Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19708 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 19708 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 2099-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati COGNOME, NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3083/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 09/10/2019 R.G.N. 3043/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/05/2024 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
Successione nell’appalto
R.G.N. 2099/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 21/05/2024
CC
RILEVATO CHE
la Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto da NOME COGNOME nei confronti della RAGIONE_SOCIALE volto ad accertare, in via principale, la suss istenza di un trasferimento d’azienda tra la RAGIONE_SOCIALE e la società convenuta, con conseguente dichiarazione del diritto a continuare il rapporto di lavoro con quest’ultima a decorrere dal 1° febbraio 2013, ovvero, in via subordinata, diretto ad accertare il diritto del COGNOME ad essere assunto dalla società subentrante nella successione dell’appalto di servizi presso lo stesso cantiere;
i giudici d’appello, in estrema sintesi, ha nno escluso che nella specie ricorressero gli estremi del trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c.; quanto alla domanda subordinata la Corte ha accertato che la società convenuta applicava il RAGIONE_SOCIALE della logistica che, in caso di successione nell’appalto, no n prevedeva all’epoca un obbligo di assunzione ma solo un impegno ‘a preferire i lavoratori uscenti a parità di condizioni’, non potendo trovare applicazione un contratto collettivo diverso da quello applicato dal datore di lavoro;
per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente con quattro motivi, cui ha resistito la società intimata con controricorso;
entrambe le parti hanno comunicato memorie; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il
deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;
CONSIDERATO CHE
1. i motivi del ricorso possono essere sintetizzati come segue;
1.1. il primo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., denuncia: ‘Violazione e/o erronea applicazione dell’art. 2112 c.c. Mancato riconoscimento di trasferimento d’azienda. Supposizione del mero passaggio di personale ed erronea interpretazione dell’art. 2112 c.c.’; si critica la sentenza impugnata per avere escluso che sussistessero gli estremi del trasferimento d’azienda, nonostante ciò risultasse ‘dalla stessa produzione documentale di controparte’;
1.2. il secondo motivo denuncia ancora: ‘Violazione dell’art. 2112 c.c. Esclusione del trasferimento d’azienda. Rilevanza conferita alle innovazioni organizzative. Inconferenza ai fini della configurazione della fattispecie.’; si contesta alla Corte territoria le di avere ritenuto ‘dirimente nella specie il fatto che la convenuta avrebbe apportato delle innovazioni organizzative nella gestione dell’appalto’;
1.3. il terzo motivo, formulato ai sensi del n. 4 dell’art. 360 c.p.c., contiene una prima censura con cui si lamenta l’acquisizione, in prime cure, di documentazione, nonostante le preclusioni istruttorie imposte dal rito, nonché, con una seconda censura, la mancata ammissione della prova testimoniale richiesta dalla società erroneamente ritenuta generica;
1.4. il quarto motivo denuncia: ‘Erronea assunzione del criterio di individuazione del RAGIONE_SOCIALE applicabile. Pluralità di servizi. Settore RAGIONE_SOCIALE‘; si sostiene che, svolgendo la società ‘contemporaneamente più servizi nel medesimo contesto organizzato o complesso aziendale’, avrebbe dovuto trovare applicazione, ‘in ragione dell’attività effettivamente esercitata, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘, il quale prevedeva, in caso di successione nell’appalto, una clausola sociale contenente ‘un obbligo di assunzione c on passaggio immediato e diretto’ del personale
impiegato; si deduce poi che ‘in ogni caso la Corte di Appello non ha tenuto conto della erronea interpretazione dell’art. 4 RAGIONE_SOCIALE Logistica’;
il ricorso non può trovare accoglimento;
2.1. i primi due motivi, congiuntamente esaminabili per connessione, sono inammissibili;
come noto, il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione (che può concernere soltanto una questione di fatto e mai di diritto) posta dal giudice a fondamento della decisione, per l’esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma, della cui esatta interpretazione non si controverte, non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva app licarla, ovvero che sia stata ‘male’ applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma (tra innumerevoli: Cass. n. 26307 del 2014; Cass. n. 22348 del 2007); sicché il processo di sussunzione, nell’ambito del sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata; al contrario del sindacato ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. che invece postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti;
invece, nella specie, si prospetta il vizio di cui al n. 3 dell’art. 360 c.p.c. senza realmente evidenziare quali sarebbero gli errores in iudicando in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, piuttosto proponendo una diversa valutazione degli elementi acquisiti al giudizio (anche con riferimento a documenti non adeguatamente specificati), il che esclude il vizio di sussunzione, che presuppone appunto una ricostruzione della vicenda, che ha dato origine alla contesa, incontestata;
è noto poi che, in tema di trasferimento di ramo d’azienda, la verifica della sussistenza dei presupposti fattuali per accertare la ricorrenza o meno di un trasferimento d’azienda o di un suo ramo, ‘integra un accertamento di fatto riservato al giudice di merito’ (per tutte v. Cass. n. 7364 del 2021), accertamento oramai intangibile in questa sede di legittimità stante la preclusione derivante dalla cd. ‘doppia conforme’ (cfr. art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in seguito art. 360, comma 4, c.p.c., per le modifiche introdotte dall’art. 3, commi 26 e 27, d. lgs. n. 149 del 2022);
2.2. parimenti inammissibili sono le censure formulate col terzo motivo;
quanto alla contestata acquisizione di ‘una produzione documentale tardiva’, parte ricorrente neanche si confronta adeguatamente con le plurime ragioni con cui la Corte territoriale ha disatteso il motivo di gravame del COGNOME -senza affatto ignorarlo – e cioè che la documentazione era stata già prodotta tempestivamente con il fascicolo di parte, che l’esercizio dei poteri istruttori officiosi non era stato contestato in primo grado e che, anzi, erano stati richiesti in ricorso dallo stesso lavoratore;
circa la prova testimoniale non ammessa, per risalente insegnamento di questa Corte, la mancata ammissione della prova testimoniale può essere denunciata per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio
decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (Cass. n. 11457 del 2007; conformi: Cass. n. 4369 del 2009; Cass. n. 5377 del 2011; Cass. n. 16214 del 2019; Cass. n. 18285 del 2021); decisività della prova per testi non ammessa, nella specie, insussistente;
inoltre, spetta esclusivamente al giudice del merito valutare gli elementi di prova già acquisiti e la pertinenza di quelli richiesti – senza che possa neanche essere invocata la lesione dell’art. 6, primo comma, della Convenzione RAGIONE_SOCIALEpea dei diritti dell’uomo al fine di censurare l’ammissibilità di mezzi di prova concretamente decisa dal giudice nazionale (Cass. n. 13603 del 2011; Cass. n. 17004 del 2018) -con una valutazione che non è sindacabile nel giudizio di legittimità al di fuori dei rigorosi limit i imposti dalla novellata formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., così come rigorosamente interpretato dalle Sezioni unite (cfr. Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014);
2.3. infine, il quarto mezzo di gravame è in parte inammissibile e in parte infondato;
si invoca apoditticamente il vizio ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., senza alcun riferimento normativo, trascurando di considerare che esso va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla RAGIONE_SOCIALE di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. n. 287 del 2016;
Cass. n. 635 del 2015; Cass. n. 25419 del 2014; Cass. n. 16038 del 2013; Cass. n. 3010 del 2012);
inoltre, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio per cui i contratti collettivi sono atti negoziali privatistici, applicabili esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti tra soggetti iscritti alle associazioni stipulanti o che, in mancanza di tale condizione, abbiano espressamente aderito ai patti collettivi o li abbiano implicitamente recepiti, sicché il primo comma dell’art. 2070 cod. civ. non opera e nell’ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell’attività svolta dall’imprenditore, il lavoratore non può aspirare all’applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale (Cass. n. 26742 del 2014; Cass. n. 42001 del 2021);
quanto alla doglianza sulla interpretazione del contratto collettivo invece ritenuto applicabile al rapporto in contesa dalla Corte, la censura è del tutto priva di specificità, oltre a non indicare neanche se il contratto collettivo nazionale sia stato prodotto integralmente (cfr. Cass. SS.UU. n. 20075 del 2010) e l’avvenuta sua produzione e la sede in cui quel documento sia rinvenibile (Cass. SS.UU. n. 25038 del 2013; Cass., SS.UU. n. 7161 del 2010; conformi: Cass. nn. 17602 del 2011 e n. 124 del 2013);
conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo, con attribuzione ai procuratori che si sono dichiarati antistatari; ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 4.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%, da distrarsi.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 21 maggio