Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12137 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12137 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27257/2021 R.G. proposto da :
COGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti.
-ricorrente-
contro
CONSORZIO UNICO DI RAGIONE_SOCIALE NAPOLI RAGIONE_SOCIALE CASERTA RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rapp. pt., elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti.
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 2025/2021 depositata il 01/06/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/04/2025
dal Consigliere NOME COGNOME
SVOLGIMENTO DEL PROCESSSO
Con atto di citazione notificato il 13 -21 luglio 2011, l’avv. NOME COGNOME chiamava in giudizio dinanzi al tribunale di Santa Maria C.V, -Sezione distaccata di Caserta -il Consorzio RAGIONE_SOCIALE e chiedeva che venisse dichiarato che tra il ricorrente ed il Consorzio RAGIONE_SOCIALE era intercorso un rapporto di lavoro autonomo a tempo indeterminato e, comunque, con la garanzia di una durata minima di cinque anni e che mancava uno specifico atto di risoluzione contrattuale; svolgeva, altresì, molteplici domande subordinate.
Il Consorzio convenuto impugnava l’avverso atto e ne contestava espressamente i contenuti come non veri in fatto e come radicalmente infondati in diritto, impugnando come non vera la documentazione ad esso allegata.
All’udienza del 19 novembre 2008, su istanza del Consorzio convenuto, il giudizio veniva interrotto per l’intervenuto scioglimento e per la riunione dei Consorzi di Bacino nel Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta. L’avv. COGNOME provvedeva, quindi, a riassumere il giudizio nei confronti del Consorzio Unico di Bacino ed il giudice fissava una nuova udienza per il prosieguo al 25 maggio 2009. Il Consorzio RAGIONE_SOCIALE provvedeva ritualmente alla costituzione.
All’esito dell’istruttoria, il Tribunale dichiarava il difetto di legittimazione passiva del Consorzio, rigettava nel merito la domanda principale ed ogni altra domanda, compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
L’avv. COGNOME impugnava la prima decisione e ne chiedeva l’integrale riforma con accoglimento delle domande originarie. Il Consorzio chiedeva il rigetto del gravame e delle domande proposte per difetto di legittimazione passiva e, comunque, perché nulle, inammissibili o infondate.
La Corte di appello di Napoli, con la sentenza impugnata n.2025/2021, ha respinto l’appello e condannato l’appellante alle spese.
L’avv. COGNOME ha proposto ricorso chiedendo la cassazione della sentenza impugnata con tre mezzi illustrati con memoria. Il Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta in liquidazione ha replicato con controricorso seguito da memoria.
Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso.
È stata disposta la trattazione camerale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2. -Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 110 e 111 c.p.c., nonché dell’art. 2504 bis c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per avere ritenuto non sussistente, nel caso di specie, la successione universum ius tra il Consorzio di Bacino ACSA CE3 ed il Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta (CUB).
Il ricorrente sostiene che, in base ai principi rivenienti dalle anzidette norme, il giudizio interrotto per intervenuta soppressione di un ente deve continuare nei confronti del suo successore a titolo universale o a titolo particolare; ed inoltre che, se due o più società vengono sciolte per essere riunite in un’altra unica società, la società risultante dalla fusione subentra in tutti i rapporti giuridici ed economici che prima della fusione facevano capo alle singole società e richiama l’orientamento di legittimità secondo il quale le stesse disposizioni si applicano nei confronti degli enti pubblici che vengono sciolti per essere riuniti in altro unico ente.
Quindi il ricorrente, deduce che secondo la Corte va distinto il caso in cui l’ente risultante dalla fusione mantenga gli scopi assegnati ai partecipanti alla fusione, dal caso in cui tali scopi vengano a cessare con la fusione, e che deve, inoltre, verificarsi se per gli enti disciolti è prevista o meno la previa liquidazione dei rapporti giuridici ed economici di ciascuno di essi pendenti prima della fusione.
Nel caso di mantenimento, da parte del nuovo soggetto, degli scopi degli enti disciolti senza che sia prevista (o che sia effettivamente attuata) la liquidazione dei rapporti economici e giuridici preesistenti, a suo parere, si avrà una successione universum ius del nuovo soggetto che assumerà tutte le responsabilità degli enti che hanno partecipato alla fusione.
Nel caso contrario, nessuna successione potrà attuarsi ed il nuovo ente non avrà alcun obbligo o diritto a subentrare nei rapporti economici e giuridici degli enti disciolti.
Ferme tali premesse, il ricorrente ha osservato che: -l’OPCM n.3697 del 29 agosto 2008 aveva disposto che, come statuito dalla legge n.123/2008, di conversione d.l. n..90/2008, le somme dovute dai Comuni ai soppressi Consorzi di bacino erano insuscettibili di pignoramento o sequestro ed erano privi di effetto quelli già notificati; -l’art.2, n. 1 dell’OPCM aveva stabilito che «In attuazione dell’art. 8, comma 11, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 123 e al fine di non interrompere le attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di quelli differenziati, il Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta per mezzo delle proprie Articolazioni Territoriali subentra nell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali istituito dal decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, già effettuata dai consorzi disciolti confluiti nel Consorzio Unico». Ne ha dedotto che il CUB era subentrato
interamente nelle attività dei disciolti consorzi, assumendone anche l’iscrizione nell’Albo dei Gestori Ambientali.
3. -Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’O.P.C.M. n. 3682/2008 e della legge n. 123/2008, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché, a parere del ricorrente, la Missione per la liquidazione dei debiti e crediti antecedenti la data del 24.07.2008 era stata solo formalmente istituita, facendone, poi, svolgere effettivamente i compiti al CUB.
Deduce, in proposito, il ricorrente che l’art. 1, comma 1, dell’OPCM n. 3682/2008 all’art. 7 -quater, comma 1, stabilisce: ‘ La Missione è preposta alla liquidazione economico -finanziaria di tutti i rapporti di debito e di credito, antecedenti alla data del 24.07.2008, riconducibili ai disciolti consorzi delle Province di Napoli e Caserta….. ‘ (art. inserito dall’art. 13, comma 3, dell’OPCM 19 dicembre 2008, n. 3721).
In ottemperanza alla citata normativa, la Missione istituita per la liquidazione dei crediti e dei debiti antecedenti alla data del 24.07.2008, facenti capo ai disciolti consorzi di bacino avrebbe dovuto sostituirsi in tutti i giudizi pendenti in cui erano parti i detti consorzi ed avrebbe dovuto procedere alla verifica di tutti i crediti e debiti dei consorzi, previa informativa ai creditori ed ai debitori, con invito alla presentazione della documentazione comprovante le rispettive posizioni.
Inoltre, sarebbe dovuta subentrare ufficialmente nella posizione dei consorzi in relazione agli immobili, mobili, mobili registrati, attrezzature, personale, contratti in corso, etc.
Sostiene, però, che nulla di tutto questo, che avrebbe rappresentato l’avvenuta successione ai consorzi disciolti, è mai stato fatto né avviato dalla citata Missione. Sarebbe stato, invece, il Consorzio Unico di Bacino a subentrare, senza alcuna formalità, nelle posizioni dei consorzi disciolti, assumendo la titolarità dei
crediti, dei contratti in corso e rilevandone tutti i beni mobili ed immobili, continuando, peraltro, ad utilizzare il loro personale.
A parere del ricorrente, il Giudice avrebbe dovuto rilevare tale violazione e dichiarare sussistente la legittimazione passiva del CUB, proprio a causa del comportamento tenuto, incompatibile con una diversa interpretazione.
-Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2504 bis, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., per avere il Giudice del secondo grado omesso l’esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.
Il ricorrente invoca l’applicazione dell’art.2504 c.c. e sostiene che a ciò consegue che la società incorporante , in quanto centro unitario di imputazione dei rapporti preesistenti, cioè di tutte le posizioni attive e passive, sia investita anche della legittimazione attiva e passiva della incorporata . Non vi sarebbe perciò alterità soggettiva tra la società incorporata e quella risultante dalla fusione.
Quindi rimarca che vi sarebbero numerosi elementi di fatto di cui è stato omesso l’esame ( nomina dei direttori generali che avevano proseguito senza soluzione di continuità le mansioni che in precedenza svolgeva il ricorrente, costituzioni in giudizio in subentro nelle cause promosse dai disciolti consorzi, azioni di recupero crediti dell’ente disciolto ed altro posto in essere dal CUB) dai quali desumere che, contrariamente a quanto dichiarato con l’istituzione della Missione di liquidazione, nella realtà in tutti i detti rapporti era, invece, subentrato il CUB.
-I motivi, da trattare congiuntamente perché strettamente avvinti, sono infondati e vanno respinti.
-Va rilevato che la sentenza impugnata, dopo avere premesso che «una cosa sia la legittimazione ad agire, altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La
legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all’attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi» e che «in molti casi si parla di legittimazione ad agire, ma impropriamente, in quanto il problema è diverso, attiene al merito della causa e riguarda non la prospettazione ma la fondatezza della domanda: si tratta di stabilire se colui che vanta un diritto in giudizio ne sia effettivamente il titolare» (Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 16/02/2016, n. 2951)» ha affermato che la motivazione adottata dal primo giudice lasciava chiaramente intendere come si tratti in realtà di una carenza di titolarità passiva e non di un difetto di legittimazione passiva e ha confermato che effettivamente la domanda non poteva essere accolta proprio per tale motivo, senza che sul punto si ravvisi censura alcuna.
Quindi, la Corte di appello ha affermato che « 5.1. -Con il D.L. 23 maggio 2008 n. 90, convertito in L. 14 luglio 2008 n. 123 veniva istituito il Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta e nominato quale suo gestore responsabile il dott. NOME COGNOME con decreto n. 6 del 24 luglio 2008 che provvedeva a sciogliere i Consorzi di Bacino tra i quali l’ACSA CE/3 presso il quale aveva lavorato, in qualità di direttore generale, l’avv. NOME COGNOME. Con il medesimo decreto cessavano tutti gli organi sociali dell’ACSA CE/3, mentre il coordinamento e la liquidazione dei rapporti ad esso facenti capo venivano affidati a due apposite missioni, previste con ordinanza n. 3682 del 10 giugno 2008 del Presidente del Consiglio dei Ministri. 5.2. -Più precisamente l’art. 1, comma 1, OPCONS 3682/2008 individuava la Missione per il ‘coordinamento Consorzi di Bacino e istituzioni territoriali’ (lett. G) e quella per la ‘liquidazione economico -finanziaria dei soppressi consorzi delle province di Napoli e Caserta’
(lett. H). L’art. 7 -quater, comma 1, stabiliva poi che «La Missione è preposta alla liquidazione economica finanziaria di tutti i rapporti di debito e di credito, antecedenti alla data del 24 luglio 2008, riconducibili ai disciolti consorzi delle province di Napoli e Caserta …» (articolo inserito dall’art. 13, comma 3, Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2008, n. 3721). 5.3. -La suindicata Missione è stata poi soppressa dall’art. 3, comma 1, Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2009, n. 3756, che ha altresì previsto al comma 2 che a decorrere dalla data di pubblicazione della indicata Ordinanza le funzioni ed i compiti già svolti dalle soppresse strutture di missione sarebbero state assicurate dalla Missione «amministrativo -finanziaria». Infine, al comma 2 -bis del medesimo art. 3, è stato stabilito che «La Missione amministrativo -finanziaria di cui al comma 2 subentra nella titolarità delle contabilità speciali n. 5146 e n. 5148, in precedenza intestate alla soppressa missione finanziaria e n. 5192 in precedenza intestata alla soppressa missione gestione contenzioso e situazione creditoria e debitoria pregressa» (comma inserito dall’art. 1, comma 4, Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2009, n. 3764). 5.4. -Da quanto sopra rilevato, si può concludere che si è realizzata una vicenda costitutiva -estintiva caratterizzata dalla soppressione giuridica dell’ente e dal trapasso ad altro ente delle competenze e funzioni. 5.5. -D’altronde in sintonia con quanto espresso dal Consiglio di Stato con sentenza n. 802 del 16 febbraio 2015 il Consorzio Unico di Bacino delle Provincie di Napoli e Caserta Art. Terr. Ce2 ha natura di ente pubblico non economico. 5.6. -In tema di soppressione di enti pubblici, la successione si attua in modo diverso a seconda che la legge o l’atto amministrativo che hanno disposto la soppressione abbiano considerato il permanere delle finalità dell’ente soppresso ed il loro trasferimento ad altro ente, unitamente al passaggio, sia pure parziale delle strutture e del
complesso delle posizioni giuridiche già facenti capo al primo ente, ovvero abbiano disposto la soppressione ‘previa liquidazione’; nel primo caso deve ritenersi che la successione si attui in universum ius, con la conseguenza che tutti i rapporti giuridici che facevano capo all’ente soppresso passano all’ente subentrante, mentre, nel secondo caso, difettando la contemplazione del permanere degli scopi dell’ente soppresso, non avrebbe senso una successione a titolo universale nelle strutture organizzative che fosse attuata ai soli fini del loro scioglimento, e deve, pertanto, ritenersi che la successione avvenga a titolo particolare, limitata ai soli beni che residuino alla procedura di liquidazione, con la conseguenza che l’ente liquidatore non solo non si sostituisce nella titolarità della sfera giuridica originaria, ma non assume neppure alcuna diretta responsabilità patrimoniale per le obbligazioni contratte dall’ente estinto che già risultassero all’atto della liquidazione (Cass. civ. Sez. III, 18/01/2002, n. 535; Cass. civ. Sez. I, 07/03/1995, n. 2660). Peraltro, le regole sulla successione tra enti pubblici si discostano da quelle proprie del diritto privato, atteso che il soggetto privato si colloca nel sistema come centro d’imputazione dei rapporti giuridici (capacita giuridica) e la sua facultas agendi è collegata e conseguente alle titolarità e si pone come attività di gestione delle stesse, mentre la soggettività pubblica esprime un riferimento prevalentemente funzionale, e si pone come centro di riferimento di attribuzioni e poteri, rispetto ai quali l’idoneità ad essere titolare di rapporti è di norma secondaria e strumentale (Consiglio di Stato, sentenza n. 1539 del 21 dicembre 1992). 5.7. -Dal complesso quadro normativo sopra delineato, emerge dunque che Consorzio Unico di Bacino della Province di Napoli e Caserta in quanto ente terzo, non può essere considerato titolare del rapporto dal lato passivo sia rispetto alle pretese ripristinatorie del vincolo contrattuale sia rispetto a quelle risarcitorie, che avrebbero dovute essere eventualmente liquidate dalle costituite Missioni presso il
Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 6. – Alla luce di quanto sopra esposto, l’appello non è fondato e deve essere rigettato, restando assorbite tutte le ulteriori doglianze.».
-Osserva il Collegio che la decisione impugnata risulta immune da vizi e non vi sono ragioni per riformarla.
8.1. -Innanzi tutto, va rimarcato che la Corte di appello non ha escluso la legittimazione passiva del CUB, ma ha respinto la domanda ritenendo che il CUB non avesse la titolarità passiva del rapporto in esame, confluito nelle competenze della Missione di liquidazione.
8.2. -Va osservato, quindi, che il ricorrente non contesta la ricostruzione normativa compiuta dalla Corte territoriale, da cui risulta che il CUB venne istituito con il D.L. 23 maggio 2008 n. 90, convertito in L. 14 luglio 2008 n. 123 e con decreto n. 6 del 24 luglio 2008 il gestore responsabile del CUB provvide a sciogliere i Consorzi di Bacino tra i quali l’ACSA CE/3 mentre il coordinamento e la liquidazione dei rapporti ad esso facenti capo venivano affidati a due apposite missioni, previste con ordinanza n. 3682 del 10 giugno 2008 del Presidente del Consiglio dei Ministri.
8.3. -Tanto premesso, è opportuno ricordare che, secondo l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte in tema di soppressione di enti pubblici, al quale va dato continuità, il fenomeno successorio si attua in maniera diversa a seconda che la legge o l’atto amministrativo, che ha disposto la soppressione abbia considerato il permanere delle finalità dell’ente soppresso ed il loro trasferimento ad altro ente, unitamente al passaggio sia pure parziale delle strutture e del complesso delle posizioni giuridiche già facenti capo al primo ente, ovvero abbia disposto la soppressione ‘previa liquidazione’. È stato precisato che, nel primo caso, la successione si attua in universum ius , con la conseguenza che tutti i rapporti giuridici che facevano capo all’ente soppresso
passano all’ente sottentrante, mentre nel secondo caso, difettando la contemplazione del permanere degli scopi dell’ente soppresso, non avrebbe senso una successione a titolo universale nelle strutture organizzative, che fosse attuata ai soli fini del loro dissolvimento, e che, pertanto, la successione avviene a titolo particolare, limitata ai soli beni che residuino alla procedura di liquidazione, con la conseguenza che l’ente liquidatore non solo non si sostituisce nella titolarità della sfera giuridica originaria, ma non assume, neppure, alcuna diretta responsabilità patrimoniale per le obbligazioni contratte dall’ente estinto e che già risultavano all’atto della liquidazione (Cass. nn. 8377/2016, 535/2002, 5971/1983).
Nella specie, come condivisibilmente osservato dalla Procura Generale, non vi è nessuna legge che abbia disposto la successione in universum ius del CUB rispetto alle obbligazioni contratte dal Consorzio RAGIONE_SOCIALE, o, anche solo, sancito l’assunzione da parte del primo della veste di coobbligato solidale a tal proposito.
Non vi è, infatti, alcuna disposizione che sancisca, il subentro del CUB nella posizione giuridica dell’ente soppresso.
Per la gestione e liquidazione dei rapporti in corso è stata invece istituita apposita gestione liquidatoria affidata ad una Missione, dotata di autonoma soggettività.
Questa circostanza è riconosciuta dallo stesso ricorrente, che così scrive « Se ne deve dedurre che, seppure in base alla disposizione contenuta nell’OPCM n. 3682/2008 ed alla L. 123/2008 il successore dell’ACSA CE3 nei rapporti economico -finanziari doveva essere la istituita Missione … » (fol.16 del ric.).
L’assetto normativo delineato dalla Corte di appello, non smentito dal ricorrente, disegna, invero, il rapporto del CUB con la Missione in modo tale che non consente di qualificare quest’ultima come articolazione organica del primo, né di imputare al primo la responsabilità patrimoniale per i debiti della gestione liquidatoria.
8.4. -Ne consegue che restano così ininfluenti le circostanze che il ricorrente deduce con il secondo ed il terzo motivo e cioè che nella realtà il CUB, operando con totale naturalezza, avrebbe assunto interamente la posizione del Consorzio ACSA CE3 come desumibile da molteplici comportamenti tenuti in altri giudizi.
Invero, ciò non trova riscontro nel quadro normativo di riferimento, già esaminato, e, inoltre, quanto dedotto dal ricorrente in relazione ad altre vicende non sarebbe comunque sufficiente a dimostrare – come da lui auspicato -una successione in universum ius dovendo necessariamente rimanere confinato l’effetto dello specifico comportamento – anche ove accertato – nell’ambito di una successione a titolo particolare riferita al caso specifico.
Va aggiunto che nella presente concreta fattispecie -come è stato accertato dalla Corte di appello -il CUB sin dal primo grado di giudizio aveva eccepito la carenza di titolarità passiva del rapporto (fol. 5 della sent. imp.) e non aveva assunto la posizione del disciolto consorzio, di guisa che rettamente la Corte territoriale ha escluso in capo al CUB la titolarità passiva dello specifico rapporto dedotto in giudizio.
-In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento -ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
-Rigetta il ricorso;
-Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in relazione alla parte resistente in euro 4.000,00=, oltre euro 200,00 per spese generali;
-Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater , del d.P .R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima