Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2318 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 2318 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso 26410-2022 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 216/2021 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 24/04/2022 R.G.N. 321/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/12/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
Oggetto
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/12/2025
CC
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 966/2019 il Tribunale di Cagliari ha rigettato il ricorso proposto da NOME COGNOME con il quale questi deduceva: di aver prestato attività lavorativa di natura subordinata per il periodo dal 4 marzo 2005 al 27 maggio 2010 alle dipendenze della RAGIONE_SOCIALE e, con decorrenza dal 28 maggio 2010 e fino al 30 settembre 2010, alle dipendenze della RAGIONE_SOCIALE, a seguito di cessione di ramo d’azienda intervenuto tra le due società e conseguente trasferimento del personale ai sensi dell’art. 2112 c.c.; di avere svolto continuativamente le mansioni di impiegato addetto alla gestione del servizio di noleggio di veicoli industriali facenti parte della flotta di proprietà delle società resistenti; che il rapporto di lavoro subordinato non era stato formalizzato come tale ma simulato in un appalto di servizi intercorso tra le società resistenti e la RAGIONE_SOCIALE, della quale il COGNOME era socio accomandatario; di essere stato licenziato oralmente in data 30 settembre 2010. Chiedeva, dunque, l’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro, la condanna al pagamento delle differenze retributive come indicate in ricorso e la dichiarazione di nullità e/o inefficacia del licenziamento orale con le conseguenze di cui all’art. 18 Statuto Lavoratori nella sua formulazione precedente rispetto alla modifica introdotta dalla L. n. 92/2012.
Con sentenza n. 216/2021, del 28 aprile 2022 la Corte d’Appello di Cagliari, Sezione Lavoro, ha rigettato l’appello e confermato la sentenza di primo grado, compensando le spese di lite del secondo grado di giudizio tra le parti.
Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione il COGNOME affidato a quattro motivi.
Resistono con unico controricorso la RAGIONE_SOCIALE
e RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE).
5. Entrambe le parti hanno depositato memorie
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 comma 1, n.3 c.p.c., Violazione e falsa applicazione dell’art. 342, c. 1, n. 2, dell’art. 434, c. 1, n. 1 e 2 c.p.c. e deduce che ha errato la Corte d’Appello di Cagliari nel ritenere che l’appello proposto fosse inammissibile per violazione dell’art. 434 c.p.c. e, in particolare, per difetto del requisito di specificità ‘per eccesso’, atteso che, al contrario di quanto affermato dal Giudice di secondo grado, nell’atto di appello non si affermava che esso riguardava la sentenza nella sua interezza, ma, piuttosto, si esponeva una critica alla modalità di redazione della decisione di prime cure, la quale non era organica nell’esposizione tant’è che riprendeva in più punti argomentazioni e letture degli elementi di causa senza una effettiva differenziazione. Evidenzia che i motivi di impugnazione erano stati suddivisi per argomenti e all’interno dei medesimi, in via preliminare, sono stati indicati i passi e i punti della sentenza avverso i quali veniva proposta impugnazione con conseguente rispetto dell’art. 434 e 342 c.p.c.
Con il secondo motivo si deduce Violazione e falsa applicazione dell’art. 342, c. 1, n. 2 e dell’art. 434, c. 1 n. 1 e 2 c.p.c. in ordine al motivo di appello circa la ricostruzione dei fatti
di causa rilevanti ai fini della decisione, consistente nell’oggetto dell’impresa individuale facente capo al Signor COGNOME NOME e dell’irrilevanza di tale circostanza rispetto alla valutazione della sussistenza della subordinazione.
3. Con il terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., 2222 c.c., 132 c. 4 c.p.c. (art. 360 c.p.c. n. 3) e dell’art. 2967 c.c. in relazione all’accertamento della sussistenza della subordinazione con riferimento all’applicazione degli indici di subordinazione per come individuati dalla giurisprudenza e, in particolare, con riferimento all’interpretazione degli stessi e alla loro applicazione nell’ambito delle ipotesi di subordinazione attenuata. Si deduce l’errore nell’attribuzione di efficacia probatoria determinante a circostanze anteriori o successive alla cessazione del rapporto nonché al nomen juris del rapporto tra le parti. Si lamenta, altresì, l’erronea interpretazione dell’art. 2094 c.c. posto che il giudice di secondo grado ha omesso totalmente di considerare le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in concreto, così svuotando di contenuto l’art. 2094 c.c. e la nozione di subordinazione a favore di una interpretazione basata sull’asserito nomen juris che avrebbe per i giudici di appello effetto probante e assorbente su ogni altra questione. Ulteriormente viziata da apparenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, e finanche travisamento del ricorso in appello è l’affermazione della Corte secondo la quale il ricorrente avrebbe lamentato di essere un dipendente in quanto assoggettato a pressanti direttive e poi avrebbe richiesto di accertare la subordinazione in base a criteri più evanescenti. Evidenzia che, in realtà, dai motivi enunciati nell’atto di appello emerge l’esatto opposto avendo il ricorrente chiesto al giudice
del gravame che il rapporto di lavoro intercorso con le società convenute, trattandosi di attività prettamente intellettuale venisse esaminato, alla luce della cd ‘subordinazione attenuata’, facendo applicazione corretta dei criteri sussidiari, i quali devono tenere conto delle concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative.
Con il quarto motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli att. 115, 116 c.p.c, violazione dell’art. 2967 c.c. (art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c.) per avere la Corte d’appello stralciato completamente le testimonianze portate nel corpo dell’atto di appello che avrebbero consentito di esaminare correttamente anche le dichiarazioni dei testi riportati in sentenza, senza offrire alcuna spiegazione del perché a fronte di alcuni testi che avevano affermato la presenza costante del COGNOME in sede con propria postazione di lavoro presso la sede aziendale, abbia preferito fare proprie le dichiarazioni di altri testi.
I motivi primo e secondo possono essere congiuntamente esaminati attenendo entrambi alla dedotta violazione dell’art. 434 c.p.c. sebbene sotto profili distinti (la erronea declaratoria di inammissibilità dei motivi per carenza del requisito di specificità il primo e l’erronea interpretazione del motivo di appello, il secondo). Entrambi sono inammissibili per difetto di autosufficienza. In tema di ricorso per cassazione, la deduzione della questione dell’inammissibilità dell’appello, a norma dell’art. 342 c.p.c., integrante error in procedendo , che legittima l’esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l’ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni
della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza” (Cass. n. 3612/2022, Rv. 663837-01) onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, proprio per assicurare il rispetto del principio di autosufficienza di esso (Cass. n. 29495/2020, Rv. 660190-01). Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l’onere di precisare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto al giudice d’appello, riportandone il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità, non potendo limitarsi a rinviare all’atto di appello (Così Cass. n. 24048/2021, Rv. 662388-01).
5.1. Il primo motivo, inoltre, difetta di decisività atteso che la Corte d’appello, pur censurando la modalità di redazione dell’atto di appello, ha provveduto ad individuare i motivi di doglianza, sufficientemente identificati, scrutinandoli nel merito.
5.2. Quanto al secondo motivo si osserva che dietro la dedotta violazione dell’art. 434 c.p.c. il ricorrente in realtà lamenta una erronea ricostruzione dei fatti di causa di cui chiede, inammissibilmente, in questa sede una rivalutazione.
I motivi terzo e quarto sono del pari inammissibili per una pluralità di ragioni. Occorre premettere che per giurisprudenza costante di questa Corte (Cass. n. 26769 del 2018, Rv. 65089201) nel ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e che, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sentenza n. 20867 del 30/09/2020) per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri ufficiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. E ancora, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore
attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione. L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. n. 16056/2016, Rv. 641328-01).
6.1. Quanto alla lamentata violazione dell’art. 2094 c.c. va rilevato che la giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. Lav. n. 23846 del 2017) esprime un consolidato orientamento in tema di poteri riconosciuti al giudice del merito nella qualificazione del rapporto. Si afferma che l’esistenza del vincolo di subordinazione va concretamente apprezzata con riguardo
alla specificità dell’incarico conferito dal lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto di un rapporto di lavoro sia autonomo sia subordinato. In sede di legittimità quello che è censurabile è unicamente la determinazione dei criteri generali e astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto, incensurabile in tale sede se sorretta da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici, la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice ad includere il rapporto controverso nell’uno o nell’altro schema contrattuale.
6.2. Nel caso di specie parte ricorrente, lungi dal denunciare un errore di diritto, domanda sostanzialmente a questa Corte un’inammissibile rivalutazione del materiale probatorio alla luce del quale i giudici di merito hanno escluso che le prestazioni del COGNOME fossero riconducibili nell’alveo della prestazione di lavoro subordinato.
Invero, deve ribadirsi che il vizio di violazione di legge ‘consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità’ (‘ex multis’, Cass. n. 24155/2017, Rv. 645538-03; Cass. n. 640/2019, Rv. 652398-01; Cass. n. 3340/2019, Rv. 652549-02). Difatti, il cd. vizio di sussunzione ‘postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, sicché è estranea
alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito’ (Cass.n. 6035/2018, Rv. 64841401 in senso analogo, più di recente, Cass. n. 19651/2024, Rv. 671812-01). Ne consegue, quindi, che il ‘discrimine tra l’ipotesi di violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione della fattispecie astratta normativa e l’ipotesi della erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa’ (così, in motivazione, Cass. Sez., Un., sent. 26 febbraio 2021, n. 5442).
Il ricorso in conclusione va dichiarato inammissibile.
In applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese processuali in favore delle controricorrenti liquidate come da dispositivo da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna COGNOME NOME al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.500 per
compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della Sezione Quarta Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 10 dicembre 2025
LA PRESIDENTE
NOME COGNOME