Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5299 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5299 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 590/2024 R.G.
proposto da
NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dall ‘ AVV_NOTAIO (c.f. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO (c.f. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– controricorrente –
e contro
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– intimati – avverso la sentenza della Corte d ‘ appello di L ‘ Aquila n. 1509 del 20/10/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/1/2026
dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la memoria dei ricorrenti;
RILEVATO CHE:
–NOME COGNOME e NOME COGNOME -deducendo di aver versato, con bonifico bancario del 17/10/2010, la somma di Euro 70.000,00 a NOME COGNOME, nella sua qualità di collaboratore di NOME COGNOME (agente generale RAGIONE_SOCIALE di Pescara), per la stipula di una polizza, a ciò sollecitati dall ‘ altra collaboratrice NOME COGNOME -affermarono che l ‘ importo era stato indebitamente trattenuto dal percettore per scopi personali; convennero in giudizio i suddetti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, asseritamente responsabili in solido (ai sensi sia dell ‘ art. 31, comma 3, T.U.F., sia dell ‘ art. 2049 c.c.) per il rimborso e per i danni cagionati;
-il Tribunale di Pescara, con la sentenza n. 1980 del 16/12/2021, respinse la domanda perché il bonifico risultava essere stato eseguito dalla società RAGIONE_SOCIALE, cancellata dal registro delle imprese in data 22/1/2019 a seguito della cessazione delle attività il 31/12/2018;
-la Corte d ‘ appello di L ‘ Aquila, con la sentenza n. 1509 del 20/10/2023, rigettò l ‘ impugnazione di COGNOME e COGNOME e, accogliendo gli appelli incidentali di COGNOME e di RAGIONE_SOCIALE, riformò la decisione di compensare le spese di lite adottata dal primo giudice;
-per quanto qui rileva, la Corte di merito così spiegò la propria decisione: « … in caso di estinzione di una società di persone, la successione in favore dei soci dei diritti non contemplati nel bilancio di liquidazione non opera per quelli costituenti delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e per i crediti ancora incerti ovvero illiquidi che, in quanto richiedenti un ‘ attività ulteriore, sia giudiziale che extragiudiziale,
non posta in essere da parte del liquidatore, debbono perciò ritenersi rinunciati. La prova contraria rispetto alla presunzione che il credito incerto ed illiquido, non compreso nel bilancio di liquidazione, sia da considerarsi tacitamente rinunciato a favore di una più rapida conclusione del procedimento istintivo incombe su colui che intenda far valere la correlata pretesa, senza che, in proposito, possa assumere alcun rilievo la dichiarata qualità di ex socio o liquidatore che non implica di per se stessa la successione nella posizione giuridica. »;
-avverso la predetta sentenza NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;
–RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso;
-nel giudizio di legittimità non hanno svolto difese NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 10/6/2025, il Collegio ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sull ‘ identica questione (riguardante la configurabilità di una presunzione di rinuncia ai crediti illiquidi quale conseguenza della loro mancata indicazione nel bilancio finale di liquidazione della società cancellata dal registro delle imprese) rimessa da Cass., Sez. 1, ordinanza interlocutoria n. 16477 del 13/6/2024;
-per l ‘ odierna adunanza camerale i ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380bis .1, primo comma, c.p.c.;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 15/1/2026, il Collegio si è riservato il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, secondo comma, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE:
-col primo motivo, formulato ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., i ricorrenti deducono la « violazione e falsa applicazione degli artt.
2490, 2495 e 2697 c.c. nonché dei principi dell ‘ ordinamento in tema di cancellazione dal registro delle imprese ed estinzione della società di persone in relazione all ‘ art. 360, comma 1, n°3, c.p.c. per aver deciso la sentenza in ordine alla rinuncia dei crediti da parte degli ex soci della società RAGIONE_SOCIALE »;
-il motivo è fondato;
-secondo la Corte d ‘ appello di L ‘ Aquila, « la successione in favore dei soci dei diritti non contemplati nel bilancio di liquidazione non opera per quelli costituenti delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e per i crediti ancora incerti ovvero illiquidi »;
-si tratta di affermazione contrastante con quanto statuito da Cass. Sez. U., 16/07/2025, n. 19750, Rv. 675633-02: « L ‘ estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche quella dei relativi crediti, che costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia manifestato in modo inequivoco, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest ‘ ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare, non risultando, peraltro, sufficiente, a tal fine, la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell ‘ avvenuta rinunzia allo stesso, incombendo sul debitore convenuto in giudizio dall ‘ exsocio – o nei cui confronti quest ‘ ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società – l ‘ onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l ‘ estinzione del credito. »;
-in accoglimento del primo motivo, dunque, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di merito per nuovo esame alla luce del principio sopra indicato, nonché per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità;
-restano assorbiti il secondo e il terzo motivo;
p. q. m.
la Corte
accoglie il primo motivo e, per l ‘ effetto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d ‘ appello di L ‘ Aquila, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità;
dichiara assorbiti il secondo e il terzo motivo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 15 gennaio 2026.
Il Presidente (NOME COGNOME)