Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 20519 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 20519 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 4163-2019 proposto da:
COGNOME NOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che lo rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2618/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 30/07/2018 R.G.N. 3503/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 22/05/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Oggetto
Subordinazione
R.G.N. 4163/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 22/05/2024
CC
RILEVATO CHE
la Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accertato la sussistenza tra NOME COGNOME e NOME COGNOME di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dall’1.1.2002 al 30.11.2010, condannando il datore di lavoro al pagamento di euro 226.545,13 a titolo di differenze retributive, oltre accessori e spese del doppio grado;
i giudici d’appello, in estrema sintesi, hanno ritenuto che, ‘dal complesso delle risultanze istruttorie’, ‘risulta dimostrata la sussistenza del vincolo della subordinazione essendo provato che il COGNOME, al di là del contenuto dei contratti di collaborazione, ha prestato la propria opera, senza soluzione di continuità, con continuità per un lungo periodo (otto anni) alle dipendenze di COGNOME NOME, mettendo a disposizione le sue energie lavorative per soddisfare le variabili esigenze del predetto, stabilmente inserito nella descritta organizzazione aziendale, sottoposto a direttive e controlli e percependo un importo fisso mensile’;
per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente con un unico motivo, cui ha resistito l’intimato con controricorso; parte ricorrente ha comunicato memoria; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il
deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;
CONSIDERATO CHE
il motivo di ricorso denuncia: ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 41 Cost.; dell’art. 2476 c.c.; dell’art. 2479 c.c., in
relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.’; si critica la Corte territoriale per aver accertato la subordinazione, quando, invece, avrebbe dovuto, alla luce di ‘un attento esame delle norme e delle risultanze istruttorie’, ‘riconoscere la inesistenza di qualsiv oglia vincolo di dipendenza dell’originario ricorrente con COGNOME, ma solo ed esclusivamente con le società di cui il predetto era amministratore e l’odierno ricorrente socio’;
2. il ricorso è inammissibile;
è opportuno premettere taluni consolidati orientamenti giurisprudenziali circa i limiti del sindacato di legittimità su sentenze di merito che accertino, ovvero neghino, l’esistenza in concreto della fattispecie disegnata in astratto dall’art. 2094 c.c. (v., tra molte, Cass. n. 33820 del 2021);
2.1. secondo principi pacifici di questa Corte la valutazione delle risultanze processuali che inducono il giudice del merito ad includere un rapporto controverso nello schema contrattuale del rapporto di lavoro subordinato o autonomo costituisce accertamento di fatto, per cui è censurabile in Cassazione solo la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto (Cass. n. 13202 del 2019; Cass. n. 5436 del 2019; Cass. n. 332 del 2018; Cass. n. 17533 del 2017; Cass. n. 14434 del 2015; Cass. n. 4346 del 2015; Cass. n. 9808 del 2011; Cass. n. 23455 del 2009; Cass. n. 26896 del 2009);
2.2. l’accertamento in ordine alla ricostruzione dei fatti, principali e secondari, che concretano gli indici sintomatici della subordinazione e del come si siano verificati nella vicenda storica che dà origine alla controversia compete ai giudici di merito, così come a costoro spetta anche la valutazione di detti fatti, al fine di esprimere un giudizio complessivo dei medesimi che sintetizzi le ragioni per cui da essi si sia tratto il convincimento circa la sussistenza o meno della subordinazione
medesima; trattandosi di giudizi di fatto questa Corte può sottoporli a sindacato nei limiti consentiti da una prospettazione del vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione tempo per tempo vigente; inoltre, il giudice di legittimità può sindacare la sussunzione operata dall’impugnata sentenza, sempre nei limiti di una censura appropriata, negando -per dirla con Cass. SS.UU. n. 379 del 1999 -che un singolo elemento sintomatico possa fondare la riconduzione del rapporto in contestazione all’uno o all’altro tipo contrattuale, dovendo invece essere praticata una valutazione globale dei medesimi, quali ‘concordanti, gravi e precisi indici rivelatori’ dell’effettività della sussistenza della subordinazione;
2.3. tuttavia chi ricorre per cassazione non può limitarsi ad opporre un diverso convincimento, criticando la sentenza impugnata per aver dato credito a talune circostanze, che si assumono prive di valore significativo, piuttosto che ad altre, ritenute al contrario più rilevanti, con ciò assumendo erroneamente di avere individuato vizi idonei a determinare l’annullamento della sentenza impugnata; come noto, infatti, al giudice di legittimità non è conferito il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, essendo del tutto estranea allo scrutinio di legittimità la funzione di procedere ad una nuova valutazione di merito attraverso l’autonoma disamina delle emergenze probatorie; in particolare, tanto più in giudizi nei quali la decisione è il frutto di selezione e valutazione di una pluralità di elementi, tutti concorrenti a supportare la prova del fatto principale, il ricorrente non può limitarsi a prospettare una spiegazione di tali fatti e delle risultanze istruttorie con una logica alternativa, pur in possibile o probabile corrispondenza alla realtà fattuale, poiché è necessario che tale spiegazione logica alternativa
appaia come l’unica possibile (per tutte, sui limiti del sindacato di legittimità in tema di subordinazione, v. Cass. n. 11015 del 2016; successive conformi: v. Cass. n. 9157 del 2017; Cass. n. 9401 del 2017; Cass. n. 25383 del 2017; più di recente: Cass. n. 32385 del 2019; Cass. n. 2526 del 2020; Cass. n. 14376 del 2020; Cass. n. 4037 del 2021);
2.4. alla stregua degli esposti principi il motivo di ricorso è chiaramente inammissibile, atteso che si invoca il vizio di cui al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., quando l’ error in iudicando ricorre o non ricorre per l’esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata ‘male’ applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma (tra le molteplici, Cass. n. 26307 del 2014; Cass. n. 22348 del 2007), sicché il sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto del tutto incontestata perché è quella che è stata operata dai giudici del merito;
nella specie, invece, si criticano, nella sostanza, gli apprezzamenti delle circostanze fattuali così come operati dalla Corte territoriale, e si rimettono in discussione gran parte degli elementi di fatto che il giudice, cui compete il dominio del merito, ha esaminato per dare agli stessi un rilievo diverso da quello atteso o patrocinato da parte ricorrente; ma si è prima ricordato che al giudice di legittimità non è conferito il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale, essendo del tutto estranea al sindacato di legittimità la funzione di procedere ad una nuova valutazione di merito attraverso l’autonoma disamina delle emergenze probatorie; in particolare, tanto più in giudizi nei quali la decisione è il frutto
di selezione e valutazione di una pluralità di elementi, tutti concorrenti a supportare la prova del fatto principale, va ribadito che il ricorrente non può limitarsi a prospettare una spiegazione di tali fatti e delle risultanze istruttorie con una logica alternativa, poiché è necessario che tale spiegazione logica alternativa appaia come l’unica possibile;
conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo, con attribuzione agli avvocati COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME sono dichiarati antistatari; -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. dei del eriore importo a titolo di contributo unificato,
ai sensi dell’art. 13, comma 1 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza presupposti processuali per il versamento, da parte ricorrente, dell’ult pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 8.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%, da distrarsi.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 21 maggio 2024.
La Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME