Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12137 Anno 2025
RAGIONE_SOCIALE Ord. Sez. 1 Num. 12137 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27257/2021 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti.
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rapp. pt., elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti.
-controricorrente-
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE n. 2025/2021 depositata il 01/06/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/04/2025
dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSSO
Con atto di citazione notificato il 13 -21 luglio 2011, l’AVV_NOTAIO chiamava in giudizio dinanzi al tribunale di Santa Maria C.V, -Sezione distaccata di RAGIONE_SOCIALE -il RAGIONE_SOCIALE e chiedeva che venisse dichiarato che tra il ricorrente ed il RAGIONE_SOCIALE era intercorso un rapporto di lavoro autonomo a tempo indeterminato e, comunque, con la garanzia di una durata minima di cinque anni e che mancava uno specifico atto di risoluzione contrattuale; svolgeva, altresì, molteplici domande subordinate.
Il RAGIONE_SOCIALE convenuto impugnava l’avverso atto e ne contestava espressamente i contenuti come non veri in fatto e come radicalmente infondati in diritto, impugnando come non vera la documentazione ad esso allegata.
All’udienza del 19 novembre 2008, su istanza del RAGIONE_SOCIALE convenuto, il giudizio veniva interrotto per l’intervenuto scioglimento e per la riunione dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE nel RAGIONE_SOCIALE. L’AVV_NOTAIO provvedeva, quindi, a riassumere il giudizio nei confronti del RAGIONE_SOCIALE ed il giudice fissava una nuova udienza per il prosieguo al 25 maggio 2009. Il RAGIONE_SOCIALE provvedeva ritualmente alla costituzione.
All’esito dell’istruttoria, il Tribunale dichiarava il difetto di legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE, rigettava nel merito la domanda principale ed ogni altra domanda, compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
AVV_NOTAIO impugnava la prima decisione e ne chiedeva l’integrale riforma con accoglimento RAGIONE_SOCIALE domande originarie. Il RAGIONE_SOCIALE chiedeva il rigetto del gravame e RAGIONE_SOCIALE domande proposte per difetto di legittimazione passiva e, comunque, perché nulle, inammissibili o infondate.
La Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza impugnata n.2025/2021, ha respinto l’appello e condannato l’appellante alle spese.
AVV_NOTAIO ha proposto ricorso chiedendo la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata con tre mezzi illustrati con memoria. Il RAGIONE_SOCIALE ha replicato con controricorso seguito da memoria.
Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso.
È stata disposta la trattazione camerale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2. -Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 110 e 111 c.p.c., nonché dell’art. 2504 bis c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per avere ritenuto non sussistente, nel caso di specie, la successione universum ius tra il RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorrente sostiene che, in base ai principi rivenienti dalle anzidette norme, il giudizio interrotto per intervenuta soppressione di un ente deve continuare nei confronti del suo successore a titolo universale o a titolo particolare; ed inoltre che, se due o più società vengono sciolte per essere riunite in un’altra unica società, la società risultante dalla fusione subentra in tutti i rapporti giuridici ed economici che prima RAGIONE_SOCIALE fusione facevano capo alle singole società e richiama l’orientamento di legittimità secondo il quale le stesse disposizioni si applicano nei confronti degli enti pubblici che vengono sciolti per essere riuniti in altro unico ente.
Quindi il ricorrente, deduce che secondo la Corte va distinto il caso in cui l’ente risultante dalla fusione mantenga gli scopi assegnati ai partecipanti alla fusione, dal caso in cui tali scopi vengano a cessare con la fusione, e che deve, inoltre, verificarsi se per gli enti disciolti è prevista o meno la previa RAGIONE_SOCIALE dei rapporti giuridici ed economici di ciascuno di essi pendenti prima RAGIONE_SOCIALE fusione.
Nel caso di mantenimento, da parte del nuovo soggetto, degli scopi degli enti disciolti senza che sia prevista (o che sia effettivamente attuata) la RAGIONE_SOCIALE dei rapporti economici e giuridici preesistenti, a suo parere, si avrà una successione universum ius del nuovo soggetto che assumerà tutte le responsabilità degli enti che hanno partecipato alla fusione.
Nel caso contrario, nessuna successione potrà attuarsi ed il nuovo ente non avrà alcun obbligo o diritto a subentrare nei rapporti economici e giuridici degli enti disciolti.
Ferme tali premesse, il ricorrente ha osservato che: -l’OPCM n.3697 del 29 agosto 2008 aveva disposto che, come statuito dalla legge n.123/2008, di conversione d.l. n..90/2008, le somme dovute dai Comuni ai soppressi RAGIONE_SOCIALE di bacino erano insuscettibili di pignoramento o sequestro ed erano privi di effetto quelli già notificati; -l’art.2, n. 1 dell’OPCM aveva stabilito che «In attuazione dell’art. 8, comma 11, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 123 e al fine di non interrompere le attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di quelli differenziati, il RAGIONE_SOCIALE per mezzo RAGIONE_SOCIALE proprie Articolazioni Territoriali subentra nell’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE istituito dal decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, già effettuata dai RAGIONE_SOCIALE disciolti confluiti nel RAGIONE_SOCIALE». Ne ha dedotto che il CUB era subentrato
interamente nelle attività dei disciolti RAGIONE_SOCIALE, assumendone anche l’iscrizione nell’RAGIONE_SOCIALE.
3. -Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’O.P.C.M. n. 3682/2008 e RAGIONE_SOCIALE legge n. 123/2008, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché, a parere del ricorrente, la RAGIONE_SOCIALE antecedenti la data del 24.07.2008 era stata solo formalmente istituita, facendone, poi, svolgere effettivamente i compiti al CUB.
Deduce, in proposito, il ricorrente che l’art. 1, comma 1, dell’OPCM n. 3682/2008 all’art. 7 -quater, comma 1, stabilisce: ‘ La RAGIONE_SOCIALE è preposta alla RAGIONE_SOCIALE economico -finanziaria di tutti i rapporti di debito e di credito, antecedenti alla data del 24.07.2008, riconducibili ai disciolti RAGIONE_SOCIALE ‘ (art. inserito dall’art. 13, comma 3, dell’OPCM 19 dicembre 2008, n. 3721).
In ottemperanza alla citata normativa, la RAGIONE_SOCIALE istituita per la RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE e dei RAGIONE_SOCIALE antecedenti alla data del 24.07.2008, facenti capo ai disciolti RAGIONE_SOCIALE di bacino avrebbe dovuto sostituirsi in tutti i giudizi pendenti in cui erano parti i detti RAGIONE_SOCIALE ed avrebbe dovuto procedere alla verifica di tutti i RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, previa informativa ai creditori ed ai debitori, con invito alla presentazione RAGIONE_SOCIALE documentazione comprovante le rispettive posizioni.
Inoltre, sarebbe dovuta subentrare ufficialmente nella posizione dei RAGIONE_SOCIALE in relazione agli immobili, mobili, mobili registrati, attrezzature, personale, contratti in corso, etc.
Sostiene, però, che nulla di tutto questo, che avrebbe rappresentato l’avvenuta successione ai RAGIONE_SOCIALE disciolti, è mai stato fatto né avviato dalla citata RAGIONE_SOCIALE. Sarebbe stato, invece, il RAGIONE_SOCIALE a subentrare, senza alcuna formalità, nelle posizioni dei RAGIONE_SOCIALE disciolti, assumendo la titolarità dei
RAGIONE_SOCIALE, dei contratti in corso e rilevandone tutti i beni mobili ed immobili, continuando, peraltro, ad utilizzare il loro personale.
A parere del ricorrente, il Giudice avrebbe dovuto rilevare tale violazione e dichiarare sussistente la legittimazione passiva del CUB, proprio a causa del comportamento tenuto, incompatibile con una diversa interpretazione.
-Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2504 bis, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., per avere il Giudice del secondo grado omesso l’esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.
Il ricorrente invoca l’applicazione dell’art.2504 c.c. e sostiene che a ciò consegue che la società incorporante , in quanto centro unitario di imputazione dei rapporti preesistenti, cioè di tutte le posizioni attive e passive, sia investita anche RAGIONE_SOCIALE legittimazione attiva e passiva RAGIONE_SOCIALE incorporata . Non vi sarebbe perciò alterità soggettiva tra la società incorporata e quella risultante dalla fusione.
Quindi rimarca che vi sarebbero numerosi elementi di fatto di cui è stato omesso l’esame ( nomina dei direttori generali che avevano proseguito senza soluzione di continuità le mansioni che in precedenza svolgeva il ricorrente, costituzioni in giudizio in subentro nelle cause promosse dai disciolti RAGIONE_SOCIALE, azioni di recupero RAGIONE_SOCIALE dell’ente disciolto ed altro posto in essere dal CUB) dai quali desumere che, contrariamente a quanto dichiarato con l’istituzione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, nella realtà in tutti i detti rapporti era, invece, subentrato il CUB.
-I motivi, da trattare congiuntamente perché strettamente avvinti, sono infondati e vanno respinti.
-Va rilevato che la sentenza impugnata, dopo avere premesso che «una cosa sia la legittimazione ad agire, altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La
legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione RAGIONE_SOCIALE domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all’attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito RAGIONE_SOCIALE causa, alla fondatezza RAGIONE_SOCIALE domanda. I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi» e che «in molti casi si parla di legittimazione ad agire, ma impropriamente, in quanto il problema è diverso, attiene al merito RAGIONE_SOCIALE causa e riguarda non la prospettazione ma la fondatezza RAGIONE_SOCIALE domanda: si tratta di stabilire se colui che vanta un diritto in giudizio ne sia effettivamente il titolare» (Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 16/02/2016, n. 2951)» ha affermato che la motivazione adottata dal primo giudice lasciava chiaramente intendere come si tratti in realtà di una carenza di titolarità passiva e non di un difetto di legittimazione passiva e ha confermato che effettivamente la domanda non poteva essere accolta proprio per tale motivo, senza che sul punto si ravvisi censura alcuna.
Quindi, la Corte di appello ha affermato che « 5.1. -Con il D.L. 23 maggio 2008 n. 90, convertito in L. 14 luglio 2008 n. 123 veniva istituito il RAGIONE_SOCIALE e nominato quale suo gestore responsabile il AVV_NOTAIO con decreto n. 6 del 24 luglio 2008 che provvedeva a sciogliere i RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE tra i quali l’RAGIONE_SOCIALE CE/3 presso il quale aveva lavorato, in qualità di direttore generale, l’AVV_NOTAIO. Con il medesimo decreto cessavano tutti gli organi sociali dell’RAGIONE_SOCIALE CE/3, mentre il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE dei rapporti ad esso facenti capo venivano affidati a due apposite missioni, previste con ordinanza n. 3682 del 10 giugno 2008 del Presidente del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE. 5.2. -Più precisamente l’art. 1, comma 1, OPCONS 3682/2008 individuava la RAGIONE_SOCIALE per il ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (lett. G) e quella per la ‘RAGIONE_SOCIALE economico -finanziaria dei soppressi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘
(lett. H). L’art. 7 -quater, comma 1, stabiliva poi che «La RAGIONE_SOCIALE è preposta alla RAGIONE_SOCIALE economica finanziaria di tutti i rapporti di debito e di credito, antecedenti alla data del 24 luglio 2008, riconducibili ai disciolti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE» (articolo inserito dall’art. 13, comma 3, Ordinanza del Presidente del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE del 19 dicembre 2008, n. 3721). 5.3. -La suindicata RAGIONE_SOCIALE è stata poi soppressa dall’art. 3, comma 1, Ordinanza del Presidente del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE del 15 aprile 2009, n. 3756, che ha altresì previsto al comma 2 che a decorrere dalla data di pubblicazione RAGIONE_SOCIALE indicata Ordinanza le funzioni ed i compiti già svolti dalle soppresse strutture di missione sarebbero state assicurate dalla RAGIONE_SOCIALE «amministrativo -finanziaria». Infine, al comma 2 -bis del medesimo art. 3, è stato stabilito che «La RAGIONE_SOCIALE amministrativo -finanziaria di cui al comma 2 subentra nella titolarità RAGIONE_SOCIALE contabilità speciali n. 5146 e n. 5148, in precedenza intestate alla soppressa missione finanziaria e n. 5192 in precedenza intestata alla soppressa missione gestione contenzioso e situazione creditoria e debitoria pregressa» (comma inserito dall’art. 1, comma 4, Ordinanza del Presidente del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE del 6 maggio 2009, n. 3764). 5.4. -Da quanto sopra rilevato, si può concludere che si è realizzata una vicenda costitutiva -estintiva caratterizzata dalla soppressione giuridica dell’ente e dal trapasso ad altro ente RAGIONE_SOCIALE competenze e funzioni. 5.5. -D’altronde in sintonia con quanto espresso dal RAGIONE_SOCIALE di Stato con sentenza n. 802 del 16 febbraio 2015 il RAGIONE_SOCIALE Art. Terr. Ce2 ha natura di ente pubblico non economico. 5.6. -In tema di soppressione di enti pubblici, la successione si attua in modo diverso a seconda che la legge o l’atto amministrativo che hanno disposto la soppressione abbiano considerato il permanere RAGIONE_SOCIALE finalità dell’ente soppresso ed il loro trasferimento ad altro ente, unitamente al passaggio, sia pure parziale RAGIONE_SOCIALE strutture e del
complesso RAGIONE_SOCIALE posizioni giuridiche già facenti capo al primo ente, ovvero abbiano disposto la soppressione ‘previa RAGIONE_SOCIALE‘; nel primo caso deve ritenersi che la successione si attui in universum ius, con la conseguenza che tutti i rapporti giuridici che facevano capo all’ente soppresso passano all’ente subentrante, mentre, nel secondo caso, difettando la contemplazione del permanere degli scopi dell’ente soppresso, non avrebbe senso una successione a titolo universale nelle strutture organizzative che fosse attuata ai soli fini del loro scioglimento, e deve, pertanto, ritenersi che la successione avvenga a titolo particolare, limitata ai soli beni che residuino alla procedura di RAGIONE_SOCIALE, con la conseguenza che l’ente liquidatore non solo non si sostituisce nella titolarità RAGIONE_SOCIALE sfera giuridica originaria, ma non assume neppure alcuna diretta responsabilità patrimoniale per le obbligazioni contratte dall’ente estinto che già risultassero all’atto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (Cass. civ. Sez. III, 18/01/2002, n. 535; Cass. civ. Sez. I, 07/03/1995, n. 2660). Peraltro, le regole sulla successione tra enti pubblici si discostano da quelle proprie del diritto privato, atteso che il soggetto privato si colloca nel sistema come centro d’imputazione dei rapporti giuridici (capacita giuridica) e la sua facultas agendi è collegata e conseguente alle titolarità e si pone come attività di gestione RAGIONE_SOCIALE stesse, mentre la soggettività pubblica esprime un riferimento prevalentemente funzionale, e si pone come centro di riferimento di attribuzioni e poteri, rispetto ai quali l’idoneità ad essere titolare di rapporti è di norma secondaria e strumentale (RAGIONE_SOCIALE di Stato, sentenza n. 1539 del 21 dicembre 1992). 5.7. -Dal complesso quadro normativo sopra delineato, emerge dunque che RAGIONE_SOCIALE in quanto ente terzo, non può essere considerato titolare del rapporto dal lato passivo sia rispetto alle pretese ripristinatorie del vincolo contrattuale sia rispetto a quelle risarcitorie, che avrebbero dovute essere eventualmente liquidate dalle costituite Missioni presso il
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Presidenza RAGIONE_SOCIALE. 6. – Alla luce di quanto sopra esposto, l’appello non è fondato e deve essere rigettato, restando assorbite tutte le ulteriori doglianze.».
-Osserva il Collegio che la decisione impugnata risulta immune da vizi e non vi sono ragioni per riformarla.
8.1. -Innanzi tutto, va rimarcato che la Corte di appello non ha escluso la legittimazione passiva del CUB, ma ha respinto la domanda ritenendo che il CUB non avesse la titolarità passiva del rapporto in esame, confluito nelle competenze RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
8.2. -Va osservato, quindi, che il ricorrente non contesta la ricostruzione normativa compiuta dalla Corte territoriale, da cui risulta che il CUB venne istituito con il D.L. 23 maggio 2008 n. 90, convertito in L. 14 luglio 2008 n. 123 e con decreto n. 6 del 24 luglio 2008 il gestore responsabile del CUB provvide a sciogliere i RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE tra i quali l’RAGIONE_SOCIALE CE/3 mentre il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE dei rapporti ad esso facenti capo venivano affidati a due apposite missioni, previste con ordinanza n. 3682 del 10 giugno 2008 del Presidente del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE.
8.3. -Tanto premesso, è opportuno ricordare che, secondo l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte in tema di soppressione di enti pubblici, al quale va dato continuità, il fenomeno successorio si attua in maniera diversa a seconda che la legge o l’atto amministrativo, che ha disposto la soppressione abbia considerato il permanere RAGIONE_SOCIALE finalità dell’ente soppresso ed il loro trasferimento ad altro ente, unitamente al passaggio sia pure parziale RAGIONE_SOCIALE strutture e del complesso RAGIONE_SOCIALE posizioni giuridiche già facenti capo al primo ente, ovvero abbia disposto la soppressione ‘previa RAGIONE_SOCIALE‘. È stato precisato che, nel primo caso, la successione si attua in universum ius , con la conseguenza che tutti i rapporti giuridici che facevano capo all’ente soppresso
passano all’ente sottentrante, mentre nel secondo caso, difettando la contemplazione del permanere degli scopi dell’ente soppresso, non avrebbe senso una successione a titolo universale nelle strutture organizzative, che fosse attuata ai soli fini del loro dissolvimento, e che, pertanto, la successione avviene a titolo particolare, limitata ai soli beni che residuino alla procedura di RAGIONE_SOCIALE, con la conseguenza che l’ente liquidatore non solo non si sostituisce nella titolarità RAGIONE_SOCIALE sfera giuridica originaria, ma non assume, neppure, alcuna diretta responsabilità patrimoniale per le obbligazioni contratte dall’ente estinto e che già risultavano all’atto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (Cass. nn. 8377/2016, 535/2002, 5971/1983).
Nella specie, come condivisibilmente osservato dalla Procura Generale, non vi è nessuna legge che abbia disposto la successione in universum ius del CUB rispetto alle obbligazioni contratte dal RAGIONE_SOCIALE, o, anche solo, sancito l’assunzione da parte del primo RAGIONE_SOCIALE veste di coobbligato solidale a tal proposito.
Non vi è, infatti, alcuna disposizione che sancisca, il subentro del CUB nella posizione giuridica dell’ente soppresso.
Per la gestione e RAGIONE_SOCIALE dei rapporti in corso è stata invece istituita apposita gestione liquidatoria affidata ad una RAGIONE_SOCIALE, dotata di autonoma soggettività.
Questa circostanza è riconosciuta dallo stesso ricorrente, che così scrive « Se ne deve dedurre che, seppure in base alla disposizione contenuta nell’OPCM n. 3682/2008 ed alla L. 123/2008 il successore dell’RAGIONE_SOCIALE CE3 nei rapporti economico -finanziari doveva essere la istituita RAGIONE_SOCIALE » (fol.16 del ric.).
L’assetto normativo delineato dalla Corte di appello, non smentito dal ricorrente, disegna, invero, il rapporto del CUB con la RAGIONE_SOCIALE in modo tale che non consente di qualificare quest’ultima come articolazione organica del primo, né di imputare al primo la responsabilità patrimoniale per i RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE gestione liquidatoria.
8.4. -Ne consegue che restano così ininfluenti le circostanze che il ricorrente deduce con il secondo ed il terzo motivo e cioè che nella realtà il CUB, operando con totale naturalezza, avrebbe assunto interamente la posizione del RAGIONE_SOCIALE come desumibile da molteplici comportamenti tenuti in altri giudizi.
Invero, ciò non trova riscontro nel quadro normativo di riferimento, già esaminato, e, inoltre, quanto dedotto dal ricorrente in relazione ad altre vicende non sarebbe comunque sufficiente a dimostrare – come da lui auspicato -una successione in universum ius dovendo necessariamente rimanere confinato l’effetto dello specifico comportamento – anche ove accertato – nell’ambito di una successione a titolo particolare riferita al caso specifico.
Va aggiunto che nella presente concreta fattispecie -come è stato accertato dalla Corte di appello -il CUB sin dal primo grado di giudizio aveva eccepito la carenza di titolarità passiva del rapporto (fol. 5 RAGIONE_SOCIALE sent. imp.) e non aveva assunto la posizione del disciolto RAGIONE_SOCIALEo, di guisa che rettamente la Corte territoriale ha escluso in capo al CUB la titolarità passiva dello specifico rapporto dedotto in giudizio.
-In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento -ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
-Rigetta il ricorso;
-Condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio, che liquida in relazione alla parte resistente in euro 4.000,00=, oltre euro 200,00 per spese generali;
-Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater , del d.P .R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Prima