Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 35159 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 2 Num. 35159 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/12/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 19881/2018 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso lo RAGIONE_SOCIALE dell’AVV_NOTAIO, dal quale è rappresentata e difesa unitamente all’AVV_NOTAIO -ricorrente principale –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso lo RAGIONE_SOCIALE legale RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente/ricorrente in via incidentale – avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di TORINO n. 661/2018 pubblicata il 10 aprile 2018
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 24 ottobre 2023 dal AVV_NOTAIO
Udito il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice Generale AVV_NOTAIO NOME COGNOME, la quale ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi
Uditi per la ricorrente principale l’AVV_NOTAIO e per la ricorrente incidentale l’AVV_NOTAIO, per delega dell’AVV_NOTAIO
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 17 settembre 2013, la RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio la RAGIONE_SOCIALE davanti al Tribunale di Torino, esponendo quanto segue.
Fra il 2009 e il 2011 essa attrice si era aggiudicata dalla RAGIONE_SOCIALE due autonome commesse per la produzione di componenti meccanici di motori di automezzi IVECO, e in particolare delle scatole del cambio e .
In entrambe le occasioni aveva concluso con la convenuta un contratto di subfornitura, sulla base degli (c.d. presentazione ) pattuiti verbalmente fra i rappresentanti delle parti durante un incontro avvenuto il 4 settembre 2009, poi riprodotti in un resoconto scritto del 7 settembre 2009.
La conclusione di ciascuno dei predetti contratti era stata seguìta dall’emissione da parte di essa subcommittente di tre distinti ordinativi, che venivano riportati nelle fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE a fronte delle forniture effettuate.
Nel corso del rapporto così instauratosi fra le parti, dopo essersi resa più volte inadempiente alle proprie obbligazioni, la subfornitrice aveva in un primo tempo manifestato la volontà di recedere dai contratti, senza peraltro rispettare il termine di preavviso di dodici mesi all’uopo pattuito; in sèguito, a fronte delle rimostranze ricevute, si era dichiarata disponibile a proseguire la produzione fino al 31 marzo 2013, a patto che le originarie intese fossero modificate in melius mediante la previsione in suo favore di condizioni assai più vantaggiose.
Una simile pretesa veniva accettata obtorto collo da essa
esponente, al solo fine di evitare ritorsioni di tipo economico da parte della propria committente RAGIONE_SOCIALE.
Si perveniva, quindi, nel novembre 2012 alla stipula di nuovi accordi e alla successiva emissione di tre ulteriori ordinativi sulla base delle condizioni rideterminate, così come espressamente richiesto dalla RAGIONE_SOCIALE.
Sulla scorta di tale premessa fattuale, per quanto in questa sede ancora interessa, la 2A chiedeva al Tribunale piemontese: (1)la condanna della convenuta al risarcimento dei danni conseguenti al suo inadempimento contrattuale, nonché di quelli derivanti dall’inosservanza del termine di preavviso pattiziamente stabilito per l’esercizio del diritto di recesso; (2)la declaratoria di nullità dei contratti del novembre 2012, per avere la RAGIONE_SOCIALE abusato della situazione di dipendenza economica della controparte; (3)in ogni caso, la condanna della prefata società al pagamento della multa penitenziale contrattualmente prevista per l’ipotesi di recesso, in misura pari al costo riconosciuto per l’investimento nei macchinari e utensili (le cosiddette ) messi a sua disposizione da essa attrice, che aveva provveduto ad acquistarli a proprie spese.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva la RAGIONE_SOCIALE, la quale contestava la fondatezza delle domande attoree, assumendo che nessun contratto scritto era mai stato concluso dalle parti e che il rapporto negoziale fra le stesse intercorso era sorto per facta concludentia , senza una precisa determinazione delle sue condizioni economiche; inoltre, sul presupposto di aver applicato un prezzo inferiore alla media di mercato con riferimento alla lavorazione meccanica di entrambi i pezzi di motore oggetto di causa, chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna dalla 2A al risarcimento dei danni conseguentemente subìti.
All’esito del giudizio, con sentenza del 9 settembre 2016, il Tribunale adìto condannava la RAGIONE_SOCIALE a pagare alla 2A la somma di 80.000 euro, maggiorata degli interessi legali, a titolo di
corrispettivo (multa penitenziale) del recesso esercitato dal contratto del 2011; respingeva, invece, le ulteriori richieste formulate hinc et inde , compensando interamente fra le parti le spese processuali.
Riteneva il giudice torinese che dall’espletata istruttoria fosse emersa la prova dell’avvenuta conclusione del solo contratto del 2011, e non anche di quello del 2009, e che gli accordi del 2012 fossero pienamente validi ed efficaci inter partes .
La decisione veniva appellata da entrambe le parti davanti alla Corte distrettuale di Torino, la quale, con sentenza n. 661/2018 del 10 aprile 2018, respingeva i contrapposti gravami, compensando le spese del grado.
Contro questa sentenza, notificata ai sensi dell’art. 285 c.p.c. il 26 aprile 2018, la 2A ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sette motivi.
La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale, affidato a un unico motivo.
Per la trattazione dei ricorsi è stata fissata l’odierna pubblica udienza.
Nei termini di cui all’art. 378 c.p.c. il Pubblico Ministero ha depositato memoria, con la quale ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi, mentre le parti hanno depositato sintetiche memorie illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Illustrazione dei motivi di impugnazione
1.1)Ricorso principale
1.1.1 Con il primo motivo del ricorso principale viene denunciata la nullità dell’impugnata sentenza per mancanza di motivazione.
Si assume che, nella parte in cui ha negato l’avvenuta conclusione del primo contratto di subfornitura del settembre 2009, la decisione gravata è retta da una motivazione solo apparente, non consentendo di comprendere il percorso logico -giuridico seguìto
dalla Corte d’Appello per la formazione del proprio convincimento.
Invero, il collegio piemontese, per un verso, sottolinea che alla proposta della 2A non ha fatto sèguito una conforma accettazione ad opera della RAGIONE_SOCIALE; per altro verso, rileva che il contratto non può ritenersi concluso per facta concludentia , in mancanza dei e della produzione delle fatture emesse dalla subfornitrice, salvo poi contraddittoriamente soggiungere che non è possibile ricostruire l’esatto contenuto degli accordi raggiunti dalle parti, in tal modo implicitamente riconoscendo l’esistenza del contratto; per altro verso ancòra, richiama il concetto di puntuazione, nuovamente sul presupposto della non avvenuta conclusione del contratto.
Viene, inoltre, lamentata la mera apparenza della motivazione nella parte in cui si afferma: che quello concluso nel novembre 2012 non è , bensì la ; che non sono stati dedotti dalla 2A gli elementi di abuso di dipendenza economica rilevanti ai sensi dell’art. 9 L. n. 192 del 1998; che l’accettazione delle nuove condizioni economiche risultanti dagli accordi del novembre 2012 rende priva di fondamento la domanda risarcitoria avanzata dalla società attrice.
1.1.2 Con il secondo motivo si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.
La Corte d’Appello non avrebbe considerato che la conclusione del contratto di subfornitura del 2009, relativo alla scatola cambio , costituisce circostanza pacifica in causa, in quanto entrambe le parti sono concordi nel riconoscere che esso ha avuto regolare esecuzione per almeno tre anni.
Peraltro, dalla documentazione acquisita al processo emerge chiaramente che nel giugno 2012 la RAGIONE_SOCIALE ha esercitato la facoltà di recesso anche da tale contratto, e non soltanto da quello del 2011, riguardante la scatola cambio .
1.1.3 Con il terzo motivo viene fatta valere la violazione degli artt. 1325, 1326, 1372 e 1374 c.c..
Avrebbe errato la Corte d’Appello nel qualificare gli accordi tecnico economici del 4 settembre 2009 come mera puntuazione.
In ogni caso, al lume del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 4628/2015, occorreva verificare se almeno su alcuni punti l’accordo fosse stato irrevocabilmente raggiunto.
1.1.4 Con il quarto motivo è prospettato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.
La Corte d’Appello avrebbe tralasciato di considerare: che in tutte le fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE sono indicati i corrispondenti ordinativi di acquisto della 2A, a loro volta richiamanti gli accordi tecnico economici del 4 settembre 2009; che il contratto di subfornitura relativo alla scatola cambio TARGA_VEICOLO> ha avuto esecuzione per almeno tre anni; che la RAGIONE_SOCIALE si è mostrata consapevole della necessità di osservare un termine di preavviso anche per l’esercizio del diritto di recesso da tale contratto.
1.1.5 Con il quinto motivo sono contestate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 9 L. n. 192 del 1998.
Si rimprovera alla Corte distrettuale di aver escluso la nullità dei nuovi accordi conclusi nel novembre 2012, in base al rilievo che gli stessi rappresenterebbero il frutto di una libera e autonoma scelta della 2A, quando invece questa è stata costretta ad accettarli per evitare di rimanere esposta a gravissime conseguenze economiche nei confronti della propria committente RAGIONE_SOCIALE/FPT in caso di inadempimento delle forniture commesse.
La società attrice aveva pure articolato sul punto specifici capitoli di prova testimoniale, che però non sono stati ammessi né dal primo né dal secondo giudice.
1.1.6 Con il sesto mezzo si denunciano la violazione e la falsa
applicazione dell’art. 9, comma 3, L. n. 192 del 1998 e dell’art. 1223 c.c..
Nella prima parte del motivo vengono riproposte le questioni, già trattate in precedenza, relative all’abuso di dipendenza economica e alla nullità degli accordi del novembre 2012.
Nella seconda parte si imputa alla Corte subalpina di non aver spiegato le ragioni per le quali non potrebbero ritenersi risarcibili i danni patiti dalla 2A per essere stata costretta ad accettare le esose pretese della RAGIONE_SOCIALE, una volta acclarato che quest’ultima è receduta dal contratto del 2011 senza osservare il termine di preavviso all’uopo convenzionalmente stabilito.
1.1.7 Con il settimo motivo è prospettata la violazione degli artt. 1218 e 1223 c.c., per avere la Corte territoriale immotivatamente denegato la risarcibilità dei danni derivanti dall’inadempimento della RAGIONE_SOCIALE, sulla scorta dell’apodittico assunto che i nuovi accordi del novembre 2012 costituirebbero e che, pertanto, la 2A non potrebbe fondatamente dolersi della loro maggiore onerosità rispetto a quelli precedentemente intercorsi fra le parti.
In applicazione delle norme di diritto evocate in rubrica, il collegio piemontese avrebbe dovuto accertare quali danni siano la conseguenza immediata e diretta dell’accertato inadempimento della subfornitrice, consistito nell’inosservanza del termine di preavviso convenuto per l’esercizio del diritto di recesso.
1.2)Ricorso incidentale
Con l’unico motivo del ricorso incidentale viene denunciata la falsa applicazione dell’art. 1326 c.c..
Si sostiene che la Corte d’Appello avrebbe errato nel ritenere provata l’avvenuta conclusione del contratto di subfornitura del 2011, sebbene dalla ricostruzione fattuale da essa stessa operata emerga l’impossibilità di individuare l’esatto contenuto dell’accordo raggiunto dalle parti, con specifico riferimento alla previsione di un
termine di preavviso da osservare per il recesso e di una multa penitenziale da corrispondere in caso di esercizio della relativa facoltà.
2)Esame dei motivi
2.1)Ricorso principale
2.2.1 Il primo motivo del ricorso principale è infondato.
Giova premettere che, a sèguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. disposta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ormai da ritenere ristretto alla sola verifica dell’inosservanza del c.d. «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, della Carta fondamentale, individuabile nelle ipotesi -che si tramutano in vizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c. -di «mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico», di «motivazione apparente», di «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili» e di «motivazione perplessa od incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza della mera «insufficienza» o «contraddittorietà» della motivazione; con la precisazione che l’anomalia motivazionale deve emergere dal testo del provvedimento impugnato, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr., ex permultis , Cass. n. 20598/2023, Cass. n. 20329/2023, Cass. n. 3799/2023, Cass. Sez. Un. n. 37406/2022, Cass. Sez. Un. n. 32000/2022, Cass. n. 8699/2022, Cass. n. 7090/2022, Cass. n. 24395/2020, Cass. Sez. Un. n. 23746/2020, Cass. n. 12241/2020, Cass. Sez. Un. n. 17564/2019, Cass. Sez. Un. 19881/2014, Cass. Sez. Un. 8053/2014).
In particolare, si definisce «apparente» la motivazione che, pur materialmente esistente, sia tale da non rendere percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento (cfr. Cass. Sez.
Un. n. 2767/2023, Cass. n. 6758/2022, Cass. n. 13977/2019, Cass. Sez. Un. n. 22232/2016, Cass. Sez. Un. n. 16599/2016).
Ciò posto, deve escludersi che la sentenza qui impugnata sia affetta da alcuna delle gravi anomalie motivazionali innanzi indicate.
Invero, sulla scorta di una complessiva valutazione delle risultanze processuali, la Corte torinese ha così argomentato la decisione assunta:
-con riferimento alla scatola cambio , deve escludersi che la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE abbiano concluso un contratto di subfornitura riproducente gli accordi tecnico economici (c.d. presentazione ) pattuiti in forma orale fra i loro rappresentanti il 4 settembre 2009, non essendosi mai realizzato l’incontro fra una proposta e un’accettazione conformi;
-non può, conseguentemente, trovare accoglimento la pretesa risarcitoria della 2A, fondata sul mancato rispetto da parte della RAGIONE_SOCIALE del termine di preavviso di dodici mesi previsto dai suddetti accordi;
-per quanto, invece, attiene al contratto relativo alla subfornitura della scatola cambio TARGA_VEICOLO>, di cui risulta accertata l’avvenuta conclusione, emerge ex actis che la RAGIONE_SOCIALE è receduta da tale contratto senza osservare il termine di preavviso innanzi indicato; cionondimeno, nessun concreto danno ne è derivato alla 2A, essendo fra le parti successivamente intervenuti nuovi accordi prevedenti la prosecuzione dell’attività della subfornitrice fino al 31 marzo 2013;
-tali accordi sono esplicazione dell’autonomia negoziale riconosciuta ai privati e non hanno determinato alcun abuso di dipendenza economica suscettibile di determinare la nullità degli accordi ex art. 9, comma 3, L. n. 192 del 1998, anche in considerazione del fatto che la 2A è stata in grado di reperire prontamente altra subfornitrice, la RAGIONE_SOCIALE, la quale ha portato avanti l’attività di
lavorazione meccanica in precedenza affidata alla RAGIONE_SOCIALE, senza soluzione di continuità; oltretutto, la società attrice non ha «indicato in concreto …i profili di abuso» , né tantomeno spiegato come gli stessi si siano «tradotti in uno squilibrio tra diritti ed obblighi» , e anche i capitoli di prova testimoniale da essa articolati in prime cure al fine di dimostrare che non vi fossero alternative sul mercato appaiono «generici e comunque irrilevanti» .
Da quanto precede si ricava che la motivazione della sentenza, oltre ad essere esistente dal punto di vista materiale e grafico, appare intelligibile e non risulta affetta da palese illogicità o contraddittorietà; d’altro canto, si è già innanzi avuto modo di chiarire che l’eventuale grave difetto motivazionale, per poter ridondare in vizio di nullità della sentenza, deve emergere dal testo stesso del provvedimento, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, sicchè nessun rilievo può attribuirsi, sotto questo aspetto, all’eventualmente erronea valutazione degli atti e documenti di causa compiuta dal giudice di merito.
Il secondo e il quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente, perché accomunati dalla denuncia del medesimo vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che ha costituito oggetto di discussione fra le parti.
Entrambi sono inammissibili, in quanto, in presenza di una duplice conforme pronuncia di merito (c.d. ), il ricorso per cassazione può essere proposto solamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell’art. 360, comma 1, c.p.c., in virtù del combinato disposto dei commi 4 e 5 dell’art. 348 -ter dello stesso codice, applicabile ratione temporis ; né la ricorrente ha dimostrato che le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo e di secondo grado sono fra loro diverse (cfr. Cass. n. 5947/2023, Cass. n. 13064/2022, Cass. n. 18867/2020, Cass. n. 8515/2020).
Il terzo motivo è infondato.
La Corte torinese ha appurato che le parti non sono riuscite a raggiungere un’intesa su tutti i punti degli accordi tecnico economici del 4 settembre 2009, risultando fra loro difformi la proposta contrattuale formulata dalla 2A, l’accettazione manifestata dalla RAGIONE_SOCIALE, equivalente a nuova proposta, e il successivo ordinativo di acquisto emesso dalla prima, costituente ulteriore controproposta.
Nel descritto contesto, non si ravvisa la denunciata violazione di legge, avendo il giudice d’appello correttamente applicato al caso di specie il principio di diritto costantemente affermato da questo Supremo Collegio, secondo cui la norma contenuta nell’art. 1326, ultimo comma, c.c., in virtù della quale l’accettazione non conforme alla proposta equivale a una nuova proposta, opera anche quando le modifiche intervenute attengano ad elementi accessori del contratto, con la conseguenza che, nei contratti a formazione progressiva, il momento di perfezionamento del negozio è quello in cui le parti raggiungono l’intesa su tutte le clausole che lo compongono (cfr. Cass. n. 23083/2022, Cass. n. 18010/2017, Cass. n. 16016/2003).
Inconferente si appalesa, al riguardo, il richiamo fatto dalla ricorrente alla sentenza delle Sezioni Unite n. 4628/2015, occupatasi della diversa questione della validità ed efficacia del c.d. preliminare di preliminare.
Nemmeno colgono nel segno le considerazioni svolte in ricorso circa l’astratta vincolatività degli effetti giuridici derivanti da un ipotetico accordo sugli di cui all’art. 1325 c.c., avendo la Corte territoriale escluso che fra le parti sia stata raggiunta un’intesa su specifici punti degli accordi tecnico economici più volte menzionati, espressamente qualificati come semplice dalla RAGIONE_SOCIALE nella controproposta del 14 settembre 2009, con la quale veniva sollecitata la fissazione di un nuovo incontro per la «definizione dell’ordine/contratto» .
Il quinto motivo può essere esaminato insieme al sesto, per la parte in cui quest’ultimo, al pari del precedente, denuncia la violazione dell’art. 9 L. n. 192 del 1998, posto che entrambi riguardano la medesima questione.
Essi appaiono privi di fondamento.
Come si è già evidenziato in occasione dello scrutinio del primo mezzo, la Corte d’Appello ha ritenuto che la 2A non sia riuscita a offrire idonea prova dell’abuso di dipendenza economica asseritamente perpetrato in suo danno dalla controparte, rilevando, fra l’altro, che i capitoli di prova testimoniale articolati sul tema dall’odierna ricorrente appaiono «generici e comunque irrilevanti al fine di dimostrare che non vi erano alternative sul mercato» .
Ha altresì soggiunto che l’appellante non ha «indicato in concreto» quali siano «i profili di abuso» e come questi si siano «tradotti in uno squilibrio tra diritti ed obblighi, in quanto aveva stretto accordi commerciali che prevedevano la regolamentazione dei rapporti tra le parti, compresa la possibilità di recesso, ad esempio, che poteva essere esercitata da entrambe» (pag. 12 della sentenza, righi 8 -12).
Alla stregua di tale apprezzamento di fatto, e dopo aver rammentato che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, L. n. 192 del 1998, la situazione di dipendenza economica deve essere valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subìto l’abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti, il collegio piemontese ha escluso che i nuovi accordi del novembre 2012 siano affetti dalla nullità comminata dal comma 3 dello stesso articolo.
A fronte di un giudizio di merito così motivato, non può ritenersi configurabile il lamentato vizio di violazione di legge, il quale consiste nell’inesatta ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e si risolve nell’affermazione erronea dell’esistenza o inesistenza di una norma
ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, né tampoco quello di falsa applicazione di legge, che invece ricorre qualora il giudice sussuma la fattispecie concreta in una norma che non le si addice, perché non idonea a regolarla, o tragga da questa, in relazione al caso particolare esaminato, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione.
Lungi dall’implicare un problema interpretativo della norma asseritamente violata, la doglianza sollevata dalla ricorrente si risolve nella contestazione dell’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, esulando, quindi, dal paradigma di cui all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. (cfr. Cass. n. 9293/2023, Cass. n. 21844/2022, Cass. n. 14199/2021, Cass. n. 22084/2020).
Quanto, poi, alla mancata ammissione della prova testimoniale, la Corte subalpina ha spiegato le ragioni per le quali tale mezzo istruttorio non poteva trovare ingresso, sicchè anche la lagnanza mossa sul punto dalla 2A si appalesa priva di pregio.
Il sesto motivo, per la parte in cui deduce la violazione dell’art. 1223 c.c., può essere scrutinato unitamente al settimo, con il quale si presenta connesso.
Anche questi motivi sono privi di fondamento.
Pur essendo stato accertato il mancato rispetto da parte della RAGIONE_SOCIALE del pattuito termine di preavviso di dodici mesi per l’esercizio del diritto di recesso dal contratto di subfornitura del 2011, la Corte d’Appello ha negato la risarcibilità dei danni che la RAGIONE_SOCIALE assume di aver sofferto a causa dell’inosservanza del suddetto termine.
A sostegno della decisione adottata il collegio piemontese ha richiamato le considerazioni svolte dal primo giudice «al punto 8 della sentenza» , incentrate sul rilievo che la società attrice ha liberamente accettato le condizioni economiche previste dai nuovi accordi conclusi con la controparte nel novembre 2012, dei quali era stata riconosciuta la piena validità ed efficacia (pag. 11 della
sentenza d’appello, paragrafo 4.5).
I predetti accordi hanno, infatti, consentito che la produzione delle scatole cambio proseguisse fino al subentro della nuova subfornitrice nel frattempo reperita dalla 2A, ovvero la RAGIONE_SOCIALE.
In definitiva, il giudice a quo ha motivatamente escluso che i danni lamentati dall’attrice siano conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento della controparte.
E in proposito occorre tener presente che l’accertamento del nesso di causalità giuridica che lega l’evento alle conseguenze dannose risarcibili, da compiere in applicazione della regola eziologica posta dall’art. 1223 c.c., costituisce un apprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, ove sorretto da motivazione adeguata e immune da errori (cfr. Cass. n. 18509/2021, Cass. n. 9985/2019, Cass. n. 20961/2017, Cass. n. 4439/2014).
Anche in questo caso, dunque, sotto le mentite spoglie del vizio di violazione di legge si cela una doglianza inammissibilmente volta a sollecitare il riesame dei fatti in funzione di una loro ricostruzione in senso più favorevole per la parte impugnante.
2.2)Ricorso incidentale
L’unico motivo di ricorso incidentale è privo di fondamento.
La Corte d’Appello ha affermato che, con riferimento alla subfornitura della scatola cambio , può ritenersi realizzato l’incontro fra una proposta e una conforme accettazione.
A tale conclusione essa è pervenuta avendo accertato:
-che la proposta contrattuale è stata formulata dalla stessa COGNOME con mail del 7 febbraio 2011, nella quale venivano invocate «le condizioni generali di cui al precedente ordine del 17 settembre 2009» della 2A, a sua volta richiamante per relationem sia il capitolato di fornitura che gli accordi tecnico economici del 4 settembre 2009;
-che a questa proposta ha fatto sèguito l’ordinativo di acquisto emesso dalla 2A il 1° aprile 2011, il quale ugualmente richiamava
tanto il capitolato di fornitura quanto gli accordi conclusi dalle parti il 2 marzo 2011, riconosciuti dalla RAGIONE_SOCIALE di contenuto analogo a quello dei summenzionati accordi tecnico economici del 4 settembre 2009 (pag. 34 del controricorso, paragrafo III);
-che, per effetto dell’intervenuto scambio delle cennate dichiarazioni negoziali, si è determinata la conclusione del contratto, il quale rimane regolato, quanto al termine di preavviso da osservare per il recesso e alla multa penitenziale da pagare per l’esercizio della relativa facoltà, dagli accordi tecnico economici più volte citati, che in parte qua derogano alle previsioni generali del capitolato di fornitura, come già statuito dal Tribunale.
Alla luce della surriferita ricostruzione della vicenda, non si scorge la dedotta falsa applicazione di legge, avendo il giudice distrettuale correttamente sussunto la fattispecie concreta, come da lui stesso delineata, nell’astratta previsione normativa dell’art. 1326 c.c..
3)Statuizioni conclusive
3.1 In definitiva, vanno respinti entrambi i ricorsi.
3.2 Le spese del presente giudizio di legittimità possono essere interamente compensate fra le parti, attesa la loro reciproca soccombenza.
3.3 Stante l’esito delle impugnazioni, viene resa nei confronti delle parti che le hanno proposte l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 -quater , D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte rigetta entrambi i ricorsi e compensa interamente fra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , D.P .R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale e di quella incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 -bis dello stesso articolo per l’impugnazione
da loro rispettivamente proposta, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda