Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3347 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L   Num. 3347  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/02/2024
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
NOME
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO NOME.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10539/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE DEL RAGIONE_SOCIALE , in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore , domiciliata ope legis in INDIRIZZO, presso RAGIONE_SOCIALE che lo rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
NOME  COGNOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo  studio  RAGIONE_SOCIALE‘avvocato  NOME  COGNOME  che  lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME
-controricorrente –
Oggetto: Dipendente società controllata RAGIONE_SOCIALE e per  la  RAGIONE_SOCIALE -Immissione R.U.T. -Passaggio dipendenze RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -Riconoscimento inquadramento superiore e differenze retributiva
R.G.N. 10539/2018
Ud. 12/01/2024 CC
avverso  la  SRAGIONE_SOCIALENZA  di  CORTE  D’APPELLO  ROMA  n.  4073/2017 depositata il 02/10/2017.
Udita la relazione svolta nella camera  di consiglio del giorno 12/01/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
 Con  sentenza  n.  4073/2017  del  2  ottobre  2017,  la  Corte d’appello  di  Roma,  nella  regolare  costituzione  RAGIONE_SOCIALE‘appellato  NOME COGNOME,  ha  respinto  l’appello  proposto  dalla  RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1887/2014.
NOME COGNOME, già dipendente di RAGIONE_SOCIALE – società controllata e partecipata quasi interamente dall’RAGIONE_SOCIALE – in esito all’apertura RAGIONE_SOCIALE liquidazione coatta amministrativa RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEe sue controllate (tra cui RAGIONE_SOCIALE), era stato immesso in un Ruolo Unico Transitorio (RUT), per poi passare alle dipendenze RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE DEL RAGIONE_SOCIALE DEI RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con inquadramento al 4° livello per i dipendenti pubblici in base ad apposite tabelle di equiparazione previste dal D.P.C.M. 27 luglio 1995.
Successivamente, NOME COGNOME aveva ottenuto dal Tribunale di Roma -Sezione fallimentare sentenza che -secondo la ricostruzione offerta nella stessa decisione impugnata -aveva accertato il suo diritto a conseguire sia il superiore inquadramento al 7° livello, a far data dal 10 giugno 1992, sia la corresponsione RAGIONE_SOCIALEe differenze retributive e, sulla base di tale decisione, aveva ottenuto l’emissione di decreto ingiuntivo con cui era stato ingiunto alla stessa RAGIONE_SOCIALE DEL RAGIONE_SOCIALE DEI RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE  il  pagamento  RAGIONE_SOCIALE  somma  di  euro  22.230,40,  a  titolo  di differenze retributive per il periodo luglio 2007 -dicembre 2011.
L’opposizione proposta avverso tale decreto ingiuntivo dalla RAGIONE_SOCIALE era stata respinta dal Tribunale di Roma.
 Proposto  appello  da  parte  RAGIONE_SOCIALE  stessa  RAGIONE_SOCIALE  DEL RAGIONE_SOCIALE, la Corte d’appello di Roma ha respinto il gravame:
-ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, in quanto NOME COGNOME aveva agito non in conseguenza di un non corretto inquadramento iniziale al momento del passaggio da  SAF  al  RUT -risalente  al  1995 -bensì  sulla  base  RAGIONE_SOCIALE decisione del Tribunale di Roma che aveva accertato il diritto al superiore inquadramento a far tempo dal 10 giugno 1991;
-affermando l’opponibilità RAGIONE_SOCIALE suddetta sentenza all’appellante sulla scorta RAGIONE_SOCIALE considerazione per cui, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, D.L. n. 240/1995, la procedura liquidatoria di RAGIONE_SOCIALE era divenuta titolare dei rapporti di lavoro dei dipendenti RAGIONE_SOCIALEe società controllate dalla medesima RAGIONE_SOCIALE, senza soluzione di continuità -da ciò derivando che il commissario liquidatore di RAGIONE_SOCIALE era divenuto ‘datore di lavoro’ RAGIONE_SOCIALEo stesso NOME COGNOME con meccanismo analogo a quanto previsto dall’art. 2112 c.c. -e che, successivamente, la RAGIONE_SOCIALE DEL RAGIONE_SOCIALE era divenuta successore a titolo universale RAGIONE_SOCIALE procedura liquidatoria, da ciò derivando l’opponibilità RAGIONE_SOCIALE decisione del Tribunale di Roma alla stessa appellante, ex art. 2908 c.c.;
-escludendo la sussistenza di un contrasto tra la decisione del Tribunale fallimentare di Roma e la sentenza n. 4220/2002 del TAR Lazio – la quale aveva respinto il ricorso proposto da NOME COGNOME per ottenere l’annullamento del provvedimento di inquadramento emanato in data 30 gennaio 1996 dal Commissario liquidatore di RAGIONE_SOCIALE – in quanto la decisione del TAR aveva valutato la sola legittimità RAGIONE_SOCIALE‘atto di inquadramento, conferendo rilevanza alle sole posizioni formalmente possedute dai lavoratori all’atto RAGIONE_SOCIALE‘inquadramento, mentre la pronuncia del Tribunale fallimentare aveva accertato il diverso diritto RAGIONE_SOCIALEo stesso NOME COGNOME al superiore inquadramento presso la società di provenienza per effetto RAGIONE_SOCIALEo svolgimento di mansioni superiori a far tempo dal 10 giugno 1991.
Per la cassazione di tale decisione ricorre ora RAGIONE_SOCIALE DEL RAGIONE_SOCIALE  DEI  RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Resiste con controricorso NOME COGNOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c.
Il controricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a due motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2908, 2909, 2112 c.c.; 324 c.p.c.; 2, D.L. n. 240/1995.
Argomenta, in particolare, il ricorso che erroneamente la decisione impugnata ha ritenuto di ravvisare un fenomeno di successione a titolo
universale  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  DEL  RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE  anche  nel  rapporto  di lavoro RAGIONE_SOCIALE‘odierno controricorrente, affermando conseguentemente la continuità di tale rapporto, e ciò in quanto:
-il D.L. n. 240/1995 stabilisce espressamente all’art. 2, comma 2,  che  il  personale  dipendente  dall’RAGIONE_SOCIALE  e  dalle  società controllate cessa dal servizio alla data del 31 luglio 1995, e, al successivo comma 8, che i rapporti di lavoro dei dipendenti iscritti  nel  RUT  risultano  estinti  senza  preavviso,  da  ciò derivando  l’impossibi lità  di  ravvisare  la  sussistenza  di  una fattispecie di successione nel rapporto giuridico
-per contro, deve ritenersi che si sia integrata una estinzione del  precedente  rapporto  di  lavoro  di  NOME  COGNOME  e  la costituzione di un rapporto totalmente nuovo, dapprima con la gestione liquidatoria e l’inserimento nel RUT e poi con l’odierna ricorrente
-ulteriormente, non solo il passaggio al RUT è avvenuto a domanda RAGIONE_SOCIALE‘interessato e quindi con la modalità di un vero e proprio reimpiego, ma anche il successivo inserimento nei ruoli del RAGIONE_SOCIALE si è determinato per effetto di domanda RAGIONE_SOCIALE‘odierno controricorrente, da ciò dovendosi desumere che non solo non si è verificata una successione a titolo universale nel rapporto ma anche deve escludersi che si sia operata una cessione del contratto ex art. 1406 c.c., essendosi invece costituito un rapporto del tutto nuovo.
Deduce,  ulteriormente,  la  ricorrente  che  la  decisione  impugnata avrebbe violato le previsioni in tema di limite soggettivo del giudicato, in  quanto  avrebbe  ritenuto  opponibile  alla  medesima  ricorrente  una
decisine  scaturita  da  un  giudizio  cui  la  stessa  RAGIONE_SOCIALE  DEL RAGIONE_SOCIALE  DEI  RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE non aveva partecipato
1.2.  Con il  secondo  motivo il  ricorso  deduce,  in  relazione  all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2103, 2909 c.c.; 96, sesto comma, r.d. n. 267/1942; 52, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001.
La  ricorrente  impugna  ulteriormente  la  decisione  impugnata, deducendo che quest’ultima, nel ricondurre alla decisione assunta dal Tribunale di Roma -Sezione fallimentare un giudicato opponibile alla ricorrente medesima, avrebbe violato la regola RAGIONE_SOCIALE efficacia meramente endofallimentare RAGIONE_SOCIALE‘accertamento del passivo.
Puntualizza la ricorrente che la decisione del Tribunale di Roma non ha  in  alcun  modo  accertato  il  diritto  RAGIONE_SOCIALE‘odierno  controricorrente  al superiore inquadramento, essendosi limitata ad accertare il diritto a differenze retributive per le mansioni superiori svolte di fatto da NOME COGNOME.
Avrebbe quindi errato la Corte d’appello di Roma nel conferire alla precedente  decisione  del  Tribunale  di  Roma  un  valore  di  giudicato opponibile  ex  art.  2908  c.c.  alla  RAGIONE_SOCIALE  DEL  RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE, mentre tale decisione avrebbe potuto assumere, semmai, mera valenza indiziaria ai fini RAGIONE_SOCIALE‘effettivo riconoscimento del superiore inquadramento.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
2.1. La fondatezza del motivo discende, in primo luogo, proprio dal precedente  di  questa  Corte  che  il  controricorrente,  nella  propria memoria ex art. 380bis .1 c.p.c., viene invece ad invocare a sostegno RAGIONE_SOCIALEe proprie ragioni.
Questa Corte, infatti, con la decisione Cass. Sez. L, Ordinanza n. 5404 del 2020, ebbe a respingere il ricorso proposto dalla
LIQUIDAZIONE  UNIFICATA  RAGIONE_SOCIALE CONTROLLATE -e non, significativamente, dalla  RAGIONE_SOCIALE  DEL  RAGIONE_SOCIALE  DEI  RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -in  una  vicenda  che  presenta  profili  di affinità ma che, nel concreto, veniva a diversificarsi in modo rilevante dalla vicenda ora in esame.
2.2. In quella occasione, infatti, la decisione di questa Corte venne a  basarsi  sul  fatto  che,  ad  essere  in  giudizio  era  direttamente  la suddetta LIQUIDAZIONE UNIFICATA, la cui responsabilità nei confronti RAGIONE_SOCIALE lavoratrice era stata affermata da questa Corte in virtù del fatto che il Commissario RAGIONE_SOCIALE Liquidazione RAGIONE_SOCIALE si era reso assuntore del concordato  RAGIONE_SOCIALE  società  controllata  presso  cui  prestava  servizio  la lavoratrice.
Osservò allora questa Corte che il passaggio RAGIONE_SOCIALE ‘ originaria liquidazione ex D.L. n. 513/1994 alla liquidazione “unificata” ai sensi del D.L. n. 540/1995 costituiva ‘mera vicenda evolutiva RAGIONE_SOCIALE liquidazione stessa, senza determinare alcun fenomeno successorio tra distinti soggetti giuridici’ , rilevando che la definizione concordataria RAGIONE_SOCIALE liquidazione RAGIONE_SOCIALE società controllata con assunzione del concordato esdebitatorio aveva comportato una successione, non a titolo universale, ma soltanto a titolo particolare (plurimo) RAGIONE_SOCIALE‘assuntore nei diritti ed obblighi RAGIONE_SOCIALE‘ente liquidato, ma che, proprio per tale ragione, la sentenza precedentemente resa nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALE procedura liquidatoria RAGIONE_SOCIALE società controllata risultava opponibile al Commissario RAGIONE_SOCIALE Liquidazione Unificata, in quanto quest’ultimo , rendendosi assuntore del concordato RAGIONE_SOCIALE stessa società controllata ‘ evidentemente nella propria veste di gestore (anche) RAGIONE_SOCIALE liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE controllante o comunque di altre soggettività giuridiche ‘ , non poteva non vedersi opporre, ‘ in tale veste, il
corrispondente  giudicato  formatosi  in  un  processo  cui  anch’esso  ha partecipato ‘ , in tal modo potendosi affermare il ‘ proiettarsi RAGIONE_SOCIALE‘efficacia  di  giudicato  anche  nei  confronti  del  Commissario  RAGIONE_SOCIALE Liquidazione “unificata” ‘ .
2.3.  Questa  Corte,  tuttavia,  nella  stessa  decisione -non  a  caso assunta  correggendo  la  motivazione  ai  sensi  RAGIONE_SOCIALE‘art.  384,  ultimo comma, c.p.c. -affermò l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE tesi che si pone alla base anche RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata nella presente sede, chiarendo che:
-l’art. 3 del D.L. n. 513/1994 aveva previsto che ‘ il personale dipendente dall’RAGIONE_SOCIALE e dalle società controllate trasferito, in relazione alle carenze di organico risultanti dall’esame dei carichi di lavoro e comunque nel rispetto dei limiti degli organici previsti dalla legislazione vigente, presso altre amministrazioni RAGIONE_SOCIALEo Stato, enti pubblici o regioni, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro RAGIONE_SOCIALE, previa intesa con l’amministrazione interessata ‘ , determinando medio tempore ed in attesa RAGIONE_SOCIALE definizione dei trasferimento -la prosecuzione dei rapporti di lavoro l’RAGIONE_SOCIALE o le controllate;
-l’art. 2, D.L. n. 540/1995 il quale ha previsto la soppressione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e la unificazione RAGIONE_SOCIALE procedura liquidatoria di quest’ultimo con quella RAGIONE_SOCIALEe società controllate -aveva quindi stabilito che ‘ il personale dipendente dall’RAGIONE_SOCIALE e dalle società controllate cessa dal servizio alla data del 31 luglio 1995 ‘ , prevedendo che, a meno dei prepensionamento, esso fosse ‘ iscritto, a domanda da presentare al commissario liquidatore entro il medesimo termine, con decorrenza giuridica ed economica dal successivo 1 agosto, in un ruolo unico transitorio, posto alle dipendenze RAGIONE_SOCIALEo stesso commissario ‘ -e cioè il c.d.
R.U.T. – con ‘ trattamento giuridico ed economico (…) regolato dalle  norme  di  legge  e  contrattuali  riferite  al  personale  del comparto  Ministeri ‘ ;  con  inquadramento ‘ con  le  modalità  e secondo le tabelle di equiparazione (…) definite con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri ‘ ;  con  attribuzione  di  un ‘ trattamento  economico  nella  qualifica  di  inquadramento  … determinato con il computo RAGIONE_SOCIALE‘anzianità di servizio posseduta nelle strutture di provenienza ‘ ;
-il  medesimo  personale,  nelle  more  del  perfezionamento  dei trasferimenti di cui al D.L. n. 513/1994, pur restando a carico RAGIONE_SOCIALE  gestione  liquidatoria  unificata,  sarebbe  stato ‘ utilizzato temporaneamente  presso  le  medesime  amministrazioni  RAGIONE_SOCIALEo Stato ‘ ;
e quindi concludendo che ‘ la complessa vicenda giuridica di cui sopra non può (…) essere letta (…) nei termini di una successione a titolo universale ‘ .
2.4.  Si  deve,  quindi,  escludere  che,  come  invece  opinato  nella decisione impugnata, l’impianto normativo del D.L. n. 513/1994 e del D.L. n. 540/1995 sia venuto a determinare una successione a titolo universale, RAGIONE_SOCIALEe Amministrazioni cui -mediante il transito del R.U.T. -siano  poi  passati  i  singoli  dipendenti  RAGIONE_SOCIALEe  singole  società  o  Enti interessati dalla procedura liquidatoria unitaria.
Si deve, invece, ritenere che le previsioni contenute all’art. 2, D.L. n. 540/1995 -ed in particolare i commi 2 ( ‘Il personale dipendente dall’RAGIONE_SOCIALE e dalle società controllate cessa dal servizio alla data del 31 luglio 1995 e, salvo quanto previsto dal comma 7, è iscritto, a domanda da presentare al commissario liquidatore entro il medesimo termine, con decorrenza giuridica ed economica dal successivo 1 agosto, in un ruolo unico transitorio, posto alle dipendenze RAGIONE_SOCIALEo stesso commissario;
il trattamento giuridico ed economico è regolato dalle norme di legge e contrattuali riferite al personale del comparto Ministeri ‘ ); 3 ( ‘ Il personale di cui al comma 2 è inquadrato nel ruolo unico con le modalità e secondo le tabelle di equiparazione che saranno definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; il trattamento economico nella qualifica di inquadramento è determinato con il computo RAGIONE_SOCIALE‘anzianità di servizio posseduta nelle strutture di provenienza ‘ ); 8 ( ‘ I rapporti di lavoro dei dipendenti iscritti nel ruolo unico transitorio di cui al comma 2, nonché quelli dei dipendenti le cui domande sono accolte e trasmesse agli enti previdenziali per il prepensionamento, sono estinti senza diritto al preavviso. ‘ ) -siano venute a disegnare un meccanismo, in virtù del quale se, da un lato, i dipendenti transitati alle nuove Amministrazioni conservavano una continuità quanto al trattamento giuridico ed economico ed all’inquadramento, dall’altro lato, il rapporto di lavoro degli stessi veniva a registrare una soluzione di continuità, rispetto al rapporto con RAGIONE_SOCIALE e controllate.
Prova ne è proprio la previsione specifica RAGIONE_SOCIALE conservazione di trattamento ed inquadramento, la quale non avrebbe avuto ragion d’essere qualora il rapporto di lavoro con le nuove Amministrazioni si fosse posto in continuità assoluta con il precedente rapporto con RAGIONE_SOCIALE e controllate, avendo invece il legislatore optato per la instaurazione di un nuovo rapporto, caratterizzato, tuttavia, dalla conservazione RAGIONE_SOCIALE complessiva ‘anzianità’ ( lato sensu ) acquisita con il precedente rapporto , al punto da prevedere l’elaborazione apposta di ‘ tabelle di equiparazione ‘ per operare gli inquadramenti.
Non  è,  anzi,  superfluo  rammentare  che  questa  Corte,  in  altro proprio precedente (Cass. Sez. L, Sentenza n. 4652 del 25/02/2011)
aveva avuto modo di chiarire , in relazione alle previsioni di cui all’art. 2, commi 3 e 4, D.L. n. 540/1995, che i rapporti di lavoro del personale iscritto al R.U.T., pur facendo  capo  al  Commissario  liquidatore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE,  risultavano  in  ogni  caso ‘ del  tutto  nuovi  rispetto  a  quelli precedenti ‘ ,  confermando  la  ricostruzione  che  può  evincersi  dalle previsioni  di  legge ed  in  particolare  confermando  la  ‘novità’  del rapporto di lavoro creatosi mediante iscrizione al R.U.T.
2.5. Evidente, a questo punto, che la soluzione di continuità in tal modo creatasi nel  rapporto  lavorativo  impedisce  di  affermare  che  il nuovo  RAGIONE_SOCIALE  datore -e  cioè  la  RAGIONE_SOCIALE  DEL  RAGIONE_SOCIALE -abbia assunto un debito retributivo -quale quello derivante dall’esercizio di fatto di mansioni superiori -maturato in capo alla società presso la quale l’odierno controricorrente svolgeva le proprie mansioni.
Non  è,  infatti,  ravvisabile,  in  primo  luogo,  alcun  meccanismo  di successione a titolo universale, come già chiarito da questa Corte sia nel  precedente  Cass.  Sez.  L,  Ordinanza  n.  5404  del  2020  sia  nel precedente Cass. Sez. L, Sentenza n. 4652 del 25/02/2011.
Non risulta ravvisabile, in secondo luogo, un meccanismo ‘analogo al disposto di cui all’art. 2112 c.c.’ , come apoditticamente affermato nella decisione RAGIONE_SOCIALE Corte capitolina: esclusa -per ammissione RAGIONE_SOCIALE decisione medesima -l’operatività diretta RAGIONE_SOCIALE norma da ultimo richiamata – non risultando allegato alcun trasferimento di azienda -appare arduo individuare un profilo di ‘analogia’ che giustifichi la successione RAGIONE_SOCIALE‘odierna ricorrente nel rapporto di lavoro, fermo restando che, in tale scenario, non di successione a titolo universale dovrebbe parlarsi, ma di mera successione nel rapporto di lavoro, sebbene i due profili siano stati reciprocamente contaminati nella decisione impugnata.
Non risulta, conseguentemente, applicabile il disposto di cui all’art. 2909 c.c., come invece opinato nella decisione RAGIONE_SOCIALE Corte capitolina e come desumibile anche indirettamente dal fatto che l’odierno ricorrente, ben lungi dall’avvalersi RAGIONE_SOCIALE‘ actio iudicati derivante dalla decisione del Tribunale di Roma -Sezione Fallimentare -come sarebbe stato logico agire in presenza di un titolo direttamente opponibile all’odierna ricorrente – ha invece optato per agire in sede monitoria, quasi che -in disparte ogni profilo circa il regime normativo applicabile ratione temporis -volesse avvalersi del disposto di cui all’art. 120 l. fall. post D. Lgs. 5/2006.
2.6. Tanto vale a superare ogni ulteriore problema connesso alla già richiamata decisione del Tribunale di Roma -Sezione Fallimentare, ed in particolare alla valenza  meramente endofallimentare del provvedimento assunto anche in sede di opposizione allo stato passivo (Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 29670 del 11/10/2022; Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 11808 del 12/04/2022), contrariamente a quanto asserito dal controricorrente.
A rilevare, infatti, è il fatto che, quale potesse essere la valenza di detta  decisione,  la  stessa  non  poteva  estendere  i  propri  effetti all’attuale ricorrente, non ricorrendo alcuna RAGIONE_SOCIALEe ipotesi di cui all’art. 2909 c.c.
L’accoglimento del primo motivo di ricorso determina  come appena detto l’assorbimento del secondo.
Il ricorso va pertanto accolto in relazione al primo motivo, con assorbimento del secondo.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito.
Alla luce RAGIONE_SOCIALEe considerazioni che precedono, infatti, si deve ritenere che NOME COGNOME non potesse vantare alcuna pretesa creditoria nei
confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, da ciò derivando il rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda proposta in via monitoria dal medesimo NOME COGNOME e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo emesso a suo favore dal Tribunale di Roma.
Quanto alla regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, si ritiene, alla luce RAGIONE_SOCIALE‘esito difforme dei due gradi di merito, di disporre la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese medesime per l’intero processo.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa  l’impugnata  sentenza  e,  decidendo  nel  merito,  respinge  la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 4397/2012 emesso dal Tribunale di Roma.
Dichiara  integralmente  compensate  le  spese  di  lite  RAGIONE_SOCIALE‘intero processo.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale in data 12 gennaio