass. Sez. 5 – , Ordinanza n. 3454 del 11/02/2021; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6471 del 24/04/2012).
La decisione sul merito resta anzi preclusa proprio dall’omissione della notifica del ricorso nei confronti dell’unico soggetto che, alla luce
delle considerazioni che precedono, poteva ritenersi titolare della posizione soggettiva litigiosa contrapposta a quella delle ricorrenti, e cioè RAGIONE_SOCIALE
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile così come inammissibile deve essere dichiarato il controricorso di RAGIONE_SOCIALE
In ordine alle spese, si ritiene di disporre la loro integrale compensazione, considerato, da un lato, che l’orientamento di questa Corte in ordine alla successione di RAGIONE_SOCIALE SAN AVV_NOTAIO SPA nelle posizioni delle c.d. ‘banche venete’ è di recentissima espressione e, dall’altro lato, che, alla luce dei principi poc’anzi richiamati, anche il controricorso di RAGIONE_SOCIALE è da ritenersi inammissibile.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 – Rv. 657198 – 05).
P. Q. M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; COGNOME
dichiara inammissibile il controricorso di RAGIONE_SOCIALE;
compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 10 ottobre 2025.
Il Consigliere Est. NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME