Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27629 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 27629 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 29/09/2023
La Corte d’appello di Roma, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza del Tribunale di Roma, che aveva accertato la natura subordinata dei rapporti di lavoro intercorsi tra NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE nel periodo dal 1.9.2003 31.12.2007, nonché il diritto RAGIONE_SOCIALE lavoratrice al trattamento economico di ricercatore di 3° livello del CCNL Enti di ricerca con decorrenza dal 1.4.2005 e alla corresponsione RAGIONE_SOCIALE differenze di retribuzione, dichiarava il diritto di NOME alla corresponsione degli interessi sulle suddette differenze retributive.
Ai fini RAGIONE_SOCIALE qualificazione del rapporto, la Corte territoriale condivideva la valorizzazione, da parte del primo giudice, RAGIONE_SOCIALE genericità dei contratti di incarico, del compenso fisso corrisposto mensilmente, dell’asse nza di qualsiasi autoorganizzazione o di rischio da parte RAGIONE_SOCIALE lavoratrice, dell’orario di lavoro corrispondente a quello dei dipendenti dell’RAGIONE_SOCIALE, dello svolgimento di mansioni identiche a quelle dei dipendenti dell’RAGIONE_SOCIALE e a quelle oggetto di s uccessivo contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, RAGIONE_SOCIALE necessità di concordare i periodi di ferie con il datore di lavoro, nonché dello svolgimento di altre attività impiegatizie d’ordine, in aggiunta all’attività di ricerca.
Il giudice di appello riteneva che il diritto agli interessi sulle somme riconosciute a titolo di differenze retributive nei confronti di un datore di lavoro pubblico segue per legge alla condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE differenze di retribuzione.
Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.
DIRITTO
Con il primo motivo l’RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2086 cod. civ., dell’art. 409 cod. proc. civ e dell’art. 7 del d.lgs. n. 165/2001, con riferimento all’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ.
Censura l’interpretazione dei contratti di lavoro, lamentando che la Corte territoriale ha omesso di verificare la sottoposizione RAGIONE_SOCIALE COGNOME ai poteri direttivi, disciplinari e organizzativi del datore di lavoro, ritenendo dirimente l’aspetto dell’etero organizzazione.
Evidenzia che il compenso era stato convenuto in maniera complessiva, in relazione all’intero periodo di vigenza del rapporto ; precisa che i contratti avevano previsto solo la corresponsione di acconti periodici in relazione all’avanzamento RAGIONE_SOCIALE prestazioni eseguite, sulla base RAGIONE_SOCIALE relazioni da sottoporre al controllo dei competenti organi datoriali sui risultati di ricerca commissionati al collaboratore.
Con il secondo motivo l’RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2086 cod. civ., dell’art. 409 cod. proc. civ e dell’art. 7 del d.lgs. n. 165/2001, nonché degli artt. 1362, 1363, 1367 e 1325 cod. civ., con riferimento all’a rt. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto generiche le lettere di incarico.
Evidenzia l’omissione di ogni accertamento ai fini dell’attribuzione di un effetto utile alla clausola contrattuale riguardante l’oggetto del negozio giuridico tra le parti, lamentando la mancata disamina complessiva del testo negoziale, anche alla luce del comportamento RAGIONE_SOCIALE parti.
Con il terzo motivo l’RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2086 cod. civ., dell’art. 409 cod. proc. civ e dell’art. 7 del d.lgs. n. 165/2001, nonché degli artt. 1362 e 1325 cod. civ., con riferimento all’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ.
Lamenta che la Corte territoriale ha erroneamente negato qualunque rilievo alla qualificazione del rapporto contenuta nelle clausole negoziali, a fronte del nomen iuris utilizzato nelle medesime.
Con il quarto motivo l’RAGIONE_SOCIALE invoca l’effetto espansivo RAGIONE_SOCIALE cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza, ai se nsi dell’art. 336 cod. proc. civ. rispetto ai capi dipendenti RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, compreso quello relativo al riconoscimento del diritto alla percezione degli interessi sulle somme liquidate dal giudice di prime cure.
Va innanzitutto premesso che l’art. 4, comma 1, lett. f) del d.lgs. 24 settembre 2016, n.185 ha aggiunto all’art. 10 del d. lgs. n. 150 del 2015 il comma 3bis, secondo cui ‘Con effetto dal 1° dicembre 2016, l’RAGIONE_SOCIALE, costituito con decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALE Repubblica 30 giugno 1973, assume la denominazione di RAGIONE_SOCIALE e conseguentemente ogni richiamo all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE e all’RAGIONE_SOCIALE contenuto in disposizioni normative v igenti deve intendersi riferito, rispettivamente, all’RAGIONE_SOCIALE e all’RAGIONE_SOCIALE.
G li effetti dell’accoglimento , da parte del Tribunale (sentenza n.10284/2013 pubblicata il 22.11.2013), RAGIONE_SOCIALE domanda giudiziale proposto dalla COGNOME nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE si sono dunque automaticamente prodotti nei confronti d ell’ RAGIONE_SOCIALE.N.A.P.P.; il giudizio è stato infatti instaurato in data 26.09.2011 nei confronti dell’ente competente all’epoca dei fatti , mentre il cambio di denominazione è avvenuto a decorrere dal 1.12.2016 (nelle more del giudizio di appello), ed il presente giudizio di cassazione è stato proposto da RAGIONE_SOCIALE.
Ciò premesso, i primi tre motivi, da trattarsi congiuntamente in ragione RAGIONE_SOCIALE loro connessione logica, sono inammissibili, in quanto tendono ad ottenere una rivisitazione del fatto attraverso una diversa interpretazione dei contratti rispetto a quella contenuta nella sentenza impugnata, la quale ha evidenziato la presenza di molteplici e convergenti dati fattuali emersi anche in sede di prova testimoniale, rivelatori del carattere subordinato del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
La sentenza impugnata è dunque conforme al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui la qualificazione come autonomo del rapporto di lavoro compiuta dalle parti in sede di sottoscrizione del contratto costituisce solo uno degli indici cui il giudice deve attenersi per la classificazione, avendo in caso di contestazione carattere prevalente l’indagine sull’effettivo atteggiarsi del rapporto nel suo svolgimento, qualora univocamente caratterizzato dalla subordinazione (Cass. n. 23371/2022; Cass. n. 12871/2020; Cass. n. 48884/2018 e Cass. n. 3303/2016), e secondo cui l ‘assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro deve essere necessariamente verificato sulla base di elementi sussidiari che il giudice di merito deve individuare con accertamento di fatto (Cass. n. 19568/2013; Cass. n. 13858/2009).
Orbene, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasRAGIONE_SOCIALE del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass. S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758).
Si è inoltre chiarito che il giudizio relativo alla qualificazione di uno specifico rapporto come subordinato o autonomo integra un giudizio censurabile ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. solo per ciò che riguarda l’individuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinato, per come tipizzati dal l’art. 2094 cod. civ. , mentre è sindacabile solo nei limiti ammessi dall’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. qualora si proponga di criticare il ragionamento concernente la scelta e la ponderazione degli elementi di fatto (altrimenti denominati indici o criteri sussidiari di subordinazione) che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell’uno o nell’altro schema contrattuale (Cass. n. 22846/2022).
L ‘interpretazione del contratto, traducendosi in un’operazione di accertamento de lla volontà dei contraenti, si risolve in un’indagine di fatto riservata al giudice di merito censurabile nel giudizio di legittimità per violazione RAGIONE_SOCIALE regole ermeneutiche ai sensi dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., nonché per omesso esame di un f atto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.5 cod. proc. civ. (Cass. n. 10745/2022); per far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. cod. civ., il ricorrente per cassazione deve dunque fare esplicito riferimento non solo alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione RAGIONE_SOCIALE norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche o insufficienti, non potendo la censura risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorr ente e quella contenuta nella sentenza impugnata (Cass. n. 4787/2023 cit.; Cass. n. 9461/2021).
Alla luce di tali principi deve evidenziarsi che le prime tre censure, lungi dal denunciare un errore di diritto o l’omesso esame di un fatto decisivo (nel rigoroso senso delineato da Cass. n. 8053/2014), mirano ad un’inammissibile rivalutazione del materiale probatorio alla luce del quale la Corte territoriale ha qualificato in termini di subordinazione i rapporti di collaborazioni intercorsi tra le parti.
La ricorrente ha inoltre indicato solo formalmente i criteri interpretativi violati, limitandosi a proporre un’interpretazione alternativa dei contratti rispetto a quella contenuta nella sentenza impugnata.
7. Anche il quarto motivo è inammissibile.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è infatti inammissibile la censura che denuncia la violazione o la falsa applicazione di norme inapplicabili ictu oculi alla fattispecie di cui si tratta (come pacificamente descritta in atti), visto che anche il vizio di violazione di legge deve, per regola generale, essere ‘decisivo’, ossia tale da comportare, se sussistente, una decisione diversa, favorevole al ricorren te, l’invocazione di una norma inapplicabile esclude tale
decisività RAGIONE_SOCIALE censura e, dunque, l’interesse a proporla (vedi, per tutte: Cass. 21 gennaio 2004, n. 886; Cass. 5 giugno 2007, n. 13184; Cass. 5 maggio 1995, n. 4923).
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
10 . Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per l’RAGIONE_SOCIALE ricorren te, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 5.000,00 per competenze professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge; ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte de ll’RAGIONE_SOCIALE ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 12 settembre 2023.