Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29455 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29455 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/10/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 3193/2018 R.G. proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME che li rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE TORINO, in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE (polizza n 1349116,) in persona del legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE (polizza n 1443915) in persona del legale rappresentante, COGNOME NOME
-intimati-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di TORINO n. 1324/2017 depositata il 15/06/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/09/2023 dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
L ‘ odierno ricorso muove da una complessa vicenda processuale legata all’appalto pubblico, di cui l’ RAGIONE_SOCIALE era aggiudicataria, e all’accordo del 16 -17 luglio 2003 stipulato con l’RAGIONE_SOCIALE.
Per quanto qui interessa, l’RAGIONE_SOCIALE, con citazione del 5 novembre 2007 ha convenuto in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE chiedendo il pagamento della somma di euro 2.531.041,00 in ragione della esecuzione del contratto e in forza del predetto accordo.
Si innestavano poi nel processo ulteriori domande proposte dalla convenuta nei confronti della progettista e del direttore dei lavori e le relative richieste di garanzia, nonché l’intervento di RAGIONE_SOCIALE che si diceva titolare del credito per cessione di ramo di RAGIONE_SOCIALE.
Con sentenza parziale del luglio 2011 (n.4772/2011) il Tribunale decideva su alcune domande e rigettava le istanze di RAGIONE_SOCIALE. Con sentenza definitiva n. 3424 del 13 maggio 2015 il Tribunale, in esito ad una consulenza tecnica, condannava l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE della somma di euro 2.402.866,00.
Avverso la predetta sentenza (nonché avverso la sentenza non definitiva n. 4772/2011) ha proposto appello l’RAGIONE_SOCIALE e si è costituita l’RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e per detta società, cancellata dal registro dell’imprese, la RAGIONE_SOCIALE e le RAGIONE_SOCIALE nella loro qualità di ex socie della società cancellata.
La Corte d’appello ha rilevato che: a) nel corso del giudizio di primo grado era intervenuta volontariamente la società RAGIONE_SOCIALE chiedendo il pagamento in proprio favore delle somme chieste dall’attrice p oiché l’RAGIONE_SOCIALE aveva ceduto un proprio ramo di RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE, ma erano sorti dei dubbi sulla titolarità del credito litigioso; nel corso del giudizio (2011) era intervenuto un accordo transattivo con cui essi avevano stabilito che il credito doveva essere riconosciuto a RAGIONE_SOCIALE;
b)dopo la prima sentenza pubblicata nel luglio del 2011, l’RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno stipulato un’altra scrittura privata in data 31 luglio 2012 con la quale le parti stabilivano che indipendentemente da quanto statuito nella sentenza, l’RAGIONE_SOCIALE riconosceva la spettanza esclusiva del credito litigioso a RAGIONE_SOCIALE ma al tempo stesso l’RAGIONE_SOCIALE lo avrebbe ‘coltivato’, consentendo che la propria difesa venisse affidata a legali di fiducia di RAGIONE_SOCIALE (così come poi è avvenuto) e avrebbe successivamente girato a RAGIONE_SOCIALE gli importi eventualmente ricevuti in pagamento dall’RAGIONE_SOCIALE;
c) che così è avvenuta la definitiva cessione del credito in questione a RAGIONE_SOCIALE con contestuale conferimento all’RAGIONE_SOCIALE di un mandato a gestire la relativa lite per la quale essa era stata ritenuta legittimata attivamente dal Tribunale con la sentenza del 2011;
d) che per questa ragione il liquidatore non ha considerato questo credito nella procedura di liquidazione dell’RAGIONE_SOCIALE perché esso -in forza dei suddetti accordi- costituiva una posta neutra che avrebbe dovuto essere trasferita a RAGIONE_SOCIALE.
Ciò premesso, la Corte d’appello ha rilevato che la costituzione in giudizio della RAGIONE_SOCIALE e delle RAGIONE_SOCIALE ha fatto emergere l’evento estintivo della cancellazione dell’RAGIONE_SOCIALE dal registro
delle imprese (20.5.2014); l’appello era stato infatti notificato alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE poiché nel giudizio di primo grado nessuno aveva reso la dichiarazione ai sensi dell’art.300 c.p.c.
La Corte ha esaminato dunque la questione se le predette socie possano far valere la pretesa già azionata dalla società -il che è contestato dalla RAGIONE_SOCIALE appellante- e dopo avere ripercorso le vicende di cui sopra, ha affermato che in favore delle socie non si è verificato alcun fenomeno successorio in merito alla posizione creditoria oggetto di causa, in quanto il credito è stato ceduto nel 2012 e cioè in data antecedente alla cancellazione (2014) delle imprese dal registro della società; di conseguenza ha ritenuto le socie prive di legittimazione a far valere la pretesa della società e, in riforma della sentenza impugnata, ha respinto la domanda originaria.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le socie. affidandosi ad un motivo. Si è costituita resistendo l’RAGIONE_SOCIALE, le altre controparti sono rimaste intimate.
La causa è stata trattata all’udienza camerale non partecipata del 21 settembre 2023.
RILEVATO CHE
1.- Con il primo e unico motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 110 e 111 c.p.c. per non avere il giudice di secondo grado correttamente interpretato la successione a titolo particolare e a titolo universale che ha interessato il diritto controverso nel corso del giudizio.
Le parti ricorrenti deducono che con la cessione del credito oggetto di causa alla RAGIONE_SOCIALE si è verificato un fenomeno successorio a titolo particolare ai sensi dell’art. 111 c.p.c. mentre con l’estinzione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si è verificato un evento successorio a titolo universale ai sensi dell’art. 110 c.p.c. con
conseguente legittimazione a proseguire il processo da parte dei soci della società estinta. Osservano che la Corte d’appello di Torino ha omesso di pronunciarsi sul merito della vicenda e ha azzerato immotivatamente il credito.
2.- Ciò premesso, si rileva che la cessione del credito è avvenuta nel corso del giudizio, come peraltro afferma la Corte, e che trattandosi di successione a titolo particolare nel diritto controverso il processo prosegue tra le parti originarie ex art.111 cpc (e cioè l’RAGIONE_SOCIALE da un lat o e dall’altro l’RAGIONE_SOCIALE). Si rileva altresì che -in seguito- una delle parti originarie e cioè l’RAGIONE_SOCIALE, cedente il credito per cui è causa, è stata interessata da un evento estintivo e di conseguenza, le ex socie odierne ricorrenti invocano l’ applicazione del l’art 110 c.p.c. per cui i successori (universali) sono legittimati a proseguire il giudizio, fermo restando che la decisione, ai sensi dell’articolo 111 c.p.c., spiega i suoi effetti anche nei confronti del successore a titolo particolare.
Nel valutare la censura, deve tenersi conto che questa Corte ha già affermato, in materia societaria, che il soggetto che agisce a tutela della pretesa creditoria di una società cancellata dal registro delle imprese ha l’onere di allegare espressamente, e poi di dimostrare, la propria qualità di avente causa della società, come assegnatario del credito in base al bilancio finale di liquidazione oppure come successore nella titolarità di un credito non inserito nel bilancio e non oggetto di tacita rinuncia, senza che assuma alcun rilievo la dichiarata qualità di ex-socio o di liquidatore, non necessariamente implicante la successione nella posizione giuridica (Cass. 8521/2021, e in senso conforme n. 21071/2023).
Tuttavia detto principio è stato enucleato con riferimento al caso in cui il soggetto agisca a tutela di una pretesa creditoria sostanziale, deducendola come propria, e non ove abbia agito come
successore a titolo universale nella posizione meramente processuale, già consolidata ai sensi dell’art 111 c.p.c. , e scissa dalla titolarità sostanziale del rapporto, trasferita a titolo particolare e che, di conseguenza, non era più disponibile da parte della società e non poteva essere né rinunciata né inclusa nel bilancio finale di liquidazione.
Pertanto, in questo caso, a parere delle ricorrenti, non potrebbe soccorre il principio enucleato dalle sezioni unite nel 2013, in virtù del quale ‘ qualora all’estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, nè i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato ‘ (Cass. s.u. 6071/2013). Ciò in quanto le odierne ricorrenti non intendono far valere una pretesa creditoria di cui assumono essere titolari, non contestando che il credito ormai appartenga a terzi (la RAGIONE_SOCIALE), bensì la legittimazione -in qualità di successore universale del sostituto processuale del cessionario (la società estinta)- a proseguire il giudizio, i cui effetti sostanziali si produrranno poi sulla cessionaria.
La questione è pertanto di rilevanza nomofilattica e va rimessa alla pubblica udienza.
P.Q.M.
rimette la causa alla pubblica udienza della prima sezione civile. Così deciso in Roma, il 21/09/2023.