Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28955 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 2 Num. 28955 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/10/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 29989/2018 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
NATIVI
-ricorrente-
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliate in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, che l e rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME
-controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO TORINO n. 410/2018 depositata il 02/03/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/05/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Viste le conclusioni motivate, ai sensi dell’art. 23, comma 8 -bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, il quale ha chiesto
l’accoglimento del primo e del terzo motivo, l’inammissibilità del secondo, assorbiti il quarto e il quinto motivo.
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Torino, con la quale, per quanto ancora interessa in questa sede, è stato respinto l’appello proposto dal medesimo contro la sentenza che aveva definito in primo grado la controversia proposta contro di lui dalle sorelle COGNOME NOME e COGNOME NOME. Il Tribunale aveva condannato il convenuto al pagamento di somme richieste in relazione alla successione della comune madre NOME, deceduta il 7 settembre 2011: in particolare, aveva condannato COGNOME NOME al pagamento della quota del saldo del conto corrente cointestato con la defunta, nonché a corrispondere alle coeredi una indennità per l’uso esclusivo del bene compreso nella successione.
La corte territoriale, con riferimento al conto corrente intestato in nome della madre e dell’attuale ricorrente, ha condiviso la valutazione, già fatta in primo grado, che il medesimo conto era stato alimentato con denaro della sola defunta, dovendosi quindi ritenere superata la presunzione di contitolarità del saldo. Conseguentemente ha condannato l’attuale ricorrente, il quale aveva prelevato dopo la morte della madre l’intero saldo, a pagare ai coeredi la quota loro spettante. Secondo la corte d’appello COGNOME NOME non aveva dato la prova che il saldo fu utilizzato per il pagamento delle spese funerarie e per altre spese di interesse comune.
La corte territoriale, inoltre, ha confermato la sentenza di primo grado laddove aveva condannato il ricorrente al pagamento di una indennità per l’uso esclusivo dell’immobile caduto in
successione, a partire dalla data della morte e fino al settembre 2012. data in cui l’immobile è stato rilasciato.
Per la cassazione della sentenza COGNOME NOME ha proposto ricorso affidato a cinque motivi.
COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno resistito con controricorso.
Le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 752 c.c. e di altre norme di diritto, consistente in ciò: la corte d’appello, pur riconoscendo che l’attuale ricorrente aveva sostenuto le spese funerarie e per l’accatastamento della casa comune, l’ha poi condannato a pagare ai coeredi pro quota l’importo esistente sul conto della defunta al tempo della morte. Si sostiene che l’assunt o posto a base della decisione, secondo cui il ricorrente non aveva dato la prova di avere utilizzato, per i pagamenti di interesse comune, la somma giacente sul conto della de cuius , non giustificava che le coeredi fossero esentate dal contribuire pro quot a al pagamento delle spese funerarie, trattandosi di pesi ereditari posti a carico dell’eredità. Ugualmente quell’assunto non giustificava che esse fossero esentate dal sopportare pro quota le spese anticipate dal ricorrente nell’interesse comune.
Con il secondo motivo, (‘motivazione apparente affermazioni inconciliabili’) il ricorrente deduce che la corte di merito, da un lato, ha ritenuto che non fosse stata data la prova che il ricorrente avesse sostenute le spese di convivenza con la madre utilizzand o denaro personale; dall’altro gli ha negato il rimborso delle spese funerarie imputando al ricorrente di non avere dato la prova di avere utilizzato denaro proveniente dal conto.
Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 1102 c.c.
La sentenza è oggetto di censura nella parte in cui la corte di merito ha riconosciuto in favore dei coeredi una indennità per l’uso esclusivo dell’immobile comune.
Il ricorrente richiama il principio secondo cui «Se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l’uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento; peraltro fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all’altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l’uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale» (Cass n. 24647/2010; n. 13036/1991).
Egli ritiene che la corretta applicazione di tale principio avrebbe dovuto indurre la corte territoriale a riconoscere che egli, pur avendo continuato ad abitare la casa caduta in successione, nulla doveva alle coeredi, le quali non avevano chiesto di poter fare pari uso del bene, ma solo il pagamento di una indennità.
Il quarto motivo denuncia ancora violazione dell’art. 1102 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo.
La corte non avrebbe tenuto conto che i coeredi non avevano manifestato alcuna opposizione verso l’uso esclusivo del bene da parte del ricorrente, ma si erano limitati a chiedere il pagamento di una indennità.
Il quinto motivo censura la regolazione delle spese di lite.
Il primo motivo è fondato. Con riferimento all’erede il quale abbia pagato un debito ereditario in misura maggiore di quanto
corrisponda alla propria quota (sono assimilati ai debiti trasmissibili del defunto quelli che sorgono in conseguenza della sua morte, come le spese funerarie, per l’apposizione dei sigilli, per imposte di successione ecc.: Cass n. 2033/1967), questa Corte ha chiarito che il medesimo «acquista un mero diritto di credito nei confronti dei coeredi, in forza del quale può esperire l’azione di ripetizione pur in pendenza dello stato di indivisione, oppure può chiedere che ciascun coerede imputi alla propria quota la somma di cui è debitore verso il coerede, ma, non avendolo fatto, non può vantare un diritto a quota maggiore di quella spettantegli» (Cass. n. 1498/1974).
L’esigenza che ciascuno coerede imputi alla propria quota a somma di cui è creditore verso il coerede prelude al prelevamento di cui agli art. 724 e 725 c.c.
In base a tali norme il coerede creditore preleva dalla massa comune, prima della divisione (Cass. n. 398/1985), l’importo anticipato per il pagamento del debito, che è così ripartito automaticamente pro quota fra tutti i coeredi, compreso naturalmente il coerede che ha eseguito l ‘anticipazione nell’interesse comune.
I rilievi che precedono suppongono, di regola, l’esistenza di una causa di divisione, nella quale sia stato fatto valere il credito di uno dei compartecipi verso gli altri. Sotto questo profilo, però, gli stessi principi sono certamente applicabili anche nel caso in esame. Invero la domanda dei coeredi, volta a ottenere del convenuto la rispettiva quota del saldo del conto corrente comune, mirava a un risultato del tutto assimilabile a quella di divisione del saldo esistente sul conto, se questo fosse stato ancora attivo in quel momento. Nello stesso tempo, e quasi in modo speculare, la domanda proposta da NOME COGNOME con
la comparsa di costituzione e riposta, «accertare e dichiarare che la somma di euro 8.400,00 di cui NOME COGNOME ha disposto dopo la morte della madre è stata utilizzata per le spese funerarie, per la sistemazione della tomba cimiteriale e per l’accatastamento della causa caduta in suc cessione» finisce per essere del tutto assimilabile a una domanda di imputazione e prelevamento dalle giacenze comuni esistenti sul conto. Dal momento che il conto era stato già estinto e il coerede creditore doveva fronteggiare l’altrui domanda di rimbors o, la domanda di lui non poteva avere altro contenuto che quello di accertamento dell’avvenuto sostenimento della spesa. Che questa fosse stata fatta direttamente con denaro comune o con denaro personale con successivo prelevamento dal conto comune è circostanza realmente indifferente: nell’uno e nell’altro caso il diritto dei coeredi sul saldo si commisurava sull’importo residuo, dedotto quanto pagato per il peso ereditario e per le altre spese di interesse comune.
Questa Corte ha chiarito che , una volta che il credito sia stato fatto valere nel giudizio divisorio, non si richiede una domanda ulteriore volta alla sua liquidazione sulla massa con il sistema dei prelevamenti o con altro equivalente. Essendo l’imputazione il modo normale di regolamento dei debiti dipendenti dalla comunione, a tanto deve provvedere il giudice in modo autonomo, salvo il divieto previsto dall’art. 1113, comma 4, c.c. (Cass. n. 27086/2021).
La corte di merito, invece, nel pretendere la prova di una utilizzazione diretta del denaro esistente sul conto compreso nell’eredità, ha posto l’intera spesa a carico del coerede che
l’aveva sostenuta. Il peso, invece, doveva far carico a tutti in proporzione della quota di ciascuno.
Le controricorrenti eccepiscono che solo in sede di appello il ricorrente avrebbe argomentato in modo più approfondito, qualificando giuridicamente tali spese alla stregua di ‘pesi o oneri’, «con un inquadramento giuridico della fattispecie mai effettuato nel corso del giudizio di primo grado, ciò che costituisce certamente un illegittimo ampliamento del thema decidendum ». L’eccezione, ripresa dalle controricorrenti nella memoria, si condanna da sé, trattandosi, appunto, di qualificazione giuridica di fatti compiutamente dedotti nel giudizio di primo grado, che i giudici di merito avrebbero potuto e dovuto operare autonomamente già sulla base del solo petitum della comparsa di risposta, trascritto nel ricorso in ossequio al principio di autosufficienza (il che rende giustizia anche dell’eccezione di inammissibilità de l motivo per difetto di autosufficienza ventilata dalle controricorrenti).
La sentenza va pertanto cassata e il giudice di rinvio dovrà commisurare il diritto dei coeredi sul saldo del conto corrente, al netto delle spese sostenute dal coerede per le spese funerarie e di quelle per l’accatastamento della casa comune.
L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo motivo.
– Il terzo e il quarto motivo, da esaminare congiuntamente, sono fondati seppure in misura più circoscritta rispetto a quando pretende il ricorrente.
Il comproprietario, il quale abbia il godimento di uno dei beni comuni senza un titolo giustificativo, deve corrispondere agli altri, quale ristoro per la privazione dell’utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili (Cass. n.
7716/1990; n. 7881/2011; n. 17876/2019). Risulta chiaramente dalla giurisprudenza di questa Corte che l’obbligo dei vari partecipanti alla comunione di non esercitare il godimento diretto della cosa comune, che di norma compete a ciascun partecipante ai sensi dell’art. 1102 c.c., sorge solo se ed in quanto venga deliberato, in sede di amministrazione della cosa comune, di procedere alla sua utilizzazione con la forma del godimento indiretto. In difetto di una siffatta delibera, ove l’immobile venga us ato di fatto da uno soltanto dei comproprietari, con il consenso espresso o tacito e comunque senza l’opposizione degli altri aventi diritto, non può in ciò configurarsi un impedimento a che gli altri partecipanti possano usare della cosa comune secondo il loro diritto, in modo da concretare una violazione dei limiti che sono stabiliti dall’art. 1102 c.c. all’uso della cosa comune da parte dei vari partecipanti (Cass. n. 2902/1974; n. 4131/2001; n. 22435/2011). In questo ordine di idee è stato precisato che il semplice godimento esclusivo da parte del singolo comunista non può provocare un danno ingiusto nei confronti di coloro che hanno mostrato acquiescenza all’altrui uso esclusivo, quando non risulti provato che i beneficiari del godimento esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale (Cass. n. 13036/1991; n. 24647/2010; n. 2423/2015; n. 1738/2022). Il principio, appunto, implica l’acquiescenza all’altrui uso e questa non sussiste più, per la contraddizione che non lo consente, nel momento in cui il comproprietario abbia chiesto il pagamento di una indennità per l’altrui uso esclusivo della cosa comune. Le tesi del ricorrente, secondo cui la richiesta stragiudiziale con la quale il comunista chieda il pagamento di una indennità per l’ uso della cosa, esercitato da altro
compartecipe, non equivarrebbe a manifestazione di dissenso verso siffatto uso, costituisce petizione di principio. A partire da questo momento, pure in assenza di precedenti istanze rivolte contro il possessore esclusivo, costui è tenuto nei confronti degli altri per l’equivalente pro quota dei frutti civili. È principio acquisito nella giurisprudenza di questa Corte che i frutti civili, identificandosi con il corrispettivo del godimento dell’immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, possono, solo in mancanza di altri più idonei parametri, essere individuati nei canoni di locazione percepibili per l’immobile (Cass. n. 7716/1990; n. 7881/2011; n. 17876/2019).
La decisione impugnata non è in linea con tali principi, i quali imponevano di stabilire la decorrenza dell’obbligo non in via automatica dall’apertura della successione, ma dalla data della richiesta di pagamento dell’indennità, la cui esistenza, menzionata a pagina undici della decisione impugnata, è ammessa dal medesimo ricorrente.
5. Il quinto motivo è assorbito.
La sentenza deve essere pertanto cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d’appello di Torino, che provvederà a nuovo esame in base ai principi sopra indicati e liquiderà le spese del presente giudizio di legittimità
P.Q.M.
accoglie il primo motivo e, nei limiti di cui in motivazione, il terzo e il quarto; dichiara assorbiti il secondo ed il quinto; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia ad altra sezione della Cort e d’appello di Torino anche per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 3 maggio 2023.
IL giudice estensore Il Presidente
NOME COGNOME COGNOME D’COGNOME