Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5782 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 2 Num. 5782 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/03/2026
SENTENZA
sul ricorso n. 6931/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente, ricorrente incidentale- avverso la sentenza n. 2654/2022 della Corte d’Appello di Firenze, depositata il 28-11-2022,
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26-22026 dal consigliere NOME COGNOME, udito il Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale con le conseguenze di legge, uditi l’AVV_NOTAIO per la ricorrente, l’AVV_NOTAIO e l’AVV_NOTAIO per la controricorrente, ricorrente incidentale.
OGGETTO:
subfornitura ex
lege 192/1998
RG. 6931/2023
P.U. 26-2-2026
FATTI DI CAUSA
1.Con sentenza n. 810/2019 depositata in data 8-8-2019, oggetto di correzione di errore materiale con ordinanza 2-4-2020, il Tribunale di Pisa ha accertato la riconducibilità del rapporto intercorso tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE alla legge 192/1998, ha accertato l’abuso di posizione economica posto in essere dalla società RAGIONE_SOCIALE nei confronti del fornitore RAGIONE_SOCIALE, ha condannato la società RAGIONE_SOCIALE a pagare alla società RAGIONE_SOCIALE l’importo complessivo di euro 7.652.254,60, oltre interessi dalla sentenza al saldo, per le voci: euro 352.062,34 per fatture non pagate a fronte di prestazioni rese, euro 4.344.124,26 per interessi di mora e penale ex art. 3 legge 192/1998 sui ritardati pagamenti e sui mancati pagamenti, oltre interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 sui mancati pagamenti dal 31-12-2014 al saldo, euro 2.001.890,00 per oneri imposti da RAGIONE_SOCIALE senza remunerazione e sostenuti da COGNOME in corso di rapporto, euro 937.722,00 per costi di gestione e deposito delle giacenze RAGIONE_SOCIALE individuate dalla cessazione del rapporto al 31-12-2014, oltre i costi successivi pari a euro 156.287,00 all’anno fino alla data di ritiro da parte di RAGIONE_SOCIALE, euro 16.456,00 per costi di ammortamento non recuperati. Ha condannato COGNOME a pagare a RAGIONE_SOCIALE il valore di 878 contenitori di proprietà RAGIONE_SOCIALE non restituiti, pari a euro 125.560,00; ha regolamentato le spese di lite e disposto la pubblicazione del dispositivo della sentenza.
2.Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello principale e RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello incidentale, che la Corte d’appello di Firenze ha deciso con sentenza n. 2654/2022 pubblicata il 28-11-2022.
Per quanto ancora interessa in relazione ai motivi di ricorso proposti, la Corte d’appello ha rigettato il primo motivo di appello, con il quale RAGIONE_SOCIALE aveva contestato che il contratto dovesse essere inquadrato nella subfornitura disciplinata dalla legge 192/1998;
ha rilevato che la circostanza che il rapporto fosse intercorso tra imprese di notevoli dimensioni non era in sé sufficiente a escludere le disposizioni sulla subfornitura, perché l’elemento connotante della subfornitura non era il dato dimensionale delle imprese, ma la dipendenza tecnica e quella economica dell’una rispetto all’altra impresa e nella fattispecie tali requisiti sussistevano entrambi.
La sentenza ha rigettato il secondo motivo di appello, con il quale la società appellante aveva sostenuto che erroneamente il Tribunale avesse ritenuto sussistente una ipotesi di abuso di dipendenza economica vietata ex art. 9 legge 192/1998. Ha rigettato il terzo motivo di appello, con il quale l’appellante aveva dedotto la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per essere stati riconosciuti alla società RAGIONE_SOCIALE i costi di custodia e deposito delle giacenze anche per il periodo successivo alla cessazione del rapporto contrattuale. Ha rigettato il sesto motivo di appello, relativo alle contestazioni di RAGIONE_SOCIALE alle fatture, svolte sotto i tre diversi profili dell’applicazione di prezzi superiori a quelli convenuti, nell’avere fatturato quantitativi superiori a quelli consegnati e nell ‘avere fatturato lavorazioni aggiuntive rese necessarie per fatto di COGNOME. Nell’esaminare il settimo motivo di appello, ha dichiarato che il Tribunale non si era pronunciato sulla qualificazione giuridica del contratto, denominato ‘transazione’ del 17 -10-2005 , perché ne aveva escluso l’applicazione alla vicenda di causa per il fatto che copriva solo il periodo fino al 2003; ha dichiarato che dall’esame del la scrittura risultava che le parti avevano voluto regolare i loro rapporti fino al 31-122004; ha dichiarato che quell’accordo non integrava transazione, perché dal suo testo non era possibile desumere l’esistenza né di una situazione di incertezza delle parti in ordine a qualche aspetto del rapporto né di reciproche concessioni; con la scrittura le parti avevano inteso operare una ricognizione dei rapporti di dare/avere fino al 31-12-2004 e da tale ricognizione risultava un
credito di euro 38.442,55, con la conseguenza che, come sostenuto dall’appellante, non era dovuta la somma di euro 1.327.621,29 calcolata dal c.t.u. a titolo di penali e interessi per fatture pagate in ritardo negli anni 2003 e 2004; per l’effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ricalcolato interessi di mora e penali ex art. 3 legge 192/1998, detraendo la somma di euro 1.327.621,29 da quella riconosciuta dal giudice di primo grado. Ha, invece, escluso che la scrittura comprendesse il danno per abuso da dipendenza economica quantificato dal c.t.u. in Euro 778.595,00.
Nell’esaminare il quinto motivo di appello incidentale di COGNOME, la sentenza ha dichiarato che, in base alle previsioni contrattuali e per rispettare l’art. 6 legge 192/1998 che impone la congruità del preavviso, era necessario che il preavviso fosse almeno di sei mesi e ciò non era avvenuto; ha aggiunto che, tuttavia, il motivo era infondato, in quanto non era provato che, a seguito dell’interruzione del rapporto, si fosse verificato un calo di fatturato, in quanto COGNOME non aveva prodotto i bilanci relativi agli esercizi successivi al 2009 e aveva prodotto solo una scheda contabile di formazione unilaterale che non aveva alcuna valenza probatoria; ha dichiarato che non poteva essere condivisa neppure l’ipotesi esposta da COGNOME, sulla base di un volume di ordinativi in linea con i precedenti, perché le condizioni generali di contratto non prevedevano un quantitativo minimo di ordinativi; inoltre, l’incidenza dei costi fissi sul fatturato era stata indicata genericamente al 27% in assenza di qualsiasi supporto probatorio e, anche a considerare i dati della perizia di parte, risultava che tutti gli esercizi dal 2008 al 2013 erano caratterizzati da grave crisi finanziaria e quelli dal 2014 al 2018 da importante ripresa, con la conseguenza che nel 2009, al momento dell’interruzione del rapporto con RAGIONE_SOCIALE, COGNOME già versava in situazione di crisi aziendale.
In conclusione, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la Corte d’appello ha condannato la società RAGIONE_SOCIALE a pagare il minore importo di euro 3.016.502,97 a titolo di interessi di mora e penali ex art. 3 legge 192/1998 (ottenuto detraendo l’importo di euro 1.327.621,29, escluso, da quello riconosciuto dalla sentenza di primo grado); ha dichiarato che la somma dovuta da RAGIONE_SOCIALE per fatture non pagate ammontava a euro 35 7.333,78 e per l’effetto l’ha condannata a pagare la differenza; ha dichiarato che sulle somme dovute a titolo di penale ex art. 3 co. 3 legge 192/1998 per fatture pagate in ritardo erano dovuti gli interessi legali dalla domanda giudiziale; ha confermato nel resto la sentenza di primo grado e ha regolamentato le spese di lite.
3.RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, nel quale ha proposto due motivi di ricorso incidentale, ai quali RAGIONE_SOCIALE ha replicato con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienza del 26-2-2026 e nei termini di cui all’art. 378 cod. proc. civ. il Pubblico Ministero ha depositato memoria con le sue conclusioni e hanno depositato memoria illustrativa entrambe le parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di ricorso la ricorrente RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e falsa applicazione ex art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. dell’art. 1 legge 192/1998, sostenendo che la dipendenza tecnica necessaria perché sussista il rapporto di fornitura presuppone che il subfornitore sia sprovvisto della possibilità di sbocco su un mercato altamente tecnologico perché privo di specifiche competenze tecniche che lo collochino nella fascia alta del mercato, e che sia eterodiretto, cioè privato di qualsiasi spazio di autonomia
nell’organizzazione dell’attività volta alla realizzazione dell’opera; quindi rileva che, per aversi dipendenza tecnica, non basta l’indicazione dei progetti esecutivi, conoscenze tecniche, ecc…, ma accorre che il subfornitore sia un nudus minister, esegua le istruzioni senza margini di autonomia, non abbia un proprio know how, organizzazione e gestione a proprio rischio. In ordine al requisito della dipendenza tecnica, la ricorrente lamenta che la sentenza abbia totalmente omesso di considerare le risultanze della documentazione proveniente dalla stessa COGNOME, attestante che società è fornitore leader nel mercato del motociclo; in ordine alla dipendenza economica, lamenta che la sentenza non abbia indagato se la dipendenza economica emergesse dalle previsioni contrattuali, abbia ritenuto sufficiente una percentuale di incidenza delle commesse RAGIONE_SOCIALE di appena il 32% di media, che era troppo bassa per ricavarne una qualche forma di dominanza, abbia ritenuto l’assenza di alternative nel mercato, nonostante NOME avesse acquisito competenze che le avevano consentito di affacciarci anche al mercato dell’auto; aggiunge che neppure il dato che RAGIONE_SOCIALE abbia chiesto a NOME un piano industriale a dimostrazione della capacità di risolvere la crisi finanziaria per continuare il rapporto contrattuale prova il ruolo egemonico della committente.
1.1.Il motivo è infondato.
L’art. 1 legge 18 giugno 1998 n. 192 ‘Disciplina della subfornitura nelle attività produttive’ definisce la subfornitura disponendo: « 1.Con il contratto di subfornitura un imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime fornite dalla committente medesima, o si impegna a fornire all’impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o co munque ad essere utilizzati nell’ambito dell’attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a
progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall’impresa committente.
2.Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i contratti aventi ad oggetto la fornitura di materie prime, di servizi di pubblica utilità e di beni strumentali non riconducibili ad attrezzature ». Gli articoli successivi disciplinano la subfornitura con una serie di disposizioni che hanno la finalità di riequilibrare la posizione contrattuale delle parti, in primo luogo ponendo rimedio ai ritardi nei pagamenti con le previsioni di cui all’art. 3 co. 3, che sono state applicate alla fattispecie dal giudice di merito.
Già Cass. Sez. sez. 2 29-5-2008 n. 14431 ha evidenziato come la subfornitura non sia una autonoma figura negoziale, ma sia un rapporto enucleato al fine di dare adeguata tutela da abusi che determino un eccessivo squilibro nei diritti e negli obblighi delle parti, alle imprese che lavorino in stato di dipendenza economica rispetto alle altre; nell’ambito de l fenomeno economico della cosiddetta integrazione verticale fra imprese, il rapporto è riferibile a una molteplicità di figure negoziali, anche eterogenee e da individuarsi caso per caso, potendo assumere i connotati del contratto di somministrazione, della vendita di cose future, dell’appalto d’opera o di servizi. In tale solco, Cass. Sez. 3 25-8-2014 n. 18186 ha osservato come, nella considerazione normativa, la subfornitura venga disciplinata quale estrinsecazione contrattuale di una forma non paritetica di cooperazione imprenditoriale; nella quale la dipendenza economica del subfornitore si palesa, oltre che sul piano del rapporto commerciale e di mercato (reso particolarmente eclatante in tutte le ipotesi nelle quali il committente funga sostanzialmente da monocliente del subfornitore), anche su quello delle direttive tecniche di esecuzione, assunte nel loro più ampio e variegato spettro (disegni, specifiche, progetti, prototipi, modelli, know how in genere). Sotto l’aspetto della
realtà socio-economica del fenomeno, la dipendenza tecnica così intesa costituisce spesso, essa stessa, uno stato di sudditanza economica, imponendo al subfornitore di adeguare la propria produzione e organizzazione del lavoro alle suddette direttive e specifiche; tale adeguamento può comportare, per il subfornitore, una più o meno intensa e assorbente limitazione di sbocco commerciale e di offerta di mercato. La rilevanza della dipendenza tecnica è insita nel fatto che la lavorazione affidata in subfornitura intervenga necessariamente a un determinato livello (più o meno avanzato) del processo di produzione interno al committente; e in vista della commercializzazione del prodotto finito su un mercato che è soltanto del committente e non anche del subfornitore. Quindi, è proprio l’inserimento del subfornitore nel ciclo produttivo del committente a richiedere che la lavorazione da parte del primo avvenga secondo la progettualità e le direttive tecniche impartite dal secondo e rispondenti alle sue esigenze; con la conseguenza che la dipendenza tecnica -da valutarsi caso per caso e in rapporto alla natura della lavorazione in concreto affidata in subfornitura- altro non è che un risvolto operativo attraverso il quale normalmente si connota la dipendenza economica, di cui è elemento qualificante e sintomatico. Sul piano contrattuale, l’ elemento della dipendenza tecnica diversifica il rapporto di subfornitura dall’appalto d’opera o di servizi, nel quale l’appaltatore è chiamato, nel raggiungimento del risultato, a una prestazione rispondente ad autonomia non solo organizzativa e imprenditoriale, ma anche tecnicoesecutiva. Al contrario, qualora le specifiche tecniche e il know how di realizzazione del prodotto o della fase di lavorazione appartengano in via esclusiva al fornito re che a essi abbia conformato l’organizzazione dei processi produttivi all’interno della propria impresa, può venire meno lo stesso presupposto -di dipendenza economica e di debolezza
contrattualesottostante alla normativa in esame (così Cass. 18186/2014, da pag. 14 a pag.17).
Non è consentito ritenere, come sostiene la ricorrente, che la dipendenza tecnica e la dipendenza economica siano due requisiti distintamente necessari perché si configuri un rapporto di subfornitura, così che sia necessario accertare se sussista un rapporto di dipendenza economica, non realmente configurabile nel caso in cui il fornitore sia una impresa di grandi dimensioni, che svolga la propria attività anche a favore di imprese diverse e in base a proprie specifiche competenze. Il requisito fondante perché sussista rapporto di subfornitura è quello della dipendenza tecnica, sussistente ai sensi dell’art. 1 legge 192/1998 allorché l’imprenditore o esegue lavorazioni su prodotti forniti dal committente medesimo o fornisce all’impresa prodotti o servizi destinati comunque a essere utilizzati nell’ambito dell’attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, alla condizione -imprescindibile- che ciò avvenga in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall’impresa committente; in altri termini, l’obbligo di facere del subfornitore, sia sui prodotti forniti dal committente, sia con riguardo ai prodotti o servizi forniti dal subfornitore e destinati al committente, si concretizza nella stringente attuazione delle prescrizioni tecniche impartite dal committente. Se il rapporto tra i due imprenditori si svolge in questi termini, è la dipendenza tecnica che si risolve nell’inserimento del fornitore nel ciclo produttivo del committente e che è in sé espressione di debolezza contrattuale e dipendenza economica, per il fatto che il subfornitore fornisce un prodotto o un servizio che trova sbocco esclusivo verso il committente che ne ha imposto tutte le caratteristiche. Nessuna disposizione consente la lettura proposta dalla ricorrente, in sostanza finalizzata non a individuare l’esistenza di rapporto di subfornitura, ma a tutelare
esclusivamente l’imprenditore subfornitore, quale soggetto della realtà socio-economica che svolge la sua intera attività attraverso rapporti di subfornitura, in mancanza di proprie autonome competenze tecniche che gli consentano la conclusione di altra tipologia di contratti; all’evidenza si tratta di lettura che limita in modo non consentito il contenuto delle disposizioni e la stessa finalità della legge 192/1998, che è quella di riequilibrare contrattualmente qualsiasi rapporto contrattuale avente le caratteristiche della subfornitura, in primo luogo ponendo rimedio ai ritardi nei pagamenti che vi si verificano.
Nella fattispecie la sentenza impugnata ha accertato in fatto e in modo analitico (da punto 1.4 a punto 1.6, pagg. da 20 a 22), sulla base delle previsioni contrattuali e delle dichiarazioni testimoniali, l’esistenza della dipendenza tecnica, in quanto RAGIONE_SOCIALE aveva affidato a COGNOME la realizzazione di una serie di componenti in plastica del suo prodotto, che COGNOME eseguiva mediante attrezzature e stampi concessi in comodato da RAGIONE_SOCIALE, nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico impartite da RAGIONE_SOCIALE, che forniva i disegni tecnici, imponeva il rispetto di tutte le quotazioni segnate, dei materiali segnati, imponeva anche il fornitore di vernici, i cicli di lavoro, gli spessori delle vernici, sottoponeva i campioni di prodotto al suo benestare ed esercitava potere ispettivo sulla produzione. Si tratta, all’evidenza, di fatti che rendevano obbligata la qualificazione del rapporto intercorso tra RAGIONE_SOCIALE e Da COGNOME nel paradigma della subfornitura; seppure COGNOME avesse le competenze per concludere contratti di altro tipo, secondo la tesi della ricorrente, ciò non escludeva la sua debolezza contrattuale e dipendenza economica nel rapporto svoltosi con RAGIONE_SOCIALE nei termini accertati. Del resto, l’ accertamento in fatto rimane estraneo al motivo di ricorso come proposto, in quanto avrebbe potuto eventualmente essere censurato attraverso la proposizione di motivo ex art. 360 co. 1
n. 5 cod. proc. civ., nel ricorrere dei relativi presupposti, per cui non si pone ulteriore questione in questa sede.
2.Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione ex art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. dell’art. 9 legge 192/1998, sostenendo che la sentenza impugnata abbia errato nel ritenere integrata la previsione dell’art. 9 legge 192/19 98, sia perché non c’è nella fattispecie dominanza relativa e perciò non può esservi abuso, sia perché la sentenza ha utilizzato una nozione erronea di abuso. Lamenta che la Corte d’appello, seppure abbia preso le mosse dalla pronuncia di Cass. 1184/2020, abbia affermato che si configuri l’abuso già soltanto in riferimento a comportamento contrario a buona fede, mentre secondo quella pronuncia è necessario verificare l’intenzionalità di una vessazione perpetrata sull’altra impresa, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale; quindi sostiene che si debba escludere la natura abusiva delle tre condotte individuate dalla sentenza impugnata, in quanto poste in essere con la finalità di spuntare legittimamente migliori condizioni contrattuali e perciò di perseguire finalità lecita.
2.1.Il motivo è infondato.
L’art. 9 legge 192/1998 , per quanto qui interessa, dispone al primo comma : ‘ E’ vietato l’abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui una impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un’altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibi lità per la parte che abbia subito l’abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti’ ; al secondo comma: ‘L’abuso può consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni ingiustificatamente gravose o
discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto’.
Come evidenziato da Cass. Sez. 1 21-1-2020 n. 1184, richiamata dalla stessa ricorrente, ai fini dell’ applicazione della disposizione è necessario, in primo luogo, con riguardo alla situazione di dipendenza economica, indagare se esista una situazione di squilibrio eccessivo fra le parti, e non già solo di mero squilibrio o asimmetria di diritti e di obblighi, e se l’altro contraente sia realmente privo di alternative economiche sul mercato; in secondo luogo, indagare la condotta arbitraria contraria a buona fede, ovvero l’intenzionalità di una vessazione perpetrata sull’altra impresa, in vista del persegui mento di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse economico dell’impresa dominante (quale la legittima esigenza di modificare le proprie strategie di espansione, di adattare il prodotto, di spuntare legittimamente migliori condizioni), in quanto volta essenzialmente a cagionare il pregiudizio altrui. Ciò in quanto non ogni situazione di dipendenza economica è vietata, ma unicamente quella abusivamente sfruttata dalla parte dominante al fine di trarne vantaggi ulteriori rispetto a quelli derivanti dal legittimo esercizio della propria autonomia negoziale. Infatti, come pure già evidenziato dalla Suprema Corte (Cass. n. 1184/2020 cit.) , l’ordinamento tutela la libertà d’impresa, anche di quella dominante , ma ciò fino al punto in cui l’impresa dominante non usurpi il profitto che, secondo l’iniziale regolamento negoziale, sarebbe spettato alla controparte imprenditoriale; in altri termini, il comportamento tenuto dall’impresa dominante si deve giustificare sulla base delle sue necessità, di tipo economico o industriale e tecnico e non può mirare ad appropriarsi del legittimo margine di profitto della controparte (conformi a Cass. n. 1184/2020 sono Cass. Sez. 1 23-10-2024 n. 27435, che la richiama a
pag.5 e Cass. Sez. 1 22-4-2025 n. 10542, che la richiama a pag. 18, per tutte).
La sentenza impugnata ha fatto applicazione di tali principi in termini che si sottraggono alle critiche della ricorrente: in primo luogo perché ha individuato in concreto (punti 2.4 e 1.8) – e non soltanto per il fatto che il rapporto tra le parti fosse di subfornitura l’esistenza di una situazione di dipendenza economica che non rimaneva nell’ambito di una mera asimmetria tra le parti, ma che si traduceva in uno squilibrio eccessivo, anche per la mancanza di alternative sul mercato; ciò, sulla base dei dati ricavati nell’arco temporale di durata del rapporto circa l’incidenza delle commesse RAGIONE_SOCIALE nella misura in media del 32% dell’intera produzion e di Da Lio, con picchi del 50,86%; perché la società RAGIONE_SOCIALE Lio non disponeva di reali alternative nel mercato, data la peculiarità del settore caratterizzato da poche case produttrici e tenuto conto delle dimensioni di RAGIONE_SOCIALE; perché per eseguire i modelli RAGIONE_SOCIALE la società Da Lio aveva dovuto adeguare gli impianti, gli investimenti e i cicli produttivi alle specifiche tecniche delle relative commesse; perché RAGIONE_SOCIALE aveva un ruolo egemonico su COGNOME, tanto che aveva imposto come condizione di mantenimento del rapporto la presentazione di un piano industriale/societario che desse garanzie per il proseguo delle attività; perché COGNOME dopo l’interruzione del rapporto – era stata costretta a ricorrere alla cassa integrazione e alla riduzione dell’orario di lavoro per gli sta bilimenti di Copiano e di Scorzè. Tale accertamento in fatto e la relativa valutazione sull’esistenza della situazione di dipendenza economica rimangono al di fuori del perimetro del motivo di ricorso proposto ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. e quindi sono definitivamente acquisiti; le critiche svolte dalla ricorrente, in quanto finalizzate a negare l’esistenza della situazione di dipendenza economica sulla base di diversa lettura dei fatti, avrebbero
potuto soltanto essere veicolate nella proposizione di motivo ex art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ., nel ricorrere dei relativi presupposti.
Inoltre, la sentenza impugnata (dal punto 2.3 al punto 2.3.4) ha individuato in fatto tre ordini di condotte nelle quali si è concretato l’abuso da parte della società committente, riferite: alla pratica di ‘sfilare’ determinate produzioni (modelli Nexus, Scarabeo 50, RS 50, RS TARGA_VEICOLO, Atlantic 125, Scarabeo 500, Scarabeo Restyling, Beverly, New Runner, Tuono, RSV 1000, Pegaso 650, Habana) per assegnarle a altro fornitore, sovente senza preavviso; ne ll’utilizzare tale pratica di sfilamento delle commesse per ottenere sconti sui prezzi anche con effetto retroattivo e per imporre condizioni inique; ne ll’usare in modo sistematico il blocco dei pagamenti per ottenere il riconoscimento di prezzi imposti. Neppure con riguardo a tali condotte hanno pregio i tentativi della ricorrente volti a dare una diversa lettura dei fatti, non consentito in sede di legittimità.
Quindi, è definitivamente acquisito quanto ha accertato in fatto la sentenza impugnata, e cioè che la società RAGIONE_SOCIALE ha privato la società RAGIONE_SOCIALE di alcune linee di produzione, in precedenza affidatale, con comportamento abusivo della ricorrente, ossia in mancanza di preavviso (punti 2.3.1, 2.3.2 della sentenza); che tale tattica dello ‘ sfilamento ‘ veniva utilizzata da RAGIONE_SOCIALE in modo strumentale per ottenere sconti anche retroattivi e imporre condizioni inique (punto 2.3.3); che nel periodo 2003-2008 RAGIONE_SOCIALE aveva pagato in ritardo o non pagato fatture per euro 56.264.775,73, a fronte di un fatturato complessivo derivante dalle commesse di euro 58.420.244,40 ed era solita bloccare pagamenti di elevato ammontare anche nel caso in cui la divergenza tra l’i mporto richiesto da COGNOME e quello ritenuto dovuto da RAGIONE_SOCIALE fosse stata di lieve entità (punto 2.3.4). L’affermazione della ricorrente secondo la quale la stessa sentenza impugnata avrebbe ritenuto tali condotte poste in essere soltanto in violazione del principio
di buona fede e non di un comportamento abusivo ex art. 9 legge 192/1998 non considera che le condotte accertate rientrano in primo luogo nelle ipotesi esemplificative individuate dal secondo comma dell’art. 9 , sotto il profilo del l’imposizione di condizioni ingiustificatamente gravose e dell’interruzione delle relazioni , con riguardo alle produzioni ‘sfilate’ . Inoltre e comunque, le condotte accertate, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, erano evidentemente finalizzate ad appropriarsi, nel corso del rapporto, del margine di profitto che, secondo il contenuto degli accordi intercorsi tra le parti, legittimamente spettava alla subfornitrice; infatti, non poteva avere altro significato l’imposizione d i sconti retroattivi e il blocco di tutti i pagamenti e non soltanto dei pagamenti riferiti alla merce contestata. Quindi, si trattava di condotte che, secondo i criteri enunciati da Cass. n. 1184/2020, richiamata dalla stessa ricorrente, integravano palesemente l’abuso vietato dall’art. 9 legge 192/1998.
3.Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 co. 1 n. 4 cod. proc. civ. per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per extrapetizione, per avere la sentenza condannato la società RAGIONE_SOCIALE al pagamento dei costi di gestione successivi alla conclusione del rapporto. Evidenzia che con il suo terzo motivo di appello aveva censurato la sentenza di primo grado per averla condannata al pagamento dell’importo di euro 937.722,00 per costi di gestione e di deposito delle giacenze RAGIONE_SOCIALE dalla cessazione del rapporto nel 2009 al 2014; sostiene che erroneamente il motivo di appello sia stato rigettato, perché l’affermazione della sentenza secondo la quale COGNOME non a veva rinunciato al rimborso dei costi sostenuti dopo l’interruzione del rapporto non significava che la relativa domanda fosse stata proposta in causa ed era ininfluente anche il dato che fosse stato chiesto al c.t.u. anche di quantificare quei costi.
3.1.Il motivo è infondato.
La sentenza impugnata (punto 3.1 e 3.2) ha rigettato il motivo di appello con il quale la società RAGIONE_SOCIALE aveva lamentato il vizio di extrapetizione, evidenziando come COGNOME avesse chiesto il riconoscimento dei costi di custodia e deposito di stampi, di contenitori e giacenze senza alcuna limitazione; ha aggiunto che NOME COGNOME, al fine di illustrare i criteri seguiti nella quantificazione dei relativi costi, aveva fatto riferimento alla permanenza media dei materiali nel suo magazzino -60 o 48 mesi- e ciò non implicava la rinuncia al rimborso dei costi sostenuti successivamente all’interruzione del rapporto in quanto, in mancanza di una limitazione temporale della domanda, il criterio risultava estensibile a tutto il periodo nel quale i beni erano rimasti allocati presso la subfornitrice; ha rilevato anche come dalla linea difensiva di COGNOME complessivamente considerata risultasse la volontà di ottenere il risarcimento integrale del pregiudizio subito, mentre era significativo il comportamento della società RAGIONE_SOCIALE, che nulla aveva obiettato sulla portata del quesito al c.t.u., relativo alla quantificazione di tutti i costi fino alla cessazione del rapporto.
La pronuncia si sottrae a tutte le critiche, perché il vizio di ultra o extra petizione ricorre nel caso in cui il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell’azione -petitum o causa petendiemetta un provvedimento diverso da quello richiesto petitum immediato- oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso petitum mediato-, così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (Cass. Sez. 2 21-3-2019 n. 8048, Cass. Sez. 1 11-4-2018 n. 9002, Cass. Sez. 3 24-9-2015 n. 18868). Nella fattispecie le domande formulate dalla società RAGIONE_SOCIALE in primo grado, anche in sede di precisazione delle conclusioni, che la Corte deve direttamente verificare in ragione della natura processuale della censura, effettivamente non contenevano alcuna limitazione della
domanda relativa al riconoscimento dei costi di gestione delle giacenze. In mancanza di espressa limitazione, il giudice di merito, riconoscendo i costi fino al momento in cui sono stati sostenuti, ha esaminato e pronunciato la domanda così come proposta, in quanto ha legittimamente ritenuto che l’intento della società RAGIONE_SOCIALE fosse quello di ottenere una pronuncia completa in ordine a quel titolo di credito; a fronte della domanda come proposta, senza limitazioni temporali, sarebbe stata viziata la pronuncia del giudice di merito che avesse riconosciuto i costi soltanto fino al momento della cessazione del rapporto contrattuale, perché quei costi la società subfornitrice aveva continuato a sopportare fino a che i beni erano rimasti allocati presso i suoi stabilimenti.
4.Con il quarto motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione ex art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. dell’art. 2697 cod. civ., per avere la sentenza impugnata errato nell’applicare l’onere della prova con riguardo alle fatture delle quali COGNOME NOME chiedeva il pagamento. Dando atto che, per quanto riguarda il profilo di inadempimento relativo alla consegna di quantitativi inferiori a quelli fatturati la sentenza impugnata ha eseguito una valutazione sulla mancanza di proporzionalità dei rispettivi inadempimenti incensurabile in sede di legittimità, la ricorrente critica la pronuncia con riguardo ai profili di inadempimento eccepiti da RAGIONE_SOCIALE con riferimento all’applicazione in fattura di prezzi superiori a quelli pattuiti e all’addebito di lavorazioni aggiuntive rese necessarie per fatto imputabile a COGNOME; rileva che era onere di COGNOME dimostrare che il prezzo applicato in fattura fosse conforme all’ordine ricevuto, nonché dimostrare che le sue precedenti lavorazioni erano state corrette, e non viceversa come ritenuto dalla sentenza impugnata.
4.1.Il motivo è infondato.
Con riguardo all’eccezione di inadempimento sollevata da RAGIONE_SOCIALE per essere stati applicati in una serie di fatture prezzi superiori a quelli concordati, la sentenza impugnata (punto 6.2) ha evidenziato come non fosse stata provata l’esistenza di un listino prezzi concordato tra le parti e come RAGIONE_SOCIALE si fosse limitata a produrre le fatture con l’annotazione a penna di quello che, a suo dire, sarebbe stato il giusto corrispettivo; ha rilevato che i testi introdotti da RAGIONE_SOCIALE si erano limitati a confermare che le annotazioni sulle fatture erano state eseguite dal personale di RAGIONE_SOCIALE e il teste introdotto da COGNOME aveva riferito che la trasmissione dei prezzi modificati era successiva alla produzione e consegna dei materiali; ha aggiunto che il contratto disponeva che i prezzi erano previsti nell’ordine ed erano fissi e non modificabili se non per accordo scritto delle parti e ha rilevato che spettava a RAGIONE_SOCIALE specificare se il prezzo praticato fosse o meno conforme all’ordine, non risultando che le parti avessero raggiunto un diverso accordo.
Con riguardo alle fatture di rilavorazione secondo la tesi di RAGIONE_SOCIALE, la sentenza impugnata (punto 6.4) ha rilevato come RAGIONE_SOCIALE non solo non avesse offerto alcun elemento che consentisse di ritenere che le precedenti lavorazioni non fossero state eseguite da COGNOME a regola d’arte, ma neanche che NOME COGNOME avesse emesso una duplice fattura, una per le precedenti lavorazioni e l’altra per le lavorazioni successive resesi necessarie a seguito delle presunte difformità.
Con questo contenuto la sentenza non è incorsa nella violazione dell’art. 2697 cod. civ. lamentata dalla ricorrente, ma ha eseguito una valutazione sulla genericità dell’allegazione posta a sostegno dell’eccezione di inadempimento , che spettava al giudice di merito eseguire e che resiste alle critiche della ricorrente, in quanto immune da qualsiasi vizio logico o giuridico. Specificamente, con riguardo all ‘inadempimento eccepito in relazione ai prezzi applicati in fattura, la sentenza, ritenendo che RAGIONE_SOCIALE non aveva neppure allegato che i
prezzi applicati non fossero quelli dell’ordine , in sostanza ha ritenuto che non fosse necessaria la prova di quella corrispondenza tra prezzi dell’ordine e prezzi applicati , in quanto la corrispondenza non era stata contestata. Con riguardo alle fatture di rilavorazione che RAGIONE_SOCIALE sosteneva di non essere obbligata pagare, la sentenza ha rilevato come la debitrice COGNOME non avesse neppure allegato che si trattasse di lavorazioni già pagate; quindi, anche sotto questo profilo, non vi erano fatti che la cre ditrice avesse l’onere di provare, in quanto l’esecuzione dei lavori di rilavorazione in sé non era stata contestata da RAGIONE_SOCIALE.
5.Con il quinto motivo, la ricorrente deduce la violazione ex art. 360 co.1 n. 4 cod. proc. civ. degli artt. 324, 329 co. 2, 343 e 346 cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata ritenuto di potere riqualificare la transazione intercorsa tra le parti; in via subordinata, deduce la violazione ex art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. degli artt. 1362 e ss. cod. civ., per avere la sentenza impugnata interpretato la transazione in termini di atto di ricognizione dei rapporti di dare e avere. La ricorrente lamenta che non sia stato integralmente accolto il suo settimo motivo di appello, con il quale aveva sostenuto di non dovere, in ragione dell’intervenuta transazione , non solo l’ importo di euro 1.327.621,29, con tesi accolta dalla sentenza impugnata, ma anche quello di euro 778.595,00; sostiene che erroneamente la sentenza impugnata abbia dichiarato che il Tribunale non si era pronunciato sulla questione relativa all’esistenza di una transazione tra le parti, perché la sentenza di primo grado aveva inequivocabilmente accertato l’esistenza di un a transazione e aveva poi erroneamente considerato coperto dalla transazione il lasso temporale solo fino al 2003 . Aggiunge che, comunque, l’interpretazione del contratto non ha considerato la comune intenzione e il comportamento complessivo delle parti, perché con l’accordo le parti avevano voluto definire transattivamente il rapporto, tanto che il contratto era definito
‘accordo di transazione’ e le parti avevano dichiarato di regolare ‘in via transattiva e definitiva’ tutto il pregresso .
5.1.Il motivo è infondato.
Sotto il primo profilo, relativo al giudicato sulla qualificazione quale transazione del contratto, si esclude che la circostanza che il giudice di primo grado avesse fatto riferimento alla scrittura 17-10-2005 denominandola ‘transazione’ comportasse l’accertamento sulla natura del contratto idonea a passare in giudicato in mancanza di specifica impugnazione. E’ acquisito che l’operazione di qualificazione giuridica del contratto si concreta nella prima fase consistente nella ricerca e nell’interpretazione della volontà de i contraenti -tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità in relazione alla violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ.-; si concreta poi nella seconda fase consistente nell’inquadramento della fattispecie negoziale nello schema legale corrispondente agli elementi individuati -che può formare oggetto di verifica in sede di legittimità sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto così come accertati, sia con riferimento all’individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo (Cass. Sez. L 9-2-2021 n. 3115, Cass. Sez. 1 5-12-2017 n. 29111, Cass. Sez. 3 12-1-2006 n. 420, Cass. Sez. 2 3-11-2004 21064). Nella sentenza di primo grado -secondo quanto dichiarato dalla sentenza impugnata (pag. 37, dalla sestultima riga), riconosce la stessa ricorrente e risulta dalla diretta lettura della sentenza medesima- era mancata qualsiasi attività finalizzata all’interpretazione e qualificazione giuridica del contratto, perché il giudice di primo grado aveva soltanto preso atto della denominazione di ‘transazione’ presente nella scrittura, senza procedere ad alcuna indagine sul
contenuto del l’accordo , se non per accertare, secondo la sua lettura, che l’accordo non interessava il periodo oggetto di causa , in quanto ‘copriva il periodo’ fino al 2003. Quindi non vi era stata pronuncia, se non quella relativa al periodo oggetto dell’accordo, che le parti interessate potessero fare oggetto di appello; l’appello sul periodo al quale si riferiva l’accordo era stato proposto da RAGIONE_SOCIALE, interessata a sostenere che l’accordo fosse una transazione e riguardasse tutti i rapporti tra le parti fino al 2005, e perciò comprendesse il periodo oggetto di causa. L a Corte d’appello , nel momento in cui ha ritenuto che l’accordo riguardava anche il periodo successivo al 2003 e quindi il periodo oggetto di causa, necessariamente doveva procedere anche ad accertare il contenuto di quell’accordo in relazione alle obbligazioni dedotte in causa, e ciò ha fatto in termini che si sottraggono alle censure della ricorrente.
Infatti, è già stato enunciato da questa Corte il principio secondo il quale l’oggetto del negozio transattivo va identificato non in relazione alle espressioni letterali usate dalle parti, non essendo necessaria una puntuale specificazione delle contrapposte pretese, ma in relazione all’oggettiva situazione di contrasto che le parti stesse hanno inteso comporre attraverso reciproche concessioni, giacché la transazione quale strumento negoziale di prevenzione di una lite -è destinata, analogamente alla sentenza, a coprire il dedotto e il deducibile (Cass. Sez. 6-1 9-10-2017 n. 23482, Cass. Sez. 1 14-12005 n. 690). E’ stato enunciato anche il principio secondo il quale dalla scrittura contenente la transazione devono risultare gli elementi essenziali del negozio, e quindi la comune volontà di comporre una controversia in atto o prevista, la res dubia, cioè la materia oggetto delle contrastanti pretese giuridiche delle parti, nonché il nuovo regolamento di interessi che, mediante le reciproche concessioni, viene a sostituirsi a quello precedente cui si riconnetteva la lite o il pericolo di lite; senza che sia
indispensabile che nella scrittura le parti enuncino le rispettive tesi contrapposte né che delle rispettive concessioni sia fatta una precisa e dettagliata indicazione (Cass. Sez. 2 4-5-2016 n. 8917, Cass. Sez. 3 4-9-1990 n. 9114). Inoltre, le reciproche concessioni devono riguardare la posizione assunta dalle parti in riferimento a reciproche pretese o contestazioni e non già in relazione a diritti effettivamente a esse spettanti (Cass. Sez. L 9-6-2021 n. 16154, Cass. Sez. 2 11-62003 n. 9348, Cass. Sez. 3 4-9-1990 n. 9114, Cass. Sez. 3 20-5-1987 n. 4619). Infine, qualora il contratto concluso abbia il contenuto di negozio transattivo e le parti, tra le quali possano sorgere o siano sorte più liti in relazione a numerose questioni tra loro controverse, abbiano dichiarato di non avere più nulla a pretendere in dipendenza del rapporto, ciò non implica necessariamente che la transazione investa tutte le controversie potenziali o attuali; dal momento che, a norma dell’art. 1364 cod. civ. le espressioni usate ne l contratto, per quanto generali, riguardano soltanto gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di statuire, se il negozio transattivo riguarda soltanto alcune delle controversie, esso non si estende, malgrado l’ampiezza dell’espressione adoperata, a quelle rimaste estranee dall’accordo (Cass. Sez. 1 18-5-2018 n. 12367, Cass. Sez. 3 28-11-1981 n. 6351).
Invece, in ordine alla differenza tra transazione e negozio di accertamento, è acquisito il principio secondo il quale, mentre nella transazione le parti modificano la disciplina di un rapporto preesistente mediante reciproche concessioni, con il negozio di accertamento le parti rimuovono dubbi e incertezze relativi a un determinato rapporto giuridico con una regolamentazione che, seppure nuova, è corrispondente alla situazione preesistente (Cass. Sez. L 9-8-1987 n. 5999).
Quindi, l’interpretazione del contenuto del l’accordo, che costituiva la prima attività da svolgere ai fini della qualificazione del contratto
come transazione o altro negozio, doveva anzitutto condurre ad accertare se tra le parti sussistesse una qualche controversia , necessaria perché si configurasse transazione, alla quale in qualche modo facesse riferimento la scrittura. Al fine dell’esistenza della res litigiosa è certamente sufficiente l’esistenza di un dissenso anche potenziale, che però la sentenza impugnata (punto 7.3) ha dato atto di non potere individuare nel testo dell’accordo e non ha individuato -al momento della conclusione di quel contrattoneppure in altre risultanze processuali, svolgendo l’accertamento in fatto riservato al giudice di merito ed estraneo al motivo come proposto. Ugualmente, la sentenza (stesso punto 7.3) ha dato atto di non potere individuare nel testo dell’accordo le reciproche concessioni, con riguardo alla posizione assunta dalle parti in riferimento a reciproche pretese o contestazioni e non in relazione a diritti effettivamente spettanti; diversamente, una qualche emergenza quantomeno relativa all’esistenza di pretese di risarcimento del danno da parte della subfornitrice in relazione alle condotte della committente era necessaria perché il giudice di merito potesse arguire la pretesa sulla quale la lite futura avrebbe potuto articolarsi e si potesse arguire la volontà transattiva . Ne consegue che l’ accertamento della Corte d’appello in ordine al fatto che l’accordo avesse il contenuto di un atto di accertamento dei reciproci crediti e debiti e non di una transazione non è incorso in alcuna violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale; la Corte ha interpretato il contenuto dell’intero contratto e non solo dell ‘intitolazione di ‘transazione’ e dell ‘ affermazione di non avere più nulla a pretendere, sulle quali insiste la ricorrente.
6.A questo punto, logicamente deve essere esaminato il secondo motivo di ricorso incidentale, con il quale la ricorrente incidentale società RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e falsa applicazione ex art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. degli artt. 1362 co.1 e 1372 cod. civ. e rileva che,
ferma la premessa della sentenza impugnata in ordine al valore ricognitivo della scrittura datata 17-10-2005, tale scrittura non è stata interpretata secondo il suo tenore letterale al fine di delimitarne l’ambito entro il quale produceva effetti. La ricorrente lamenta che sia stata ritenuta compresa nella ricognizione la posta relativa a ‘interessi e penali sui ritardati pagamenti al 31.12.2004’, come calcolati dal consulente d’ufficio ai sensi dell’art. 3 co. 3 legge 192/1998, nella somma complessiva di euro 1.327.621,29, così escludendo a favore di COGNOME quella posta, che invece il giudice di primo grado aveva riconosciuto; evidenzia come in quell’atto non vi fosse alcun cenno ai pregressi ritardi di pagamento o ai diritti del subfornitore nascenti dalla legge 192/1998; aggiunge che avere ritenuto compresa nell’accordo quella posta risulta in contraddizione con le altre affermazioni della sentenza, secondo le quali con quell’accordo le parti avevano voluto definire i loro rapporti di dare-avere fino al 31-12-2004 sotto il profilo contabile e l’accordo non riguardava i crediti di carattere risarcitorio.
6.1.Il motivo risulta fondato per le ragioni già svolte per rigettare il quinto motivo di ricorso principale.
Poiché la sentenza impugnata, con pronuncia che resiste in questa sede, ha accertato non solo che la scrittura di data 17-10-2005 non aveva contenuto di negozio transattivo (punto 7.3) ma anche che aveva contenuto di ricognizione dei reciproci crediti (punto 7.4), illegittimamente ha ritenuto che la scrittura in sé escludesse il credito per interessi da ritardati pagamenti e da penale ex art. 3 co.3 legge 192/1998 con riguardo alle fatture del 2003 e del 2004.
L’errore commesso è consistito in primo luogo nella violazione del canone di interpretazione letterale del contratto, perché è pacifico che la scrittura non faceva alcun riferimento alla posta di credito relativa a interessi e penale ex art. 3 co. 3 legge 192/1998. L ‘errore è consistito altresì in un errore di qualificazione, in relazione all’individuazione delle
implicazioni effettuali conseguenti al l’inquadramento della fattispecie concreta nel paradigma normativo che, come sopra esposto, è oggetto del sindacato di legittimità. Infatti , l’esistenza di ritardi nei pagamenti era stata accertata dal c.t.u. anche per gli anni 2003 e 2004 e a riguardo il c.t.u. aveva quantificato a favore di COGNOME il credito di euro 1.327.621,29 ex art. 3 co. 3 legge 192/1998 per interessi e penale; quindi, nel momento in cui la Corte d’appello ha ritenuto che il negozio ricognitivo dei rispettivi crediti -e perciò un negozio di accertamento in sé avente efficacia esclusivamente dichiarativa di obblighi che avevano un proprio distinto titolo- comportasse la regolamentazione degli interessi scaduti e della penale, escludendone la spettanza, ha attributo al negozio ricognitivo un’efficacia che non p oteva avere, in quanto non corrispondente alla sua qualificazione.
7.Con il primo motivo di ricorso incidentale RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e falsa applicazione ex art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. degli artt. 1175, 1218 e 1375 cod. civ. anche in relazione all’art. 1223 cod. civ. e lamenta che la sentenza impugnata, dopo avere ritenuto incongruo un preavviso di soli tre mesi in occasione del recesso dalla subfornitura, abbia rigettato la relativa domanda di risarcimento del danno. La ricorrente incidentale dà atto che la valutazione del giudice di merito in ordine all’insussistenza di elementi probatori a sostegno di una determinata pretesa risarcitoria si risolve in un apprezzamento di fatto, insindacabile, per cui non può essere criticata la sentenza laddove ha ritenuto carente la prova della ricollegabilità del calo di fatturato di Da Lio al recesso di RAGIONE_SOCIALE. Però sostiene che il principio di buona fede comporti la rilevanza dell’affidamento del subfornitore sulla tendenziale stabilità nel tempo del volume degli ordinativi da parte del committente; quindi sostiene che, sulla base di questo dato, si sarebbe creata la premessa per una valutazione in via equitativa del danno subito dal subfornitore per l’assegnazion e di un termine di
preavviso inferiore a quello dovuto; aggiunge che la disciplina dei rapporti di durata a tempo indeterminato caratterizzati da asimmetria nelle posizioni delle parti, quali il lavoro subordinato e l’agenzia, consente di affermare l’esistenza di un principi o AVV_NOTAIO secondo il quale il recesso che non rispetti il termine di preavviso sia fonte di obbligo di pagamento di indennità sostitutiva del preavviso, che forfettizza il pregiudizio subito dalla parte che ha subito il recesso.
7.1.Il motivo è infondato.
E’ principio acquisito che l a liquidazione del danno in via equitativa presuppone il concreto accertamento dell’esistenza di un pregiudizio risarcibile e l’impossibilità o estrema difficoltà di una stima esatta del danno e non può assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte che lo richiede , dell’esistenza del danno e del nesso di causalità giuridica che lo lega all’inadempimento o al fatto illecito (Cass. Sez. 3 28-7-2025 n. 21607, Cass. Sez. 3 12-4-2023 n. 9744, Cass. Sez. 6-3 18-3-2022 n. 8941, Cass. Sez. 2 22-2-2018 n. 4310, per tutte). Nella fattispecie la sentenza impugnata (punti 16.2 e 16.3) ha accertato la mancanza di prova di una riduzione di fatturato della società RAGIONE_SOCIALE nel periodo immediatamente successivo all’esercizio del recesso da parte della società RAGIONE_SOCIALE e una situazione di crisi aziendale già esistente al momento dell’interruzione del rapporto e protrattasi negli anni successivi; ciò significa che ha escluso l’esistenza in fatto della prova dell’esistenza del danno conseguito all’inadempimento del committente consistito nell’avere dato un preavviso inferiore a quello previsto. Il richiamo al principio di buona fede e all’affidamento del subfornitore sull’entità delle commesse del committente non incidono sul dato che, in concreto, secondo l’accertamento svolto dal giudice di merito, nella fattispecie il subfornitore non ha dimostrato il danno subito per avere avuto un periodo di preavviso di tre mesi, rispetto a quello di sei mesi che gli
sarebbe spettato; in mancanza di una qualche previsione legislativa in ordine al diritto del subfornitore a indennità per mancato preavviso e in mancanza di prova in ordine alle conseguenze dannose derivate dalla lesione del suo affidamento sul termine di preavviso, la conclusione della sentenza impugnata resiste alle critiche svolte con il motivo.
8.In conclusione, è accolto esclusivamente il secondo motivo di ricorso incidentale e la sentenza impugnata è cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, che farà applicazione dei principi enunciati e si atterrà a quanto sopra esposto, statuendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Stante l’integrale rigetto del ricorso principale, sussistono i presupposti processuali per la pronuncia ex art. 13 co. 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 a carico della ricorrente principale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso incidentale, rigetta integralmente il ricorso principale e il primo motivo di ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 26-2-2026
Consigliere estensore Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME